Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2023, n. 39832
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Sentenza 17 marzo 2023

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In tema di prova scientifica, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione, con la conseguenza che i tecnici di parte: a) devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico e alla formulazione del quesito; b) devono essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche; c) ove la parte lo richieda, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio), senza che a tal fine sia necessario che la partecipazione dei medesimi allo svolgimento delle operazioni peritali sia stata "reattiva", in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche avverso il metodo utilizzato dal tecnico d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2023, n. 39832
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39832
    Data del deposito : 17 marzo 2023

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