Art. 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi non oltre il 31 dicembre 1955, sara' stabilito il termine fino al quale avranno applicazione, per gli eventi di cui al precedente art. 1, le disposizioni della presente legge, avuto riguardo alla situazione esistente al momento in cui sara' emanato il decreto medesimo.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi non oltre il 31 dicembre 1955, sara' stabilito il termine fino al quale avranno applicazione, per gli eventi di cui al precedente art. 1, le disposizioni della presente legge, avuto riguardo alla situazione esistente al momento in cui sara' emanato il decreto medesimo.