Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2901/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dr. Bruno PERLA - Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI - Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRARDI - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta BERSELLI nel cui studio in Bologna, via Garibaldi n. 1, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca ACETO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Bologna Via Parri n. 27, CONVENUTO P.M. Avv. Priscilla ARTELLI quale curatrice speciale delle minori e PE Per_2
[...]
INTERVENUTI
***** OGGETTO: separazione personale tra coniugi
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 20 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1) dichiarare la separazione personale tra nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], coniugati in virtù di matrimonio contratto in data 20/5/2017 a
[...]
Bologna, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 53 Parte 2 S A anno
2017;
2) ordinare all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
pagina 1 di 16
e delle aspirazioni delle medesime, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio); 4) mantenere la collocazione delle minori con la madre;
5) mantenere sospeso il diritto di visita paterno fino a quando sarà in vigore la misura cautelare nei confronti del signor e disporre che -dopo la cessazione della suddetta misura- i servizi CP_1 sociali provvedano a organizzare gli incontri tra lo stesso e le minori inizialmente in forma protetta, sempre tenendo conto della volontà, dei desideri e degli impegni delle figlie;
6) disporre che il Sig. versi alla Signora mediante bonifico entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250,00 per ciascuna figlia e quindi complessivamente di € 500,00, oltre rivalutazione annuale Istat a decorrere dalla domanda (febbraio 2024), a titolo di concorso nel mantenimento ordinario delle minori, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo in uso dal Tribunale di Bologna;
7) disporre che la Signora percepisca al 100% l'assegno unico per le figlie;
PT
8) disporre che il Sig. versi alla Signora mediante bonifico entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese la somma di € 200,00, oltre rivalutazione annuale Istat a decorrere dalla domanda (febbraio 2024), o la diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di concorso nel suo mantenimento;
9) dare mandato al Servizio Sociale di continuare a supportare il nucleo madre- minori dal punto di vista abitativo, psicologico e di ricerca e avvio al lavoro della Signora tenendo conto delle PT problematiche sanitarie di cui soffre.
10) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Il convenuto ha concluso come da comparsa di costituzione:
“Il Tribunale di Bologna, disattesa ogni altra richiesta avanzata dalla parte ricorrente, voglia pronunziare la separazione dei coniugi e autorizzando i coniugi Controparte_1 Parte_1 a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. In via istruttoria si chiede ammettersi la produzione della seguente documentazione che si deposita:
1) ricorso notificato;
2) analisi tossicologiche 31/12/2023 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La curatrice speciale ha precisato le conclusioni come da foglio p.c. depositato il 5 marzo 2025:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare l'affido esclusivo rafforzato delle minori e in capo alla madre PE Persona_2 RA presso cui le stesse rimarranno collocate;
Parte_1 porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, Controparte_1 corrispondendo alla RA la somma mensile e il contributo alle spese straordinarie delle PT minori nella misura che Codesto Tribunale riterrà di giustizia;
dare mandato al Servizio Sociale competente di:
- mantenere la RA e le minori presso la Comunità Beretta Molla o altra Comunità/Casa- PT famiglia che permetta a madre e figlie di stare insieme, sino a quando il nucleo familiare non sarà in grado di essere autonomo e in sicurezza in altra idonea abitazione;
- monitorare e verificare periodicamente la situazione delle minori, anche con contatti con la scuola, e dell'intero nucleo familiare;
- fornire alla madre e, quando sarà possibile, al padre un sostegno alla genitorialità; pagina 2 di 16 - supportare la madre nel mantenere il progetto di sostegno e cura presso il SerDT e nel reperire tirocini e un'attività lavorativa compatibile con la fibromialgia di cui la RA soffre;
PT
- predisporre per le minori un percorso di sostegno psicologico;
- riferire alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e/o presso il Tribunale Ordinario qualora rilevi circostanze di pregiudizio per le minori che richiedano l'intervento dell'autorità giudiziaria;
- organizzare, non appena sarà possibile, incontri protetti tra le minori e il padre, incontri che dovranno rispettare un criterio di gradualità, avvenire in spazi neutri e alla presenza almeno di un educatore, tener conto - riguardo alla durata e alla frequenza - delle esigenze, della volontà e degli stati d'animo delle minori (che potranno essere differenti per l'una e per l'altra)”.
Il P.M. ha concluso: “Visto”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Bologna il 20 maggio 2017. Dall'unione erano già nate , il 17 aprile 2008, e , l'8 marzo 2016. PE Per_2
Con decreto del 15/16 luglio 2019 del Tribunale per i Minorenni le due figlie sono state affidate ai servizi sociali. Il 19 dicembre 2023 al signor è stata applicata la misura coercitiva CP_1 dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie, con obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dall'abitazione e dai luoghi dalle medesime frequentati e con divieto di comunicare con loro con qualunque mezzo. Il 31 dicembre 2023, in seguito alla violazione delle prescrizioni da parte del resistente, quest'ultimo è stato collocato agli arresti domiciliari a casa del fratello con il permesso di allontanarsi dal luogo di custodia per recarsi al lavoro. Per la violazione della misura il signor è stato condannato alla pena di mesi otto di CP_1 reclusione con sentenza della Corte d'Appello di Bologna irrevocabile il 28 luglio 2024. La madre e le due figlie sono inizialmente rimaste a vivere nella casa familiare costituita da un appartamento in locazione in via Cellini n. 20 a Bologna e, dal 14 agosto 2022 sono state collocate presso la struttura mamma bambino “Centro Gianna Berretta Molla” sita in via del Vivaio n. 2 a Bologna.
2. Con ricorso depositato il 28 febbraio 2024 ha domandato Parte_1 che:
- sia dichiarata la separazione tra i coniugi con autorizzazione per gli stessi a vivere separati;
- le minori le siano affidate in forma esclusiva rafforzata o, in subordine, sia confermato l'affidamento ai servizi sociali;
- e siano collocate presso di lei, con conseguente assegnazione PE Per_2 della casa coniugale;
- sia sospeso il diritto di visita paterno a causa della misura cautelare in corso di esecuzione e dei comportamenti maltrattanti posti in essere anche davanti alle figlie;
pagina 3 di 16 - sia previsto che il signor le versi un contributo complessivo di 800,00 CP_1 euro mensili per le minori (400,00 euro per ciascuna), oltre al carico del 50% delle spese straordinarie sostenute per loro e del 100% per la mensa scolastica;
- sia stabilito un assegno maritale a suo favore di 200,00 euro mensili;
- sia disposto che ella percepisca per intero l'assegno unico. Con decreto del 6 marzo 2024 è stata nominato Curatore Speciale l'avv. Priscilla ARTELLI, con il compito di rappresentare le minori in giudizio, prendere contatti immediati con i servizi affidatari e aiutare i rapporti tra la madre e i servizi sociali. Si è quindi costituita in giudizio la curatrice speciale delle minori, la quale, dopo aver esposto di aver incontrato e ascoltato le minori nonché di aver contattato sia i Servizi Sociali competenti sia gli istituti scolastici, ha concluso chiedendo che:
- l'intero nucleo familiare sia dato in carico al servizio sociale di competenza al fine di sostenerlo e di monitorare e vigilare la situazione;
- le minori siano affidate in via esclusiva e rafforzata alla madre, nonché collocate presso la stessa;
- non appena sarà possibile, e possano incontrare il padre con PE Per_2 modalità protetta, dando mandato ai servizi di monitorare e relazionare sulla positività o meno degli incontri;
- sia disposto per le minori un percorso psicologico, se ritenuto necessario;
- sia raccomandato alla RA un percorso di consolidamento delle PT capacità genitoriali e di sostegno psicologico. Si è costituito, tardivamente, il resistente sig. , il quale: Controparte_1
- si è associato alla richiesta di separazione tra i coniugi;
- si è rimesso a giustizia per il contributo al mantenimento delle figlie;
- ha domandato che sia respinta l'istanza di previsione di assegno maritale. Nell'udienza del 23 maggio 2024 il signor non è comparso, mentre si è CP_1 presentata la RA la quale, interrogata liberamente, ha confermato e PT precisato il contenuto del ricorso. Con ordinanza del 24 maggio 2024 la Giudice ha stabilito, in via provvisoria e urgente che:
- i coniugi siano autorizzati a vivere separati nel mutuo rispetto;
- le figlie siano affidate in forma esclusiva rafforzata alla madre con collocazione presso la stessa;
- sia sospeso il diritto di visita paterno nella vigenza della misura cautelare, con disposizione che una volta cessata la suddetta misura i servizi sociali provvedano a organizzare gli incontri tra il sig. e le minori inizialmente in forma protetta CP_1
e tenendo conto della volontà, dei desideri e degli impegni delle stesse;
- sia dato mandato ai servizi sociali territorialmente competenti di organizzare gli incontri protetti tra il padre e le figlie, di mantenere i contatti con la madre per coadiuvarla nella gestione delle minori, di avviare con la massima celerità possibile un percorso di sostegno psicologico per le due minori, di segnalare immediatamente alla pagina 4 di 16 Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per le figlie;
- siano invitati la RA il signor a intraprendere con la PT CP_1 massima celerità possibile un percorso di sostegno alla genitorialità;
- sia previsto l'obbligo a carico del signor di versare alla RA CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento PT ordinario delle minori, la somma complessiva di 500,00 euro (250,00 per ogni figlia);
- le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna siano ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
- sia previsto l'obbligo per il signor di versare alla RA CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno maritale, la somma di PT
150,00 euro mensile, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT. Con atto datato 26 settembre 2024 i servizi sociali -in seguito al grave episodio del 14 agosto, quando due tunisini invitati a casa dalla RA anno avuto una PT violenta colluttazione davanti alle minori- hanno proposto che sia Parte_1 collocata in una comunità terapeutica per essere accompagnata nel percorso di disintossicazione e le due figlie e in due diverse strutture idonee a PE Per_2 rispondere ai loro differenti bisogni educativi legati alle loro età. Nel medesimo atto il signor è stato valutato come soggetto ad oggi non idoneo ad occuparsi CP_1 delle figlie. Nell'udienza del 3 ottobre 2024 è stata sentita , la quale si è Controparte_2 rivelata una ragazza lucida, intelligente e dotata di importanti risorse, ma molto sofferente. La giovane ha espresso il desiderio di potere restare insieme alla sorellina e alla madre, evidenziando che per lei è molto importante non essere distaccata da loro. In effetti, dalle relazioni dei servizi sociali emerge un forte legame tra , la madre e Per_2
e in particolare il rapporto delle figlie con la RA è stato PE PT definito “simbiotico”. Nella medesima udienza sono state, altresì, sentite le dott.sse Testimone_1
(coordinatrice dell'Area tutela minori San Donato e San Vitale) e Testimone_2
(assistente sociale responsabile del caso), le quali hanno ribadito la loro proposta di collocamento della RA n una comunità terapeutica del Se.R.D. e delle PT minori in due diverse strutture. Con ordinanza del 10 ottobre 2024 la Giudice ha:
- confermato il regime di collocamento delle minori presso la madre;
- invitato la ricorrente a seguire rigorosamente il percorso presso il Se.R.D.;
- ordinato alla RA di produrre la propria visura catastale e la PT certificazione dell'INPS relativa a tutte le erogazioni fattele dal 1° gennaio 2023;
- ordinato all'Agenzia delle Entrate di esibire copia integrale delle dichiarazioni dei redditi o delle CU presentate a nome del sig. , documentazione attestante la CP_1 consistenza del patrimonio immobiliare del medesimo e atti di acquisto inter vivos e pagina 5 di 16 mortis causa di beni immobili e mobili registrati, nonché eventuali contratti di locazione stipulati dal medesimo;
- dato mandato ai servizi sociali competenti di trasmettere una relazione di aggiornamento sulle condizioni personali, familiari e scolastiche delle figlie;
- invitato la Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Bologna a trasmettere copia degli atti dei procedimenti a carico del signor . CP_1
Nell'udienza del 22 maggio 2025 la Causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Il P.M. è intervenuto.
3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale. 3a. La domanda di separazione personale dei coniugi proposta dalla RA alla quale ha aderito il sig. , deve essere accolta, essendo PT CP_1 emersa dagli atti e dalle dichiarazioni della ricorrente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'irreparabilità della crisi dell'unione. 3b. In relazione all'affidamento della prole, deve essere disattesa la domanda proposta sia dalla ricorrente sia dalla curatrice speciale di affidamento esclusivo rafforzato alla madre e va disposto l'affidamento delle figlie ai servizi sociali, in quanto soluzione maggiormente aderente all'interesse delle medesime. Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, emerge come l'affidamento alla madre potrebbe rivelarsi pregiudizievole per e . PE Per_2
Al riguardo, giova rilevare che sebbene il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cosiddetta “bigenitorialità” sia quello dell'affido condiviso -che pertanto costituisce ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la regola generale -nel caso in cui sussistano condizioni oggettive da cui emerga che tale assetto risulterebbe pregiudizievole per la prole il giudice può e deve derogare alla predetta regola, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo e, talvolta, quello esclusivo rafforzato, ex art. 337 quater c.c. L'art. 337 quater, comma 1, c.c., infatti, prevede che il giudice, se ritiene che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore, può disporre con provvedimento motivato l'affidamento del minore ad uno solo di essi. In materia di affidamento della prole il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse morale e materiale dei figli, atteso il diritto preminente degli stessi a una crescita sana ed equilibrata. Detto criterio, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, prendendo in considerazione elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (cfr. Cass. n. 21425/2022).
pagina 6 di 16 A tal fine, il giudice dovrà scorgere, guardando al passato, come ogni singolo genitore ha svolto il proprio ruolo, cioè la disponibilità che ha manifestato ad avere un rapporto assiduo con i figli, ma anche della sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione e di educazione, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. n. 31902/2018). È dunque in relazione al preminente interesse delle figlie, anche alla luce delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita delle stesse, che deve essere considerata la possibilità di un affido condiviso o di un affido esclusivo alla madre, così come dalla stessa richiesto. Ciò posto, nel caso di specie appare maggiormente aderente all'interesse delle minori un loro affidamento ai servizi sociali, attesa l'attuale inidoneità sia del padre sia della madre all'esercizio della funzione genitoriale. Infatti, il signor è stato sottoposto alla misura coercitiva CP_1 dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie per il delitto di maltrattamenti ai danni della prima con condotte violente, insultanti e prevaricatorie poste in essere anche alla presenza di e;
PE Per_2 successivamente, avendo violato la misura, è stato posto agli arresti domiciliari, e da ultimo, è stato condannato con sentenza irrevocabile. È invece tuttora pendente il procedimento per i maltrattamenti. Peraltro, dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali depositata in data 8 gennaio 2025 è emerso che in sede di colloquio il signor ha manifestato un CP_1 atteggiamento recriminatorio, in ragione del quale è stato impossibile definire le eventuali modalità di incontro con le figlie. Egli, infatti, non è parso disponibile ad un confronto con l'assistente sociale sulla situazione delle minori, in quanto ha usufruito dello spazio di incontro per recriminazioni rispetto all'operato dei servizi sociali. Del resto, già nella precedente relazione del 23 agosto 2024 l'assistente sociale aveva evidenziato che il padre, dal suo allontanamento da casa nel novembre 2023, non si era attivato per prendere contatti con le figlie e aveva mostrato una generale assenza di assunzione di responsabilità riguardo i fatti di violenza dichiarati dalla madre, e dal 14 agosto 2024 non risultava reperibile telefonicamente. Inoltre, nella comparsa di costituzione della curatrice speciale è riportata l'audizione della minore , la quale ha riferito, tra l'altro, che “Ho sempre avuto un dialogo PE con mia madre, con mio padre no….mi viene in mente un rapporto tra amici….no neanche. A mio padre non frega niente di noi. Quando lui era in ospedale gli ho scritto un messaggio affettuoso e non mi ha neanche risposto. Ha chiamato invece mia madre. Nostro padre non ci voleva neanche, me l'ha detto la mamma. Adesso è sparito. Non lo vedo da un “botto”. Se voleva vederci faceva qualcosa, smuoveva qualcosa. L'ultima volta che l'ho visto è stato il 31 dicembre scorso. Voleva sapere tutto sulla mamma e mi ha detto: “Tanto io vedrò e le parlerò e lei mi racconterà tutta la verità” e “Io Per_2 vengo e ammazzo lei e ammazzo tutti”, con uno sguardo cattivo … PA voleva sempre fare dei dispetti a lei (mamma) senza pensare a noi. A lui di noi non frega niente … Il pagina 7 di 16 31.12.23 il PA si è presentato a casa ubriaco e cattivo, la mamma era fuori. Ho chiamato la mamma per dirle di non tornare, di stare fuori. Avevamo paura tutte e due perché lui urlava fuori dalla porta sul pianerottolo e si è resa conto di quanto Per_2 PA sia cattivo. La mamma ha poi chiamato la polizia che è venuta e lui è andato via in barella da quanto era ubriaco (me l'ha raccontato la mamma che era sotto casa al bar).
(la sorella più piccola) soffre, crede nell'unione della famiglia”. Per_2
Nell'udienza del 3 ottobre 2024, , sentita dalla Giudice, ha ribadito di non PE avere notizie del signor e di non vederlo dal novembre 2023. Ha aggiunto CP_1 che non ha mai avuto con lui un rapporto tra padre e figlia, anche se gli vuole bene e ha concluso: “Non sento la sua mancanza: la sua assenza o presenza per me sono irrilevanti”. Anche dalle memorie di aggiornamento presentate dalla curatrice speciale emerge la disaffezione e indifferenza del padre verso le figlie:
- nella memoria di aggiornamento al 5 settembre 2024 l'assistente sociale ha riferito che “del padre non si sa più nulla e non risponde al telefono. Non richiama i Servizi Sociali. Pare stia frequentando il in Toscana”, mentre la figlia ha Per_3 PE riportato che il padre è sparito, “i soldi non li passa più” e che non l'ha mai sentito, e nemmeno la madre;
- nella memoria di aggiornamento al 4 gennaio 2025 la primogenita delle parti ha riportato che le figlie non avevano mai sentito il signor . CP_1
Dagli atti di causa emerge dunque un sostanziale disinteresse del padre nei confronti delle figlie sia sotto il profilo morale che sotto quello materiale, nonché una scarsa capacità genitoriale e interesse alle condizioni e ai bisogni di e . PE Per_2
Da tutto quanto esposto deriva che l'affidamento delle figlie (anche) al padre risulterebbe pregiudizievole e contrario all'interesse delle medesime, in quanto i comportamenti sopra descritti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore che non coabita stabilmente con la prole. Dal canto suo, la RA attesa la sua indubbia fragilità, non si sta PT attualmente dimostrando idonea a svolgere le funzioni genitoriali, non avendo ancora del tutto superato le proprie dipendenze patologiche. Dalla memoria di aggiornamento al 5 settembre 2024 prodotta dalla curatrice speciale, che riporta quanto riferito dall'assistente sociale, è infatti emerso che la RA PT
- ha ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti e di alcol, essendo risultata positiva tramite test delle urine a cannabis, cocaina, alcool e metadone;
- è ricaduta in depressione a luglio e ha mancato di presenziare agli appuntamenti presso il e agli incontri con i servizi sociali;
Per_3
- ha ospitato in casa sua due uomini che, alla presenza delle figlie, hanno avuto una violenta lite, nel corso della quale sono stati rotti vetri ed è stato copiosamente sparso sangue;
pagina 8 di 16 - riesce a mantenere gli impegni quando sta bene, ma se si trova in difficoltà “fatica a reggere” e ciclicamente “va in crisi”, con conseguente pregiudizio per le figlie, esposte a tali comportamenti materni.
La fragilità personale e le criticità riscontrate in capo alla RA PT emergono anche dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali depositata in data 8 gennaio 2025, laddove si rileva che la stessa ha riconosciuto di non riuscire a gestire in autonomia alcune dinamiche problematiche. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse delle minori sia quello dell'affido ai servizi sociali, atteso che, seppure per ragioni diverse, nessuno dei due genitori può essere attualmente ritenuto in grado di gestire la responsabilità genitoriale sulle due figlie. Il fatto, poi, che la RA egli ultimi mesi, e in generale quando non PT assume sostanze stupefacenti o alcoliche, abbia buone risorse di accudimento e si dedichi alle figlie con dedizione, se giustifica il collocamento delle stesse presso di lei, non consente di ritenerla dotata di capacità genitoriali idonee a consentire di attribuirle l'affido delle minori.
e debbono dunque essere affidate ai servizi sociali per il periodo PE Per_2 di due anni dalla pubblicazione del presente provvedimento con il mandato indicato in dispositivo. 3c. Pur non avendo il giudice il potere di ordinare a persone adulte di intraprendere iter psicologici, nondimeno entrambe le parti debbono essere invitate a iniziare quanto prima percorsi di sostegno alla genitorialità. 3d. Va disposto il collocamento di e presso la RA PE Per_2 atteso che tale sistemazione, in essere da tempo, allo stato appare quella PT più aderente all'interesse delle minori. Al riguardo, dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali depositata in data 8 gennaio 2025 è emerso che la RA PT
- ha continuato il proprio percorso comunitario, accogliendo le proposte del servizio sociale e degli educatori, i quali riportano una situazione positiva da parte della madre che ha instaurato buoni rapporti con gli altri ospiti e con il personale;
- ha dimostrato di possedere buone risorse di accudimento verso le figlie e di essere in grado di chiedere aiuto nella gestione di alcune dinamiche problematiche;
- si presenta con regolarità ai prescritti controlli del Serdp. Nell'udienza del 3 ottobre 2024, come si è già scritto, ha espresso il PE desiderio di continuare a stare insieme alla sorella e alla madre, evidenziando l'importanza che ha per lei il non essere distaccata da loro. Quanto alla possibilità per il padre di incontrare le minori, va disposto che
, ormai diciassettenne, possa incontrare il padre liberamente ogni volta che lo PE desidera. In relazione ad , invece, deve essere attribuito ai servizi sociali il Per_2 mandato di organizzare le visite del resistente in forma inizialmente protetta, ogni quattro settimane, previo superamento da parte del signor di un percorso CP_1 di sostegno alla genitorialità, e sempre previa valutazione della rispondenza di tali pagina 9 di 16 incontri all'interesse delle figlie e tenendo conto della volontà, dei desideri e degli impegni di queste ultime. 3e. Quanto al contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, dagli atti di causa risulta che la RA versa in una situazione di inoccupazione dal PT mese di dicembre 2023 e che anche in precedenza ha lavorato saltuariamente. La RA in particolare: PT
- ha lavorato nell'anno 2023 nel mese di maggio per la “Arise s.r.l.” percependo un emolumento di 142,00 euro, dal 21 agosto al 1° settembre per la “Aries Group s.r.l.” guadagnando 437,00 euro e dal 16 settembre al 31 dicembre 2023 presso la società
“H.L. Service s.r.l.” con uno stipendio di 200,00 euro mensili;
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha avuto redditi netti annui pari rispettivamente a 5.450,00 euro, a “0” e a 48,00 euro;
- essendo attualmente collocata insieme alle figlie presso una comunità non sostiene spese abitative;
- percepisce integralmente l'assegno unico per le figlie, parti a 398,80 euro;
. Dal canto suo, il signor : CP_1
- è dipendente della “Arise s.r.l.” con sede di lavoro principale presso il supermercato Carrefour di Casalecchio di Reno e con sedi secondarie presso alti punti vendita della stessa catena;
- dai Modelli 730 per il 2020, 2021 e 2022 emerge che in questi esercizi ha avuto redditi annui netti pari a 14.143,00 euro (1.179,00 mensili), a 13.712,00 euro (1.149,00 mensili) e a 18.868,00 (1.572,00 mensili);
- per l'anno 2023, come riferito dall'Agenzia delle Entrate, alla data del 20 ottobre
2024 non aveva ancora presentato la dichiarazione dei redditi, ma risultano le seguenti CU:
• INPS per redditi esenti pari a 4.524,00 euro;
• INPS per redditi esenti pari a 3.335,00 euro
• per compensi arretrati netti pari a 1.763,00 euro;
CP_3
• per redditi netti pari a 1.743,00 euro;
CP_4
• ARISE SRL per redditi netti pari a 18.997,00 euro;
• er trattamento di fine rapporto netto pari a 2.940,00 Controparte_5 euro;
- quantomeno nel prossimo futuro, non contribuirà al mantenimento delle figlie in forma diretta, atteso che non le incontrerà o le vedrà solo in forma protetta.
- è ormai un'adolescente e ha esigenze e bisogni significativi, mentre per PE
, che è ancora una bambina, la madre deve farsi carico della mensa scolastica. Per_2
Si ritiene quindi che debba essere confermato a carico del signor il CP_1 contributo nel mantenimento ordinario delle minori nella somma complessiva di 500,00 euro (250,00 euro per ciascuna figlia) già provvisoriamente disposto con ordinanza del 27 maggio 2024, da corrispondere alla RA entro il giorno 5 di ogni PT mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle pagina 10 di 16 esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona). Data la differenza reddituale tra le parti, appare inoltre congruo che i genitori si facciano carico, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017. 3f. Sebbene non sia affidataria della prole, va disposto che la RA PT percepisca integralmente l'assegno unico, in quanto genitore unico collocatario delle figlie minori. Tale soluzione è coerente con la ratio e le finalità sociali dell'assegno unico quale misura a sostegno della genitorialità disposta nell'interesse del minore. Ciò induce a riconoscere la spettanza di tale misura al genitore unico collocatario, nel caso di specie la madre, trattandosi della persona che convive con le figlie e che provvede integralmente ai bisogni quotidiani delle medesime, in modo che possa direttamente assolvere in modo più adeguato alle loro esigenze. Con la precisazione che l'attribuzione della somma al collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma corrisposta dall'Inps a titolo di assegno unico nell'esclusivo interesse della prole (cfr. Cass. n. 4672/2025). 3g. Nulla va disposto in ordine alla casa coniugale, avendo espressamente la RA rinunciato all'iniziale richiesta di assegnazione in quanto attualmente PT collocata insieme alle figlie presso la struttura mamma bambino. 3h. Quanto all'assegno maritale, richiesto dalla RA e PT provvisoriamente fissato in 150,00 euro, va rilevato che secondo la costante giurisprudenza “la separazione personale, a differenza della scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessaria mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (cfr., per tutte, da ultimo, Cass., Sez. I, n. 12196 del 16 maggio 2017). Pertanto, allo scopo di determinare l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento in sede di separazione si deve operare un confronto tra le condizioni patrimoniali degli sposi per verificare se esista una condizione di squilibrio o di disparità tra loro e - una volta individuato il coniuge più debole - occorre valutare se i redditi di quest'ultimo sono "adeguati", avendo come parametro il tenore di vita goduto (o di cui avrebbe potuto godere in rapporto ai redditi) durante la convivenza matrimoniale, nel rispetto del principio di solidarietà morale e materiale nascente dalle nozze.
pagina 11 di 16 Orbene, nella fattispecie in esame è dimostrata l'esistenza di una notevole disparità reddituale tra le parti, essendo la RA disoccupata e il signor PT
occupato e percettore di uno stipendio annuo nel 2022 di 18.868,00 euro e CP_1 nel 2023 un emolumento dal suo attuale lavoro di 18.997,00 euro a cui si sono aggiunti ulteriori 6.446,00 per stipendi arretrati dei precedenti impieghi e versamenti e CP_4
7.859,00 euro per redditi esenti. Né, allo stato, si può ritenere che la condizione di inoccupazione della ricorrente sia imputabile alla stessa, atteso che nel 2023 ella ha avuto due impieghi pur se a tempo parziale e determinato e che è affetta la fibromialgia, patologia che le rende difficile lo svolgimento di lavori manuali. Quanto alla proprietà immobiliari della RA in comunione con la PT madre e il fratello, allo stato non è dimostrato che esse siano produttive di redditi. In conclusione, deve essere posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla controparte un assegno maritale, che appare equo e congruo determinare in 150,00 euro mensili.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente e vanno pertanto compensate nella misura di un terzo e poste a carico del resistente nella misura dei due terzi. Le spese della curatrice speciale debbono essere integralmente compensate, atteso che entrambe le parti hanno dato causa alla sua nomina con i loro comportamenti inadeguati. In particolare, tenuto conto del fatto che sia la ricorrente sia le minori risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto va eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03/01/2020). Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. n. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a €
pagina 12 di 16 52.000 ex art. 5, comma 6, D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, e di complessità medio bassa e pertanto liquidandoli in valori compresi tra il minimo e il medio di tutte e quattro le fasi.
In particolare, alla legale della RA a riconosciuto un compenso di PT
5.000,0 euro e alla curatrice, che ha patrocinato due minori, uno di 5.750,00 euro (5.000.00 aumentato del 15% per il patrocinio della seconda figlia delle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a Parte_1
Catania (CT) il 9 marzo 1984 e , nato a [...] il 25 settembre Controparte_1
1981, unitisi in matrimonio a Bologna il 20 maggio 2017, atto trascritto nei Registri di Matrimonio del predetto Comune al numero 53, parte 2, serie A, anno 2017;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) affida e ai servizi sociali territorialmente competenti PE Persona_2 per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato:
- mantenere i sostegni in essere nei confronti del nucleo;
- avviare quanto prima percorsi di supporto psicologico per le minori al fine di accrescere il loro benessere;
- vigilare sulle condizioni psico-fisiche di e , predisponendo gli PE Per_2 interventi più rispondenti alle esigenze delle medesime, anche in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e senza il consenso dei genitori,
- sostenere i signori e nella genitorialità, onde metterli PT CP_1 nelle condizioni di supportare le figlie nelle loro esigenze morali e di salute in relazione alle varie fasi di crescita;
- segnalare prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per e;
PE Per_2
4) avvisa i servizi che entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza dovranno comunicare a questo Tribunale, ai genitori e alla curatrice speciale dele minori il nominativo del responsabile del procedimento;
5) dispone che i genitori, quando sono con le figlie, possano assumere le decisioni di ordinaria amministrazione che le riguardano anche autonomamente;
6) colloca le minori presso la madre;
7) dispone che:
- , qualora lo desideri, incontri il padre liberamente;
PE
- i servizi sociali provvedano a organizzare le visite tra il signor e CP_1
inizialmente in forma protetta, con cadenza mensile, sempre tenendo conto della Per_2 volontà, dei desideri e degli impegni delle figlie e con la facoltà di modificare le pagina 13 di 16 modalità, la durata e la frequenza degli incontri, a seconda del loro esito e anche di sospenderle, se disturbanti per la bambina;
8) invita la RA il signor a intraprendere con la massima PT CP_1 possibile celerità un percorso di sostegno alla genitorialità;
9) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico di CP_1
l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni
[...] Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, la somma di 500,00 euro mensili (250,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della medesima (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 10) a partire dal giorno di presentazione della domanda dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non pagina 14 di 16 abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
11) dispone che la RA iceva integralmente l'assegno unico universale PT per le figlie;
12) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
13) nomina curatrice speciale di e l'Avv. Priscilla PE Persona_2
ARTELLI, alla quale sono attribuiti i compiti di mantenersi in contatto con i servizi affidatari e di monitorare le condizioni personali, familiari, sociali delle minori;
14) dispone che i Servizi Sociali e la curatrice delle minori facciano pervenire al Giudice Tutelare una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza annuale (a decorrere dalla mensilità successiva a quella della pubblicazione della presente sentenza);
15) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico di CP_1
l'obbligo di pagare, entro il giorno 5 di ogni mese, a
[...] Parte_1
a titolo di assegno maritale, la somma di 150,00 euro mensili, da rivalutarsi
[...] annualmente sulla base degli indici ISTAT;
16) compensa le spese processuali tra la ricorrente e il resistente nella misura di un quarto;
17) condanna il resistente a rifondere all'Erario la quota dei tre quarti delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida per l'intero in complessivi 5.000,00 euro, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
18) condanna i signori e , in solido tra loro, a rifondere PT CP_1 all'Erario il compenso della curatrice speciale delle figlie, che liquida in complessivi 5.750,00 euro, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Si comunichi ai servizi sociali e alla curatrice, oltre che al Giudice Tutelare.
pagina 15 di 16 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 28 maggio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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