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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14487/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente,Rel.Est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il giorno 11 giugno 1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carmela Russo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) il 19/07/1997
(anno 1997 N. 82 Parte II serie A;
)
X separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 13/03/2023 (R.G. 7064/2023), omologato dal Tribunale di Milano con decreto in data 20/03/2023 con i seguenti figli: nato a [...] il [...](C.F. ), cittadino italiano Parte_3 C.F._3 nato a [...] il [...] (C.F. ), cittadino italiano Parte_4 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti vivranno divorziati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Rho (MI) Via Lainate n. 48, divenuta di esclusiva proprietà della SIa
in conformità alle pattuizioni assunte in sede di separazione consensuale, rimarrà Pt_1 definitivamente assegnata alla medesima, la quale continuerà a vivervi con i figli secondo le modalità di cui ai successivi punti.
3. Il figlio maggiorenne, sta attualmente svolgendo un'attività lavorativa a tempo determinato Pt_4
e non ha ancora raggiunto l'integrale autosufficienza economica, mentre è minorenne;
Pt_3
4. In considerazione dell'esigenza di garantire la pariteticità del rapporto con nel rispetto del Pt_3 principio di bigenitorialità, il minore continuerà a rimanere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso il domicilio di ciascun genitore, alternato per la durata di due settimane al mese, non consecutive, (con rotazione settimanale dal lunedì al lunedì successivo) e residenza fissata presso l'abitazione della madre.
Nei periodi trascorsi presso l'abitazione di ciascun genitore, i genitori si impegnano reciprocamente a garantire a ampia facoltà di far visita all'altro genitore, salva la necessità di congruo preavviso Pt_3
e coordinamento con i rispettivi impegni.
Tale regime vige, salvo diverso accordo tra le parti, anche nel periodo estivo, salvo diverso accordo tra le parti, nonché durante il periodo natalizio, fatto salvo quanto segue: trascorrerà con la madre Pt_3 la cena/sera del 24/12 ed il pranzo del 25/12, mentre trascorrerà con il padre la cena/sera del 25/12 e il giorno 26/12, ciò senza alternanza annuale. Per quanto riguarda i giorni di Capodanno, Pasqua e durante qualsiasi altro periodo di feste / vacanze varrà la regola dell'alternanza annuale. In particolare, relativamente alle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà ad Agosto con due settimane Pt_3 consecutive, e più segnatamente in alternanza, salvo diverso accordo, le prime due o le ultime due. A tale riguardo, si precisa alla scadenza delle prime due settimane verrà portato presso la casa di Pt_3 residenza in Rho, Via Lainate n. 48, ove dovrà essere prelevato dall'altro genitore cui spettano le ultime due settimane. I genitori si impegnano a garantire a la possibilità di continuare le proprie abitudini di vita, di Pt_3
frequentare gli stessi luoghi e di mantenere rapporti con la propria sfera affettiva e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori forniranno i recapiti dei luoghi in cui 6 trascorreranno le vacanze con e garantiranno le comunicazioni quotidiane Pt_3
tra il minore e il genitore che non è con lui.
5. I ricorrenti si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione, allo studio e alle cure mediche del minore. In particolare, ciascun genitore potrà prendere decisioni relative alla cura quotidiana di quando lo stesso si troverà presso di lui, Pt_3
nonché decisioni di emergenza inerenti alla salute o sicurezza del minore, di cui dovrà informare al più presto l'altro coniuge. Entrambi i genitori si impegnano a rendere reperibile il figlio minore sulle rispettive utenze telefoniche.
6. Stante il regime di collocamento alternato del figlio i genitori erogheranno in forma diretta Pt_3
il mantenimento ordinario, nei rispettivi periodi di permanenza del figlio minore presso ciascuno dei genitori. Il SI , contribuirà altresì al mantenimento ordinario di mediante il Pt_2 Pt_3 versamento mensile alla SIa della somma di €. 50,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat.
7. Riguardo al figlio considerato che lo stesso vive stabilmente presso l'abitazione della madre, Pt_4 il sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla SIa l'importo di €. 200,00, entro Pt_2 Pt_1
il 5 di ogni mese. Tale somma, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, verrà corrisposta fino al trasferimento di in un'autonoma sistemazione abitativa. Pt_4
8. L'Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
9. Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% pro quota. In materia di spese straordinarie, varrà la regolamentazione indicata nelle Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano - da intendersi qui integralmente richiamate
- che i coniugi dichiarano di aver visionato e compreso.
10. I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente gli eventuali cambi di domicilio e di residenza.
11. I coniugi dichiarano, di comune accordo, di aver già provveduto a revocare l'efficacia della disposizione di cui al punto n. 23 del verbale di separazione omologato in data 20/03/2023 RG
7064/2023, e danno atto che il sig. ha provveduto a corrispondere alla sig.ra la somma Pt_2 Pt_1 di €. 4.000,00 per l'acquisto di un'autovettura, con conseguente cessazione di ogni obbligo ivi previsto a carico del medesimo nonché di Controparte_1
12. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e sono in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla hanno da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento. 13. I coniugi dichiarano di aver dato esecuzione alle disposizioni patrimoniali previste nel verbale di separazione omologato, rimanendo in ogni caso fermi gli impegni assunti al punto n. 17 – 19 e 21 riguardo all'accollo del mutuo.
14. I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro regolata ogni pendenza economica;
15. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
16. I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio Pt_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rho (MI) il 19/07/1997, tra i sigg.ri e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rho dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025 Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG