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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7458 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere est.
dott. Enrico Colognesi Consigliere
all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2116/2025, pendente
TRA
cod. fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Orazio Parte_1 C.F._1
Castellana per delega in atti appellante
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 CP_2
dall'Avv. Valentina Antonelli per procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 3272/2025 emessa in data 3 marzo 2025. CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui in narrativa, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 3272/2025 –
Sez. II Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Concettina Midili, emessa in data 3 marzo 2025 e pubblicata in data 4 marzo 2025 (non notificata), all'esito del procedimento di primo grado iscritto al n. R.G.
24612/2023, laddove statuisce: “compensa le spese”, disponendo la condanna dell'amministrazione appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo il D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e distrarsi in favore del procuratore e difensore che se ne dichiara antistatario”;
Per l'appellata: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 3272 del 2025, rigettando tutte le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così ricostruito nella pronuncia impugnata:
“L'attore ha convenuto in giudizio per l'annullamento dell'avviso di pagamento n 6554 del 21/ CP_1
2/2023 notificato da per il pagamento della somma di euro 390,74 a titolo di canone di CP_1
occupazione anno 2018 e dell'avviso di pagamento n1954 del 6/ 2/2023 notificato da per il CP_1
pagamento della somma di euro 388,88 a titolo di canone di occupazione anno 2019 per un banco “fuori mercato” sito in vicolo Doria. CP_1
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'illegittimità della pretesa creditoria per intervenuta delocalizzazione della postazione.
Si costituiva dando atto dell'avvenuto annullamento in autotutela degli avvisi di pagamento CP_1
opposti e chiedendo che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
L'attore ha preso atto dell'annullamento degli avvisi di pagamento in data successiva all'introduzione del giudizio ed ha chiesto la cessata materia del contendere e la decisione sulle spese in ragione del principio sulla soccombenza virtuale”. Tanto premesso in fatto, il Tribunale di Roma, con la pronuncia qui impugnata, ha dato atto della cessazione della materia del contendere e disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
La pronuncia è stata impugnata dall'appellato con riguardo alla statuizione in punto spese, sulla base dei seguenti motivi:
i)l'illegittimità e contraddittorietà della pronuncia, ricondotta al fatto che il Giudice, dopo aver riconosciuto la necessità di delibare le spese di lite sulla base “del noto criterio della soccombenza virtuale”, ne aveva poi disposto la compensazione sull'erroneo convincimento che “non sarebbero emersi profili di soccombenza virtuale” a carico di alcuna delle parti, senza nemmeno dotare la decisione assunta di alcuna motivazione;
ii) la violazione e falsa applicazione di legge, stante la totale elusione dei criteri enunciati dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 111 Cost., risultando il pronunciamento supportato da una motivazione lacunosa e meramente apparente, inidonea a consentire di discernere l'iter logico – argomentativo seguito dal Tribunale di Rome onde giungere alla siffatta deliberazione.
Tanto premesso, l'appellante ha rilevato come dovesse pacificamente ritenersi CP_1
virtualmente soccombente, dovendo considerarsi:
- che in data 15 aprile 2023 erano stati notificati all'appellante due avvisi di liquidazione emessi dal a titolo di asserito omesso/parziale pagamento del canone di occupazione Controparte_3
di suolo pubblico (c.d. , afferenti al banco “fuori mercato” della superficie di mq 1 CP_4
(uno) collocato in Vicolo Doria s.n.c., e segnatamente l'avviso n. 6554 dell'importo di € CP_1
390,74, comprensivo di penale ed interessi, per l'anno 2018, e l'avviso n. 1954 dell'importo di €
388,88, comprensivo di penale ed interessi, per l'anno 2019;
- che a fronte della totale illegittimità ed infondatezza dei medesimi, in data 18 aprile 2023 il sig. aveva presentato una formale istanza di autotutela ai competenti uffici Pt_1
dell'amministrazione comunale al fine di ottenerne l'immediato annullamento, rilevando: a) di aver esercitato l'attività commerciale in questione solo sino all'anno 2015; b) che per effetto della
Determinazione Dirigenziale n. 1828/2015, il posteggio sito al Vicolo Doria s.n.c., oggetto di accertamento, era stato ricollocato in viale Carlo Felice sul marciapiede, lato giardini;
c) di non avere, pertanto, mai posto in essere l'occupazione contestata nelle annualità 2018-2019;
- che la suddetta istanza era rimasta completamente inevasa da parte dell'Amministrazione
Capitolina, talché, a fronte dell'approssimarsi del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione ed in considerazione del fatto che “la presentazione dell'istanza di autotutela non sospende gli effetti dell'atto” (come indicato negli avvisi), il sig. ra stato costretto, Parte_1
suo malgrado, a proporre rituale impugnativa avverso gli avvisi di liquidazione emessi erroneamente a suo carico;
- che solo in pendenza del giudizio espletata l'istruttoria del caso, aveva appurato CP_1
l'infondatezza degli avvisi di liquidazione emessi a carico dell'appellante e provveduto ad annullarli in autotutela, riconoscendo espressamente l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei richiesti canoni di occupazione.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha rilevato come la controparte dovesse all'evidenza ritenersi virtualmente soccombente e per l'effetto ha richiesto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la condanna di alla rifusione delle spese del doppio CP_1
grado di giudizio.
si è costituita adducendo la correttezza della pronuncia di primo grado, di cui ha CP_1
chiesto la conferma anche in punto spese di lite.
La causa è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., alla pubblica udienza del 10 dicembre
2025.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
La pronuncia è affetta dai denunciati vizi di violazione di legge e contraddittorietà e apparenza della motivazione.
Il primo Giudice, dopo aver correttamente riconosciuto la necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio sulla base del criterio della “soccombenza virtuale”, a fronte della cessazione della materia del contendere conseguita all'annullamento in autotutela degli avvisi impugnati, ha poi in sostanza omesso di svolgere tale necessaria valutazione, disponendo la compensazione delle spese sulla base di un ragionamento intrinsecamente incoerente e del tutto avulso dalla concreta disamina delle emergenze istruttorie.
La decisione qui contestata si fonda sulle seguenti considerazioni, che appare opportuno testualmente richiamare:
“Per l'effetto dell' intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi suddetto, a seguito del quale è sopravvenuta la carenza di interesse delle parti stesse ad agire nel presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla statuizione delle spese, sussistendo contrasto fra le parti in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese processuali, dovrà comunque emettersi statuizione sul punto sulla base del noto criterio della soccombenza virtuale (cfr., fra le molte, Cass. 27 maggio 1996, n. 4884; Cass. 14 aprile 1995, n. 4278; Cass. 11 gennaio
1990, n. 46).
Considerato che non sono emersi profili di soccombenza virtuali a carico delle parti può disporsi la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio”.
Ebbene, la suddetta motivazione è all'evidenza apparente.
Dalla documentazione in atti emergeva pacificamente come, pur a fronte della tempestiva richiesta di annullamento, formulata dall'odierno appellante in via stragiudiziale immediatamente dopo la notifica degli avvisi (e segnatamente il 18 aprile 2023, a fronte della notifica ricevuta il precedente 15 aprile), avesse provveduto al loro annullamento CP_1
in autotutela solo in pendenza del giudizio (introdotto con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2023, in prossimità del termine per proporre opposizione, che sarebbe venuto a scadere il 15 maggio), e segnatamente in data 12 luglio 2023.
Tale annullamento, sempre secondo quanto risultante per tabulas, è intervenuto a fronte dell'espresso riconoscimento della fondatezza dell'istanza presentata dall'interessato e dalla conseguente necessità di perseguire per il tramite dell'annullamento in autotutela l'“interesse pubblico nel correggere gli atti viziati ”, e dunque in ragione dell'effettiva illegittimità degli avvisi, già denunciata dal (si rimanda ai doc. 14 e 15 del fascicolo di primo grado dell'appellante). Pt_1
E' per l'effetto indubbio che il risultato “virtualmente” vittorioso, essendo stato costretto Pt_1
ad agire in giudizio al fine di ottenere l'annullamento della pretesa illegittima dopo aver inutilmente tentato di ottenere tale risultato in via amministrativa, abbia diritto di ottenere la rifusione delle spese a tal fine sostenute.
Per l'effetto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della statuizione di primo grado, le spese del giudizio di opposizione dovevano essere attribuite a CP_1
Analogamente è a dirsi quanto alle spese del presente grado, che seguono la soccombenza.
Le spese suddette, liquidate come in dispositivo, devono essere distratte in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario con riguardo ad entrambi i gradi.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n.
2116/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna alla rifusione in favore di delle spese del primo grado di CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in euro 700,00, oltre spese generali e accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Orazio Castellana, dichiaratosi antistatario;
-condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in complessivi euro CP_1
800,00, oltre spese generali e accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Orazio
Castellana, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere est.
dott. Enrico Colognesi Consigliere
all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2116/2025, pendente
TRA
cod. fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Orazio Parte_1 C.F._1
Castellana per delega in atti appellante
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 CP_2
dall'Avv. Valentina Antonelli per procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 3272/2025 emessa in data 3 marzo 2025. CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui in narrativa, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 3272/2025 –
Sez. II Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Concettina Midili, emessa in data 3 marzo 2025 e pubblicata in data 4 marzo 2025 (non notificata), all'esito del procedimento di primo grado iscritto al n. R.G.
24612/2023, laddove statuisce: “compensa le spese”, disponendo la condanna dell'amministrazione appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo il D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e distrarsi in favore del procuratore e difensore che se ne dichiara antistatario”;
Per l'appellata: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 3272 del 2025, rigettando tutte le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così ricostruito nella pronuncia impugnata:
“L'attore ha convenuto in giudizio per l'annullamento dell'avviso di pagamento n 6554 del 21/ CP_1
2/2023 notificato da per il pagamento della somma di euro 390,74 a titolo di canone di CP_1
occupazione anno 2018 e dell'avviso di pagamento n1954 del 6/ 2/2023 notificato da per il CP_1
pagamento della somma di euro 388,88 a titolo di canone di occupazione anno 2019 per un banco “fuori mercato” sito in vicolo Doria. CP_1
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'illegittimità della pretesa creditoria per intervenuta delocalizzazione della postazione.
Si costituiva dando atto dell'avvenuto annullamento in autotutela degli avvisi di pagamento CP_1
opposti e chiedendo che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
L'attore ha preso atto dell'annullamento degli avvisi di pagamento in data successiva all'introduzione del giudizio ed ha chiesto la cessata materia del contendere e la decisione sulle spese in ragione del principio sulla soccombenza virtuale”. Tanto premesso in fatto, il Tribunale di Roma, con la pronuncia qui impugnata, ha dato atto della cessazione della materia del contendere e disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
La pronuncia è stata impugnata dall'appellato con riguardo alla statuizione in punto spese, sulla base dei seguenti motivi:
i)l'illegittimità e contraddittorietà della pronuncia, ricondotta al fatto che il Giudice, dopo aver riconosciuto la necessità di delibare le spese di lite sulla base “del noto criterio della soccombenza virtuale”, ne aveva poi disposto la compensazione sull'erroneo convincimento che “non sarebbero emersi profili di soccombenza virtuale” a carico di alcuna delle parti, senza nemmeno dotare la decisione assunta di alcuna motivazione;
ii) la violazione e falsa applicazione di legge, stante la totale elusione dei criteri enunciati dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 111 Cost., risultando il pronunciamento supportato da una motivazione lacunosa e meramente apparente, inidonea a consentire di discernere l'iter logico – argomentativo seguito dal Tribunale di Rome onde giungere alla siffatta deliberazione.
Tanto premesso, l'appellante ha rilevato come dovesse pacificamente ritenersi CP_1
virtualmente soccombente, dovendo considerarsi:
- che in data 15 aprile 2023 erano stati notificati all'appellante due avvisi di liquidazione emessi dal a titolo di asserito omesso/parziale pagamento del canone di occupazione Controparte_3
di suolo pubblico (c.d. , afferenti al banco “fuori mercato” della superficie di mq 1 CP_4
(uno) collocato in Vicolo Doria s.n.c., e segnatamente l'avviso n. 6554 dell'importo di € CP_1
390,74, comprensivo di penale ed interessi, per l'anno 2018, e l'avviso n. 1954 dell'importo di €
388,88, comprensivo di penale ed interessi, per l'anno 2019;
- che a fronte della totale illegittimità ed infondatezza dei medesimi, in data 18 aprile 2023 il sig. aveva presentato una formale istanza di autotutela ai competenti uffici Pt_1
dell'amministrazione comunale al fine di ottenerne l'immediato annullamento, rilevando: a) di aver esercitato l'attività commerciale in questione solo sino all'anno 2015; b) che per effetto della
Determinazione Dirigenziale n. 1828/2015, il posteggio sito al Vicolo Doria s.n.c., oggetto di accertamento, era stato ricollocato in viale Carlo Felice sul marciapiede, lato giardini;
c) di non avere, pertanto, mai posto in essere l'occupazione contestata nelle annualità 2018-2019;
- che la suddetta istanza era rimasta completamente inevasa da parte dell'Amministrazione
Capitolina, talché, a fronte dell'approssimarsi del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione ed in considerazione del fatto che “la presentazione dell'istanza di autotutela non sospende gli effetti dell'atto” (come indicato negli avvisi), il sig. ra stato costretto, Parte_1
suo malgrado, a proporre rituale impugnativa avverso gli avvisi di liquidazione emessi erroneamente a suo carico;
- che solo in pendenza del giudizio espletata l'istruttoria del caso, aveva appurato CP_1
l'infondatezza degli avvisi di liquidazione emessi a carico dell'appellante e provveduto ad annullarli in autotutela, riconoscendo espressamente l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei richiesti canoni di occupazione.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha rilevato come la controparte dovesse all'evidenza ritenersi virtualmente soccombente e per l'effetto ha richiesto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la condanna di alla rifusione delle spese del doppio CP_1
grado di giudizio.
si è costituita adducendo la correttezza della pronuncia di primo grado, di cui ha CP_1
chiesto la conferma anche in punto spese di lite.
La causa è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., alla pubblica udienza del 10 dicembre
2025.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
La pronuncia è affetta dai denunciati vizi di violazione di legge e contraddittorietà e apparenza della motivazione.
Il primo Giudice, dopo aver correttamente riconosciuto la necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio sulla base del criterio della “soccombenza virtuale”, a fronte della cessazione della materia del contendere conseguita all'annullamento in autotutela degli avvisi impugnati, ha poi in sostanza omesso di svolgere tale necessaria valutazione, disponendo la compensazione delle spese sulla base di un ragionamento intrinsecamente incoerente e del tutto avulso dalla concreta disamina delle emergenze istruttorie.
La decisione qui contestata si fonda sulle seguenti considerazioni, che appare opportuno testualmente richiamare:
“Per l'effetto dell' intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi suddetto, a seguito del quale è sopravvenuta la carenza di interesse delle parti stesse ad agire nel presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla statuizione delle spese, sussistendo contrasto fra le parti in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese processuali, dovrà comunque emettersi statuizione sul punto sulla base del noto criterio della soccombenza virtuale (cfr., fra le molte, Cass. 27 maggio 1996, n. 4884; Cass. 14 aprile 1995, n. 4278; Cass. 11 gennaio
1990, n. 46).
Considerato che non sono emersi profili di soccombenza virtuali a carico delle parti può disporsi la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio”.
Ebbene, la suddetta motivazione è all'evidenza apparente.
Dalla documentazione in atti emergeva pacificamente come, pur a fronte della tempestiva richiesta di annullamento, formulata dall'odierno appellante in via stragiudiziale immediatamente dopo la notifica degli avvisi (e segnatamente il 18 aprile 2023, a fronte della notifica ricevuta il precedente 15 aprile), avesse provveduto al loro annullamento CP_1
in autotutela solo in pendenza del giudizio (introdotto con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2023, in prossimità del termine per proporre opposizione, che sarebbe venuto a scadere il 15 maggio), e segnatamente in data 12 luglio 2023.
Tale annullamento, sempre secondo quanto risultante per tabulas, è intervenuto a fronte dell'espresso riconoscimento della fondatezza dell'istanza presentata dall'interessato e dalla conseguente necessità di perseguire per il tramite dell'annullamento in autotutela l'“interesse pubblico nel correggere gli atti viziati ”, e dunque in ragione dell'effettiva illegittimità degli avvisi, già denunciata dal (si rimanda ai doc. 14 e 15 del fascicolo di primo grado dell'appellante). Pt_1
E' per l'effetto indubbio che il risultato “virtualmente” vittorioso, essendo stato costretto Pt_1
ad agire in giudizio al fine di ottenere l'annullamento della pretesa illegittima dopo aver inutilmente tentato di ottenere tale risultato in via amministrativa, abbia diritto di ottenere la rifusione delle spese a tal fine sostenute.
Per l'effetto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della statuizione di primo grado, le spese del giudizio di opposizione dovevano essere attribuite a CP_1
Analogamente è a dirsi quanto alle spese del presente grado, che seguono la soccombenza.
Le spese suddette, liquidate come in dispositivo, devono essere distratte in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario con riguardo ad entrambi i gradi.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n.
2116/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna alla rifusione in favore di delle spese del primo grado di CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in euro 700,00, oltre spese generali e accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Orazio Castellana, dichiaratosi antistatario;
-condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in complessivi euro CP_1
800,00, oltre spese generali e accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Orazio
Castellana, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto