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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/06/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3246/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Stefania Guercini ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Aurelio
Saffi, n. 35
-opponente-
contro
Controparte_1
-opposto contumace -
nonché nei confronti in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 [...]
, contumace;
CP_1
contumace; Controparte_3
contumace; Controparte_4 , Direzione provinciale di Firenze, Controparte_5
contumace;
-terzi pignorati-
Oggetto: OPPOSIZONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 C.P.C.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa nomina di un rappresentante ex art. 78 c.p.c. per la società revocare e/o annullare il provvedimento del G.E. Controparte_2
dell'esecuzione mobiliare R.G.E. n. 1344/2022 assunto all'udienza del 04/10/2022, comunicato in data 05/10/2022 a mezzo e-mail pec delle ore 11:50 da parte della cancelleria, e per l'effetto assegnare, ex artt. 548 e 553 c.p.c.., oltre al credito dichiarato da in data Controparte_4
23/03/2022 per complessivi € 37,82 (come da dichiarazione depositata in data 08/07/2022 per l'udienza del 13/07/2022) già assegnato dal G.E. in data 31/01/2023, il credito residuo nei confronti della società di € 31.518,94 come precisato per l'udienza del 04/10/2022 Controparte_2
oltre interessi convenzionali moratori sul capitale e oltre interessi legali sulle spese legali liquidate dal 04/10/2022 al giorno dell'assegnazione, oltre spese di esecuzione e spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, il tutto come credito appunto non contestato ex art. 548, comma 2, c.p.c. dalla società Con vittoria di spese e compensi legali, Controparte_2
oltre IVA e CPA come per legge, (ivi compresi quelli per la fase cautelare).”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 27-28/02/2023, Parte_1
introduceva la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. chiedendo la revoca dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione mobiliare n. 1344/2022 RGE emessa all'udienza del 4 ottobre 2022 e comunicata il giorno successivo da parte della cancelleria.
Con l'atto di pignoramento introduttivo della suddetta procedura espropriativa presso terzi, la creditrice aveva chiesto di sottoporre a pignoramento “tutte quelle somme, valori, titoli di cui il Sig. […] risulti creditore a qualsiasi titolo di Controparte_1 [...] […] e […] nonché tutte quelle somme di cui il Sig. Controparte_3 Controparte_4
risulti creditore, a qualsiasi titolo, quali stipendio e altre indennità Controparte_1
relative al rapporto di lavoro, comprese quelle di fine rapporto, e/o emolumenti e/o dividendi quale amministratore e/o collaboratore e/o socio e relativi frutti, della società CP_2
[…], nei limiti di legge, nonché di tutte quelle somme di cui il Sig.
[...] [...]
risulti creditore, a qualsiasi titolo, quali emolumenti previdenziali e/o somme CP_1
per cassa integrazione guadagni e/o indennità di disoccupazione, e relativi frutti, dell' CP_5
. […] il tutto fino a concorrenza del credito vantato dall'istante di € 30.101,52 oltre interessi convenzionali e/o legali maturandi dal 23 novembre 2021 al saldo effettivo e successive spese occorrende, come per legge, aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., fino ad € 45.152,28”.
ed rendevano dichiarazioni negative, Controparte_3 CP_5 Controparte_4
rendeva dichiarazione positiva per € 37,82 mentre non rendeva alcuna Controparte_2
dichiarazione e, pertanto, all'udienza del 13 luglio 2022, il G.E. disponeva, in ossequio al disposto dell'art. 548 c.p.c., che venisse notificato avviso al terzo e rinviava Controparte_2
all'udienza del 4 ottobre 2022.
Nonostante la creditrice procedente eseguisse la notifica dell'ordinanza nei termini prescritti, la non compariva all'udienza fissata né trasmetteva alcuna Controparte_2
comunicazione e, quindi, la chiedeva l'assegnazione del credito asserendo Parte_1
che dovesse ritenersi non contestato.
Il G.E., con ordinanza comunicata in data 5 ottobre 2022, ritenuto che la domanda d'assegnazione del creditore potesse riqualificarsi alla stregua dell'art. 549 c.p.c. e che, allo stato degli atti, non fosse possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni di proprietà del debitore in possesso del terzo, disponeva giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e ordinava alla creditrice di darne avviso al debitore e al terzo almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata al 13 dicembre 2022.
Alla disposizione del Giudice l'odierna attrice reagiva proponendo tempestiva opposizione agli atti esecutivi insistendo, con note scritte del 29 settembre 2022, nella domanda di assegnazione del credito sulla base dell'assunto per cui, la mancata dichiarazione del terzo si tradurrebbe in una ficta confessio, ex art. 548 c.p.c., e chiedendo, Controparte_2
quindi, l'accoglimento del ricorso e/o comunque la fissazione di un termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con ordinanza resa all'udienza del 18 gennaio 2023, il G.E. respingeva la richiesta cautelare di sospensione ritenendo che “il d.l. n. 83 del 2015 circoscrivendo l'operatività del c.d. principio di non contestazione al caso in cui – in mancanza della dichiarazione di quantità
– l'allegazione del creditore “consente l'individuazione del credito (…) del debitore” (art. 548, co. 1, ult. parte, c.p.c.)”, ne abbia escluso l'operatività laddove come nel caso ad esame vi sia una indicazione assolutamente generica del titolo, del rapporto tra debitore e terzo e (ancor di più) dell'importo dovuto (nella fattispecie si aggrediscono Controparte_2
“tutte le somme dovute ed in particolare stipendi ed altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese CIG e quelle di fine rapporto e- o dividendi quale amministratore e-o collaboratore e-o socio e relativi frutti nei limiti di legge”) con conseguente onere, in capo al creditore procedente che voglia superare l'impasse, di intraprendere il giudizio di accertamento (endo-esecutivo) dell'obbligo del terzo;
- rilevato che non risulta notificata nel termine concesso la richiamata ordinanza resa ex art. 549 c.p.c. e che del resto appare rinunciata l'istanza di nomina di un curatore speciale formulata sebbene in modo improprio unitamente alla proposta opposizione perché non reiterata nelle note scritte depositate sia all'odierna udienza che all'udienza del 13.12.2022” e procedeva all'assegnazione del credito dichiarato da concedendo termine perentorio fino al 28 febbraio 2023 per Parte_2
l'introduzione del presente giudizio di merito.
Nell'illustrare i motivi d'opposizione, la creditrice sosteneva che, dall'atto di pignoramento, era ben possibile desumere l'esatta identificazione del credito del debitore verso essendone specificati sia i soggetti, che la fonte, che l'ammontare. (vedi Controparte_2
doc. 3 fascicolo attoreo).
Argomentava aggiungendo che non potesse restare senza conseguenze l'omissione della dichiarazione da parte del terzo nonostante i reiterati inviti a renderla poiché ciò annullerebbe il valore della ficta confessio prodottasi per fatti concludenti.
Infine, chiedeva la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per la società stante il conflitto d'interessi tra quest'ultima e il debitore esecutato Controparte_2 [...]
che ne è il legale rappresentante pro tempore. CP_1
Questo in quanto, a detta dell'opponente, sarebbe di palmare evidenza che “il debitore esecutato (che è anche legale rappresentante della società ) abbia interesse ad Controparte_2
essere dichiarato creditore il più possibile del terzo pignorato (che in questo caso è anche il rappresentato), e questo per esdebitarsi il più possibile verso il creditore procedente a carico del patrimonio del terzo pignorato”.
Sebbene regolarmente citati, i convenuti non si costituivano, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni con note scritte del 21 marzo 2025 e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 marzo 2025.
Ciò premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Va rilevata, inoltre, la corretta introduzione della presente fase di merito nel termine perentorio stabilito dal giudice e l'integrità del contraddittorio.
L'atto di citazione in opposizione, infatti, è stato consegnato agli Ufficiali Giudiziari per la notifica in data 27 febbraio 2023 e, sebbene le notificazioni ai convenuti si siano tutte perfezionate in data successiva al termine perentorio del 28 febbraio 2023 stabilito dal G.E., esse sono da considerarsi tempestive per il principio della scissione soggettiva degli effetti notificatori per il notificante e per il destinatario sancito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 477 del 2002 e riaffermato dalle sezioni Unite della Cassazione. (vedi Cass.
Civ. SS.UU. sentenza n. 40543 17/12/2021).
Anche il contraddittorio, di conseguenza, va considerato integro alla luce della giurisprudenza ormai consolidata dei Giudici di Piazza Cavour secondo la quale: in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., tra il creditore, il debitore e il terzo (Vedi Cass. Civ. sentenza n. 13533 del 18/05/2021 poi ripresa da Cass. Civ. n. 30178 del 22/11/2024; vedi anche
Cass. Civ. 26211 del 6/09/2022).
Secondo i richiamati arresti, infatti, “sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo”.
Analizzata la legittimità dei presupposti dell'azione, va ora esaminata la richiesta dell'opponente di nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per la società Controparte_2
stante l'asserito conflitto d'interessi tra quest'ultima e il debitore esecutato.
La richiesta non può essere accolta. Com'è noto, infatti, dal disposto dell'art. 618 c.p.c., nella parte in cui prevede che sia il giudice dell'esecuzione “in ogni caso” a fissare un termine perentorio per il giudizio di merito, discende la struttura necessariamente bifasica delle opposizione agli atti esecutivi che, tuttavia, mantiene un carattere sostanzialmente unitario (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 2353 del
31/01/2017 che ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza ex art. 618 c.p.c. contenente provvedimenti di natura ordinatoria per la prosecuzione del giudizio in sede di merito perché emessa nell'ambito di un unico procedimento articolato in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena;
vedi anche Cass. Civ. sentenza n. 25170 dell'11/10/2018 sull'indefettibilità della fase cautelare endoesecutiva).
Ciò posto, la richiesta di nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., è da intendersi rinunciata poiché non coltivata nella fase cautelare di fronte in G.E., come rilevato da questi nell'ordinanza ex art. 618 c.p.c., e ciò proprio per il fatto che la presente fase di merito costituisce una fase formalmente distinta ma sostanzialmente unitaria con quella cautelare già svolta.
Invero, anche a voler considerare correttamente proposta l'istanza, non si ritengono sussistenti i motivi di conflitto d'interesse asseriti dall'opponente.
La creditrice, infatti, afferma che “il debitore esecutato (che è anche legale rappresentante della società ) abbia interesse ad essere dichiarato creditore il Controparte_2
più possibile del terzo pignorato (che in questo caso è anche il rappresentato), e questo per esdebitarsi il più possibile verso il creditore procedente a carico del patrimonio del terzo pignorato”.
Tuttavia, in generale, il perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi non comprende questioni involgenti merito della pretesa e la presente opposizione, in particolare, non riguarda l'accertamento e la quantificazione del credito che il debitore vanti nei confronti del terzo Controparte_2
In altri termini, ciò che qui si discute è la legittimità dell'ordinanza del G.E. che ha ritenuto non possibile procedere all'assegnazione di un credito non esattamente identificato e necessaria l'introduzione di giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. È rispetto a quest'ultimo giudizio che sarebbe astrattamente configurabile l'asserito conflitto di interessi ma l'attrice non ha ritenuto di darvi seguito e, anzi, si è opposta al suo esperimento con la presente opposizione.
Passando al merito, questo giudice ritiene l'ordinanza impugnata esente da censure e perciò, che l'opposizione sia da respingere per i motivi che di seguito si illustrano.
Nell'ordinanza che definisce la fase cautelare dell'opposizione, il G.E. correttamente afferma che il D.L. n. 83 del 2015 ha circoscritto l'operatività del c.d. principio di non contestazione al caso in cui, in mancanza della dichiarazione di quantità, l'allegazione del creditore consenta l'individuazione del credito o dei beni in possesso del terzo (vedi art. 548, comma uno, ultimo periodo, c.p.c.).
Com'è noto, la riforma del 2012 ha modificato in modo radicale le caratteristiche dell'espropriazione presso terzi: con riguardo al caso che ci occupa, l'art. 548 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e prima delle modifiche operate nel 2014, stabiliva che in presenza di determinate condizioni, il credito o il possesso dei beni di appartenenza del debitore potessero ritenersi non contestati “nei termini indicati dal creditore”.
Muovendo da tale previgente formulazione, gli interpreti si sono interrogati su quale fossero i limiti di tale riconoscimento implicito o presunto arrivando all'approdo secondo il quale esso non potesse configurarsi quando le indicazioni fornite dall'esecutante nel pignoramento, in merito alla natura e al quantum del credito del debitore nei confronti del terzo, non fossero sufficientemente dettagliate.
Con la riforma del 2014 si sono positivizzate le indicazioni già emerse in sede applicativa e interpretativa affermando, nel novellato testo dell'art. 548 c.p.c., che “il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553”. Alla luce delle norme attualmente in vigore, quindi, deve ritenersi che il G.E. non possa procedere all'assegnazione quando le indicazioni fornite dal creditore non soddisfino i
“requisiti minimi” per consentire l'identificazione del credito e che, in tal caso, il Giudice, su richiesta del creditore, deve procedere all'accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c.
Quanto all'identificazione di tali “requisiti minimi”, è necessario che il credito sia stato identificato sia dal punto di vista del titolo costitutivo del rapporto, almeno in termini generali, sia dal punto di vista della sua quantificazione.
Non è, infatti, percorribile la tesi secondo cui potrebbe considerarsi sufficiente che il creditore indichi solo il titolo costitutivo dell'obbligazione del debitor debitoris senza quantificare, neppure approssimativamente, il credito.
E tale quantificazione non può essere identificata, come vorrebbe l'opponente, nell'indicazione del credito per il quale si procede di cui all'art. 543, comma due, n. 1 c.p.c.
La somma di “€ 30.101,52 oltre interessi convenzionali e/o legali maturandi dal 23 novembre 2021 al saldo effettivo e successive spese occorrende, come per legge, aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., fino ad € 45.152,28” indicata nell'atto di pignoramento, infatti, è la quantificazione del credito vantato dall'odierna attrice nei confronti del debitore esecutato e non la diversa somma a quest'ultimo dovuta dal terzo.
Se, come avvenuto nel caso di specie, ad essere pignorato è il quinto dello stipendio corrisposto al debitore esecutato dal terzo pignorato in virtù di un supposto rapporto di lavoro intercorrente tra costoro senza fornire parametri per individuarne la misura, è chiaro che, ove il terzo non dovesse fornire la sua dichiarazione, il riconoscimento presunto o implicito potrebbe al più riguardare la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente ma non il relativo credito poiché, senza la dichiarazione del terzo, sarebbe impossibile conoscere l'entità della retribuzione corrisposta.
Diversamente argomentando, si arriverebbe ad ammettere la possibilità che il G.E. emetta un'ordinanza di assegnazione generica che, quindi, data la sua genericità, non potrebbe costituire titolo esecutivo contro il terzo pignorato inadempiente. Ma
l'espropriazione presso terzi non può concludersi con un'ordinanza di assegnazione priva dell'efficacia di titolo esecutivo poiché sarebbe inidonea a realizzare il fine specifico del processo esecutivo che è quello di soddisfare la pretesa del creditore.
Nel caso di specie l'odierna attrice, pur individuando sommariamente il titolo legittimate del rapporto obbligatorio tra esecutato e terzo, non ha fornito, nell'atto di pignoramento, nessuna indicazione idonea a quantificare il credito del debitore nei confronti di né ha successivamente integrato le informazioni già fornite consentendo al Controparte_2
Giudice di addivenire ad un'assegnazione ex art. 552 c.p.c.
Quindi, l'unica strada per superare tale situazione di stallo era proprio quella percorsa dal Giudice dell'ordinanza impugnata e, cioè, prendere atto che la genericità dell'allegazione del creditore non consentiva l'operatività del meccanismo di non contestazione delineato dall'art. 548 c.p.c., riqualificare l'istanza di assegnazione del creditore come istanza ex art. 549
c.p.c. e disporre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo al fine di individuare e quantificare le somme da lui possedute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE l'opposizione e conferma l'ordinanza impugnata;
RESPINGE la richiesta di refusione delle spese di lite sia della fase endoesecutiva che della presente fase di merito.
Firenze, 23 giugno 2025
Il Giudice Dr.ssa Mariateresa Vitiello