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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 70/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. ), residente a[...] CodiceFiscale_1
Petrarca 17, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa agricola individuale con sede legale in
IG (Padova) - via Mameli 81, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Spolverato (C.F.
), dall'Avv. Francesca Marchesan (C.F. e dall'Avv. CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
LI AN (C.F. ) – che hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 176, comma CodiceFiscale_4
2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec Email_1
ed –, Email_2 Email_3
elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Padova - via Rismondo 2/e, giusta la procura in atti
Parte appellante contro
( ), con Sede in Roma, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.-t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria MELOGRANI
( ) per procura generale a liti del 23.1.23 rep. n. 37590 notaio C.F._5 Persona_1
1
[...] di Roma, elettivamente domiciliata in Padova presso l'Ufficio legale della sede Provinciale
dell'Istituto, in Galleria Trieste n. 5; Pec: t Email_4
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 450/2022 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: opposizione ad avvisi di addebito
Conclusioni:
Per l'appellante:
“accertati i fatti e le circostanze esposti/e in narrativa e ferme le eccezioni ivi formulate – nonché
fermo l'integrale richiamo alle argomentazioni svolte, alle conclusioni formulate e alle eccezioni
dedotte nei tre ricorsi di primo grado in opposizione ad avviso di addebito, nelle note autorizzate 12
giugno 2020, 10 luglio 2020 e nelle deduzioni a verbale, da intendersi qui tutte richiamate, nessuna
esclusa, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. –, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova -
Giudice del lavoro n. 450/2022, pubblicata l'11 agosto 2022 e non notificata, accogliere le domande
formulate dal sig. nei tre ricorsi di primo grado…”. Pt_1
Per l'appellato:
“a conferma dell'appellata sentenza, rigettare il ricorso confermando gli avvisi di addebito per la parte
non sgravata, accertando e dichiarando dovute all' i contributivi accertati pari a €. 582.471,93 Pt_2
con le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolare al momento del saldo effettivo.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha parzialmente accolto le domande del sig. dichiarando dovuta all la somma di € 582.471,93 e annullando gli avvisi di addebito Pt_1 Pt_2
opposti per l'eccedenza. Ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura di 1/3, condannando il ricorrente alla refusione all della residua quota, e ha posto a carico di entrambe le parti in solido Pt_2
le spese della CTU.
1.1. Il sig. ha ricevuto la notifica di tre avvisi di addebito per complessivi € Pt_1
689.640,47, conseguenti al verbale di accertamento del 9.11.2017, notificato il 10.11.2017, e al verbale integrativo e parzialmente modificativo datato 31.12.2017, aventi ad oggetto il pagamento di contributi alla Gestione dei lavoratori agricoli relativamente al periodo dal gennaio 2012 al gennaio
2 2017.
Ritenendo infondate le suddette pretese creditorie, il sig. ha proposto ricorsi in Pt_1
opposizione ai tre avvisi di addebito.
1.2. Il primo giudice, previa riunione delle cause ed espletamento di CTU contabile, ha parzialmente accolto le domande del ricorrente.
Circa le doglianze relative ai vizi dei verbali di accertamento, ha osservato che è provata la notifica del verbale di accertamento del 9.11.2017 e che il successivo verbale ha carattere meramente integrativo. Ha precisato che, nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta con piena conoscenza dei predetti verbali.
Ha rilevato che, in sede di accertamento, sono state assunte le dichiarazioni di 18 lavoratori e tutti hanno fornito informazioni circostanziate e concordanti, sicché risulta che il lavoro irregolare era largamente praticato nei campi e nel capannone del sig. Pt_1
Ha affermato che pare improbabile possano essere state concordate dichiarazioni mendaci tra lavoratori appartenenti a gruppi etnici diversi e che non è credibile l'asserito utilizzo estemporaneo di lavoratori non in regola a fronte della presenza di 20 lavoratori – di cui 11 non in regola e 5 immigranti irregolari – al momento dell'accesso ispettivo.
Ha, dunque, ritenuto che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori sono genuine, in quanto specifiche, coerenti e concordanti e non possono ragionevolmente essere smentite dall'escussione dei tre testimoni indicati dall'opponente.
Circa la questione della qualificazione dei contratti, ha osservato che essa è pretestuosa e comunque irrilevante con riferimento alla quantificazione del debito contributivo. Ha precisato che,
in ogni caso, la CTU ha tenuto conto dei periodi in cui i lavoratori hanno dichiarato di essere stati assenti nonché la dichiarazione resa dal lavoratore alla Prefettura di Padova. Persona_2
Circa l'orario di lavoro, alla luce delle dichiarazioni dei lavoratori, ha considerato prudenzialmente un orario giornaliero di dieci ore (presumibilmente inferiore a quello effettivo).
Con riguardo alle aliquote contributive, ha rilevato che il sig. on può essere ritenuto Pt_1
un coltivatore diretto stante la presenza di 20 dipendenti trovati a lavorare al momento dell'accesso ispettivo.
3 Ha, quindi, concluso che, sulla base dei conteggi svolti dal CTU, risultano dovuti contributi per € 582.471,93 a fronte di € 689.640,47 indicati negli avvisi di addebito, sicché questi devono essere annullati per l'eccedenza.
Ha disposto che i 2/3 delle spese di lite siano posti a carico dell'opponente, ritenendo che l'esito della causa giustifica tale ripartizione.
Ha posto a carico di entrambe le parti in solido le spese della CTU.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. ulla base di quattro Pt_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello, il ha impugnato la sentenza lamentando che il Pt_1
giudice si è basato esclusivamente sulle dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva.
L'appellante lamenta che non è stata svolta istruttoria in sede processuale e che i lavoratori dichiaranti hanno interesse all'esito della causa.
2.2. Con il secondo motivo di appello, il ha impugnato la sentenza per aver ritenuto Pt_1
irrilevante la natura giuridica a tempo determinato o indeterminato dei rapporti di lavoro.
2.3. Con il terzo motivo di appello, il ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Pt_1
giudice ha disconosciuto la sua natura di coltivatore diretto.
2.4. Con il quarto motivo di appello, il ha impugnato la sentenza per omessa Pt_1
pronuncia sull'eccezione di prescrizione.
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Pt_2
4. Con memoria di data 4.11.2025, il ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, Pt_1
“confidando” nella compensazione delle spese di lite.
5. All'udienza del 6.11.2025 il procuratore dell ha accettato la predetta rinuncia, ma ha Pt_2
insistito per la liquidazione delle spese di lite. All'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il processo deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c., a fronte della dichiarazione di rinuncia di parte appellante, accettata da parte appellata.
7. Quanto alle spese di lite, deve farsi applicazione dell'art. 306, comma 4, c.p.c. Sicchè, in
4 assenza di accordo tra le parti, le spese (con riferimento all'attività svolta in questo grado: studio e introduzione della causa) restano a carico di parte appellante che ha rinunciato agli atti.
Sicché deve essere condannato alla refusione in favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del grado (fase di studio e introduttiva), nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai
minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario come per legge, trattandosi della riproposizione di questioni già discusse in primo grado e tenuto conto della correttezza del comportamento di parte appellante che, rivalutate le questioni all'esito della costituzione di controparte, non ha ulteriormente coltivato il giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio d'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 4.512,00 oltre rimborso forfettario, come per legge.
Venezia, il giorno 6.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Barbara Bortot
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