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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5142/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5142 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 28.10.2024 e vertente
T R A
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Borda C.F._2
APPELLANTI
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Petillo
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia Alla Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma ogni diversa istanza reietta, riconosciuto il fondamento della domanda,
r.g. n. 5142/2020 1 In via preliminare e pregiudiziale sospendere l'esecuzione del presente procedimento
R.G.E.I. 54/2016, stante la fondatezza delle ragioni dell'appello, e comunque per la totale illegittimità del procedimento, nonché per il pericolo che nelle more possa essere alienato l'immobile con tutte le conseguenze in ordine all'irreparabilità del danno;
accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n1260 emessa dal Tribunale civile di
Velletri il e pubblicata l'11/09/2020, R.G. 5356/18 rep. 2252/2020 e per l'effetto riformarla;
Nel merito accertare e dichiarare che il fondo patrimoniale è stato regolarmente trascritto nel pieno rispetto della normativa in materia, accertare e dichiarare
l'inattaccabilità del fondo patrimoniale per mancanza assoluta di pregiudizio in capo ai creditori;
accertare e dichiarare l'impignorabilità del bene immobile per illegittimità del pignoramento e per l'effetto revocare la procedura esecutiva R.G.E.I. 54/2016.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del doppio grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Per l'appellata:
“In via preliminare rigettare la domanda di sospensiva in quanto infondata in fatto e in diritto e priva di motivi a sostegno.
Nel merito, si chiede la conferma della sentenza emessa inter-partes dal Tribunale di
Velletri, giudice unico dott. Colognesi, nr. 1260 pubblicata l'11/9/2020 nel giudizio
R.G. 5356/2018 e per l'effetto dichiarare l'inefficacia nei confronti della
[...]
dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai Controparte_1
convenuti, coniugi e di cui all'atto del Notaio Parte_1 Parte_2 Per_1
del 5/5/1999 n. 19604.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
e proponevano dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Velletri opposizione all'esecuzione, sostenendo che la stessa doveva essere r.g. n. 5142/2020 2 dichiarata estinta in quanto i cespiti staggiti ricadevano nel fondo patrimoniale
(non revocato) costituito dagli attori in epoca anteriore al pignoramento.
Esponevano che la banca convenuta, creditrice della Snekma S.r.l., procedeva nei confronti degli attori quali fideiussori della società. Era evidente, allora, che il debito per cui agiva in via esecutiva la convenuta era stato contratto per esigenze legate all'attività imprenditoriale della Snekma s.r.l. e, quindi, per scopi estranei alle necessità familiari degli attori.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1260/2020, rigettava l'opposizione ritenendo che gli esecutati, su cui gravava il relativo onere, non avevano fornito la prova che il credito azionato nei loro confronti non rientrasse tra quelli costituiti per il fabbisogno della famiglia. La circostanza emersa che i coniugi non fossero semplici garanti, ma comproprietari al 100% delle quote societarie della Snekma s.r.l. non poteva, infatti, che far desumere un inevitabile incameramento dei guadagni societari da parte degli opponenti.
e hanno proposto appello deducendo: 1) Parte_1 Parte_2
che la sentenza sarebbe affetta da nullità per avere il tribunale omesso l'esame delle risultanze istruttorie;
2) che “Le prove espletate hanno provato senza ombra di dubbio, che la somma corrisposta dalla banca alla società SNEKMA srl, era servita per
l'attività della stessa e che al contrario i sigg.ri e traevano e tuttora Pt_1 Pt_2
traggono gli utili per i bisogni della famiglia dalle loro attività di profumeria. Da sempre gli appellanti hanno provveduto alle loro esigenze a mezzo dei ricavi tratti dai negozi di profumeria, come da documentazione allegata, e di cui il giudice non ne ha tenuto conto.
Tra la costituzione del fondo patrimoniale e la nascita del debito intercorrono 6 anni, di guisa che non è nemmeno minimamente pensabile un intento di eludere l'adempimento di un'obbligazione allo stato inesistente.”
In sede di precisazione delle conclusioni parte appellante ha eccepito il difetto di legittimazione passiva “per mancanza assoluta di certezza di titolarità del credito” in capo all'appellata, la quale non avrebbe provato di essere successore a titolo particolare del credito vantato nei confronti della Snekma s.r.l. in virtù di un'operazione di cessione in blocco.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, quanto alla questione relativa alla titolarità del credito in capo all'appellata, viene in rilievo il principio enunciato dalla giurisprudenza di r.g. n. 5142/2020 3 legittimità secondo cui «in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza» (Cass. n. 16904 /2018). Ed infatti, la questione della titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito della lite, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, con la conseguenza che essa deve ritenersi preclusa laddove introdotta oltre i termini previsti per la fissazione del thema decidendum. Gli appellanti, pertanto, introducendo la contestazione solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del presente giudizio, non hanno tempestivamente sollevato la relativa eccezione.
Venendo ai motivi di gravame, deve rilevarsi che, come precisato dalla
Suprema Corte, la scelta tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 29361/22; Cass. n. 16467/17). Ne deriva che la scelta di fondare il proprio convincimento sulla circostanza della titolarità in capo ai coniugi della proprietà della società, e non anche su quanto emerso dalle prove orali espletate, rientrasse nel potere discrezionale del tribunale.
Gli appellanti sostengono, inoltre, che le prove espletate e la documentazione allegata dimostrerebbero che le risorse per il soddisfacimento del fabbisogno familiare derivavano dalla attività di profumeria e non dall'attività della
Snekma s.r.l..
A tal riguardo si osserva che il motivo di appello risulta inidoneo ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione del tribunale.
Gli appellanti non solo non individuano la parte di sentenza impugnata, ma non sottopongono a critica la ragione posta a fondamento della decisione del tribunale, ossia la emersa circostanza che gli attori non fossero meri fideiussori, bensì proprietari della Snekma S.r.l..
r.g. n. 5142/2020 4 Il generico richiamo alle “prove espletate” e alla “documentazione allegata” - peraltro non depositata nel presente giudizio – non solo non è sufficiente ad individuare i mezzi istruttori e i documenti di cui si lamenta l'omessa valutazione, ma non è nemmeno accompagnata dall'illustrazione delle ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto delle prove costituende e dei documenti suffragherebbe le deduzioni allegate.
Si ricorda che spetta all'appellante individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate (ex plurimis Cass. n.
10916/2017).
Ne consegue che il motivo, generico e carente della parte argomentativa che con espressa e motivata censura si contrapponga alla motivazione della sentenza impugnata, si rivela inidoneo a confutare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata che deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore complessivo della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità della fase conclusionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 5142/2020 5 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
13.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5142/2020 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5142 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 28.10.2024 e vertente
T R A
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Borda C.F._2
APPELLANTI
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Petillo
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia Alla Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma ogni diversa istanza reietta, riconosciuto il fondamento della domanda,
r.g. n. 5142/2020 1 In via preliminare e pregiudiziale sospendere l'esecuzione del presente procedimento
R.G.E.I. 54/2016, stante la fondatezza delle ragioni dell'appello, e comunque per la totale illegittimità del procedimento, nonché per il pericolo che nelle more possa essere alienato l'immobile con tutte le conseguenze in ordine all'irreparabilità del danno;
accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n1260 emessa dal Tribunale civile di
Velletri il e pubblicata l'11/09/2020, R.G. 5356/18 rep. 2252/2020 e per l'effetto riformarla;
Nel merito accertare e dichiarare che il fondo patrimoniale è stato regolarmente trascritto nel pieno rispetto della normativa in materia, accertare e dichiarare
l'inattaccabilità del fondo patrimoniale per mancanza assoluta di pregiudizio in capo ai creditori;
accertare e dichiarare l'impignorabilità del bene immobile per illegittimità del pignoramento e per l'effetto revocare la procedura esecutiva R.G.E.I. 54/2016.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del doppio grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Per l'appellata:
“In via preliminare rigettare la domanda di sospensiva in quanto infondata in fatto e in diritto e priva di motivi a sostegno.
Nel merito, si chiede la conferma della sentenza emessa inter-partes dal Tribunale di
Velletri, giudice unico dott. Colognesi, nr. 1260 pubblicata l'11/9/2020 nel giudizio
R.G. 5356/2018 e per l'effetto dichiarare l'inefficacia nei confronti della
[...]
dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai Controparte_1
convenuti, coniugi e di cui all'atto del Notaio Parte_1 Parte_2 Per_1
del 5/5/1999 n. 19604.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
e proponevano dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Velletri opposizione all'esecuzione, sostenendo che la stessa doveva essere r.g. n. 5142/2020 2 dichiarata estinta in quanto i cespiti staggiti ricadevano nel fondo patrimoniale
(non revocato) costituito dagli attori in epoca anteriore al pignoramento.
Esponevano che la banca convenuta, creditrice della Snekma S.r.l., procedeva nei confronti degli attori quali fideiussori della società. Era evidente, allora, che il debito per cui agiva in via esecutiva la convenuta era stato contratto per esigenze legate all'attività imprenditoriale della Snekma s.r.l. e, quindi, per scopi estranei alle necessità familiari degli attori.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1260/2020, rigettava l'opposizione ritenendo che gli esecutati, su cui gravava il relativo onere, non avevano fornito la prova che il credito azionato nei loro confronti non rientrasse tra quelli costituiti per il fabbisogno della famiglia. La circostanza emersa che i coniugi non fossero semplici garanti, ma comproprietari al 100% delle quote societarie della Snekma s.r.l. non poteva, infatti, che far desumere un inevitabile incameramento dei guadagni societari da parte degli opponenti.
e hanno proposto appello deducendo: 1) Parte_1 Parte_2
che la sentenza sarebbe affetta da nullità per avere il tribunale omesso l'esame delle risultanze istruttorie;
2) che “Le prove espletate hanno provato senza ombra di dubbio, che la somma corrisposta dalla banca alla società SNEKMA srl, era servita per
l'attività della stessa e che al contrario i sigg.ri e traevano e tuttora Pt_1 Pt_2
traggono gli utili per i bisogni della famiglia dalle loro attività di profumeria. Da sempre gli appellanti hanno provveduto alle loro esigenze a mezzo dei ricavi tratti dai negozi di profumeria, come da documentazione allegata, e di cui il giudice non ne ha tenuto conto.
Tra la costituzione del fondo patrimoniale e la nascita del debito intercorrono 6 anni, di guisa che non è nemmeno minimamente pensabile un intento di eludere l'adempimento di un'obbligazione allo stato inesistente.”
In sede di precisazione delle conclusioni parte appellante ha eccepito il difetto di legittimazione passiva “per mancanza assoluta di certezza di titolarità del credito” in capo all'appellata, la quale non avrebbe provato di essere successore a titolo particolare del credito vantato nei confronti della Snekma s.r.l. in virtù di un'operazione di cessione in blocco.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, quanto alla questione relativa alla titolarità del credito in capo all'appellata, viene in rilievo il principio enunciato dalla giurisprudenza di r.g. n. 5142/2020 3 legittimità secondo cui «in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza» (Cass. n. 16904 /2018). Ed infatti, la questione della titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito della lite, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, con la conseguenza che essa deve ritenersi preclusa laddove introdotta oltre i termini previsti per la fissazione del thema decidendum. Gli appellanti, pertanto, introducendo la contestazione solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del presente giudizio, non hanno tempestivamente sollevato la relativa eccezione.
Venendo ai motivi di gravame, deve rilevarsi che, come precisato dalla
Suprema Corte, la scelta tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 29361/22; Cass. n. 16467/17). Ne deriva che la scelta di fondare il proprio convincimento sulla circostanza della titolarità in capo ai coniugi della proprietà della società, e non anche su quanto emerso dalle prove orali espletate, rientrasse nel potere discrezionale del tribunale.
Gli appellanti sostengono, inoltre, che le prove espletate e la documentazione allegata dimostrerebbero che le risorse per il soddisfacimento del fabbisogno familiare derivavano dalla attività di profumeria e non dall'attività della
Snekma s.r.l..
A tal riguardo si osserva che il motivo di appello risulta inidoneo ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione del tribunale.
Gli appellanti non solo non individuano la parte di sentenza impugnata, ma non sottopongono a critica la ragione posta a fondamento della decisione del tribunale, ossia la emersa circostanza che gli attori non fossero meri fideiussori, bensì proprietari della Snekma S.r.l..
r.g. n. 5142/2020 4 Il generico richiamo alle “prove espletate” e alla “documentazione allegata” - peraltro non depositata nel presente giudizio – non solo non è sufficiente ad individuare i mezzi istruttori e i documenti di cui si lamenta l'omessa valutazione, ma non è nemmeno accompagnata dall'illustrazione delle ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto delle prove costituende e dei documenti suffragherebbe le deduzioni allegate.
Si ricorda che spetta all'appellante individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate (ex plurimis Cass. n.
10916/2017).
Ne consegue che il motivo, generico e carente della parte argomentativa che con espressa e motivata censura si contrapponga alla motivazione della sentenza impugnata, si rivela inidoneo a confutare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata che deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore complessivo della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità della fase conclusionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 5142/2020 5 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
13.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5142/2020 6