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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 965/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13101/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1752 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 387/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso. Resistente: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1 ), difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1, impugna il preavviso di fermo amministrativo n. PFER/343-2025-1752, notificato il 30/4/2025, avente ad oggetto imposta TARI per l'anno 2017, emesso dalla concessionaria della riscossione Resistente_1 in nome e per conto del Comune di Quarto (NA), per l'importo di euro 892,12 portato dall'avviso di accertamento esecutivo n. 1205/2017 in esso indicato, presuntivamente notificato il
22/03/2023.
Contesta il ricorrente la prescrizione del credito tributario costituito dalla su indicata imposta TARI portata dal preavviso di fermo amministrativo e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituito l'Agente della Riscossione Resistente_1 che ha depositato la copia dei due antecedenti atti interruttivi ed accertativi/esecutivi dell'imposta TARI richiesta, la cui notifica risulta effettuata per il tramite del servizio postale, così come provato dalla corredate ricevute delle due raccomandate attestanti la consegna a mani proprie del ricorrente, sia dall'avviso di accertamento esecutivo n. 1205/2017 richiamato nell'avviso, regolarmente notificato in data 22/03/2023, che dell'avviso di intimazione n. AIP 3694/-2024-1752 ad esso successivo consegnato in data 7/12/2024, chiede, pertanto, il rigetto del ricorso stante la sua inammissibilità con vittoria di spese.
La causa è stata discussa all'udienza del 15 gennaio 2026 ove, sentite le parti, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno esaminate le due eccezioni poste da parte ricorrente costituite dall'inesistenza degli atti prodromici e dal decorso del termine prescrizionale quinquennale per l'inesistenza dei prodromici atti interruttivi.
Orbene non può che essere preso atto che parte resistente Resistente_1 ha depositato agli atti le copie sia dell'avviso di accertamento che del successivo avviso di intimazione e che entrambi gli atti risultano regolarmente notificati a mani proprie del ricorrente.
Su tale produzione documentale nulla eccepisce parte ricorrente.
Da tanto per l'esistenza dei due su indicati atti interruttivi, in assenza di qualunque contestazione, stante la loro mancata impugnazione la pretesa tributaria si è cristallizzata ed è divenuta definitiva.
Deve essere, infatti, ricordato, in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, che ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'avviso preesecutivo costituito in questo caso dal preavviso di fermo amministrativo quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore) non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la sua notificazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n.
7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e
24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5,
14 giugno 2023, n. 17073).
Per quanto su esposto il ricorso deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150 oltre accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13101/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1752 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 387/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso. Resistente: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1 ), difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1, impugna il preavviso di fermo amministrativo n. PFER/343-2025-1752, notificato il 30/4/2025, avente ad oggetto imposta TARI per l'anno 2017, emesso dalla concessionaria della riscossione Resistente_1 in nome e per conto del Comune di Quarto (NA), per l'importo di euro 892,12 portato dall'avviso di accertamento esecutivo n. 1205/2017 in esso indicato, presuntivamente notificato il
22/03/2023.
Contesta il ricorrente la prescrizione del credito tributario costituito dalla su indicata imposta TARI portata dal preavviso di fermo amministrativo e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituito l'Agente della Riscossione Resistente_1 che ha depositato la copia dei due antecedenti atti interruttivi ed accertativi/esecutivi dell'imposta TARI richiesta, la cui notifica risulta effettuata per il tramite del servizio postale, così come provato dalla corredate ricevute delle due raccomandate attestanti la consegna a mani proprie del ricorrente, sia dall'avviso di accertamento esecutivo n. 1205/2017 richiamato nell'avviso, regolarmente notificato in data 22/03/2023, che dell'avviso di intimazione n. AIP 3694/-2024-1752 ad esso successivo consegnato in data 7/12/2024, chiede, pertanto, il rigetto del ricorso stante la sua inammissibilità con vittoria di spese.
La causa è stata discussa all'udienza del 15 gennaio 2026 ove, sentite le parti, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno esaminate le due eccezioni poste da parte ricorrente costituite dall'inesistenza degli atti prodromici e dal decorso del termine prescrizionale quinquennale per l'inesistenza dei prodromici atti interruttivi.
Orbene non può che essere preso atto che parte resistente Resistente_1 ha depositato agli atti le copie sia dell'avviso di accertamento che del successivo avviso di intimazione e che entrambi gli atti risultano regolarmente notificati a mani proprie del ricorrente.
Su tale produzione documentale nulla eccepisce parte ricorrente.
Da tanto per l'esistenza dei due su indicati atti interruttivi, in assenza di qualunque contestazione, stante la loro mancata impugnazione la pretesa tributaria si è cristallizzata ed è divenuta definitiva.
Deve essere, infatti, ricordato, in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, che ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'avviso preesecutivo costituito in questo caso dal preavviso di fermo amministrativo quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore) non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la sua notificazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n.
7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e
24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5,
14 giugno 2023, n. 17073).
Per quanto su esposto il ricorso deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150 oltre accessori di legge.