TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2306/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2306/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IURATO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IURATO
ANDREA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SALVO RICCARDO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. CANZIO ADRIANA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE VIRGILIO 51 74100 TARANTO presso il difensore avv. CANZIO ADRIANA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28-11-2022, conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro. Affermava che in data 18-10-2022, l le aveva Controparte_2 notificato l'intimazione di Pagamento N°020 2012 908460181 000 nella quale era incorporato gli Avvisi di Addebito N°320 2012 0002439224 000 notificato in data CP_1
16-10-2012, e N°320 2012 0003666824 000 notificato in data 16-01-2013. Eccepiva che dopo la prima notifica, l' non aveva provveduto ad interrompere il CP_1 decorso della prescrizione quinquennale, che si era quindi compiuto, rispettivamente in data 16-10-2027 e 16-01-2018.
Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la nullità dell'Avviso di Intimazione impugnato e la prescrizione dei crediti presupposto. CP_1
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' rilevando che le notifiche successive alla prima, erano di CP_1 competenza dell , e chiedeva che sul punto fosse Controparte_2 integrato il contraddittorio, con la chiamata in giudizio dell' CP_2
Con Ordinanza del 26-06-2023, il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, disponeva la chiamata in giudizio dell . Controparte_2
Si costituiva in giudizio l rilevando che la Controparte_2 prescrizione degli Avvisi di Addebito era stata interrotta una prima volta in data 25- CP_1
05-2016 con la notifica del Preavviso di Fermo N°020 2802016000774, portante tra le causali i suddetti Avvisi di Addebito, ed una seconda volta in data 29-11-21621, con l'intimazione N°020 2016 9005430014 000 portante a sua volta tra le causali i suddetti Avvisi di Addebito. Rilevava poi che la notifica dell'Avviso di Intimazione N°020 2012 908460181 era avvenuta in data 18-10-2022, e non era quindi decorso il termine di prescrizione, posto che lo stesso era stato interrotto dalla normativa emergenziale Covid, per il periodo dal 08-03-2020 al 31-12-2021. Con memoria del 15-04-2024, rilevava ex novo che l'Avviso di Parte_1
Addebito N°320 2012 0002439224 000 notificato in data 16-10-2012, era stato impugnato dinanzi al Tribunale di Roma che con sentenza N°10368/2013 del 26-09-2013, aveva rilevato che il credito contributivo infasato dall' nel predetto CP_1
Avviso di addebito, era eccedente quanto effettivamente dovuto dalla ricorrente, posto che a fronte di un debito contributivo infasato pari a 13.906,39 Euro, il credito accertato ammontava ad Euro 9.171,04. Precisava sul punto che il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, Aveva quindi annullato l'Avviso di addebito impugnato e condannato a Parte_1 corrispondere all' la diversa somma di 9.171,04 Euro, e la sentenza era passata in CP_1 giudicato.
pagina 2 di 4 Depositava la relativa documentazione, sulla quale non vi erano contestazioni delle controparti. Il processo si svolgeva alle udienze del 30-01-2023, 10-03-2023, 26-06-2023,
12-02-2024, 18-11-2024 e 08-01-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria documentale, osserva il Tribunale che per quanto riguarda l'eccezione di parte ricorrente, inerente l'asserita prescrizione degli Avvisi di Addebito N°320 2012 0002439224 000 notificato in data 16-10-2012, e N°320 2012 CP_1
0003666824 000 notificato in data 16-01-2013, dedotta in relazione ad un'asserita mancata interruzione della prescrizione successiva alla prima notifica, operata direttamente dall'Istituto, l'eccezione è infondata. Infatti dalle allegazioni dell e dalla documentazione Controparte_2 depositata e non contestata, è emerso ed è incontestato che la prescrizione degli Avvisi di Addebito è stata interrotta una prima volta in data 25-05-2016 con la notifica del CP_1
Preavviso di Fermo N°020 2802016000774 portante tra le causali i suddetti Avvisi di Addebito, ed una seconda volta in data 29-11-2016 con l'Intimazione di Pagamento N°020 2016 9005430014 000 portante a sua volta tra le causali i suddetti Avvisi di Addebito. Ciò posto osserva il Tribunale che la notifica dell'Avviso di Intimazione
N°020 2012 908460181 oggetto del presente giudizio, è avvenuta in data 18-10-2022, e non è quindi decorso il termine di prescrizione, posto che lo stesso è stato interrotto dalla normativa emergenziale Covid, e precisamente dall'art. 68 del D.L. 17- 03-2020 convertito in Legge N°27/2020, per il periodo dal 08-03-2020 al 31-12-2021, ed è quindi infondata l'eccezione di prescrizione. Con riferimento al motivo nuovo dedotto da parte ricorrente con memoria del 15-04-2024, osserva il Tribunale che effettivamente, dalla documentazione depositata dalla SA di , è emerso che l'Avviso di Addebito Parte_1
N°320 2012 0002439224 000 notificato in data 16-10-2012, era stato impugnato tempestivamente dinanzi al Tribunale di Roma che con sentenza N°10368/2013 del 26-09-2013, aveva rilevato che il credito contributivo infasato dall' nel predetto CP_1
Avviso di addebito, era eccedente quanto effettivamente dovuto dalla ricorrente, posto che a fronte di un debito contributivo infasato pari a 13.906,39 Euro, il credito accertato ammontava ad Euro 9.171,04. E' poi emerso sul punto, che il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, ha quindi annullato l'Avviso di addebito impugnato e condannato a Parte_1 corrispondere all' la diversa somma di 9.171,04 Euro, e la sentenza è passata in CP_1 giudicato. Ciò posto osserva il Tribunale che con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Roma ha pagina 3 di 4 Sostanzialmente annullato l'Avviso di Addebito N°320 2012 0002439224 000 per CP_1 la parte eccedente la somma di Euro 9.171,04 e lo ha confermato per la parte compresa fino alla somma di Euro 9.171,04.
Pertanto, l'importo dell'Avviso di Addebito N°320 2012 0002439224 000, viene CP_1 rideterminato sulla base del suddetto valore, e sulla base di tale rideterminazione, alla data del 26-09-2013, dovrà essere rideterminato l'Avviso di Intimazione impugnato nel presente giudizio. L'Avviso di Addebito N°320 2012 0003666824 000, anch'esso sottostante CP_1 all'Avviso di Intimazione oggetto del presente giudizio, è invece esente da censure e concorre a determinare l'importo dell'Avviso di Intimazione impugnato, come originariamente determinato. Viene quindi respinta l'opposizione proposta da contro l'Avviso Parte_1 [...]
N°020 2012 908460181 000, come Controparte_3 sopra rideterminato nell'importo. Le spese del giudizio vengono compensate stante la novità della problematica e l'anomalia della situazione sottostante, non tenuta presente e non allegata dalle parti negli atti introduttivi del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, ridetermina l'importo dell'Avviso di Addebito N°320 2012 0002439224 000 in Euro 9.171,00 CP_1 alla data del 26-09-2013 e ridetermina di conseguenza l'Avviso di Intimazione
N°020 2012 908460181 000. Respinge le domande proposte da contro l'Avviso di Intimazione Parte_1
N°020 2012 908460181 000 come rideterminato. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 08-01-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2306/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IURATO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IURATO
ANDREA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SALVO RICCARDO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. CANZIO ADRIANA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE VIRGILIO 51 74100 TARANTO presso il difensore avv. CANZIO ADRIANA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28-11-2022, conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro. Affermava che in data 18-10-2022, l le aveva Controparte_2 notificato l'intimazione di Pagamento N°020 2012 908460181 000 nella quale era incorporato gli Avvisi di Addebito N°320 2012 0002439224 000 notificato in data CP_1
16-10-2012, e N°320 2012 0003666824 000 notificato in data 16-01-2013. Eccepiva che dopo la prima notifica, l' non aveva provveduto ad interrompere il CP_1 decorso della prescrizione quinquennale, che si era quindi compiuto, rispettivamente in data 16-10-2027 e 16-01-2018.
Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la nullità dell'Avviso di Intimazione impugnato e la prescrizione dei crediti presupposto. CP_1
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' rilevando che le notifiche successive alla prima, erano di CP_1 competenza dell , e chiedeva che sul punto fosse Controparte_2 integrato il contraddittorio, con la chiamata in giudizio dell' CP_2
Con Ordinanza del 26-06-2023, il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, disponeva la chiamata in giudizio dell . Controparte_2
Si costituiva in giudizio l rilevando che la Controparte_2 prescrizione degli Avvisi di Addebito era stata interrotta una prima volta in data 25- CP_1
05-2016 con la notifica del Preavviso di Fermo N°020 2802016000774, portante tra le causali i suddetti Avvisi di Addebito, ed una seconda volta in data 29-11-21621, con l'intimazione N°020 2016 9005430014 000 portante a sua volta tra le causali i suddetti Avvisi di Addebito. Rilevava poi che la notifica dell'Avviso di Intimazione N°020 2012 908460181 era avvenuta in data 18-10-2022, e non era quindi decorso il termine di prescrizione, posto che lo stesso era stato interrotto dalla normativa emergenziale Covid, per il periodo dal 08-03-2020 al 31-12-2021. Con memoria del 15-04-2024, rilevava ex novo che l'Avviso di Parte_1
Addebito N°320 2012 0002439224 000 notificato in data 16-10-2012, era stato impugnato dinanzi al Tribunale di Roma che con sentenza N°10368/2013 del 26-09-2013, aveva rilevato che il credito contributivo infasato dall' nel predetto CP_1
Avviso di addebito, era eccedente quanto effettivamente dovuto dalla ricorrente, posto che a fronte di un debito contributivo infasato pari a 13.906,39 Euro, il credito accertato ammontava ad Euro 9.171,04. Precisava sul punto che il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, Aveva quindi annullato l'Avviso di addebito impugnato e condannato a Parte_1 corrispondere all' la diversa somma di 9.171,04 Euro, e la sentenza era passata in CP_1 giudicato.
pagina 2 di 4 Depositava la relativa documentazione, sulla quale non vi erano contestazioni delle controparti. Il processo si svolgeva alle udienze del 30-01-2023, 10-03-2023, 26-06-2023,
12-02-2024, 18-11-2024 e 08-01-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria documentale, osserva il Tribunale che per quanto riguarda l'eccezione di parte ricorrente, inerente l'asserita prescrizione degli Avvisi di Addebito N°320 2012 0002439224 000 notificato in data 16-10-2012, e N°320 2012 CP_1
0003666824 000 notificato in data 16-01-2013, dedotta in relazione ad un'asserita mancata interruzione della prescrizione successiva alla prima notifica, operata direttamente dall'Istituto, l'eccezione è infondata. Infatti dalle allegazioni dell e dalla documentazione Controparte_2 depositata e non contestata, è emerso ed è incontestato che la prescrizione degli Avvisi di Addebito è stata interrotta una prima volta in data 25-05-2016 con la notifica del CP_1
Preavviso di Fermo N°020 2802016000774 portante tra le causali i suddetti Avvisi di Addebito, ed una seconda volta in data 29-11-2016 con l'Intimazione di Pagamento N°020 2016 9005430014 000 portante a sua volta tra le causali i suddetti Avvisi di Addebito. Ciò posto osserva il Tribunale che la notifica dell'Avviso di Intimazione
N°020 2012 908460181 oggetto del presente giudizio, è avvenuta in data 18-10-2022, e non è quindi decorso il termine di prescrizione, posto che lo stesso è stato interrotto dalla normativa emergenziale Covid, e precisamente dall'art. 68 del D.L. 17- 03-2020 convertito in Legge N°27/2020, per il periodo dal 08-03-2020 al 31-12-2021, ed è quindi infondata l'eccezione di prescrizione. Con riferimento al motivo nuovo dedotto da parte ricorrente con memoria del 15-04-2024, osserva il Tribunale che effettivamente, dalla documentazione depositata dalla SA di , è emerso che l'Avviso di Addebito Parte_1
N°320 2012 0002439224 000 notificato in data 16-10-2012, era stato impugnato tempestivamente dinanzi al Tribunale di Roma che con sentenza N°10368/2013 del 26-09-2013, aveva rilevato che il credito contributivo infasato dall' nel predetto CP_1
Avviso di addebito, era eccedente quanto effettivamente dovuto dalla ricorrente, posto che a fronte di un debito contributivo infasato pari a 13.906,39 Euro, il credito accertato ammontava ad Euro 9.171,04. E' poi emerso sul punto, che il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, ha quindi annullato l'Avviso di addebito impugnato e condannato a Parte_1 corrispondere all' la diversa somma di 9.171,04 Euro, e la sentenza è passata in CP_1 giudicato. Ciò posto osserva il Tribunale che con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Roma ha pagina 3 di 4 Sostanzialmente annullato l'Avviso di Addebito N°320 2012 0002439224 000 per CP_1 la parte eccedente la somma di Euro 9.171,04 e lo ha confermato per la parte compresa fino alla somma di Euro 9.171,04.
Pertanto, l'importo dell'Avviso di Addebito N°320 2012 0002439224 000, viene CP_1 rideterminato sulla base del suddetto valore, e sulla base di tale rideterminazione, alla data del 26-09-2013, dovrà essere rideterminato l'Avviso di Intimazione impugnato nel presente giudizio. L'Avviso di Addebito N°320 2012 0003666824 000, anch'esso sottostante CP_1 all'Avviso di Intimazione oggetto del presente giudizio, è invece esente da censure e concorre a determinare l'importo dell'Avviso di Intimazione impugnato, come originariamente determinato. Viene quindi respinta l'opposizione proposta da contro l'Avviso Parte_1 [...]
N°020 2012 908460181 000, come Controparte_3 sopra rideterminato nell'importo. Le spese del giudizio vengono compensate stante la novità della problematica e l'anomalia della situazione sottostante, non tenuta presente e non allegata dalle parti negli atti introduttivi del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, ridetermina l'importo dell'Avviso di Addebito N°320 2012 0002439224 000 in Euro 9.171,00 CP_1 alla data del 26-09-2013 e ridetermina di conseguenza l'Avviso di Intimazione
N°020 2012 908460181 000. Respinge le domande proposte da contro l'Avviso di Intimazione Parte_1
N°020 2012 908460181 000 come rideterminato. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 08-01-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4