Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di CE ER, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 262/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA (C.F. ) in persona della Commissione Parte_1 P.IVA_1
Straordinaria, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, rilasciata in forza di convenzione legale, dall'Avv. Raffaele Marciano (C.F.
) con il quale elettivamente domicilia, ai fini del presente C.F._1 giudizio in SAAnastasia (NA), via Donizetti angolo via Primicerio n. 86 OPPONENTE E (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 122 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. VILLANI PASQUALE (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della C.F._2 comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 20/02/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2126/2018 del 20/11/2018 e notificato il 4/12/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 195.404,82, in quanto “ con Controparte_1
Determina Dirigenziale capofila n. 2260/14 la ricorrente è stata iscritta Parte_1 Co nell'Albo Unico dell'Ambito dei soggetti accreditati per praticare servizi domiciliari socio- assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari per minori e famiglie, anziani e disabili mediante la
N.R.G. 262/2019 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 1
la ricorrente ha erogato prestazioni socio-sanitarie nei confronti di utenti aventi residenza nei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale sociale S01, Comune di Capofila in relazione alle prestazioni rese, cui si riferiscono le fatture elettroniche non ancora Pt_1 pagate, per la maggio parte incluse in determine di liquidazione”. Parte opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la carenza dei presupposti in fatto e diritto della pretesa creditoria e l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito. Con riguardo al difetto di legittimazione passiva, eccepiva che il credito vantato da parte opposta per prestazioni socio-sanitarie erogate dalla stessa, non poteva essere richiesto all'Ente opponente, essendo lo stesso scaturito per le inadempienze poste in essere dai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale S01. Eccepiva poi che, con riferimento alle fatture poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e concernenti le attività eseguite nei Comuni di CE ER, di SAEgidio del Monte Albino, di Sarno, di San Valentino Torio, nonostante le determine di liquidazione, le stesse non erano mai state liquidate non sussistendone i presupposti e le condizioni ai fini della liquidazione, essendo il credito sorto per l'inadempienza posta in essere dai suddetti Comuni. Aggiungeva che, la mancanza della determina di liquidazione era scaturita dal mancato impegno di spesa con apposito provvedimento, il tutto in violazione della disciplina normativa che regola il procedimento di spesa degli Enti Locali e pertanto in assenza della prescritta copertura finanziaria ex art. 153, comma 5°, del D.Lgs n. 267/2000. Concludeva, dunque, chiedendo: 1) Nel merito, revocare o, comunque, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2126/2018 emesso dal Tribunale di CE ER, per i motivi e le ragioni sopra esposte;
2) Condannare la parte opposta alla refusione di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e Cpa, come per legge. Si costituiva la premettendo quanto segue: Controparte_1 dall'08/04/2011 esegue nell'Ambito Territoriale Sociale S01 dell'ASL di Salerno la gestione diretta e/o per conto terzi di servizi socio-assistenziali alla persona ed a favore di portatori di handicap, compreso i trasporti sociali di persone non autosufficienti, disabili anziani e minori che si trovano in condizioni di disagio socio-economico- culturale ed ad alto rischio delinquenziale e/o di tossicodipendenza, con la realizzazione di progetti nel campo delle politiche sulla sicurezza sociale, sull'immigrazione, sull'usura, sulla protezione ambientale e delle politiche sociali quali l'ortoterapia, aromaterapia, pet therapy, ippoterapia ecc., il tutto presso le unità primaria e secondarie: 1) CE ER (Sa) Corso V. Emanuele, 52; 2) NT (Sa) Piazza Chiesa, 2 Cap 84010 Frazione Localita' Campinola Casa Parrocchiale Di
N.R.G. 262/2019 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 2 NT;
3) ER (Sa) Via Urbulana, 18/20 Cap 84014; Controparte_4
4) CE UP (Sa) Via V. Russo Cap 84015 Centro Sociale Comunale;
5) CE ER (Sa) Via G. Galilei, 32 Cap 84014; 6) SAAN (Na) Corso Michelangelo, Snc Cap 80029 Centro Sociale Comunale;
con precisazione che la stessa opera anche in esecuzione del Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare socio- assistenziale e per il servizio di assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari attraverso procedura di erogazione dei Voucher sociali Giusta delibera di Coordinamento Politiche Sociali dell'Ambito S1 n.10 del 23.06.14, con il quale in esecuzione del D.Lgs.267 del 18.08.00 è stato approvato il predetto Regolamento;
con determina Dirigenziale capofila n.2260/14 la Cooperativa è stata Parte_1 C iscritta nell'Albo Unico dell'Ambito dei soggetti accreditati per praticare servizi domiciliari socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari per minori e famiglie, anziani e disabili mediante la procedura di erogazione dei voucher sociali;
pertanto, la Cooperativa, in attuazione della Legge 328/00, della legge regionale n.11 del 23 ottobre 2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale" (che all'art. 6 ha ridefinito gli strumenti di programmazione e coordinamento, introducendo il piano sociale regionale previsto dall'art. 20, quale strumento di programmazione sociale che definisce i principi d'indirizzo e coordinamento per la realizzazione da parte degli enti locali associati, del sistema integrato d'interventi e servizi), delle Linee Guida per la presentazione dei Piani Sociali di Zona 2013/2015 – Delibera della Giunta Regionale n.134 del 27/05/2013 – le quali prevedono l'istituzione del FUA, ai sensi dell'art.1O c.2 lett.c-d della L.R. 11/2007, come strumento finanziario che individua l'Ambito quale unico soggetto gestore, nonché centro di costo e responsabilità, di tutti gli interventi sociali realizzati nel territorio di competenza, della deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.16 del 28.10.2014, con cui è stato approvato l'aggiornamento per la II annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del II Piano Sociale Regionale 2013/2015, del Decreto Dirigenziale n.64 del 05.03.2015, con cui il Dirigente dell della attestava la conformità al Piano CP_5 Controparte_6
Sociale Regionale e alle indicazioni operative dell'aggiornamento per la II annualità del Piano di Zona relativo al triennio 2013-2015 presentato dall'Ambito S1 - Comune di Scafati capofila, della L.R. 11/07 art. 56, che tra le attività programmate nel Piano di Zona per la II° annualità del II ° PSR 2013/2015 ha previsto il servizio "Assistenza domiciliare sociale per disabili" DS 60" (scheda n.28 codice nomenclatore D7 - L. 67/93 art.5), nonché dei contratti stipulati con la P.A., ha reso, per gli anni 2015, 2016 e 2017, le prestazioni socio sanitarie suddette;
in forza di ciò, la ha CP_1 provveduto a svolgere tale attività e, in ottemperanza della vigente normativa di settore, ha rimesso al la fatturazione inerente l'attività svolta, ai sensi Controparte_3 dell'allegato 1 C del D.P.C.M. del 29.11.2011 e secondo le disposizioni di cui all'allegato C del decreto Commissariale R.C. n. 6/2010 ed in applicazione delle tariffe determinate nel corso degli anni nei quali ha erogato prestazioni socio-sanitarie nei confronti di
N.R.G. 262/2019 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 3 utenti aventi residenza nei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale sociale S01,
in relazione alle prestazioni rese, cui si riferiscono le fatture Controparte_7 non ancora pagate oggetto di giudizio analiticamente indicate nel ricorso monitorio. Aggiungeva che, nonostante i numerosi solleciti, il non provvedeva Parte_1 al pagamento del dovuto;
pertanto, con ricorso per decreto ingiuntivo la
[...] chiedeva ed otteneva dal Tribunale di CE ER il Controparte_1
D.I. n.2126/2018 con il quale, per tali titoli, veniva ingiunto al il Parte_1 pagamento di € 193.404,82 oltre interessi, nonché spese del giudizio monitorio. Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In data 31/7/2019, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per
N.R.G. 262/2019 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 4 violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione, va rilevato che, con riguardo all'Ambito Territoriale S01, fino al 31/12/2016, il Piano di Zona era composto da dodici comuni con ente Capofila il con funzioni di coordinamento, Parte_1 responsabilità di gestione amministrativa e contabile dell'intero vecchio piano. Con lo scioglimento del pregresso ambito, la pendenza di fatture e servizi ancora da pagare permane la legittimazione dell'ente Capofila. La Legge n. 11 del 23.10.2007 all'art. 11 co. 3 lett. C) prevede che Controparte_6 il piano di zona attribuisce, sino alla adozione di forme associative e modalità di gestione permanenti, ad uno dei comuni associati il ruolo di comune capofila d'ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona. Inoltre, è sempre onere del capofila individuare le responsabilità e la quota del comune che ha usufruito delle prestazioni sociosanitarie. Del resto, la summenzionata legge all'art. 50, prevede anche l'istituzione di un Fondo Sociale Regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (comma 1), garantendo, in ogni caso, la copertura dei servizi regionali di sistema e dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale (comma 4). All'art. 52, poi, prevede la costituzione da parte dei comuni di un Fondo Unico di Ambito (FUA) per la realizzazione del piano di zona e, all'art.53. Parte opposta, invece si è limitata ad eccepire l'inadempienza degli altri Comuni, circostanza non provata e, comunque, assolutamente irrilevante ai fini del presente giudizio, poiché afferisce a rapporti meramente interni fra i Comuni che hanno Con stipulato e sottoscritto la convenzione e l'Ambito Le inadempienze eccepite devono dunque far capo tutte all'opponente che non ha vigilato sul versamento delle quote degli altri comuni, né tantomeno si è adoperato al recupero delle stesse. Né rileva l'eccezione relativa al mancato impegno di spesa, dal momento che, tra i Comuni dell'Ambito S01 è stato costituito il Fondo Unico dell'Ambito (FUA) istituendo al bilancio del capitoli dedicati, nei quali confluiscono e Parte_1 sono confluiti con appositi impegni di spesa trasferimenti di denaro regionali, nazionali ed europei per la realizzazione degli interventi programmati nel piano di zona e non solo quelli di compartecipazione FUA degli altri Comuni dell'Ambito. Nel caso di specie va rilevato che la copertura finanziaria è confluita nelle casse comunali sia in forza della Convenzione di Ambito e sia in forza della legge CP_6
n.11 del 23.10.07, art.49, art.50, art.51, art.52 e art.52 bis.
[...]
Recita l'art.49 rubricato “Risorse e finanziamento del sistema integrato di servizi” che
N.R.G. 262/2019 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 5 al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali concorrono;
a) risorse statali;
b) risorse regionali;
c) risorse del sistema delle autonomie locali;
d) risorse provenienti da organismi dell'Unione europea anche in funzione di obiettivi di sviluppo e coesione delle aree a lenta crescita;
e) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato ed all'art.50 che la ha un fondo per la realizzazione CP_6 del sistema integrato di interventi e servizi sociali denominato fondo sociale regionale le cui risorse sono vincolate, nelle modalità di erogazione del fondo e nella scelta degli interventi, alla programmazione dei piani di zona dei diversi ambiti territoriali e che l'entità dello stanziamento regionale è determinata con la legge di bilancio annuale. Aggiunge l'art.50 che l'entità del fondo deve garantire e garantisce comunque la copertura dei servizi di sistema e dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale ed individua anche i capitoli specifici di spesa. L'art.52bis, poi, prevede che i Comuni associati negli ambiti territoriali costituiscono il fondo unico di ambito per la realizzazione del piano di zona attraverso l'istituzione, nel bilancio del comune capofila di uno o più capitoli dedicati, nei quali confluiscono le risorse destinate al finanziamento del sistema integrato locale, e ribadisce che il fondo unico di ambito è costituito da: a) risorse provenienti dal fondo sociale regionale di cui all'articolo 50; b) risorse del sistema delle autonomie locali di cui all'articolo 52; c) fondi europei a disposizione dell'ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel piano di zona;
d) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato. Tali risorse del FUA non possono essere utilizzate dal comune capofila per altri fini se non quelli previsti dal piano di zona. Ai fini della contabilità, la normativa prevede che le spese finanziate dal Programma dovranno essere liquidate, pagate e quietanzate dai Comuni entro la data del 31 dicembre di ogni anno e che la rendicontazione delle spese sostenute è necessaria per la richiesta degli acconti successivi alla prima erogazione e così via. La normativa ha, dunque, previsto un meccanismo di finanziamento affinché venga sempre garantita la copertura finanziaria specifica per l'erogazione dei servizi sociali, come, nel caso di specie risulta dalla documentazione depositata da parte opposta comprovante le somme trasferite dalla nel FUA del Piano di Zona Controparte_6 di Scafati con l'indicazione dei specifici decreti adottati e dal Programma per i servizi di cura per gli anziani datato 12/03/13, dove all'art.1 rubricato “Obiettivi del riparto finanziario” – quando si parla della gestione delle risorse da riconoscere alle quattro Regioni Calabria, Puglia e Sicilia – si legge che vengono individuate come CP_6 risorse disponibili a tali fini per la € 96.398.200,00, con la Controparte_6 specificazione che il circuito finanziario prevede che ciascun Comune Capofila per ogni piano di intervento approvato dalla otterrà dalla stessa una anticipazione CP_6 sulle risorse complessive assentite, la cui dimensione è definita sulla base di un calcolo che tiene conto della dimensione del finanziamento assentito e del cronogramma di spesa e che i successivi trasferimenti di risorse finanziarie intermedie sono subordinati
N.R.G. 262/2019 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 6 alla dimostrazione di stati di avanzamento effettivi e pagamenti effettivamente sostenuti, che costituiranno il presupposto delle rendicontazioni di spesa). Il ha ricevuto per tali fini: inizialmente, in sede di Controparte_8 primo riparto € 1.571.490,00; poi, € 1.642.605,55 con Decreto n.1034/PAC/Anziani il 23.03.2016; € 2.294.253,25 con Decreto n.2601/PAC/Anziani il 05.12.2018; € 3.247.447,06 con Decreto n.1072/PAC/Infanzia il 06.04.2016; nonché, € 3.505.201,17 con Decreto n.2706/PAC/Infanzia il 22.01.2019. Con la Legge Regionale n.4/2014, inoltre, è stato adottato di concerto tra le amministrazioni coinvolte il “Regolamento di Attuazione”, che ha disciplinato il servizio di Assistenza domiciliare attraverso l'erogazione e l'assegnazione di "Voucher" sociali, quali titoli quali titoli erogati per le prestazioni domiciliari sociali e tutelari nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari. Va evidenziato che il Regolamento non si limita a prevedere solo che il servizio assistenziale venga gestito tramite l'erogazione di Voucher, ma ne indica anche il valore nominale che è di € 18. Con la Deliberazione n.10 del 23.06.14 rubricato “Approvazione Regolamento per il sevizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale e per il servizio di assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari attraverso procedura di erogazione dei Voucher Sociali” vengono ribaditi tali principi ed individuati i Voucher Sociali quali titoli validi per l'acquisto del servizio per persone non autosufficienti, tali da assicurare ai beneficiari prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio‐assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati, mantenendo la persona nel proprio contesto di vita con interventi di sostegno al nucleo familiare ed alla persona con prestazioni socio‐sanitarie integrate tra loro, erogate in regime domiciliare, al fine di costituire una valida e concreta alternativa sia all'assistenza sanitaria prestata in regime di ricovero ospedaliero sia alla istituzionalizzazione in R.S.A. (residenza sanitaria assistenziale) e residenza protetta, nonché di ridurre la permanenza in ospedale e favorire la deospedalizzazione mediante l'istituto della dimissione socio‐sanitaria protetta e programmata e di ridurre i ricoveri impropri e incongrui negli ospedali e nelle strutture residenziali. E' pacifico, quindi, che tale regolamento prevede che il servizio viene gestito tramite l'erogazione di Voucher il cui valore nominale è stimato in € 18 ai beneficiari, da spendersi presso le cooperative accreditate, ai sensi del vigente regolamento del Piano di Zona S1. Il Regolamento, poi, stabilisce che i voucher possono essere utilizzati solo presso i soggetti accreditati ed iscritti all' Albo Sperimentale del PdZ S1, che la scelta del soggetto accreditato è effettuata liberamente dall'utente e/o dalla sua famiglia, infine che, qualora le esigenze dell'utente non dovessero essere pienamente soddisfatte, l'utente stesso, in qualsiasi momento, può scegliere un altro soggetto accreditato presso cui spendere il voucher sociale.
N.R.G. 262/2019 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 7 La regolamentazione del Voucher sociale prevede che, previa domanda dell'interessato, i Comuni di residenza mensilmente fanno pervenire al Comune capofila del Piano di Zona l'elenco dei cittadini richiedenti i servizi, dopo che l'assistente sociale (o organo equiparato in casi differenti rispetto ai servizi forniti dalla ha predisposto il piano individuale, indicando nel Voucher: 1) i Controparte_1 dati del beneficiario;
2) la cooperativa accreditata scelta dall'utente; 3) le attività di assistenza da fornire ed il numero delle prestazioni da effettuare. A sua volta il Comune capofila del Piano di Zona, previa verifica della copertura finanziaria, comunica ai soggetti erogatori accreditati (tra cui la Controparte_1
l'elenco degli utenti (già avallando la prestazione da erogare ed il numero di ore per ogni prestazione da effettuare). Effettuata la prestazione, che è certificata dalla firma dell'utente e da quella dell'operatore a margine di ogni singola prestazione erogata, il Voucher viene trasmesso al Comune capofila del Piano di Zona. Dunque, per garantire il servizio sono già assegnate nel momento in cui il
[...]
emette il Voucher e lo consegna al beneficiario, il quale, a sua volta, si reca CP_3 presso la Cooperativa accreditata con un titolo di credito ad ottenere la prestazione assistenziale a lui riconosciuta e dovuta. Tanto è vero che in base alla convenzione sottoscritta tra le parti, qualora il soggetto erogatore ( dovesse rifiutarsi di fornire la prestazione contenuta Controparte_1 nel Voucher al nominativo rilasciato dal Comune Capofila, sarebbe passibile di perdita della convenzione stessa (art.13). Dunque, l'impegno di spesa e la copertura finanziaria sono stati assunti dal Parte_1 nel momento in cui, su indicazione degli organi del Piano di Zona e degli
[...] accertamenti prodromici effettuati dagli organi competenti, ha emesso il Voucher nominativo. Con l'emissione del Voucher il Comune ha individuato il soggetto CP_3 beneficiario, ha indicato analiticamente alla le prestazioni ed il Controparte_1 numero delle ore da eseguire, ha verificato in cassa di avere la copertura finanziaria per autorizzare l'esecuzione della prestazione a favore del beneficiario, con il contestuale obbligo di pagarla. Tanto è vero che gli utenti senza i Voucher nominativi non avrebbero potuto usufruire delle prestazioni fornite dalla Controparte_1
Proprio per questo, parte opposta ha depositato sia i Voucher relativi a tutte le prestazioni di cui si chiede il pagamento e sia le singole fatture (alcune elettroniche, altre cartacee, come da normativa fiscale succedutasi nel tempo) trasmesse dalla
Controparte_1
Tenuto all'adempimento è dunque certamente il come Comune Parte_1 C Capofila dell'ex piano di zona Con riguardo alla quantificazione del credito, veniva conferito incarico al CTU dott.ssa
N.R.G. 262/2019 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 8 di relazionare sul corrispettivo dovuto per prestazioni socio Persona_1 sanitarie fornite da parte opposta. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Il Ctu ha evidenziato che la nel redigere la fatturazione Parte_2 connessa ai servizi prestati, ha correttamente applicando l'aliquota I.V.A. del 4% fino al 31.12.2015 e successivamente del 5% a partire dall'1.1.2016, come previsto dai commi 960, 962 e 963 dell'art. unico della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, pertanto, sulla base dei rilievi effettuati in ottemperanza ai quesiti posti dal Tribunale rispondeva ai quesiti riconoscendo: 1) che per i servizi domiciliari socio-assistenziali, socio educativi e socio-sanitari per minori e famiglie, anziani e disabili, erogati nel periodo 2015 – 2017 nei territori dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale S01, alla spetta un corrispettivo pari ad € 190.512,00 Controparte_1
(importo comprensivo di I.V.A.); 2) che la nel Parte_3 determinare il proprio compenso per le prestazioni assistenziali fornite nel Piano di Zona Ambito Territoriale S01, ha applicato correttamente la tariffa di € 18,00 (importo comprensivo di I.V.A.) per ogni ora di erogazione della prestazione assistenziale. Va poi rilevato che, nelle more del giudizio, il ha pagato le seguenti Parte_1 fatture, oggetto della richiesta monitoria: Fatt.181/2016, importo 1.727,71, Pt_4
del mese di Agosto 2016, ore voucher n.96 (indicata in ricorso per decreto
[...] ingiuntivo al paragrafo n.6, rubricato “Fatture ex ambito s1 – Fondi PAC ADA
/eseguite nel Comune di Sarno – ); Fatt.180/2016, Controparte_7 importo 2.591,57, del mese di Agosto 2016, ore voucher Parte_5
n.144 (indicata in ricorso per decreto ingiuntivo al paragrafo n.7, rubricato “Fatture ex ambito s1 – Fondi PAC ADA /eseguite nel Comune di CE UP –
[...]
”); Fatt.182/2016, importo 863,86, del mese di Controparte_7 Parte_6
Agosto 2016, ore voucher n.48 (indicata in ricorso per decreto ingiuntivo al paragrafo n.8, rubricato “Fatture ex ambito s1 – Fondi PAC ADA /eseguite nel Comune di
). Pt_1
Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015).
N.R.G. 262/2019 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 9 In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, della somma ingiunta, comporta la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, il va Parte_1 condannato al pagamento, in favore della Cooperativa opposta, della somma accertata come dovuta dal CTU, € 190.512,00, decurtate le somme corrisposte nel corso del giudizio, pari ad € 5183,14, per un complessivo importo di € 185.328,86, oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. All'opposta sono dovute anche le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito").
N.R.G. 262/2019 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 10 All'opposta spettano altresì, per intero, le spese processuali relative al giudizio di opposizione. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico del Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 262/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto:
2.revoca il decreto ingiuntivo n. 2126/2018 del 20/11/2018;
3.in parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 185.328,86, oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla
[...] scadenza delle singole fatture al soddisfo;
4. condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di Controparte_1 lite che si liquidano in € 406,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, per la fase monitoria, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
5. condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di Controparte_1 lite che si liquidano in € 14.103,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, per la presente fase, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
6.pone definitivamente a carico del le spese di CTU, Parte_1 liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in CE ER, il 5/06/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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