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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/02/2024, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Raffaella Brogi Presidente dott. Stefania Bruno Giudice rel. dott. Paola Compagna Giudice
nel procedimento n. 13-1/ 2024 r.g. promosso da
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE PANCANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via C. Cavour 80
RICORRENTE con l'ausilio dell'OCC in persona della dott. SILVIA BALLERINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da Parte_1
(c.f. per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato;
P.IVA_1
Rilevato che il ricorrente ha rappresentato di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento per ragioni economiche, avendo perso due dei principali clienti per cui effettuava la propria attività di servizi contabili, amministrativi e di temporary management;
di essere stata posta in liquidazione in data 25.09.2020; di essere in possesso dei requisiti dimensionali per la qualifica di impresa minore e dei presupposti per essere ammessa alla liquidazione controllata del proprio patrimonio, depositando documentazione contabile;
Esaminata la relazione dell'OCC, che, in particolare, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed ha attestato la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;
Esaminata la documentazione allegata al ricorso;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente atteso, in particolare, che:
- il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti;
- dalla documentazione contabile allegata emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1, lett. d) per la qualifica dell'impresa come minore;
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito i ricorrenti nella presentazione della domanda in esame;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA Controparte_1
[...]
(c.f. ),
[...] P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. STEFANIA BRUNO;
NOMINA
e designa quale liquidatore l'OCC in persona della dott. SILVIA BALLERINI;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
in mancanza, alla redazione provvede il curatore.
ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4,
CCII; c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3,
CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore (ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore giudiziale
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 14/02/2024.
La Giudice rel ed est.
Dott. Stefania Bruno
La Presidente
Dott. Raffaella Brogi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Raffaella Brogi Presidente dott. Stefania Bruno Giudice rel. dott. Paola Compagna Giudice
nel procedimento n. 13-1/ 2024 r.g. promosso da
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE PANCANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via C. Cavour 80
RICORRENTE con l'ausilio dell'OCC in persona della dott. SILVIA BALLERINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da Parte_1
(c.f. per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato;
P.IVA_1
Rilevato che il ricorrente ha rappresentato di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento per ragioni economiche, avendo perso due dei principali clienti per cui effettuava la propria attività di servizi contabili, amministrativi e di temporary management;
di essere stata posta in liquidazione in data 25.09.2020; di essere in possesso dei requisiti dimensionali per la qualifica di impresa minore e dei presupposti per essere ammessa alla liquidazione controllata del proprio patrimonio, depositando documentazione contabile;
Esaminata la relazione dell'OCC, che, in particolare, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed ha attestato la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;
Esaminata la documentazione allegata al ricorso;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente atteso, in particolare, che:
- il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti;
- dalla documentazione contabile allegata emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1, lett. d) per la qualifica dell'impresa come minore;
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito i ricorrenti nella presentazione della domanda in esame;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA Controparte_1
[...]
(c.f. ),
[...] P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. STEFANIA BRUNO;
NOMINA
e designa quale liquidatore l'OCC in persona della dott. SILVIA BALLERINI;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
in mancanza, alla redazione provvede il curatore.
ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4,
CCII; c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3,
CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore (ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore giudiziale
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 14/02/2024.
La Giudice rel ed est.
Dott. Stefania Bruno
La Presidente
Dott. Raffaella Brogi