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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9835 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13871/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo TAno
Il Tribunale di LI – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13871/2023 R.G.,
e vertente
tra
(C.F. ) nata il [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1
LI (NA) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola MUSONE (cod. fisc: ), elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Marcianise (CE), via
Bachelet, 19, giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA n. 420580, PI P.IVA_1
autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimen- P.IVA_2 to della AN d'TA in data 21/06/2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico AN IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo AN IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AN IFIS S.p.A., e per essa quale
1
mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio di Venezia – Persona_1
Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020, Controparte_2 on sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale so-
[...]
ciale interamente versato Euro 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizio- ne al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA n. P.IVA_3
432072, PI autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con P.IVA_2
provvedimento della AN d'TA in data 09/12/2020, Prot. n. 1640067/20, so- cietà con socio unico appartenente al Gruppo AN Controparte_1
IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AN IFIS S.p.A., in persona della procuratrice Dott.ssa , giusta procura rilasciata in Controparte_3
data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. Persona_1
n.44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089 se- rie 1T, rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio GHIA (cod. fisc.: GHIL-
) giusta procura come in atti, elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via Filippo Corridoni, 1 - 20122 Mi- lano (MI);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come note depositate agli atti.
Per “Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale di LI, Parte_1 contrariis reiectis, così giudicare 1) Accertare e dichiarare la nullità con conse- quenziale revoca del decreto ingiuntivo n.° 3506/2023 del 09.05.2023 emesso dal
Tribunale di LI in persona del Giudice dott. DI NI in seno al pro- cedimento monitorio n. R.G. 9710/2023 per indicazione in ricorso monitorio di contratti stipulati dall'opponente inesistenti e non provati documentalmente;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la titolarità sogget- tiva del credito da parte di per tutti i motivi di cui in Controparte_1 atto e, per l'effetto, dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effet- to, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo n.° 3506/2023 del 09.05.2023 emesso dal Tribunale di LI in persona del Giudice dott. DI NI in seno al procedimento monitorio n. R.G. 9710/2023; 3) Accertare e dichiarare la
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nullità con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo n.° 3506/2023 del
09.05.2023 emesso dal Tribunale di LI in persona del Giudice dott. DI
NI in seno al procedimento monitorio n. R.G. 9710/2023 per assenza di dati oggettivi e probatori relativi alla cessione del credito tra e Controparte_4 oltrechè per assenza dei contratti di finanziamento og- Controparte_5
getto di ingiunzione in G.U. depositate 4) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato da per tutti i motivi di cui Controparte_1 in atto e, per l'effetto, dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun ef- fetto, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo n. n.° 3506/2023 del
09.05.2023 emesso dal Tribunale di LI in persona del Giudice dott. DI
NI in seno al procedimento monitorio n. R.G. 9710/2023 5) Accertare e di- chiarare la natura vessatoria del tasso di mora del 13,7125% applicato al con- tratto n. 9501/00000067 e per l 'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto epurandolo di eventuali interessi anatocistici;
6 )Condannare la CP_6 al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio con distra-
[...]
zione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Per “nel ripostarsi a tutti i propri precedenti scritti Controparte_7
difensivi, insiste per il rigetto dell'avversa domanda per tutte le ragioni esposte in atti, ed insiste per l'accoglimento conclusioni rassegnate in comparsa di costi- tuzione e risposta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 3506/2023 emesso dal Tribunale di Na- poli, in data 9.5.23, e notificato in data 22.5.23, su ricorso di Controparte_7
(nel prosieguo, “ ”), in qualità di mandataria di
[...] CP_7 CP_6
(nel prosieguo “ ”) con il quale è stato ingiunto ad
[...] CP_1 Parte_2 di pagare entro quaranta giorni dalla notifica la somma di € 17.516, 13, ol-
[...]
tre interessi legali e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in €
145,50, ed € 567,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%),
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di prestito di “prestito multiplo” n. 668386 stipu- lato con (poi fusa per incorporazione in – Controparte_4 Controparte_8
3
nel prosieguo “ ”) in data 20.10.09 (doc. 3 fasc. monitorio) nonché quale CP_8
saldo residuo del c/c n. 1000/00003225 (doc. 9 fasc. monitorio) acceso in data
30.5.05 presso lo stesso istituto di credito. Il credito è stato oggetto di cessione in blocco fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha preliminarmente eccepito la nullità del Pt_1
decreto per violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 4, comma 3, dlgs
28/2010 nonché il difetto di legittimazione attiva e titolarità dell'opposta, sul pre- Cont supposto della mancata prova della prima delle due cessioni (tra e e CP_8
mancata prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione. Ha ecce- pito il difetto di prova, sostenendo che la documentazione depositata da
contro
- parte non sia riferibile al credito vantato (in particolare, richiesta di prestito mul- tiplo n.° 0668386 stipulato in data 20.10.2009 e proposta di contratto e servizi bancari stipulata in data 30.05.2005 senza indicazione del numero di pratica a cui si riferisce). L'opponente ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del credi- to, tenuto conto che dalla data del presunto inadempimento al 08/10/2022, sono trascorsi ben oltre 10 anni (dal 30.5.05 quanto alla proposta di contratto e servizi bancari e 1.12.09 quanto alla richiesta di prestito multiplo n. 0668386). Infine, ha eccepito l'applicazione di interessi anatocistici. Con vittoria di spese e competen- ze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Nicola Musone.
Costituitosi in giudizio, , in qualità di mandataria di CP_7 CP_6
, ha concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in
[...] diritto. In particolare, l'opposta, respinte le censure volte a denunciare la viola- zione degli obblighi informativi inerenti la procedura di mediazione, ha così rico- struito le vicende circolatorie del credito: originariamente sorto in capo a
[...]
(fuso per incorporazione in ), il credito è stato dapprima acquisito CP_4 CP_8
Cont da (nel prosieguo “ ) (estratto G.U. n. 118 del Controparte_9
5.10.21, doc. 4 fasc. monitorio) per essere poi ceduto in favore dell'opposta (co- pia atto di cessione del 10.6.22, doc. 5 fasc. monitorio;
estratto G.U. n. 74 del
28.6.22, doc. 2 fasc. opposta). Ha contestato l'eccepita prescrizione quanto al credito derivante dall'inadempimento del contratto di prestito personale, anco- randone il dies a quo dalla scadenza dell'ultima rata (nel caso di specie, dicembre
2015); mentre, quanto al credito derivante dal saldo di c/c, ne ha eccepito
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l'inammissibilità, non avendo controparte compiutamente indicato in quale mo- mento il credito si sarebbe prescritto. Ha altresì eccepito l'inammissibilità delle ulteriori censure in quanto meramente dilatorie e generiche. Ha chiesto la con- cessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
In sede di prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, veniva sottoposta alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla eventuale abusivi- tà della clausola che determina la penale e la misura degli interessi moratori alla luce dell'art. 33 lettera f del c.d. codice del consumo, invitandole a dedurre sul punto.
Istruita la causa con scambio di memorie, concessi i termini per esperire il ten- tativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (verb. negativo depositato in data 18.2.25) e rigettata l'istanza volta ad ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, le parti venivano invitate a dedurre sulla natura eventualmente vessatoria del tasso di mora del 13,7125% applicato al contratto n. 9501/00000067. Parte opposta veniva altresì invitata a specificare rispetto la somma complessiva azionata, quanto sia richiesto per capi- tale ed interesse moratorio in relazione a tale contratto indicato.
Si precisa che il tribunale ritiene correttamente instaurato il procedimento di mediazione perché la notifica dell'invito dal parte dell'opposta al solo procura- tore costituito dell'opponente, anziché personalmente alla parte, nel contesto di un giudizio pendente in cui la parte ha eletto domicilio presso il suo studio, è mezzo idoneo a garantire la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, essen- do precipuo dovere del legale informare il proprio assistito degli incombenti pro- cessuali.
In data 22.4.25 la causa veniva rinviata all'udienza del 23.9.25 per la rimes- sione in decisione con termini a ritroso per le parti ex art. 189 c.p.c. e nelle forme della trattazione scritta con termine per note sino al 23.09.25.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata;
conseguentemente, il decre- to deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
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Preliminarmente, deve essere superata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e titolarità sollevata dall'opposto.
È ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individua- re senza incertezze i rapporti oggetti della cessione (Cass. n. 31188/2017; Cass.
n. 4277/2023). Si è poi precisato che ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazio- ne della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendosi procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando av- venuta su iniziativa della parte cedente (Cass. n. 17944/2023).
Nel caso in esame, la valutazione complessiva del materiale probatorio con- sente di accertare incontrovertibilmente la titolarità del credito ingiunto in capo ad . Risultano depositati agli atti: copia del contratto di cessione CP_1
Cont concluso tra e in data 25.6.21 (doc. 2 fasc. opposta); estratto G.U. n. CP_8
118 del 5.10.21 (doc. 4 fasc. monitorio); lista crediti ceduti (doc. 3 fasc. opposta); Cont copia contratto di cessione concluso tra e del 10.6.22 (doc. 5 CP_1
fasc. monitorio); estratto G.U. n. 74 del 28.6.22 (doc. 2 fasc. opposta); lista credi- ti ceduti (doc. 4 fasc. opposta); comunicazione di avvenuta cessione con conte- stuale intimazione di pagamento indirizzata ad da del Pt_1 CP_7
10.6.22 (doc. 6 fasc. monitorio;
esito notifica, doc. 7 fasc. monitorio).
La documentazione ha confermato le vicende circolatorie del credito come esposte dall'opponente: il credito, originariamente in titolarità di Controparte_4
Cont (poi divenuto;
doc. 1 fasc. opposta), è stato ceduto a ed è stato infine CP_8
acquisito da , che ha agito per il tramite della mandataria, CP_1 CP_2
[...]
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Nonostante la lista crediti ceduti relativa alla prima delle due cessioni riporti unicamente il credito derivante dal saldo di conto corrente, assume valore diri- CP Cont mente la comunicazione di avvenuta cessione indirizzata da ed alla debi- trice del 10.6.22 (doc. 6 e 7 fasc. monitorio) nella quale è precisato “Il credito descritto era stato precedentemente ceduto a a Controparte_10
; circostanza che, unitamente al restante materiale proba- Controparte_8
torio agli atti, concorre nel ritenere sufficientemente provata la legittimazione at- tiva e titolarità in capo all'opposta.
Venendo al merito, occorre ricordare che nell'ambito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di sca- denza ed allegato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n.
13533/2001; Cass. n. 826/2015).
L'opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo provve- duto al deposito di copia del contratto di “prestito multiplo” n. 668386 stipulato con in data 20.10.09 (doc. 3 fasc. monitorio) e relativo estratto Controparte_4 conto (doc. 10 fasc. monitorio), copia del contratto di c/c n. 1000/00003225 (doc.
9 fasc. monitorio) e relativi estratti conto (doc. 8 fasc. monitorio e doc. 5 fasc. opposta) nonché lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione contenente con- testuale intimazione di pagamento (doc. 6 e 7 fasc. monitorio).
La documentazione prodotta consente di superare le censure mosse da Pt_1 relative al difetto di prova del credito, fondate, principalmente, sulla non corri- spondenza tra i numeri di pratica indicati dall'opposta e riportati sulla documen- tazione agli atti. Sebbene il rilievo sia corretto, ciò non impedisce di ritenere as- solto l'onere probatorio e provata la pretesa azionata in via monitoria. In partico- lare, l'estratto conto del c/c n. 1000/3225 – posizione debitoria in sofferenza identificata col n. 9501/00000067 (doc. 10 fasc. monitorio) - riporta alla data del
21.10.09 l'accredito di € 29.671,41, (doc. 5 fasc. monitorio, pag. 38) derivante dal finanziamento n. 0668386, numero corrisponde al codice pratica apposto al
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negozio depositato agli atti (doc. 3 fasc. monitorio) – posizione debitoria in sof- ferenza identificata col n. 9513/00000107 (doc.8 fasc. monitorio).
Nello stesso estratto conto è altresì annotato il pagamento delle rate del presti- to in oggetto, pari a quanto previsto in negozio (€ 579,98).
Come richiesto nel corso del giudizio, l'opposta ha altresì precisato il credito nei seguenti termini (nota precisazione conclusioni depositata in data 24.6.25).
Quanto al saldo di c/c: credito complessivo € 168,71 di cui € 77, 28, a titolo di capitale, € 41,77, a titolo di mora (post 31.12.17), € 49,66, a titolo di spese (giro saldo interessi iniziali € 6,98; competenze chiusura 31/12/2014: € 10,08; compe- tenze chiusura 31/12/2015: € 14,18; competenze chiusura 31/12/2016: € 13,60; competenze chiusura 31/12/2017: € 11,80). Quanto al finanziamento: credito complessivo € 17.151,89, di cui € 16.893,17, a titolo di capitale;
€ 258,72, a tito- lo di oneri e interessi;
€ 195,53, a titolo di interessi di mora (in particolare: Mora dal 01/01/2018 al 31/12/2018: € 50,68 • dal 01/01/2019 al 31/12/2019: € CP_3
135,15 • dal 01/01/2020 al 31/12/2020: € 8,45 • dal 01/01/2021 al CP_3 CP_3
27/09/2021: € 1,25).
Al fine di paralizzare la pretesa per come provata in giudizio, l'opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti ingiunti sul presupposto che, alla data dell'8.10.22, fosse ormai decorso il termine decennale di prescrizione, essendo pacifico l'inadempimento e, conseguentemente, la possibilità per il creditore di esigere il pagamento in data anteriore alla natura scadenza dei negozi.
L'eccezione è infondata.
Quanto al credito derivante dall'inadempimento al contratto di finanziamento n. 0668386, nella documentazione agli atti manca la prova della dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine. Come noto, la decadenza dal beneficio del termine è la conseguenza di una sopravvenuta situazione di “squili- brio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni” (Cfr. Cass n. 12126/2008).
La disposizione dell'art. 1186 cod. civ. consente al creditore di esigere immedia- tamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fat- to proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (Cass. civ. n.
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2411/2022). Sebbene, essa non postuli il conseguimento di una preventiva pro- nuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espres- sa domanda (Cass. n. 20042/2020), è tuttavia necessario che tale volontà del cre- ditore sia portata a conoscenza del debitore;
ciò in quanto da quella data l'intero credito diventa immediatamente esigibile ed inizia a decorrere il termine di pre- scrizione del relativo diritto. In mancanza di prova circa la comunicazione di av- venuta decadenza, il credito deve ritenersi divenuto esigibile alla data di naturale scadenza prevista dai negozi.
Nel caso di specie, nel mese di ottobre 2015, essendo il negozio stipulato in data 20.10.09 e destinato a concludersi mediante il pagamento di n. 72 rate (6 an- ni); con la conseguenza che alla data della comunicazione di cui sopra (8.10.22), non era ancora decorso il termine unico decennale (Cass. n. 4232/2023 sull'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei). Quanto al credito derivante dal saldo di c/c n. 1000/3225, la lettura degli estratti conto consente di collocare la chiusura dello stesso nell'aprile 2014 (doc. 10 fasc. monitorio e doc. 5 fasc. opposta); con la conseguenza che, anche in questo caso, l'intimazione di paga- mento è intervenuta entro il termine di prescrizione decennale.
Altresì infondate è la censura volta a denunciare l'applicazione di interessi anatocistici. In relazione al finanziamento, è sufficiente richiamare quanto previ- sto dall'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, il quale detta modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria in deroga al divieto generale previsto dall'art. 1283 cod. civ. La delibera, infatti, prevede espressamente che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga me- diante il paga-mento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di ina- dempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non
è consentita la capitalizzazione periodica”. Di conseguenza, nei finanziamenti con obbligo di restituzione rateale, non viola il divieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capita-
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le che della quota interessi corrispettivi;
tale pattuizione neppure determina alcun tipo di sommatoria dei due tassi di interesse, che restano sempre tra di loro alter- nativi (Cass. n. 26286/2019). Nel caso di specie, il fenomeno è altresì dipeso dal- le modalità di composizione della rata mediante piano di ammortamento cd. alla francese. Quanto, invece, al c/c, la censura ugualmente non coglie nel segno in quanto il fenomeno denunciato è escluso dalla lettura delle condizioni economi- che del c/c, non essendo previsto alcun interesse attivo (v. A.1 condizioni eco- nomiche, “TASSO CREDITORE SUI SALDI 0%”; doc. 9 fasc. monitorio).
Inammissibile in quanto generica e sfornita di supporto probatorio è invece l'eccezione di usurarietà del tasso d'interesse moratorio. È infatti noto che nono- stante la rilevabilità d'ufficio, sarebbe stato onere dell'opponente dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'e- ventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento (Cass. n.
19597/2020). Sul punto, l'opponente nulla ha dedotto, risolvendosi la censura in mere affermazioni di principio, non supportate da adeguato supporto probatorio;
né può sopperire la richiesta di CTU, considerata la natura di strumento tecnico di ausilio alla decisione e non di mezzo volto a sopperire alle carenze probatorie delle parti (Cass. sez. u n. 3086/2022).
Non coglie nel segno, ed è in ogni caso superata dal deposito del verbale nega- tivo di mediazione (nota deposito 18.2.25), l'eccezione di nullità del decreto per violazione degli obblighi informativi relativi alla procedura di mediazione d.lgs.
28/2010. La norma censurata è destinata ad operare nel rapporto intercorrente tra difensore ed assistito, rispetto al quale l'opponente è soggetto estraneo. In secon- do luogo, lo stesso comma 3 prevede i rimedi esperibili dall'assistito in caso di violazione degli obblighi suddetti ad opera del difensore, tra i quali non rientra l'asserita nullità eccepita da Pt_1
Infine, superano il vaglio di vessatorietà le clausole negoziali dei contratti per cui è causa. Non vi è dubbio che rivesta la qualifica di consumatrice, da Pt_1
cui l'applicazione della normativa contenuta nel codice del consumo. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, con-
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clude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'eser- cizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pub- blica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprendito- riale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumatrice può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
La questione, in conformità all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovranazionale (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in causa C-600/19 CP_11
Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. e in causa C-869/19 CP_12
L. c. UN , oltre che eccepita da era stata sottoposta al con- CP_4 Pt_1
traddittorio delle parti, invitate a dedurre sul punto. Come noto, la rilevabilità
d'ufficio della natura vessatoria della clausola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al professionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informativo è colmabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust. UE, sez. IX, sent. 22 settembre 2022, C-
335/21, Vincente).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del rispetto del princi- pio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 mag- gio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera par- te", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti neces- sari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sin- teticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, de- cadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del
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contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assun- zione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio (Cass. sez. u n. 9479/2023).
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sa- rebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verifi- care se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posi- zione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevol- mente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Per_2
. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa
[...]
l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tas- si d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadem- pimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve infor- mare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o ac- cettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravo- se che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al
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debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ri- tiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua in- clusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della AN d'TA (Cass. n.
26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accerta- mento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Colle- gio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fat- to che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet; CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, NE SA contro. Parte_3
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto naziona- le. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rileva- zioni relative al tasso soglia operate dalla AN d'TA e previste dalla l.
108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Nel caso in esame, la questione era stata rilevata e sottoposta al contraddittorio delle parti unicamente quanto al negozio di c/c. Ciò in quanto, in relazione al fi- nanziamento, la misura degli interessi moratori (pari alla misura degli interessi corrispettivi maggiorata di 2%; doc. 3, pag. 5 fasc. monitorio) è conforme alla misura contenuta nel dm del 24 settembre 2009 applicabile ratione temporis, escludendosi a monte ogni questione circa la presunta abusività dello stesso.
Quanto al contratto di c/c, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, ed in
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particolare accertata la sua chiusura e l'applicazione della mora sul saldo passivo residuo, la vessatorietà è analogamente esclusa. Non è causa di uno squilibrio nella posizione del debitore-consumatore la previsione di interessi di mora sul saldo passivo eventualmente residuante dalla chiusura del conto, tenuto conto che il tasso praticato è il tasso per gli affidamenti che diviene tasso moratorio, quindi senza maggiorazioni, nel momento della mora.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo de- ve essere confermato e dichiarato esecutivo. In virtù del principio di soccomben- za, le spese di lite sono poste a carico dell'opponente ed in favore di CP_2
e si liquidano in € 5.077,00, per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti e co-
[...]
me per legge, e rimborso di spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
3506/2023 emesso dal Tribunale di LI, in data 9.5.23 nei confronti di
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, in qualità di mandataria di , che liquida € CP_7 Controparte_1
5.077,00, per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge.
LI, 29.10.25
Il Giudice
DI NI
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo TAno
Il Tribunale di LI – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13871/2023 R.G.,
e vertente
tra
(C.F. ) nata il [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1
LI (NA) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola MUSONE (cod. fisc: ), elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Marcianise (CE), via
Bachelet, 19, giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA n. 420580, PI P.IVA_1
autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimen- P.IVA_2 to della AN d'TA in data 21/06/2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico AN IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo AN IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AN IFIS S.p.A., e per essa quale
1
mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio di Venezia – Persona_1
Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020, Controparte_2 on sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale so-
[...]
ciale interamente versato Euro 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizio- ne al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA n. P.IVA_3
432072, PI autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con P.IVA_2
provvedimento della AN d'TA in data 09/12/2020, Prot. n. 1640067/20, so- cietà con socio unico appartenente al Gruppo AN Controparte_1
IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AN IFIS S.p.A., in persona della procuratrice Dott.ssa , giusta procura rilasciata in Controparte_3
data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. Persona_1
n.44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089 se- rie 1T, rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio GHIA (cod. fisc.: GHIL-
) giusta procura come in atti, elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via Filippo Corridoni, 1 - 20122 Mi- lano (MI);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come note depositate agli atti.
Per “Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale di LI, Parte_1 contrariis reiectis, così giudicare 1) Accertare e dichiarare la nullità con conse- quenziale revoca del decreto ingiuntivo n.° 3506/2023 del 09.05.2023 emesso dal
Tribunale di LI in persona del Giudice dott. DI NI in seno al pro- cedimento monitorio n. R.G. 9710/2023 per indicazione in ricorso monitorio di contratti stipulati dall'opponente inesistenti e non provati documentalmente;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la titolarità sogget- tiva del credito da parte di per tutti i motivi di cui in Controparte_1 atto e, per l'effetto, dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effet- to, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo n.° 3506/2023 del 09.05.2023 emesso dal Tribunale di LI in persona del Giudice dott. DI NI in seno al procedimento monitorio n. R.G. 9710/2023; 3) Accertare e dichiarare la
2
nullità con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo n.° 3506/2023 del
09.05.2023 emesso dal Tribunale di LI in persona del Giudice dott. DI
NI in seno al procedimento monitorio n. R.G. 9710/2023 per assenza di dati oggettivi e probatori relativi alla cessione del credito tra e Controparte_4 oltrechè per assenza dei contratti di finanziamento og- Controparte_5
getto di ingiunzione in G.U. depositate 4) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato da per tutti i motivi di cui Controparte_1 in atto e, per l'effetto, dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun ef- fetto, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo n. n.° 3506/2023 del
09.05.2023 emesso dal Tribunale di LI in persona del Giudice dott. DI
NI in seno al procedimento monitorio n. R.G. 9710/2023 5) Accertare e di- chiarare la natura vessatoria del tasso di mora del 13,7125% applicato al con- tratto n. 9501/00000067 e per l 'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto epurandolo di eventuali interessi anatocistici;
6 )Condannare la CP_6 al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio con distra-
[...]
zione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Per “nel ripostarsi a tutti i propri precedenti scritti Controparte_7
difensivi, insiste per il rigetto dell'avversa domanda per tutte le ragioni esposte in atti, ed insiste per l'accoglimento conclusioni rassegnate in comparsa di costi- tuzione e risposta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 3506/2023 emesso dal Tribunale di Na- poli, in data 9.5.23, e notificato in data 22.5.23, su ricorso di Controparte_7
(nel prosieguo, “ ”), in qualità di mandataria di
[...] CP_7 CP_6
(nel prosieguo “ ”) con il quale è stato ingiunto ad
[...] CP_1 Parte_2 di pagare entro quaranta giorni dalla notifica la somma di € 17.516, 13, ol-
[...]
tre interessi legali e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in €
145,50, ed € 567,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%),
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di prestito di “prestito multiplo” n. 668386 stipu- lato con (poi fusa per incorporazione in – Controparte_4 Controparte_8
3
nel prosieguo “ ”) in data 20.10.09 (doc. 3 fasc. monitorio) nonché quale CP_8
saldo residuo del c/c n. 1000/00003225 (doc. 9 fasc. monitorio) acceso in data
30.5.05 presso lo stesso istituto di credito. Il credito è stato oggetto di cessione in blocco fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha preliminarmente eccepito la nullità del Pt_1
decreto per violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 4, comma 3, dlgs
28/2010 nonché il difetto di legittimazione attiva e titolarità dell'opposta, sul pre- Cont supposto della mancata prova della prima delle due cessioni (tra e e CP_8
mancata prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione. Ha ecce- pito il difetto di prova, sostenendo che la documentazione depositata da
contro
- parte non sia riferibile al credito vantato (in particolare, richiesta di prestito mul- tiplo n.° 0668386 stipulato in data 20.10.2009 e proposta di contratto e servizi bancari stipulata in data 30.05.2005 senza indicazione del numero di pratica a cui si riferisce). L'opponente ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del credi- to, tenuto conto che dalla data del presunto inadempimento al 08/10/2022, sono trascorsi ben oltre 10 anni (dal 30.5.05 quanto alla proposta di contratto e servizi bancari e 1.12.09 quanto alla richiesta di prestito multiplo n. 0668386). Infine, ha eccepito l'applicazione di interessi anatocistici. Con vittoria di spese e competen- ze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Nicola Musone.
Costituitosi in giudizio, , in qualità di mandataria di CP_7 CP_6
, ha concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in
[...] diritto. In particolare, l'opposta, respinte le censure volte a denunciare la viola- zione degli obblighi informativi inerenti la procedura di mediazione, ha così rico- struito le vicende circolatorie del credito: originariamente sorto in capo a
[...]
(fuso per incorporazione in ), il credito è stato dapprima acquisito CP_4 CP_8
Cont da (nel prosieguo “ ) (estratto G.U. n. 118 del Controparte_9
5.10.21, doc. 4 fasc. monitorio) per essere poi ceduto in favore dell'opposta (co- pia atto di cessione del 10.6.22, doc. 5 fasc. monitorio;
estratto G.U. n. 74 del
28.6.22, doc. 2 fasc. opposta). Ha contestato l'eccepita prescrizione quanto al credito derivante dall'inadempimento del contratto di prestito personale, anco- randone il dies a quo dalla scadenza dell'ultima rata (nel caso di specie, dicembre
2015); mentre, quanto al credito derivante dal saldo di c/c, ne ha eccepito
4
l'inammissibilità, non avendo controparte compiutamente indicato in quale mo- mento il credito si sarebbe prescritto. Ha altresì eccepito l'inammissibilità delle ulteriori censure in quanto meramente dilatorie e generiche. Ha chiesto la con- cessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
In sede di prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, veniva sottoposta alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla eventuale abusivi- tà della clausola che determina la penale e la misura degli interessi moratori alla luce dell'art. 33 lettera f del c.d. codice del consumo, invitandole a dedurre sul punto.
Istruita la causa con scambio di memorie, concessi i termini per esperire il ten- tativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (verb. negativo depositato in data 18.2.25) e rigettata l'istanza volta ad ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, le parti venivano invitate a dedurre sulla natura eventualmente vessatoria del tasso di mora del 13,7125% applicato al contratto n. 9501/00000067. Parte opposta veniva altresì invitata a specificare rispetto la somma complessiva azionata, quanto sia richiesto per capi- tale ed interesse moratorio in relazione a tale contratto indicato.
Si precisa che il tribunale ritiene correttamente instaurato il procedimento di mediazione perché la notifica dell'invito dal parte dell'opposta al solo procura- tore costituito dell'opponente, anziché personalmente alla parte, nel contesto di un giudizio pendente in cui la parte ha eletto domicilio presso il suo studio, è mezzo idoneo a garantire la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, essen- do precipuo dovere del legale informare il proprio assistito degli incombenti pro- cessuali.
In data 22.4.25 la causa veniva rinviata all'udienza del 23.9.25 per la rimes- sione in decisione con termini a ritroso per le parti ex art. 189 c.p.c. e nelle forme della trattazione scritta con termine per note sino al 23.09.25.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata;
conseguentemente, il decre- to deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
5
Preliminarmente, deve essere superata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e titolarità sollevata dall'opposto.
È ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individua- re senza incertezze i rapporti oggetti della cessione (Cass. n. 31188/2017; Cass.
n. 4277/2023). Si è poi precisato che ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazio- ne della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendosi procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando av- venuta su iniziativa della parte cedente (Cass. n. 17944/2023).
Nel caso in esame, la valutazione complessiva del materiale probatorio con- sente di accertare incontrovertibilmente la titolarità del credito ingiunto in capo ad . Risultano depositati agli atti: copia del contratto di cessione CP_1
Cont concluso tra e in data 25.6.21 (doc. 2 fasc. opposta); estratto G.U. n. CP_8
118 del 5.10.21 (doc. 4 fasc. monitorio); lista crediti ceduti (doc. 3 fasc. opposta); Cont copia contratto di cessione concluso tra e del 10.6.22 (doc. 5 CP_1
fasc. monitorio); estratto G.U. n. 74 del 28.6.22 (doc. 2 fasc. opposta); lista credi- ti ceduti (doc. 4 fasc. opposta); comunicazione di avvenuta cessione con conte- stuale intimazione di pagamento indirizzata ad da del Pt_1 CP_7
10.6.22 (doc. 6 fasc. monitorio;
esito notifica, doc. 7 fasc. monitorio).
La documentazione ha confermato le vicende circolatorie del credito come esposte dall'opponente: il credito, originariamente in titolarità di Controparte_4
Cont (poi divenuto;
doc. 1 fasc. opposta), è stato ceduto a ed è stato infine CP_8
acquisito da , che ha agito per il tramite della mandataria, CP_1 CP_2
[...]
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Nonostante la lista crediti ceduti relativa alla prima delle due cessioni riporti unicamente il credito derivante dal saldo di conto corrente, assume valore diri- CP Cont mente la comunicazione di avvenuta cessione indirizzata da ed alla debi- trice del 10.6.22 (doc. 6 e 7 fasc. monitorio) nella quale è precisato “Il credito descritto era stato precedentemente ceduto a a Controparte_10
; circostanza che, unitamente al restante materiale proba- Controparte_8
torio agli atti, concorre nel ritenere sufficientemente provata la legittimazione at- tiva e titolarità in capo all'opposta.
Venendo al merito, occorre ricordare che nell'ambito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di sca- denza ed allegato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n.
13533/2001; Cass. n. 826/2015).
L'opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo provve- duto al deposito di copia del contratto di “prestito multiplo” n. 668386 stipulato con in data 20.10.09 (doc. 3 fasc. monitorio) e relativo estratto Controparte_4 conto (doc. 10 fasc. monitorio), copia del contratto di c/c n. 1000/00003225 (doc.
9 fasc. monitorio) e relativi estratti conto (doc. 8 fasc. monitorio e doc. 5 fasc. opposta) nonché lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione contenente con- testuale intimazione di pagamento (doc. 6 e 7 fasc. monitorio).
La documentazione prodotta consente di superare le censure mosse da Pt_1 relative al difetto di prova del credito, fondate, principalmente, sulla non corri- spondenza tra i numeri di pratica indicati dall'opposta e riportati sulla documen- tazione agli atti. Sebbene il rilievo sia corretto, ciò non impedisce di ritenere as- solto l'onere probatorio e provata la pretesa azionata in via monitoria. In partico- lare, l'estratto conto del c/c n. 1000/3225 – posizione debitoria in sofferenza identificata col n. 9501/00000067 (doc. 10 fasc. monitorio) - riporta alla data del
21.10.09 l'accredito di € 29.671,41, (doc. 5 fasc. monitorio, pag. 38) derivante dal finanziamento n. 0668386, numero corrisponde al codice pratica apposto al
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negozio depositato agli atti (doc. 3 fasc. monitorio) – posizione debitoria in sof- ferenza identificata col n. 9513/00000107 (doc.8 fasc. monitorio).
Nello stesso estratto conto è altresì annotato il pagamento delle rate del presti- to in oggetto, pari a quanto previsto in negozio (€ 579,98).
Come richiesto nel corso del giudizio, l'opposta ha altresì precisato il credito nei seguenti termini (nota precisazione conclusioni depositata in data 24.6.25).
Quanto al saldo di c/c: credito complessivo € 168,71 di cui € 77, 28, a titolo di capitale, € 41,77, a titolo di mora (post 31.12.17), € 49,66, a titolo di spese (giro saldo interessi iniziali € 6,98; competenze chiusura 31/12/2014: € 10,08; compe- tenze chiusura 31/12/2015: € 14,18; competenze chiusura 31/12/2016: € 13,60; competenze chiusura 31/12/2017: € 11,80). Quanto al finanziamento: credito complessivo € 17.151,89, di cui € 16.893,17, a titolo di capitale;
€ 258,72, a tito- lo di oneri e interessi;
€ 195,53, a titolo di interessi di mora (in particolare: Mora dal 01/01/2018 al 31/12/2018: € 50,68 • dal 01/01/2019 al 31/12/2019: € CP_3
135,15 • dal 01/01/2020 al 31/12/2020: € 8,45 • dal 01/01/2021 al CP_3 CP_3
27/09/2021: € 1,25).
Al fine di paralizzare la pretesa per come provata in giudizio, l'opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti ingiunti sul presupposto che, alla data dell'8.10.22, fosse ormai decorso il termine decennale di prescrizione, essendo pacifico l'inadempimento e, conseguentemente, la possibilità per il creditore di esigere il pagamento in data anteriore alla natura scadenza dei negozi.
L'eccezione è infondata.
Quanto al credito derivante dall'inadempimento al contratto di finanziamento n. 0668386, nella documentazione agli atti manca la prova della dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine. Come noto, la decadenza dal beneficio del termine è la conseguenza di una sopravvenuta situazione di “squili- brio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni” (Cfr. Cass n. 12126/2008).
La disposizione dell'art. 1186 cod. civ. consente al creditore di esigere immedia- tamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fat- to proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (Cass. civ. n.
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2411/2022). Sebbene, essa non postuli il conseguimento di una preventiva pro- nuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espres- sa domanda (Cass. n. 20042/2020), è tuttavia necessario che tale volontà del cre- ditore sia portata a conoscenza del debitore;
ciò in quanto da quella data l'intero credito diventa immediatamente esigibile ed inizia a decorrere il termine di pre- scrizione del relativo diritto. In mancanza di prova circa la comunicazione di av- venuta decadenza, il credito deve ritenersi divenuto esigibile alla data di naturale scadenza prevista dai negozi.
Nel caso di specie, nel mese di ottobre 2015, essendo il negozio stipulato in data 20.10.09 e destinato a concludersi mediante il pagamento di n. 72 rate (6 an- ni); con la conseguenza che alla data della comunicazione di cui sopra (8.10.22), non era ancora decorso il termine unico decennale (Cass. n. 4232/2023 sull'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei). Quanto al credito derivante dal saldo di c/c n. 1000/3225, la lettura degli estratti conto consente di collocare la chiusura dello stesso nell'aprile 2014 (doc. 10 fasc. monitorio e doc. 5 fasc. opposta); con la conseguenza che, anche in questo caso, l'intimazione di paga- mento è intervenuta entro il termine di prescrizione decennale.
Altresì infondate è la censura volta a denunciare l'applicazione di interessi anatocistici. In relazione al finanziamento, è sufficiente richiamare quanto previ- sto dall'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, il quale detta modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria in deroga al divieto generale previsto dall'art. 1283 cod. civ. La delibera, infatti, prevede espressamente che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga me- diante il paga-mento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di ina- dempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non
è consentita la capitalizzazione periodica”. Di conseguenza, nei finanziamenti con obbligo di restituzione rateale, non viola il divieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capita-
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le che della quota interessi corrispettivi;
tale pattuizione neppure determina alcun tipo di sommatoria dei due tassi di interesse, che restano sempre tra di loro alter- nativi (Cass. n. 26286/2019). Nel caso di specie, il fenomeno è altresì dipeso dal- le modalità di composizione della rata mediante piano di ammortamento cd. alla francese. Quanto, invece, al c/c, la censura ugualmente non coglie nel segno in quanto il fenomeno denunciato è escluso dalla lettura delle condizioni economi- che del c/c, non essendo previsto alcun interesse attivo (v. A.1 condizioni eco- nomiche, “TASSO CREDITORE SUI SALDI 0%”; doc. 9 fasc. monitorio).
Inammissibile in quanto generica e sfornita di supporto probatorio è invece l'eccezione di usurarietà del tasso d'interesse moratorio. È infatti noto che nono- stante la rilevabilità d'ufficio, sarebbe stato onere dell'opponente dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'e- ventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento (Cass. n.
19597/2020). Sul punto, l'opponente nulla ha dedotto, risolvendosi la censura in mere affermazioni di principio, non supportate da adeguato supporto probatorio;
né può sopperire la richiesta di CTU, considerata la natura di strumento tecnico di ausilio alla decisione e non di mezzo volto a sopperire alle carenze probatorie delle parti (Cass. sez. u n. 3086/2022).
Non coglie nel segno, ed è in ogni caso superata dal deposito del verbale nega- tivo di mediazione (nota deposito 18.2.25), l'eccezione di nullità del decreto per violazione degli obblighi informativi relativi alla procedura di mediazione d.lgs.
28/2010. La norma censurata è destinata ad operare nel rapporto intercorrente tra difensore ed assistito, rispetto al quale l'opponente è soggetto estraneo. In secon- do luogo, lo stesso comma 3 prevede i rimedi esperibili dall'assistito in caso di violazione degli obblighi suddetti ad opera del difensore, tra i quali non rientra l'asserita nullità eccepita da Pt_1
Infine, superano il vaglio di vessatorietà le clausole negoziali dei contratti per cui è causa. Non vi è dubbio che rivesta la qualifica di consumatrice, da Pt_1
cui l'applicazione della normativa contenuta nel codice del consumo. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, con-
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clude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'eser- cizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pub- blica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprendito- riale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumatrice può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
La questione, in conformità all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovranazionale (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in causa C-600/19 CP_11
Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. e in causa C-869/19 CP_12
L. c. UN , oltre che eccepita da era stata sottoposta al con- CP_4 Pt_1
traddittorio delle parti, invitate a dedurre sul punto. Come noto, la rilevabilità
d'ufficio della natura vessatoria della clausola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al professionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informativo è colmabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust. UE, sez. IX, sent. 22 settembre 2022, C-
335/21, Vincente).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del rispetto del princi- pio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 mag- gio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera par- te", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti neces- sari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sin- teticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, de- cadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del
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contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assun- zione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio (Cass. sez. u n. 9479/2023).
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sa- rebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verifi- care se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posi- zione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevol- mente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Per_2
. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa
[...]
l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tas- si d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadem- pimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve infor- mare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o ac- cettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravo- se che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al
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debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ri- tiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua in- clusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della AN d'TA (Cass. n.
26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accerta- mento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Colle- gio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fat- to che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet; CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, NE SA contro. Parte_3
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto naziona- le. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rileva- zioni relative al tasso soglia operate dalla AN d'TA e previste dalla l.
108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Nel caso in esame, la questione era stata rilevata e sottoposta al contraddittorio delle parti unicamente quanto al negozio di c/c. Ciò in quanto, in relazione al fi- nanziamento, la misura degli interessi moratori (pari alla misura degli interessi corrispettivi maggiorata di 2%; doc. 3, pag. 5 fasc. monitorio) è conforme alla misura contenuta nel dm del 24 settembre 2009 applicabile ratione temporis, escludendosi a monte ogni questione circa la presunta abusività dello stesso.
Quanto al contratto di c/c, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, ed in
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particolare accertata la sua chiusura e l'applicazione della mora sul saldo passivo residuo, la vessatorietà è analogamente esclusa. Non è causa di uno squilibrio nella posizione del debitore-consumatore la previsione di interessi di mora sul saldo passivo eventualmente residuante dalla chiusura del conto, tenuto conto che il tasso praticato è il tasso per gli affidamenti che diviene tasso moratorio, quindi senza maggiorazioni, nel momento della mora.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo de- ve essere confermato e dichiarato esecutivo. In virtù del principio di soccomben- za, le spese di lite sono poste a carico dell'opponente ed in favore di CP_2
e si liquidano in € 5.077,00, per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti e co-
[...]
me per legge, e rimborso di spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
3506/2023 emesso dal Tribunale di LI, in data 9.5.23 nei confronti di
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, in qualità di mandataria di , che liquida € CP_7 Controparte_1
5.077,00, per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge.
LI, 29.10.25
Il Giudice
DI NI
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