CASS
Sentenza 17 marzo 2023
Sentenza 17 marzo 2023
Massime • 1
In tema di prova scientifica, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione, con la conseguenza che i tecnici di parte: a) devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico e alla formulazione del quesito; b) devono essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche; c) ove la parte lo richieda, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio), senza che a tal fine sia necessario che la partecipazione dei medesimi allo svolgimento delle operazioni peritali sia stata "reattiva", in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche avverso il metodo utilizzato dal tecnico d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2023, n. 39832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39832 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC OL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
udito il Procuratore generale, SIMONE PERELLI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Trieste affinché, previa riapertura del dibattimento, acquisisca il parere dei consulenti di parte della difesa in contraddittorio con i periti. In subordine, remissione della questione alle Sezioni Unite penali. L'avv. Antonella COSLOVICH conclude chiedendo che venga confermata la sentenza impugnata, deposita conclusioni e nota spese;
L'avv. Vincenzo CALDEROLI si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 1 Num. 39832 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 17/03/2023 L'avv. Andrea VERNAZZA conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e, associandosi alle richieste del PG, chiede che venga annullata con rinvio la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/6/2021 la Corte di Assise di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 13/12/2019 della Corte di Assise in sede che aveva condannato PA CO alla pena di anni ventuno e mesi sei di reclusione per l'omicidio di ON EP CC, aggravato dalle condizioni fisiche e di età della vittima, ultranovantenne e cardiopatico, tali da ostacolarne la difesa, determi- nanONe il decesso per asfissia mediante un'azione combinata di soffocamento e strozzamento. Fatto commesso a Trieste, nelle prime ore del 25 aprile 2014. 1.1. Nella sentenza di appello è stata confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato per detto omicidio. A tal fine sono risultati rilevanti, in primo luogo, gli accertamenti tecnici svolti in sede autoptica ad opera del dott. Costantinides e del dott. Cavalli, ed oggetto di approfondimenti peritali nel giudizio di primo grado, con affidamento dell'indagine agli esperti dott. Rago e dott. Morra. Da tali indagini era emerso che il sacerdote ON CC era stato oggetto di morte violenta cagionata da manovre di strozzamento e soffocamento mentre si trovava nella sua stanza, nella Casa del Clero di Trieste, alle prime luci del 25 aprile 2014. Il decesso del sacerdote non era stato subito ricollegato ad azione violenta, ma tale eventualità era stata adombrata dalla dr.ssa Barbara Bucci, medico necroscopo, in una nota del 30/4/2014 indirizzata alla locale Procura della Repubblica, in cui si segnalava la necessità di approfondire le cause delle lesioni riscontrate al volto e al collo della salma, e la modesta punteggia- tura emorragica della sclera e della congiuntiva. Era stata quindi disposta l'autopsia, con incarico attribuito al dott. Costantinides in data 6/5/2014, e l'esito, espresso il giorno 8/5/2014, era che CC EP, di anni 91, era deceduto a causa di asfissia da meccanismo combinato di strozzamento e soffocamento in soggetto cardiopatico ed arterio- sclerotico, ciò indirizzando verso un'azione omicidiaria. L'attenzione della dr.ssa Bucci era stata sollecitata da NO TO, persona che seguiva ON CC per le sue necessità e che la mattina del 25/4/2014 era stata la prima ad accorgersi della morte del sacerdote allorché si era recata, come di solito, a prelevarlo dalla Casa del Clero per accompagnarlo alla messa. Costei aveva chiesto alla necroscopa se al collo del deceduto vi fosse una catenina d'oro con ciondoli, ma tale monile non era presente. Erano seguiti accertamenti da parte della Polizia giudiziaria, in specie perquisizioni della stanza della vittima in cui, oltre al rinvenimento di oggetti sacri - in particolare una statuina di legno nero raffigurante una maONna, celata tra l'armadio ed il muro, nonché un veliero di vetro, oggetti che erano scomparsi in precedenza (come aveva riferito la TO) - si erano analizzate le macchie biologiche presenti sulle lenzuola, sulle coperte e sul coprimaterasso del letto. Da tale accertamento, i cui esiti erano pervenuti con le relazioni dei Carabinieri RIS di Parma nelle date del 5 febbraio 2015 e del 24 marzo 2015, era emerso che tre tracce di sangue - due sul lenzuolo, tracce 5/2 e 5/3, ed una sul coprimaterasso, traccia 6/3 - non erano riconducibili alla vittima, bensì all'imputato, ON PA CO, che all'epoca dei fatti abitava nella medesima Casa del Clero. 1.2. Le indagini si indirizzavano verso tale soggetto, il quale veniva posto sotto intercettazione, come tutte le altre persone gravitanti nella vicenda. A seguito di perquisizione della stanza del CO, nel frattempo trasferi- tosi ad Albenga, si sequestrava l'agenda dell'anno 2014 ed un ostensorio che risultava rubato a L'Aquila, in una chiesa della quale il CO era stato parroco nel 2006. 1.3. La sentenza ha dedicato specifica attenzione alla ricostruzione del possibile movente del delitto. È stato rievocato l'episodio del 22/4/2014, quando l'addetta alle pulizie Marianna HO si trovava nella stanza di ON CC, intenta a cercare le chiavi su incarico del sacerdote che le aveva smarrite;
in quel mentre era entrato ON CO che, con il pretesto di aiutarla nella ricerca e nonostante la ONna si fosse opposta, si era messo a rovistare nella stanza;
la HO riferiva di avere avuto l'impressione che CO potesse avere preso qualcosa, poiché la tasca della veste talare presentava un rigonfiamento. Ne aveva parlato con la direttrice della Casa del Clero, Gianna Putigna Fumo;
a sua volta, costei aveva indirizzato al CO una missiva, inviata in data 24/4/2014, in cui gli rammentava le regole della casa, tra le quali il divieto di entrare nelle stanze altrui se non invitati, e la necessità di rispettare il riposo notturno degli ospiti. Infatti CO, incurante della disciplina della Casa del Clero, era solito coricarsi tardissimo - circostanza attestata anche dalle intercettazioni - ed alzarsi molto tardi la mattina. In concomitanza con tali eventi, NO TO, sollecitata dalla direttrice a verificare che dalla stanza di ON CC non mancasse nulla, aveva registrato l'assenza di una statuina in legno raffi- gurante una maONna nera, regalo della nipote di ON CC, nonché di un piccolo veliero in vetro, oggetti che, come anticipato, erano stati ritrovati nella stanza dopo la morte del CC, la statuina dietro l'armadio e il veliero su un ripiano. DO CC era edotto di tali eventi, che gli erano stati riferiti dalla TO, ma in apparenza aveva minimizzato l'accaduto, come aveva ricordato il teste SS OD. Tuttavia, il giorno prima di morire, ON CC 3 aveva commentato i fatti con la teste IA OR, alla quale aveva detto: "Liliana, hai visto cosa è successo? Cosa ha fatto ON CO?". Secondo i giudici di merito, il movente dell'omicidio era da ricercarsi in questa conflittualità latente tra i due sacerdoti. E, nella ricostruzione delle sentenze, la ricomparsa degli oggetti mancanti era stata fatta nell'immediatezza dell'omicidio dal CO, il quale sapeva che nottetempo ON CC lasciava aperta la porta della sua stanza;
in alternativa, CO poteva avere riposto detti oggetti nei giorni successivi al delitto, quando la stanza non era ancora sotto il controllo degli inquirenti, ma semplicemente chiusa a chiave, sebbene le chiavi fossero di facile accesso sia per le modalità di custodia delle stesse da parte della direttrice, sia perché anche le chiavi delle altre stanze aprivano quella della vittima. 1.4. La sentenza impugnata ha analizzato la tesi difensiva a smentita che le tracce ematiche rinvenute sul lenzuolo inferiore e sul coprimaterasso del letto fossero state fatte in occasione dell'omicidio. Invero, la difesa ha indicato la genesi di tali macchie nel momento in cui ON CO si era recato nella stanza di ON CC per impartirgli l'estrema unzione o comunque per benedire la salma. Tutti i testimoni presenti all'evento hanno però riferito che l'imputato non si era mai avvicinato alla zona del letto in cui si erano rinvenute le tracce, mantenendosi sempre a distanza di un metro e mezzo, e peraltro indossando l'abito talare con maniche lunghe ed aderenti come una giacca. Si è così ritenuta ininfluente l'affezione cutanea che poteva dare luogo a micro-lesioni sulle braccia e a piccole perdite di sangue, che sarebbero state comunque trattenute dall'indu- mento. Peraltro, risultava dagli accertamenti del RIS che le individuate tracce ematiche erano derivante da contatto con i tessúti e non da gocciolamento. In conclusione, il quadro indiziario è stato ritenuto univocamente indica- tivo della responsabilità di PA CO per l'omicidio di ON EP CC, trovando base nella vicenda della lettera della direttrice della Casa del Clero che era stata intesa dall'imputato come ispirata dalla vittima a causa dell'asporta- zione di oggetti di sua proprietà, e che aveva trovato occasione adatta nella irruzione del CO nella stanza di ON CC alle 5 del mattino del 25/4/2014 e nella conseguente aggressione, forse dovuta anche alla reazione di spavento della vittima e alla necessità di tacitarla. Si è individuato l'elemento soggettivo del delitto nel dolo alternativo, per avere l'imputato accettato che dalla sua azione violenta derivassero alternativamente la morte o le lesioni, ovvero nel dolo eventuale, avendo l'imputato accettato la possibilità del decesso dell'anziano sacerdote. 1.5. Sotto il profilo processuale, vi è da registrare che l'iscrizione di PA CO nel registro degli indagati era avvenuta il 20 aprile 2015. 4 I giudici di merito - nel respingere l'eccezione difensiva che lamentava la tardività di tale iscrizione e la conseguente assenza della difesa da tutte le attività tecniche ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. avvenute in precedenza - hanno rilevato che prima di detta data non vi erano indizi concreti della sussi- stenza di un omicidio, nonché indirizzati verso il CO, il quale era stato raggiunto da elementi concreti ed individualizzati soltanto a seguito della scoperta delle macchie di sangue sul letto del CC. Ciò era avvenuto dopo l'esecuzione del repertamento del 21/8/2014, i cui esiti erano stati relazionati dai Carabinieri del RIS di Parma nelle date del 5 febbraio 2015 e del 24 marzo 2015. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. Vincenzo Calderoni, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale riferita alla nullità delle seguenti ordinanze istruttorie: 1) ordinanza della Corte di Assise di primo grado del 22/9/2017 relativa all'acquisizione dei rilievi tecnici del RIS di Parma del 24/3/2015, nonché ordinanza del 29/6/2018 relativa all'acquisizione dei rilievi tecnici e di repertamento del 21/8/2014, e delle relazioni dello stesso RIS datate 5/2/2015 e 24/3/2015; 2) ordinanza di acquisizione della perizia dei dottori Costantinides e Cavallo, pronunciata all'udienza del 27/4/2018. Secondo il ricorrente, la prima Corte di assise ha violato l'art. 360, comma 3, cod. proc. pen., determinando l'inutilizzabilità degli atti irripetibili, per avere ammesso detti documenti attestanti l'esito delle relative indagini tecniche svolte senza alcuna partecipazione dell'imputato, il quale all'epoca di tali accerta- menti avrebbe già dovuto rivestire la qualità di indagato ed essere chiamato a partecipare ai medesimi con le connesse garanzie difensive. Viene contestata per illogicità della motivazione l'affermazione dell'impu- gnata sentenza per cui indizi concreti ed individualizzanti a carico dell'imputato sarebbero emersi soltanto a seguito della scoperta delle sue tracce ematiche sulle lenzuola della vittima, poiché invece fin dal 30 aprile 2014 le indagini per l'omicidio si erano già orientate nei confronti del CO, grazie all'apertura di un fascicolo a suo nome per la sparizione della collanina, indagine che si sovrappo- neva a quella a carico di ignoti per il decesso del CC. Dunque, l'oggettivo quadro indiziario era chiaro fin da quei momenti, e avrebbe dovuto comportare che gli accertamenti tecnici irripetibili fossero partecipati anche dalla difesa del CO, in un'ottica interpretativa dell'art. 360, comma 3, cod. proc. pen. in linea con la sua ratio e con la qualità di indagato sostanziale assunta a quella data dall'imputato. 5 La ricaduta processuale di tali vizi non è stata sanata dall'espletamento della perizia Rago-Morra, poiché in nessun modo i consulenti della difesa avreb- bero potuto sollecitare i periti se non dopo avere analizzato i risultati dell'esame istologico sui tessuti, che erano stati prelevati collegialmente, come di prassi. 2.2. Nel secondo motivo di impugnazione si chiede l'annullamento dell'ordinanza istruttoria resa all'udienza dell'8/11/2019, nel primo grado di giudizio, che aveva respinto l'istanza di prova contraria della difesa diretta all'escussione dei consulenti tecnici dell'imputato, onde esporre le loro osser- vazioni critiche sull'indagine peritale. Pertanto, si denuncia la violazione degli artt. 508 cod. proc. pen. e 152 disp. att. cod. proc. pen., disposizioni che facoltizzano le parti a presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici, a norma dell'art. 225 del codice. A seguito di tale presa di posizione, permangono i dubbi che le lesività rilevate in sede autoptica, il cui esame si è svolto a distanza di ben tredici giorni dalla morte del CC, potessero non essere attribuibili all'azione omicidiaria, bensì a maldestre manovre degli operatori delle pompe funebri che avevano rimosso il cadavere: invero, non si era effettuato un esame radiologico preliminare per accertare le condizioni di scheletro e cartilagini prima di iniziare le operazioni peritali, né si erano accertati eventuali stravasi emorragici vitali in corrispondenza dell'osso ioide, onde escludere che la frattura del medesimo fosse intervenuta post-mortem, eventualmente in occasione dell'estrazione del blocco carotideo. La nuova perizia disposta in sede processuale, avendo ricalcato l'indagine dei consulenti del Pubblico ministero, risulta quasi del tutto superflua, come dimostra l'esame del perito dott. Rago, il quale aveva affermato che la conclusione della rottura dello ioide mentre la vittima era in vita era meramente deduttiva e basata su ciò che aveva rilevato il collega dott. Costantinides, peraltro anche costui senza alcun esame istologico. Le giustificazioni giuridiche offerte dalle Corti di merito in ordine a tale esclusione probatoria sono state ritenute inconsistenti e dirette solo all'indebita limitazione del contraddittorio, negando al CO di difendersi argomentando ed alimentando l'impressione che "i Giudici abbiano perseguito il preconcetto incrol- labile della colpevolezza presupposta dell'imputato, leggendo gli atti del processo in quest'unica direzione (testuale, pag. 24 del ricorso). Si evidenzia, peraltro, che l'elaborato peritale è invalido anche sotto il profilo formale, essendo stato sottoscritto soltanto dal dott. Rago, e non dall'altro perito prof. Aldo Morra, così autorizzando il dubbio che quest'ultimo non abbia condiviso contenuto e conclusioni dell'indagine collegiale. 6 2.3. Nel terzo motivo si censura per manifesta illogicità ed assoluta insuf- ficienza la motivazione dell'impugnata sentenza laddove appalesa un obiettivo travisamento degli indizi a causa del pregiudizio esistente a carico dell'imputato. Un primo profilo di travisamento riguarda la dinamica dell'azione omici- diaria e riprende la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa in merito alle tracce ematiche del CO rinvenute sul lenzuolo e sul coprimaterasso del letto: si ribadisce che tali macchie si erano prodotte durante la somministrazione dell'estrema unzione ad opera di ON CO, il quale si era proteso ad ungere di olio la fronte del deceduto e nel far ciò aveva toccato il lenzuolo con il braccio sinistro interessato dalle microlesioni da grattamento. Del resto, ove tali tracce si fossero prodotte all'atto dello strangolamento, avrebbero dovuto interessare anche gli indumenti intimi che indossava ON CC, che conseguentemente si sarebbero sporcati di sangue, evenienza invece esclusa dagli atti. Tale ricostruzione era stata autorevolmente asseverata dal Tribunale del riesame di Trieste nell'ambito del procedimento per il furto della collanina del defunto ON CC, laddove aveva rilevato che il Pubblico ministero procedente - peraltro la stessa persona fisica del presente processo per omicidio - aveva in quella sede sostenuto la plausibilità della commissione del furto nel momento in cui ON CO si era avvicinato a ON CC per somministrargli l'estrema unzione. La localizzazione delle macchie deve ritenersi approssimativa, in quanto le lenzuola e il materasso erano stati movimentati ripetutamente subito dopo il rinvenimento del cadavere e nei giorni successivi, sia dai Carabinieri che da altri soggetti, autorizzati o abusivi che fossero. 2.4. Nel quarto motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione, in ciascuna delle declinazioni normative, con riferimento al movente dell'omicidio. Sostiene il ricorrente che manca nel processo l'individuazione di un movente certo ed effettivo, poiché quello posto a base della condanna si fonda su presupposti incerti, quali il furto di oggetti (veliero di vetro, statuina di legno) non comprovato, posto che le testimoni che avevano adombrato tali sottrazioni non si erano mai espresse chiaramente, ma riportavano soltanto impressioni, come la informatrice Marianna HO. Né un ruolo specifico potrebbe ricon- nettersi alla lettera della Fumo, recapitata a ON CO il giorno 24/4/2014. Infine, si stigmatizza la grave circostanza della scomparsa del cuscino dalla scena del crimine, che figura nelle fotografie scattate degli investigatori il 2 maggio 2014 e invece manca nelle foto dei giorni successivi, considerando che quello poteva essere stato lo strumento del "soffocamento morbido" dell'anziano sacerdote, dal quale dunque si sarebbero potuti trarre elementi di prova a carico del vero omicida. 7 2.5. Con memoria del 28 febbraio 2023, trasmessa digitalmente, la difesa dell'imputato ha avanzato istanza a questa Corte di cassazione di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. della notizia di reato riguardante l'imputato, con richiesta di retrodatazione della medesima iscrizione. Tale richiesta costituisce applicazione del sub-procedimento introdotto dall'art. 335 quater cod. proc. pen. e si ricollega al primo motivo di ricorso, richiamato nei suoi contenuti a fondare le ragioni per le quali viene avanzata l'istanza di retrodatazione dell'iscrizione dell'imputato nel registro delle notizie di reato. Si ritiene possibile prospettare tale richiesta anche in sede di legittimità, valorizzando il dettato del quarto comma dell'art. 335 quater, che prevede la competenza in materia al "giudice che procede". Al fine di provare il ritardo nell'iscrizione dell'imputato, la memoria passa in rassegna le scansioni temporali degli atti da cui progressivamente era emersa l'individuazione del CO come indiziato dell'omicidio, ad iniziare dall'intervento della dr.ssa Barbara Bucci in data 30/4/2014, e proseguendo con i controlli eseguiti dagli operanti FI e CE alla ricerca della catenina della vittima nella stanza della Casa del Clero, nel procedimento parallelo ed "apparente" iscritto a carico del CO con riferimento al furto della collanina. Viene citato anche il teste di Polizia giudiziaria Magg. Pasquariello, il quale aveva chiesto al Pubblico ministero di autorizzare una perquisizione della stanza dell'imputato onde ricercare la collanina, ritenendo la difesa che tale obiettivo fosse in realtà funzionale ad addebitare definitivamente al CO la responsabilità dell'omicidio. In conclusione, si ritiene da parte della difesa che l'iscrizione nel registro degli indagati sia avvenuta ad oltre un anno di distanza dall'acquisizione di tali notizie indizianti in danno del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto all'eccezione processuale di violazione del contraddittorio, sintetizzata al punto 2.2. Vanno però previamente illustrate le ragioni di rigetto dei motivi logicamente precedenti a quello critico. 1.1. Risulta infondata la prima censura, che deduce tardività dell'iscrizione dell'imputato nel registro degli indagati ex art. 335 cod. proc. pen., e si sostanzia nella violazione di legge processuale riferita alla nullità delle seguenti ordinanze istruttorie: 1) ordinanza della Corte di Assise di primo grado del 22/9/2017 relativa all'acquisizione dei rilievi tecnici del RIS di Parma del 24/3/2015, nonché ordinanza del 29/6/2018 relativa all'acquisizione dei rilievi tecnici e di reperta- mento del 21/8/2014, e delle relazioni dello stesso RIS datate 5/2/2015 e 8 24/3/2015; 2) ordinanza di acquisizione della perizia dei dottori Costantinides e Cavallo, pronunciata all'udienza del 27/4/2018. Il motivo in esame, poi, è stato sviluppato ed approfondito nella istanza ex art. 335 quater cod. proc. pen., avanzata dalla difesa del CO con memoria del 28/2/2023 diretta a questa Corte di cassazione. Il riferimento è alla disciplina del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, che - con l'inserimento dell'art.335-quater cod. proc. pen. - ha previsto uno specifico incidente processuale finalizzato ad accertare la tempestiva iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati (senza tuttavia prevedere alcuna sanzione di inutilizzabilità per gli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione medesima). 1.2. Si osserva, con rilievo assorbente, che la disciplina transitoria contenuta nell'art.
5-sexies decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, esclude che il sub-procedimento ex art. 335 quater possa applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale. Pertanto, l'istanza indirizzata a questa Corte di cassazione, diretta a richiedere la retrodatazione dell'iscrizione di PA CO nel registro degli inda- gati/è inammissibile per tale specifica ragione, a prescindere dalla risoluzione del quesito se il sub-procedimento possa svolgersi in sede di legittimità - sulla scorta della dizione normativa che attribuisce la competenza per detto accerta- mento al "giudice che procede" - del che è legittimo dubitare, attesa la natura squisitamente di merito del richiesto accertamento. 1.3. Ne discende che il tema può trattarsi soltanto in ordine alla congruità della motivazione con cui i giudici di merito hanno rilevato che nella fase iniziale delle indagini non vi erano indizi concreti della sussistenza di un omicidio, tanto- meno indirizzati verso il CO, il quale era stato raggiunto da elementi concreti ed individualizzati soltanto a seguito della scoperta delle macchie di sangue sul letto del CC. Ciò era avvenuto dopo l'esecuzione del repertamento del 21 agosto 2014, i cui esiti erano stati relazionati dai Carabinieri del RIS di Parma nelle date del 5 febbraio 2015 e del 24 marzo 2015. Orbene, si ritiene che il ragionamento giustificativo dell'impugnata sentenza non presenti alcun vizio argomentativo, alla luce delle scansioni delle indagini ivi riportate, da cui emerge che indizi concreti ed individualizzanti per l'omicidio, e non per il mero furto della catenina, che non presentava nessun profilo di connessione necessaria con il più grave delitto, erano emersi soltanto dopo la scoperta e l'analisi delle tre tracce ematiche sul letto della vittima, dunque dopo la redazione delle relazioni RIS del febbraio e marzo 2015. 9 Ne deriva la correttezza dell'acquisizione delle relazioni in questione, come disposta nelle ordinanze impugnate. Quanto all'acquisizione della relazione degli esperti Costantinides e Cavallo, depositata 1'8 maggio 2014, essa è stata parimenti corretta poiché dagli accertamenti necroscopici ivi descritti era emerso soltanto il dato che la vittima era deceduta a causa di asfissia da meccanismo combinato di strozzamento e soffocamento in soggetto cardiopatico ed arterio- sclerotico, ciò indirizzando verso un'azione omicidiaria, ma ancora senza alcun coinvolgimento dell'imputato. 2. Ciò premesso, la seconda doglianza processuale risulta invece fondata - come ha perorato anche il rappresentante in udienza della Procura generale presso questa Corte - alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul tema del contraddittorio tra esperti in sede processuale. 2.1. Invero, un pregresso orientamento esegetico riduceva grandemente i margini di intervento dei testimoni qualificati nell'istruttoria dibattimentale, ritenendo non configurarsi un diritto all'esame del consulente di parte a seguito di quello dei periti di ufficio, qualora non si fosse manifestata materia su cui estendere o approfondire l'indagine, ovvero mancasse l'individuazione di punti controversi su cui suscitare il diretto contraddittorio orale. Si osservava infatti che non sussiste per il giudice l'obbligo di esaminare, dopo il perito, il consulente tecnico dell'imputato che non abbia esplicato alcuna forma di intervento al momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez. 6, n. 12610 del 14/01/2010, Costi, Rv. 246725; n. 27928 del 01/04/2014, Cappelli, Rv. 261641; Sez. 1, n. 54492 del 05/04/2017, PG in proc. Perillo, Rv. 271899). A tale impostazione risulta improntata la decisione della sentenza in esame, che espressamente vi si appella nel rilevare che "quando il giudice procede a perizia, il contraddittorio con i consulenti del Pm e della difesa deve esplicarsi nel corso del procedimento peritale, a mezzo della proposizione di specifiche indagini, formulando osservazioni e riserve, nei termini previsti dall'art. 230 cod. proc. pen. Non possono invece le parti presentare i propri consulenti tecnici a seguito della rélazione dei periti ove non abbiano partecipato all'attività peritale, in quanto diversamente opinando si violerebbe il principio del contraddittorio". A seguito di tale opzione, la Corte territoriale ha ratificato la decisione della prima Corte di Assise che - verificata la marginale partecipazione dei consulenti della difesa, prof. Tagliar° e dr.ssa Del Balzo, alle operazioni peritali, senza presenziare nemmeno all'incontro finale del 19/6/2019 - aveva escluso detti esperti dal contraddittorio processuale, non consentendo neanche il deposito della relazione di consulenza a firma dei predetti, ritenendo tali attività 10 dei consulenti della difesa tardive ed estranee al contraddittorio nella sede in cui primariamente avrebbe dovuto esercitarsi. 2.2. Orbene, tale opzione esegetica deve essere superata, alla stregua di una impostazione del tema più garantista e, non secondariamente, più aderente alle indicazioni sistematiche riguardanti l'intervento processuale dei testimoni esperti, quale l'art. 152 disp. att. cod. proc. pen., disposizione che facoltizza le parti a presentare al dibattimento - anche senza citazione, come riprende pure l'art. 468, comma 3, cod. proc. pen. - i propri consulenti tecnici, nominati a norma dell'art. 225 del codice di rito, e che contrasta con la tesi della loro esclusione qualora non abbiano svolto attività positive in sede di perizia. In tal senso depongono anche gli artt. 230, comma 3, e 233, comma 1, cod. proc. pen., laddove preveONo il diritto a nominare consulenti tecnici "dopo l'esaurimento delle operazioni peritali", ovvero quando non è stata disposta perizia, anche in tali casi assicurandosi la facoltà dei consulenti tecnici di parte di esporre al giudice il proprio parere. Si sono già registrati arresti di legittimità ispirati ad un deciso supera- mento della precedente giurisprudenza restrittiva, con affermazione del principio per cui «In tema di prova scientifica, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione, con la conseguenza che i tecnici di parte: a) devono avere la possibilità di presenziare al conferi- mento dell'incarico e alla formulazione del quesito;
b) devono essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche;
c) ove la parte lo richieda, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio), senza che a tal fine sia necessario che la partecipazione dei mede- simi allo svolgimento delle operazioni peritali sia stata "reattiva", in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche avverso il metodo utilizzato dal tecnico d'ufficio» (Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, Di Noia, Rv. 283187). E si è anche indicato che «il rigetto in udienza della richiesta di esaminare il proprio consulente in contraddittorio con il perito determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere dedotta, dalla parte che vi assiste, prima del compimento dell'atto, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo» (Sez. 3, n. 12815 del 08/02/2023, P., Rv. 284350). Vale la pena segnalare che tale onere era stato assolto dalla difesa del CO, la quale aveva eccepito, tra l'altro, la nullità derivante dall'esclusione dei consulenti della difesa, nella prima udienza utile, quella del 29/11/2019, depositando memoria in cui denunciava la nullità dell'ordinanza di rigetto della prova contraria consistente nell'esame dei consulenti di parte (vds. pag. 22/23 della sentenza di primo grado). 11 2.3. Le ragioni di tale condivisa presa di posizione meritano di essere rinnovate in questa sede. È stato evidenziato che "Il diritto al contraddittorio nella formazione della prova scientifica, è garantito oltre che dalla nostra Carta fondamentale, anche dal diritto convenzionale, che ha chiarito come in tale area lo stesso si risolva nel tutelare la "parità delle armi" (art. 6 § 1 Convenzione EDU), ovvero nell'offrire all'accusato la possibilità di contrastare le tesi del tecnico di parte o di ufficio attraverso la tesi veicolata nel processo dal proprio consulente". Si è conseguentemente rilevato che "Non consentire alla parte che lo richiede che il proprio tecnico esprima in contraddittorio le ragioni del dissenso sulle conclusioni del perito, denegando l'esame sulla base della acquiescenza mostrata nel corso delle operazioni peritati, integra invece una lesione del diritto di difesa, dato che si impedisce alla parte di "contraddire" una prova sfavorevole con le armi disponibili, che nel caso della prova scientifica si traducono nella veicolazione nel processo di un parere tecnico antagonista". I riflessi di tale opzione, nel caso in esame, impongono di annullare l'impugnata sentenza, apprezzandosi una effettiva violazione del diritto di difesa dell'imputato, che non potrebbe ritenersi sanata nemmeno a fronte della acquisizione della memoria difensiva del 12/12/2019, in cui erano state inserite le osservazioni dei consulenti tecnici di parte (come hanno segnalato le sentenze di merito). Invero, la mera illustrazione di un parere cartolare, in un processo ancora caratterizzato da oralità ed immediatezza qual è quello ordinario penale, non assume la stessa capacità dimostrativa di un confronto diretto in contrad- dittorio, e in ogni caso risulta un mero espediente recuperatorio di una esigenza - quella del costante confronto tra periti e tecnici di parte - che anche per questa via si riconosce compressa e sostanzialmente denegata. 3. I residui motivi terzo e quarto, attinenti alla ricostruzione dell'omicidio ed al suo movente, sono necessariamente assorbiti dalla pronuncia di annulla- mento per il rilevato vizio processuale. Invero, risulta preliminare l'accertamento, nel restaurato contraddittorio, delle cause della morte dell'anziano sacerdote, passaggio ineludibile prima di procedere all'individuazione dell'autore dell'azione delittuosa, del movente della medesima, dell'origine delle macchie ematiche attribuite all'imputato rinvenute sul letto della vittima, e dell'occasione in cui esse erano state determinate. 4. In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra Corte di Assise di appello, individuata in quella di Venezia, per sanare il vizio del contraddittorio processuale determina- 12 Il Consigliere estensore tosi a seguito dell'esclusione della prova contraria richiesta dalla difesa dell'imputato con riferimento all'esame dei propri consulenti tecnici.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di appello di Venezia. Così deciso, il 17 marzo 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
udito il Procuratore generale, SIMONE PERELLI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Trieste affinché, previa riapertura del dibattimento, acquisisca il parere dei consulenti di parte della difesa in contraddittorio con i periti. In subordine, remissione della questione alle Sezioni Unite penali. L'avv. Antonella COSLOVICH conclude chiedendo che venga confermata la sentenza impugnata, deposita conclusioni e nota spese;
L'avv. Vincenzo CALDEROLI si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 1 Num. 39832 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 17/03/2023 L'avv. Andrea VERNAZZA conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e, associandosi alle richieste del PG, chiede che venga annullata con rinvio la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/6/2021 la Corte di Assise di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 13/12/2019 della Corte di Assise in sede che aveva condannato PA CO alla pena di anni ventuno e mesi sei di reclusione per l'omicidio di ON EP CC, aggravato dalle condizioni fisiche e di età della vittima, ultranovantenne e cardiopatico, tali da ostacolarne la difesa, determi- nanONe il decesso per asfissia mediante un'azione combinata di soffocamento e strozzamento. Fatto commesso a Trieste, nelle prime ore del 25 aprile 2014. 1.1. Nella sentenza di appello è stata confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato per detto omicidio. A tal fine sono risultati rilevanti, in primo luogo, gli accertamenti tecnici svolti in sede autoptica ad opera del dott. Costantinides e del dott. Cavalli, ed oggetto di approfondimenti peritali nel giudizio di primo grado, con affidamento dell'indagine agli esperti dott. Rago e dott. Morra. Da tali indagini era emerso che il sacerdote ON CC era stato oggetto di morte violenta cagionata da manovre di strozzamento e soffocamento mentre si trovava nella sua stanza, nella Casa del Clero di Trieste, alle prime luci del 25 aprile 2014. Il decesso del sacerdote non era stato subito ricollegato ad azione violenta, ma tale eventualità era stata adombrata dalla dr.ssa Barbara Bucci, medico necroscopo, in una nota del 30/4/2014 indirizzata alla locale Procura della Repubblica, in cui si segnalava la necessità di approfondire le cause delle lesioni riscontrate al volto e al collo della salma, e la modesta punteggia- tura emorragica della sclera e della congiuntiva. Era stata quindi disposta l'autopsia, con incarico attribuito al dott. Costantinides in data 6/5/2014, e l'esito, espresso il giorno 8/5/2014, era che CC EP, di anni 91, era deceduto a causa di asfissia da meccanismo combinato di strozzamento e soffocamento in soggetto cardiopatico ed arterio- sclerotico, ciò indirizzando verso un'azione omicidiaria. L'attenzione della dr.ssa Bucci era stata sollecitata da NO TO, persona che seguiva ON CC per le sue necessità e che la mattina del 25/4/2014 era stata la prima ad accorgersi della morte del sacerdote allorché si era recata, come di solito, a prelevarlo dalla Casa del Clero per accompagnarlo alla messa. Costei aveva chiesto alla necroscopa se al collo del deceduto vi fosse una catenina d'oro con ciondoli, ma tale monile non era presente. Erano seguiti accertamenti da parte della Polizia giudiziaria, in specie perquisizioni della stanza della vittima in cui, oltre al rinvenimento di oggetti sacri - in particolare una statuina di legno nero raffigurante una maONna, celata tra l'armadio ed il muro, nonché un veliero di vetro, oggetti che erano scomparsi in precedenza (come aveva riferito la TO) - si erano analizzate le macchie biologiche presenti sulle lenzuola, sulle coperte e sul coprimaterasso del letto. Da tale accertamento, i cui esiti erano pervenuti con le relazioni dei Carabinieri RIS di Parma nelle date del 5 febbraio 2015 e del 24 marzo 2015, era emerso che tre tracce di sangue - due sul lenzuolo, tracce 5/2 e 5/3, ed una sul coprimaterasso, traccia 6/3 - non erano riconducibili alla vittima, bensì all'imputato, ON PA CO, che all'epoca dei fatti abitava nella medesima Casa del Clero. 1.2. Le indagini si indirizzavano verso tale soggetto, il quale veniva posto sotto intercettazione, come tutte le altre persone gravitanti nella vicenda. A seguito di perquisizione della stanza del CO, nel frattempo trasferi- tosi ad Albenga, si sequestrava l'agenda dell'anno 2014 ed un ostensorio che risultava rubato a L'Aquila, in una chiesa della quale il CO era stato parroco nel 2006. 1.3. La sentenza ha dedicato specifica attenzione alla ricostruzione del possibile movente del delitto. È stato rievocato l'episodio del 22/4/2014, quando l'addetta alle pulizie Marianna HO si trovava nella stanza di ON CC, intenta a cercare le chiavi su incarico del sacerdote che le aveva smarrite;
in quel mentre era entrato ON CO che, con il pretesto di aiutarla nella ricerca e nonostante la ONna si fosse opposta, si era messo a rovistare nella stanza;
la HO riferiva di avere avuto l'impressione che CO potesse avere preso qualcosa, poiché la tasca della veste talare presentava un rigonfiamento. Ne aveva parlato con la direttrice della Casa del Clero, Gianna Putigna Fumo;
a sua volta, costei aveva indirizzato al CO una missiva, inviata in data 24/4/2014, in cui gli rammentava le regole della casa, tra le quali il divieto di entrare nelle stanze altrui se non invitati, e la necessità di rispettare il riposo notturno degli ospiti. Infatti CO, incurante della disciplina della Casa del Clero, era solito coricarsi tardissimo - circostanza attestata anche dalle intercettazioni - ed alzarsi molto tardi la mattina. In concomitanza con tali eventi, NO TO, sollecitata dalla direttrice a verificare che dalla stanza di ON CC non mancasse nulla, aveva registrato l'assenza di una statuina in legno raffi- gurante una maONna nera, regalo della nipote di ON CC, nonché di un piccolo veliero in vetro, oggetti che, come anticipato, erano stati ritrovati nella stanza dopo la morte del CC, la statuina dietro l'armadio e il veliero su un ripiano. DO CC era edotto di tali eventi, che gli erano stati riferiti dalla TO, ma in apparenza aveva minimizzato l'accaduto, come aveva ricordato il teste SS OD. Tuttavia, il giorno prima di morire, ON CC 3 aveva commentato i fatti con la teste IA OR, alla quale aveva detto: "Liliana, hai visto cosa è successo? Cosa ha fatto ON CO?". Secondo i giudici di merito, il movente dell'omicidio era da ricercarsi in questa conflittualità latente tra i due sacerdoti. E, nella ricostruzione delle sentenze, la ricomparsa degli oggetti mancanti era stata fatta nell'immediatezza dell'omicidio dal CO, il quale sapeva che nottetempo ON CC lasciava aperta la porta della sua stanza;
in alternativa, CO poteva avere riposto detti oggetti nei giorni successivi al delitto, quando la stanza non era ancora sotto il controllo degli inquirenti, ma semplicemente chiusa a chiave, sebbene le chiavi fossero di facile accesso sia per le modalità di custodia delle stesse da parte della direttrice, sia perché anche le chiavi delle altre stanze aprivano quella della vittima. 1.4. La sentenza impugnata ha analizzato la tesi difensiva a smentita che le tracce ematiche rinvenute sul lenzuolo inferiore e sul coprimaterasso del letto fossero state fatte in occasione dell'omicidio. Invero, la difesa ha indicato la genesi di tali macchie nel momento in cui ON CO si era recato nella stanza di ON CC per impartirgli l'estrema unzione o comunque per benedire la salma. Tutti i testimoni presenti all'evento hanno però riferito che l'imputato non si era mai avvicinato alla zona del letto in cui si erano rinvenute le tracce, mantenendosi sempre a distanza di un metro e mezzo, e peraltro indossando l'abito talare con maniche lunghe ed aderenti come una giacca. Si è così ritenuta ininfluente l'affezione cutanea che poteva dare luogo a micro-lesioni sulle braccia e a piccole perdite di sangue, che sarebbero state comunque trattenute dall'indu- mento. Peraltro, risultava dagli accertamenti del RIS che le individuate tracce ematiche erano derivante da contatto con i tessúti e non da gocciolamento. In conclusione, il quadro indiziario è stato ritenuto univocamente indica- tivo della responsabilità di PA CO per l'omicidio di ON EP CC, trovando base nella vicenda della lettera della direttrice della Casa del Clero che era stata intesa dall'imputato come ispirata dalla vittima a causa dell'asporta- zione di oggetti di sua proprietà, e che aveva trovato occasione adatta nella irruzione del CO nella stanza di ON CC alle 5 del mattino del 25/4/2014 e nella conseguente aggressione, forse dovuta anche alla reazione di spavento della vittima e alla necessità di tacitarla. Si è individuato l'elemento soggettivo del delitto nel dolo alternativo, per avere l'imputato accettato che dalla sua azione violenta derivassero alternativamente la morte o le lesioni, ovvero nel dolo eventuale, avendo l'imputato accettato la possibilità del decesso dell'anziano sacerdote. 1.5. Sotto il profilo processuale, vi è da registrare che l'iscrizione di PA CO nel registro degli indagati era avvenuta il 20 aprile 2015. 4 I giudici di merito - nel respingere l'eccezione difensiva che lamentava la tardività di tale iscrizione e la conseguente assenza della difesa da tutte le attività tecniche ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. avvenute in precedenza - hanno rilevato che prima di detta data non vi erano indizi concreti della sussi- stenza di un omicidio, nonché indirizzati verso il CO, il quale era stato raggiunto da elementi concreti ed individualizzati soltanto a seguito della scoperta delle macchie di sangue sul letto del CC. Ciò era avvenuto dopo l'esecuzione del repertamento del 21/8/2014, i cui esiti erano stati relazionati dai Carabinieri del RIS di Parma nelle date del 5 febbraio 2015 e del 24 marzo 2015. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. Vincenzo Calderoni, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale riferita alla nullità delle seguenti ordinanze istruttorie: 1) ordinanza della Corte di Assise di primo grado del 22/9/2017 relativa all'acquisizione dei rilievi tecnici del RIS di Parma del 24/3/2015, nonché ordinanza del 29/6/2018 relativa all'acquisizione dei rilievi tecnici e di repertamento del 21/8/2014, e delle relazioni dello stesso RIS datate 5/2/2015 e 24/3/2015; 2) ordinanza di acquisizione della perizia dei dottori Costantinides e Cavallo, pronunciata all'udienza del 27/4/2018. Secondo il ricorrente, la prima Corte di assise ha violato l'art. 360, comma 3, cod. proc. pen., determinando l'inutilizzabilità degli atti irripetibili, per avere ammesso detti documenti attestanti l'esito delle relative indagini tecniche svolte senza alcuna partecipazione dell'imputato, il quale all'epoca di tali accerta- menti avrebbe già dovuto rivestire la qualità di indagato ed essere chiamato a partecipare ai medesimi con le connesse garanzie difensive. Viene contestata per illogicità della motivazione l'affermazione dell'impu- gnata sentenza per cui indizi concreti ed individualizzanti a carico dell'imputato sarebbero emersi soltanto a seguito della scoperta delle sue tracce ematiche sulle lenzuola della vittima, poiché invece fin dal 30 aprile 2014 le indagini per l'omicidio si erano già orientate nei confronti del CO, grazie all'apertura di un fascicolo a suo nome per la sparizione della collanina, indagine che si sovrappo- neva a quella a carico di ignoti per il decesso del CC. Dunque, l'oggettivo quadro indiziario era chiaro fin da quei momenti, e avrebbe dovuto comportare che gli accertamenti tecnici irripetibili fossero partecipati anche dalla difesa del CO, in un'ottica interpretativa dell'art. 360, comma 3, cod. proc. pen. in linea con la sua ratio e con la qualità di indagato sostanziale assunta a quella data dall'imputato. 5 La ricaduta processuale di tali vizi non è stata sanata dall'espletamento della perizia Rago-Morra, poiché in nessun modo i consulenti della difesa avreb- bero potuto sollecitare i periti se non dopo avere analizzato i risultati dell'esame istologico sui tessuti, che erano stati prelevati collegialmente, come di prassi. 2.2. Nel secondo motivo di impugnazione si chiede l'annullamento dell'ordinanza istruttoria resa all'udienza dell'8/11/2019, nel primo grado di giudizio, che aveva respinto l'istanza di prova contraria della difesa diretta all'escussione dei consulenti tecnici dell'imputato, onde esporre le loro osser- vazioni critiche sull'indagine peritale. Pertanto, si denuncia la violazione degli artt. 508 cod. proc. pen. e 152 disp. att. cod. proc. pen., disposizioni che facoltizzano le parti a presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici, a norma dell'art. 225 del codice. A seguito di tale presa di posizione, permangono i dubbi che le lesività rilevate in sede autoptica, il cui esame si è svolto a distanza di ben tredici giorni dalla morte del CC, potessero non essere attribuibili all'azione omicidiaria, bensì a maldestre manovre degli operatori delle pompe funebri che avevano rimosso il cadavere: invero, non si era effettuato un esame radiologico preliminare per accertare le condizioni di scheletro e cartilagini prima di iniziare le operazioni peritali, né si erano accertati eventuali stravasi emorragici vitali in corrispondenza dell'osso ioide, onde escludere che la frattura del medesimo fosse intervenuta post-mortem, eventualmente in occasione dell'estrazione del blocco carotideo. La nuova perizia disposta in sede processuale, avendo ricalcato l'indagine dei consulenti del Pubblico ministero, risulta quasi del tutto superflua, come dimostra l'esame del perito dott. Rago, il quale aveva affermato che la conclusione della rottura dello ioide mentre la vittima era in vita era meramente deduttiva e basata su ciò che aveva rilevato il collega dott. Costantinides, peraltro anche costui senza alcun esame istologico. Le giustificazioni giuridiche offerte dalle Corti di merito in ordine a tale esclusione probatoria sono state ritenute inconsistenti e dirette solo all'indebita limitazione del contraddittorio, negando al CO di difendersi argomentando ed alimentando l'impressione che "i Giudici abbiano perseguito il preconcetto incrol- labile della colpevolezza presupposta dell'imputato, leggendo gli atti del processo in quest'unica direzione (testuale, pag. 24 del ricorso). Si evidenzia, peraltro, che l'elaborato peritale è invalido anche sotto il profilo formale, essendo stato sottoscritto soltanto dal dott. Rago, e non dall'altro perito prof. Aldo Morra, così autorizzando il dubbio che quest'ultimo non abbia condiviso contenuto e conclusioni dell'indagine collegiale. 6 2.3. Nel terzo motivo si censura per manifesta illogicità ed assoluta insuf- ficienza la motivazione dell'impugnata sentenza laddove appalesa un obiettivo travisamento degli indizi a causa del pregiudizio esistente a carico dell'imputato. Un primo profilo di travisamento riguarda la dinamica dell'azione omici- diaria e riprende la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa in merito alle tracce ematiche del CO rinvenute sul lenzuolo e sul coprimaterasso del letto: si ribadisce che tali macchie si erano prodotte durante la somministrazione dell'estrema unzione ad opera di ON CO, il quale si era proteso ad ungere di olio la fronte del deceduto e nel far ciò aveva toccato il lenzuolo con il braccio sinistro interessato dalle microlesioni da grattamento. Del resto, ove tali tracce si fossero prodotte all'atto dello strangolamento, avrebbero dovuto interessare anche gli indumenti intimi che indossava ON CC, che conseguentemente si sarebbero sporcati di sangue, evenienza invece esclusa dagli atti. Tale ricostruzione era stata autorevolmente asseverata dal Tribunale del riesame di Trieste nell'ambito del procedimento per il furto della collanina del defunto ON CC, laddove aveva rilevato che il Pubblico ministero procedente - peraltro la stessa persona fisica del presente processo per omicidio - aveva in quella sede sostenuto la plausibilità della commissione del furto nel momento in cui ON CO si era avvicinato a ON CC per somministrargli l'estrema unzione. La localizzazione delle macchie deve ritenersi approssimativa, in quanto le lenzuola e il materasso erano stati movimentati ripetutamente subito dopo il rinvenimento del cadavere e nei giorni successivi, sia dai Carabinieri che da altri soggetti, autorizzati o abusivi che fossero. 2.4. Nel quarto motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione, in ciascuna delle declinazioni normative, con riferimento al movente dell'omicidio. Sostiene il ricorrente che manca nel processo l'individuazione di un movente certo ed effettivo, poiché quello posto a base della condanna si fonda su presupposti incerti, quali il furto di oggetti (veliero di vetro, statuina di legno) non comprovato, posto che le testimoni che avevano adombrato tali sottrazioni non si erano mai espresse chiaramente, ma riportavano soltanto impressioni, come la informatrice Marianna HO. Né un ruolo specifico potrebbe ricon- nettersi alla lettera della Fumo, recapitata a ON CO il giorno 24/4/2014. Infine, si stigmatizza la grave circostanza della scomparsa del cuscino dalla scena del crimine, che figura nelle fotografie scattate degli investigatori il 2 maggio 2014 e invece manca nelle foto dei giorni successivi, considerando che quello poteva essere stato lo strumento del "soffocamento morbido" dell'anziano sacerdote, dal quale dunque si sarebbero potuti trarre elementi di prova a carico del vero omicida. 7 2.5. Con memoria del 28 febbraio 2023, trasmessa digitalmente, la difesa dell'imputato ha avanzato istanza a questa Corte di cassazione di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. della notizia di reato riguardante l'imputato, con richiesta di retrodatazione della medesima iscrizione. Tale richiesta costituisce applicazione del sub-procedimento introdotto dall'art. 335 quater cod. proc. pen. e si ricollega al primo motivo di ricorso, richiamato nei suoi contenuti a fondare le ragioni per le quali viene avanzata l'istanza di retrodatazione dell'iscrizione dell'imputato nel registro delle notizie di reato. Si ritiene possibile prospettare tale richiesta anche in sede di legittimità, valorizzando il dettato del quarto comma dell'art. 335 quater, che prevede la competenza in materia al "giudice che procede". Al fine di provare il ritardo nell'iscrizione dell'imputato, la memoria passa in rassegna le scansioni temporali degli atti da cui progressivamente era emersa l'individuazione del CO come indiziato dell'omicidio, ad iniziare dall'intervento della dr.ssa Barbara Bucci in data 30/4/2014, e proseguendo con i controlli eseguiti dagli operanti FI e CE alla ricerca della catenina della vittima nella stanza della Casa del Clero, nel procedimento parallelo ed "apparente" iscritto a carico del CO con riferimento al furto della collanina. Viene citato anche il teste di Polizia giudiziaria Magg. Pasquariello, il quale aveva chiesto al Pubblico ministero di autorizzare una perquisizione della stanza dell'imputato onde ricercare la collanina, ritenendo la difesa che tale obiettivo fosse in realtà funzionale ad addebitare definitivamente al CO la responsabilità dell'omicidio. In conclusione, si ritiene da parte della difesa che l'iscrizione nel registro degli indagati sia avvenuta ad oltre un anno di distanza dall'acquisizione di tali notizie indizianti in danno del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto all'eccezione processuale di violazione del contraddittorio, sintetizzata al punto 2.2. Vanno però previamente illustrate le ragioni di rigetto dei motivi logicamente precedenti a quello critico. 1.1. Risulta infondata la prima censura, che deduce tardività dell'iscrizione dell'imputato nel registro degli indagati ex art. 335 cod. proc. pen., e si sostanzia nella violazione di legge processuale riferita alla nullità delle seguenti ordinanze istruttorie: 1) ordinanza della Corte di Assise di primo grado del 22/9/2017 relativa all'acquisizione dei rilievi tecnici del RIS di Parma del 24/3/2015, nonché ordinanza del 29/6/2018 relativa all'acquisizione dei rilievi tecnici e di reperta- mento del 21/8/2014, e delle relazioni dello stesso RIS datate 5/2/2015 e 8 24/3/2015; 2) ordinanza di acquisizione della perizia dei dottori Costantinides e Cavallo, pronunciata all'udienza del 27/4/2018. Il motivo in esame, poi, è stato sviluppato ed approfondito nella istanza ex art. 335 quater cod. proc. pen., avanzata dalla difesa del CO con memoria del 28/2/2023 diretta a questa Corte di cassazione. Il riferimento è alla disciplina del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, che - con l'inserimento dell'art.335-quater cod. proc. pen. - ha previsto uno specifico incidente processuale finalizzato ad accertare la tempestiva iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati (senza tuttavia prevedere alcuna sanzione di inutilizzabilità per gli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione medesima). 1.2. Si osserva, con rilievo assorbente, che la disciplina transitoria contenuta nell'art.
5-sexies decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, esclude che il sub-procedimento ex art. 335 quater possa applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale. Pertanto, l'istanza indirizzata a questa Corte di cassazione, diretta a richiedere la retrodatazione dell'iscrizione di PA CO nel registro degli inda- gati/è inammissibile per tale specifica ragione, a prescindere dalla risoluzione del quesito se il sub-procedimento possa svolgersi in sede di legittimità - sulla scorta della dizione normativa che attribuisce la competenza per detto accerta- mento al "giudice che procede" - del che è legittimo dubitare, attesa la natura squisitamente di merito del richiesto accertamento. 1.3. Ne discende che il tema può trattarsi soltanto in ordine alla congruità della motivazione con cui i giudici di merito hanno rilevato che nella fase iniziale delle indagini non vi erano indizi concreti della sussistenza di un omicidio, tanto- meno indirizzati verso il CO, il quale era stato raggiunto da elementi concreti ed individualizzati soltanto a seguito della scoperta delle macchie di sangue sul letto del CC. Ciò era avvenuto dopo l'esecuzione del repertamento del 21 agosto 2014, i cui esiti erano stati relazionati dai Carabinieri del RIS di Parma nelle date del 5 febbraio 2015 e del 24 marzo 2015. Orbene, si ritiene che il ragionamento giustificativo dell'impugnata sentenza non presenti alcun vizio argomentativo, alla luce delle scansioni delle indagini ivi riportate, da cui emerge che indizi concreti ed individualizzanti per l'omicidio, e non per il mero furto della catenina, che non presentava nessun profilo di connessione necessaria con il più grave delitto, erano emersi soltanto dopo la scoperta e l'analisi delle tre tracce ematiche sul letto della vittima, dunque dopo la redazione delle relazioni RIS del febbraio e marzo 2015. 9 Ne deriva la correttezza dell'acquisizione delle relazioni in questione, come disposta nelle ordinanze impugnate. Quanto all'acquisizione della relazione degli esperti Costantinides e Cavallo, depositata 1'8 maggio 2014, essa è stata parimenti corretta poiché dagli accertamenti necroscopici ivi descritti era emerso soltanto il dato che la vittima era deceduta a causa di asfissia da meccanismo combinato di strozzamento e soffocamento in soggetto cardiopatico ed arterio- sclerotico, ciò indirizzando verso un'azione omicidiaria, ma ancora senza alcun coinvolgimento dell'imputato. 2. Ciò premesso, la seconda doglianza processuale risulta invece fondata - come ha perorato anche il rappresentante in udienza della Procura generale presso questa Corte - alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul tema del contraddittorio tra esperti in sede processuale. 2.1. Invero, un pregresso orientamento esegetico riduceva grandemente i margini di intervento dei testimoni qualificati nell'istruttoria dibattimentale, ritenendo non configurarsi un diritto all'esame del consulente di parte a seguito di quello dei periti di ufficio, qualora non si fosse manifestata materia su cui estendere o approfondire l'indagine, ovvero mancasse l'individuazione di punti controversi su cui suscitare il diretto contraddittorio orale. Si osservava infatti che non sussiste per il giudice l'obbligo di esaminare, dopo il perito, il consulente tecnico dell'imputato che non abbia esplicato alcuna forma di intervento al momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez. 6, n. 12610 del 14/01/2010, Costi, Rv. 246725; n. 27928 del 01/04/2014, Cappelli, Rv. 261641; Sez. 1, n. 54492 del 05/04/2017, PG in proc. Perillo, Rv. 271899). A tale impostazione risulta improntata la decisione della sentenza in esame, che espressamente vi si appella nel rilevare che "quando il giudice procede a perizia, il contraddittorio con i consulenti del Pm e della difesa deve esplicarsi nel corso del procedimento peritale, a mezzo della proposizione di specifiche indagini, formulando osservazioni e riserve, nei termini previsti dall'art. 230 cod. proc. pen. Non possono invece le parti presentare i propri consulenti tecnici a seguito della rélazione dei periti ove non abbiano partecipato all'attività peritale, in quanto diversamente opinando si violerebbe il principio del contraddittorio". A seguito di tale opzione, la Corte territoriale ha ratificato la decisione della prima Corte di Assise che - verificata la marginale partecipazione dei consulenti della difesa, prof. Tagliar° e dr.ssa Del Balzo, alle operazioni peritali, senza presenziare nemmeno all'incontro finale del 19/6/2019 - aveva escluso detti esperti dal contraddittorio processuale, non consentendo neanche il deposito della relazione di consulenza a firma dei predetti, ritenendo tali attività 10 dei consulenti della difesa tardive ed estranee al contraddittorio nella sede in cui primariamente avrebbe dovuto esercitarsi. 2.2. Orbene, tale opzione esegetica deve essere superata, alla stregua di una impostazione del tema più garantista e, non secondariamente, più aderente alle indicazioni sistematiche riguardanti l'intervento processuale dei testimoni esperti, quale l'art. 152 disp. att. cod. proc. pen., disposizione che facoltizza le parti a presentare al dibattimento - anche senza citazione, come riprende pure l'art. 468, comma 3, cod. proc. pen. - i propri consulenti tecnici, nominati a norma dell'art. 225 del codice di rito, e che contrasta con la tesi della loro esclusione qualora non abbiano svolto attività positive in sede di perizia. In tal senso depongono anche gli artt. 230, comma 3, e 233, comma 1, cod. proc. pen., laddove preveONo il diritto a nominare consulenti tecnici "dopo l'esaurimento delle operazioni peritali", ovvero quando non è stata disposta perizia, anche in tali casi assicurandosi la facoltà dei consulenti tecnici di parte di esporre al giudice il proprio parere. Si sono già registrati arresti di legittimità ispirati ad un deciso supera- mento della precedente giurisprudenza restrittiva, con affermazione del principio per cui «In tema di prova scientifica, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione, con la conseguenza che i tecnici di parte: a) devono avere la possibilità di presenziare al conferi- mento dell'incarico e alla formulazione del quesito;
b) devono essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche;
c) ove la parte lo richieda, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio), senza che a tal fine sia necessario che la partecipazione dei mede- simi allo svolgimento delle operazioni peritali sia stata "reattiva", in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche avverso il metodo utilizzato dal tecnico d'ufficio» (Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, Di Noia, Rv. 283187). E si è anche indicato che «il rigetto in udienza della richiesta di esaminare il proprio consulente in contraddittorio con il perito determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere dedotta, dalla parte che vi assiste, prima del compimento dell'atto, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo» (Sez. 3, n. 12815 del 08/02/2023, P., Rv. 284350). Vale la pena segnalare che tale onere era stato assolto dalla difesa del CO, la quale aveva eccepito, tra l'altro, la nullità derivante dall'esclusione dei consulenti della difesa, nella prima udienza utile, quella del 29/11/2019, depositando memoria in cui denunciava la nullità dell'ordinanza di rigetto della prova contraria consistente nell'esame dei consulenti di parte (vds. pag. 22/23 della sentenza di primo grado). 11 2.3. Le ragioni di tale condivisa presa di posizione meritano di essere rinnovate in questa sede. È stato evidenziato che "Il diritto al contraddittorio nella formazione della prova scientifica, è garantito oltre che dalla nostra Carta fondamentale, anche dal diritto convenzionale, che ha chiarito come in tale area lo stesso si risolva nel tutelare la "parità delle armi" (art. 6 § 1 Convenzione EDU), ovvero nell'offrire all'accusato la possibilità di contrastare le tesi del tecnico di parte o di ufficio attraverso la tesi veicolata nel processo dal proprio consulente". Si è conseguentemente rilevato che "Non consentire alla parte che lo richiede che il proprio tecnico esprima in contraddittorio le ragioni del dissenso sulle conclusioni del perito, denegando l'esame sulla base della acquiescenza mostrata nel corso delle operazioni peritati, integra invece una lesione del diritto di difesa, dato che si impedisce alla parte di "contraddire" una prova sfavorevole con le armi disponibili, che nel caso della prova scientifica si traducono nella veicolazione nel processo di un parere tecnico antagonista". I riflessi di tale opzione, nel caso in esame, impongono di annullare l'impugnata sentenza, apprezzandosi una effettiva violazione del diritto di difesa dell'imputato, che non potrebbe ritenersi sanata nemmeno a fronte della acquisizione della memoria difensiva del 12/12/2019, in cui erano state inserite le osservazioni dei consulenti tecnici di parte (come hanno segnalato le sentenze di merito). Invero, la mera illustrazione di un parere cartolare, in un processo ancora caratterizzato da oralità ed immediatezza qual è quello ordinario penale, non assume la stessa capacità dimostrativa di un confronto diretto in contrad- dittorio, e in ogni caso risulta un mero espediente recuperatorio di una esigenza - quella del costante confronto tra periti e tecnici di parte - che anche per questa via si riconosce compressa e sostanzialmente denegata. 3. I residui motivi terzo e quarto, attinenti alla ricostruzione dell'omicidio ed al suo movente, sono necessariamente assorbiti dalla pronuncia di annulla- mento per il rilevato vizio processuale. Invero, risulta preliminare l'accertamento, nel restaurato contraddittorio, delle cause della morte dell'anziano sacerdote, passaggio ineludibile prima di procedere all'individuazione dell'autore dell'azione delittuosa, del movente della medesima, dell'origine delle macchie ematiche attribuite all'imputato rinvenute sul letto della vittima, e dell'occasione in cui esse erano state determinate. 4. In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra Corte di Assise di appello, individuata in quella di Venezia, per sanare il vizio del contraddittorio processuale determina- 12 Il Consigliere estensore tosi a seguito dell'esclusione della prova contraria richiesta dalla difesa dell'imputato con riferimento all'esame dei propri consulenti tecnici.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di appello di Venezia. Così deciso, il 17 marzo 2023 Il Presidente