Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 17.12.2024, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 24403/2023 R.G LAV.
TRA
Parte 1 C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Nucifero presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Ponte di Tappia, 47, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
Controparte_1 in persona del Presidente della Giunta Regionale pro- tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Erminia Addivinola e Pasquale D'Onofrio come da procura generale in atti
-RESISTENTE-
E
in persona del Presidente pro- Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi, come da procura in atti
-RESISTENTE-
Oggetto: accertamento diritto contributi previdenziali da intercorso rapporto di lavoro subordinato e conseguente azione di condanna
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.12.2023 l'istante in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1 e l'CP_2 esponendo che:
Settore Primario impegnate nell'attuazione del Sottoprogramma agricoltura del POP 1994/1999” di cui alla Delibera di G.R. della CP 1 n. 4884/1998, aveva lavorato alle dipendenze dell' [...] CP 3 dal 01.01.2000 al 14.10.2009 in virtù di una serie di contratti a tempo determinato all'esito dei quali era stato assunto a tempo indeterminato;
-che dopo averlo in un primo tempo contrattualizzato come dipendente a tempo determinato, la
Controparte 1 pur lasciando immutate le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, aveva riqualificato il rapporto di lavoro de quo dapprima come rapporto autonomo e successivamente come rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa modificando secondo tale formale inquadramento il trattamento economico e previdenziale di esso ricorrente;
-di avere quindi promosso un giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009, esitato nella pronuncia n. 582/2016, passata in giudicato, contenente l'accertamento che le prestazioni lavorative rese nell'indicato periodo di lavoro avevano natura di lavoro subordinato, con conseguente diritto al riconoscimento delle relative differenze retributive;
-di aver notificato all' CP 2 copia della citata sentenza di condanna e di aver costituito in mora l'Ente datore di lavoro nel marzo 2018 e nuovamente nel novembre 2022 senza ottenere alcun riscontro.
Chiedeva pertanto all'adito Giudice del Lavoro di:
"Accertare e dichiarare che in forza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 582/2016, che ha sancito il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione contributiva per l'attività lavorativa subordinata prestata con mansioni D1, il sig. Pt 1 ha diritto ad ottener il versamento dei contributi in una misura pari alla differenza tra quelli spettanti per il lavoro dipendente e quelli versati per il fittizio rapporto di collaborazione per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009; 2. Per l'effetto, condannare la Controparte 1 al versamento in favore dell'CP_2 dei contributi omessi per ciascuna annualità come da conteggi depositati e pari alla complessiva somma di € 31.780,74 ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
3.
Condannare infine la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese. 66
Costituitasi in giudizio, la Controparte 1 eccepiva che al ricorrente non spetta alcun versamento contributivo attesa la natura di trattamento di fine rapporto della somma di €. 22.768,15 riconosciuta nella sentenza n. 582/2016. Concludeva affinchè il Tribunale adito dichiari inammissibile e comunque infondata la domanda proposta.
Si costituiva anche l'CP_2 eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva;
in via subordinata, ha chiesto, in ipotesi di positivo accertamento della fondatezza dei fatti dedotti in ricorso, la condanna della PA datrice di lavoro al pagamento in favore dell' CP_2 della contribuzione effettivamente evasa/ omessa in relazione al rapporto di lavoro dedotto in causa;
con vittoria di spese.
Istruita documentalmente, all'udienza del 17.12.2024 sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente
-
sentenza.
Il ricorso risulta fondato sulla base delle osservazioni che seguono. Mediante la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli già richiamata in premessa, posto il principio del diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore che ha prestato attività subordinata in favore della PA, è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti, e fra questi dell'odierno ricorrente, al pagamento della somma maturata a titolo di TFR statuendo espressamente che Dalla natura subordinata della prestazione svolta per l'ente pubblico, ex art. 66
2126 cod. civ., spetta anche il diritto di ciascun ricorrente alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione;
condanna, pertanto, la CP_1 alla relativa regolarizzazione".
Con il presente giudizio viene azionato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009, in virtù del rapporto di lavoro subordinato accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Sul punto deve essere richiamato il principio ormai radicato nella giurisprudenza di legittimità in materia di rapporto di lavoro di fatto alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
Anche di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che "In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso" (Cass. Sez. Lav., 13.02.2023 n. 4360 conformemente a Cass. Sez. L, n. 3314 del 5 febbraio 2019).
Quanto alla misura dei contributi da versare, parte ricorrente ha rappresentato che, come emerge per tabulas dagli estratti contributivi depositati, mentre per l'anno 2000 ha ottenuto il versamento contributivo per l'attività di lavoro subordinato prestata con inquadramento nella categoria D1, a far data dal gennaio 2001 ha invece ottenuto il versamento dei contributi sulla scorta del simulato rapporto di collaborazione imposto dalla Controparte_1 ha quindi quantificato il credito ai contributi omessi dalla Controparte_1 pari alla differenza tra quelli spettanti per il rapporto di lavoro subordinato accertato in via definitiva e quelli versati dell'Ente in virtù del rapporto di collaborazione, nella misura di Euro 31.80,74 come da prospetto contabile integrato al ricorso.
La domanda, intesa come volta ad ottenere il versamento nella gestione lavoratori privati delle differenze contributive tra quanto dovuto per il lavoro subordinato e quanto già versato dalla Regione per il contratto di collaborazione, deve trovare accoglimento conformemente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui la regolarizzazione contributiva ex art. 2126 c.c. non può comportare l'iscrizione del lavoratore alla gestione dei dipendenti pubblici, stante il divieto di conversione del rapporto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato con la P.A. L'eccezione sollevata dalla Controparte_1 secondo cui nulla spetterebbe al ricorrente atteso che l'unica somma riconosciuta dalla pronuncia n. 582/2016 ammonta ad €. 22.768,15 a titolo di
TFR, su cui non è dovuto il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, è priva di fondamento,
Va premesso che nella citata pronuncia il Tribunale ha respinto la domanda relativa alla determinazione delle somme a titolo di ferie e di tredicesima mensilità, sul presupposto che, una volta riconosciuta la intercorrenza tra le parti di un rapporto subordinato in luogo di quello formalmente definito come parasubordinato, al lavoratore che agisce per il pagamento di somme non corrisposte deve essere riconosciuta la retribuzione di cui all'art 2126 cc, tuttavia “la proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa (v. Corte cost. n. 470 del 2002)" ed argomentando che "il compenso totale per il periodo in lite percepito dai ricorrenti è superiore a quello dovuto come dipendenti."
Tuttavia nella sentenza in oggetto viene riconosciuto espressamente il diritto di ciascun ricorrente alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione, sempre in applicazione dell'art. 2126 cod. civ., con conseguente condanna della CP 1 alla relativa regolarizzazione.
Invero, In tema di “stipulazione di un contratto di collaborazione autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa con un' amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
(Cass. 3384/2017), dall'altro lato la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art.2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo al risarcimento nella misura dei compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici" (Cass. 10551/2003, Cass. Sez. Un. 11626/2002 nonchè Cass. 5895/1999; Cass. 815/1999; Cass. 4823/1998 e Cass. 844/1998).
L'obbligo contributivo derivante dall'applicazione dell'art. 2126 c.c. ha natura onnicomprensiva e si estende all'intera retribuzione spettante per il rapporto di lavoro subordinato in quanto nel caso di prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di una pubblica amministrazione in violazione di norme imperative deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto allo stesso trattamento economico e previdenziale che gli sarebbe spettato in caso di contratto valido. Ne consegue che l'obbligo contributivo non possa essere limitato alle sole voci retributive espressamente riconosciute in sede giudiziale, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare.
L'interpretazione restrittiva proposta dalla Controparte_1 si porrebbe, poi, in contrasto con il principio di effettività della tutela previdenziale, desumibile dall'art. 38 della Costituzione che assicura “il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria". L'eccezione della Controparte_1 si pone altresì in contrasto con il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116 c.c.. Secondo tale principio, le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Corollario di tale principio è che l'obbligo contributivo del datore di lavoro non possa essere limitato alle sole differenze retributive espressamente riconosciute rispetto al trattamento economico di fatto percepito, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare.
Il diritto azionato, infine, non è prescritto tenuto conto delle disposizioni del Decreto Milleproroghe 21.12.2022
Attraverso tale previsione normativa, il Legislatore ha disposto il differimento al 31 dicembre 2023 della previsione dell'art. 9, comma 4, del D.L. 228/2021 (1. 15/2022), cd. Milleproroghe 2022, stabilendo che tutte le amministrazioni pubbliche che non abbiano provveduto entro il 31 dicembre 2022 all'adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi per i contributi omesi, di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 3 della 1. 335/1995, saranno tenuti a corrisponderli, in deroga al regime della prescrizione e anche delle sanzioni civili, di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 116 della 1.
388/2000, per effetto della mancata ulteriore deroga all'applicazione del regime sanzionatorio.
In conclusione deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della Controparte_1 per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009. La Controparte 1 deve essere conseguentemente condannata all'integrale versamento in favore dell' CP_2 dei contributi per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, nella misura annua già versata al ricorrente per l'anno 2000 ed emergente dall'estratto contributivo CP_2.
Quanto, poi, alla domanda, avanzata per la prima volta dal ricorrente nelle note ex art. 127 ter cpc" del 9.12.2024 con cui è stato chiesto di “...condannare la Controparte_1 a provvedere allo storno dei contributi versati nella gestione separata e al loro riaccredito nella gestione lavoratori subordinati, condannandola, inoltre, all'integrale versamento delle differenze contributive ancora dovute per ciascuna annualità come da conteggi depositati, pari alla complessiva somma di € 35.210,02, ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
la stessa è inammissibile in quanto domanda nuova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore del ricorrente e a carico della Controparte_1
Nulla per le spese nei confronti dell'CP_2, attesa la sua posizione di mero titolare del credito contributivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di Parte 1 ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della Controparte_1 per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009;
all'integrale versamento in favore dell'CP_2 dei contributi per il Condanna la Controparte_1 periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, nella misura annua già versata per l'anno 2000; Condanna la Controparte_1 al pagamento della somma di €.2800,00 a titolo di compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Nulla per le spese nei confronti dell'CP_2.
Napoli, 12.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori