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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12477 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n 75373 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 30/05/1961), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TURCHETTO LAURA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 18/01/1964), con il patrocinio CP_1
dell'avv. DE ROSA LUIGI giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI 2
All'udienza dell'08 aprile 2025, svoltasi con modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 15 febbraio 1992 contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che dall'unione nasceva (Roma, CP_1 Per_1
28 dicembre 1995), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione ossia la casa coniugale sita in
Roma, via Ballarin, 126 andrà assegnata al ricorrente che rimarrà a viverci con il figlio fintanto la stessa non sarà venduta ad un congruo prezzo di mercato e nel frattempo la moglie se ne allontanerà entro dieci giorni dall'udienza presidenziale.
All'uopo il ricorrente deduceva di aver acquistato, in data 11 luglio
2001, la casa familiare, in parte con propri soldi ed in parte con un prestito dai propri genitori, intestandola ad entrambi i coniugi;
di lavorare presso
ATAC s.p.a. con una retribuzione mensile di Euro 1.750,00 per 14 mensilità
mentre la moglie presso la società con uno stipendio di Euro Parte_2
1.100 per tredici mensilità; in data 21 giugno 2022 di aver ricevuto una lettera, a mezzo del legale della moglie, con la quale la medesima gli comunicava la volontà di separarsi e i coniugi quindi cercavano di addivenire ad un accordo ma con esito negativo;
che il loro figlio era maggiorenne ed autosufficiente e i coniugi percettori di redditi sufficienti al proprio mantenimento quindi la casa coniugale poteva essere venduta così
che entrambi potevano trasferirsi a vivere in una nuova abitazione. 3
Si costituiva in giudizio la quale, pur aderendo alla CP_1
domanda separativa, contestava le avverse allegazioni e domande;
chiedeva,
preliminarmente la riunione del presente giudizio con quello iscritto al
R.G.4848/2023, dalla medesima promosso anteriormente al presente giudizio e pendente innanzi altro giudice, pronunciare la separazione personale dei coniugi, assegnare la casa in via esclusiva alla medesima che vi abitava con il figlio, disporre un assegno di mantenimento per la resistente, ed a carico del Pace, dell'importo di Euro 500,00 mensili.
La deduceva che, nel corso degli anni, il marito si era sempre CP_1
più dimostrato una persona anaffettiva e prepotente manifestando disaffezione ed insofferenza rispetto la vita coniugale al punto di pernottare fuori casa in numerose occasioni senza alcun preavviso alla moglie;
che la situazione reddituale delle parti differiva notevolmente considerato che il reddito lordo della resistente era pari ad Euro 16.500 e quello del ricorrente pari ad Euro 37.500; che i tentativi di raggiungere un accordo con la previsione di un assegno a suo favore, al fine di condurle una vita dignitosa,
erano falliti.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, si riservava.
Con successiva ordinanza del 24/04/2023, premesso che in mancanza di figli minori e/o maggiorenni non autonomi economicamente non può
farsi luogo all'assegnazione della casa familiare in favore di alcuno dei due coniugi e preso atto del divario reddituale esistente tra le parti in favore del ricorrente, il Tribunale adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente:
autorizzava i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco 4 rispetto, ciascuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento e lasciava la casa familiare in godimento alla moglie disponendo che il ricorrente se ne allontanasse.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione innanzi al GOP, all'udienza dell'08
aprile 2025, svoltasi con modalità cartolari, il Giudice adito rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto riguardo alle deduzioni svolte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale del coniugi e . Parte_1 CP_1
Venendo alla domanda di mantenimento formulata dalla resistente, va osservato che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del
vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi
dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in
assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a
mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo
ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna
incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la
sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e
collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-
coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. ord. 12329/2021; 5 conformi: Cass. ord. 21392/2022; Cass., 16/05/2017, n. 12196; Cass.,
24/06/2019, n. 16809).
Orbene la deduce di avere un reddito sensibilmente inferiore CP_1
a quello del marito e che, con il ricavato della vendita della ex casa familiare, si può permettere solo l'acquisto di un piccolo appartamento in zona Tuscolano.
Se è vero che la vendita della ex casa familiare ha comportato un ridimensionamento delle condizioni abitative della resistente nel senso che potrà acquistare un appartamento più piccolo, va tuttavia di contro rilevato che la medesima ha beneficiato del ricavato della vendita della casa familiare sulla base del presupposto del regime patrimoniale di comunione legale dei beni pur avendo il marito, in effetti, acquistato l'appartamento con propri mezzi economici come si evince dal fatto che il mutuo era intestato al medesimo (vedi doc. allegati alla memoria del 26.07.23) e dallo stesso pagato circostanza questa, non contestata, e di cui tenere conto.
Cionondimeno, secondo la giurisprudenza soprariportata, con la separazione non vengono meno i doveri di solidarietà nei confronti del coniuge (criterio ben diverso dalla solidarietà post – coniugale) per cui la ripartizione al 50% delle somme derivanti dalla vendita, non hanno fatto venire meno la discrepanza tra i redditi delle parti, nell'anno 2023 la ha percepito uno stipendio mensile netto di Euro 1.338 e il di CP_1 Pt_1
Euro 2.200 per cui persiste una significativa discrepanza economica, che nella fase separativa, assume rilievo.
Il il quale presta attività lavorativa presso l'ATAC, ha Pt_1
dichiarato redditi nel 2022 come da mod. 730/2024 per Euro € 26.688 netti pari a Euro 2.224 mensili, nel 2023 come da CU 2024 per Euro 26.396 6 netti, nel 2024 come da CU 2025 per Euro 26.903 netti;
ha un conto corrente presso banca BPM con saldi al 31/12/2020 € 7.331,11, al 31/12/21
€ 6.631,03, al 31/12/22 € 6.185,54, al 31/12/23 - € 18,37 al 31/12/24 €
9.296,09; un conto corrente presso le Poste italiane con saldi al 31/12/20 €
47.500,78, al 31/12/21 € 2.350,30 e al 31/12/22 € 4.801,81; una polizza
Life Funds con importo vincolato di Euro 72.500; un deposito a tempo presso Mediolanum per Euro 72.500.
Di contro non può assumere rilevanza il dedotto onere di mantenimento del figlio dedotto dal padre in sede di precisazione delle conclusioni, a prescindere dalla carenza di prove, avendo il ricorrente rappresentato in ricorso l'autosufficienza economica del figlio.
La lavora presso la società con un reddito CP_1 Parte_2
mensile netto di Euro 1.338, ha dichiarato redditi netti nell'anno 2021
(Mod. 730/22) per Euro 11.408, 2022 (Mod. 730/23) per Euro 15.566,
nell'anno 2023 (Mod. 730/24) per Euro 16.063; ha un conto corrente presso
Intesa San Paolo Saldo al 31.12.22 di Euro 36.047,94, al 31.12.23 di Euro
9.424,18 e al 31.12.24 di Euro 69.112,75.
Alla luce delle suddette circostanze, tenendo conto dell'attribuzione economica derivata alla dalla vendita della ex casa familiare, il CP_1
Collegio reputa equo porre a carico del Pace l'obbligo di corrispondere alla resistente, un assegno mensile di mantenimento di euro 200, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dalla data di deposito della sentenza,
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori.
Le ragioni della decisione in una con la natura, l'oggetto della presente controversia e la soccombenza del ricorrente con riferimento rispetto alla domanda relativa all'assegno di mantenimento comportano la 7 parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 50% restando il rimanente 50% liquidato in dispositivo a carico del Pace.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.75373/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Roma il 30/05/1961) e nata a [...] il 18/01/1964), CP_1
alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
- fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che corrisponda a , a titolo di Parte_1 CP_1
mantenimento della medesima, entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dalla pubblicazione della presente sentenza la somma mensile di euro 200 da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat;
- compensa le spese di lite ella misura del 50% tra le parti e condanna al pagamento del restante 50% delle spese Parte_1
di lite che liquida in Euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario, IVA
e CAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani