Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice Clarice Di
Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 2560/2023 R.G. promossa da p. iva c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
, c.f. , rappresentati e difesi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Maria Bruschi
ATTORI nei confronti di
, p. iva , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonella Lillo e Paolo Corletto
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli attori, come da note di trattazione scritta in data 2.04.2025: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito in via principale: a) accertare gli illeciti posti in essere dalla con riferimento al conto corrente n. 03/000068587 ed al mutuo CP_1
ipotecario rep 18352-racc 11455 nonché ai contratti collegati, come descritti in narrativa
e per l'effetto rideterminare, all'esito di CTU contabile, l'ammontare dell'eventuale credito residuo in capo a b) accertare e dichiarare la nullità del mutuo CP_1
Repertorio n.18352 Raccolta n.11455, sottoscritto in data 26/01/2017 e dei contratti collegati, per deviazione dello scopo o, in alternativa, per essere stato utilizzato per ripianare l'esposizione debitoria risultante dal conto corrente n. 68587 e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle ipoteche iscritte in virtù del medesimo e la non debenza di spese e interessi;
c) per l'effetto di quanto sopra, accertare la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'inefficacia, eventualmente parziali, dell'atto di precetto notificato in data
In ogni caso: condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non in CP_1
favore degli attori in conseguenza degli illeciti che verranno accertati, da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze della presente procedura”.
Per la convenuta, come da note di trattazione scritta del 2.05.2025: “Nel merito, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità delle domande di accertamento/rideterminazione e di risarcimento del danno formulate dagli attori per tutti i motivi dedotti in atti;
in via subordinata, respingersi l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti - accertarsi e dichiararsi la prescrizione decennale delle pretese ex adverso svolte relative al rapporto di conto corrente n. 03/000068587; - dichiararsi prescritto ex art. 2948, n. 4, c.c. il diritto alla corresponsione degli interessi attivi sui saldi eventualmente ricalcolati;
In ogni caso -
Con vittoria di spese e competenze professionali. In via istruttoria ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per tutte le ragioni dedotte con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori hanno opposto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., l'esecuzione preannunziata da con il precetto Controparte_1 notificato in data 23.03.2023, recante l'intimazione al pagamento della somma di euro
1.799.789,42, fondata sul mutuo ipotecario rep. n. 18352, racc. n. 11455 del 26.01.2017.
Gli opponenti, premettendo che il mutuo de quo era stato interamente destinato al ripianamento dell'esposizione debitoria presente sul conto corrente n. 68587, aperto nell'anno 1993 dalla società hanno dedotto: Parte_1
- la nullità del mutuo per sviamento dello scopo perseguito dai contraenti e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede;
- la nullità del mutuo, in quanto solutorio e perciò carente della traditio delle somme mutuate;
- quanto al rapporto di conto corrente n. 68587, la mancanza della pattuizione della componente effettiva degli interessi creditori e l'applicazione di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto;
- quanto al mutuo ipotecario, l'indeterminatezza del piano di ammortamento e degli interessi nonché la mancata pattuizione dei TAE e la difformità del TAEG/I.S.C. e l'illegittimità dell'anatocismo conseguente all'adozione del piano di ammortamento cosiddetto alla francese. Gli attori hanno chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, siano accertati gli illeciti della con riferimento al rapporto di conto corrente ed al mutuo CP_1 ipotecario e sia rideterminato l'eventuale credito residuo;
sia accertata la nullità del mutuo per deviazione dello scopo o, in alternativa, per essere stato utilizzato per ripianare l'esposizione debitoria risultante dal conto corrente n. 68587 e la conseguente nullità delle ipoteche;
sia condannata la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza degli illeciti dedotti.
La convenuta ha contestato le deduzioni attoree ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Le parti hanno precisato le conclusioni per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in data odierna, trattata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La proposta opposizione non merita accoglimento.
La deduzione di nullità del mutuo ipotecario che fonda l'azione esecutiva della è CP_1
infondata in relazione a ciascuno degli aspetti sviluppati.
Sotto il primo aspetto, perché la mera enunciazione, nel testo contrattuale, di una determinata destinazione delle somme mutuate non indica di per sé che la stessa abbia carattere e vincolante ed esclusivo come tipico del mutuo di scopo e, comunque, la mancata attuazione dello scopo pur vincolante non rileva in termini di invalidità della fattispecie negoziale ma di difetto funzionale del rapporto ed investe quindi l'esplicazione del sinallagma contrattuale (v. Cass. sent. n. 1517/21 in motivazione;
n. 317/2001). Il fatto, quindi, che nella specie le somme mutuate siano indicate come destinate a procacciare “liquidità aziendale” non rende il contratto un mutuo di scopo: ad ogni modo,
l'omessa attuazione di quella destinazione non rende nullo il negozio.
Sotto il secondo aspetto, perché, secondo il preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. sent. n. 23149/2022).
Peraltro, all'orientamento in questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato continuità con la recentissima sentenza n. 5841/2025, con la quale è stato sancito il principio secondo il quale “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate
a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo
(c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Per quanto poi riguarda le “anomalie” del mutuo ipotecario, si osserva che:
- le condizioni applicate sono determinate, perché il contratto individua il capitale, la durata del mutuo ed il numero delle rate nonché il tasso di interesse e le modalità di computo degli indici rilevanti ai fini della quantificazione della rata mensile;
per di più,
è ad esso allegato il piano di ammortamento che indica l'ammontare delle rate, con le quote di capitale costante e la quota di interessi progressivamente decrescente;
- l'eventuale erronea indicazione del TAEG è irrilevante, perché essa non comporta l'indeterminatezza delle specifiche condizioni economiche applicate al contratto, potendo al più integrare una condotta illecita dell'istituto di credito, in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, suscettibile di determinare un obbligo risarcitorio a favore del mutuatario, nel caso di specie nemmeno invocato (il danno di cui si chiede il ristoro è, come si dirà, collegato ad una illecita segnalazione alla Centrale Rischi); Par
- l' non costituisce, in sé, condizione economica applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa, non incidendo sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definito dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali: ne consegue che la sua errata indicazione non può essere sanzionata con la nullità né, tanto meno, con l'applicazione di un tasso sostitutivo (dovuto nell'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti integralmente o sia nulla la clausola relativa agli interessi), come previsto dall'art. 117
TUB;
- infine, il piano di ammortamento alla francese adottato non ha la rilevanza opinata dagli attori perché esso non dà luogo né a nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto né a violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (v. ex multis
Cassazione S.U. sent. n. 15130/2024).
In ordine poi alle “criticità” del conto corrente n. 68587, si ritiene che le deduzioni degli attori non siano pertinenti nella presente sede processuale.
Il titolo esecutivo è il mutuo ipotecario stipulato in data 26.01.2017, della cui validità già si è detto e rispetto alla quale esula l'accertamento degli illegittimi addebiti che riguarderebbero il rapporto di conto corrente pregresso.
La domanda risarcitoria proposta, infine, è del pari inammissibile e comunque del tutto infondata, in difetto della sia pur minima prova delle “illegittime segnalazioni” che la avrebbe eseguito. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e minimi per le fasi istruttoria e decisoria, considerati la natura documentale della controversia ed il carattere semplificato del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c.
(scaglione di riferimento: valore da euro 1.000.000,00 ad euro 2.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
rigetta la domanda;
condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in euro 23.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa.
Treviso, 3 aprile 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio