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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1385/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9272/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249025262488000 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle entrate e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E invero, la prodromica cartella di pagamento è stata notificata al contribuente ad un indirizzo del tutto diverso da quelle emergente dall'anagrafe tributaria, sicché l'unico motivo di ricorso è fondato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del concessionario cui è imputabile l'insorgenza della lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il concessionario al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93.c.p.c. Spese compensate nei rapporti con l'Agenzia delle entrate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9272/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249025262488000 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle entrate e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E invero, la prodromica cartella di pagamento è stata notificata al contribuente ad un indirizzo del tutto diverso da quelle emergente dall'anagrafe tributaria, sicché l'unico motivo di ricorso è fondato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del concessionario cui è imputabile l'insorgenza della lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il concessionario al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93.c.p.c. Spese compensate nei rapporti con l'Agenzia delle entrate.