TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/06/2025 innanzi al Giudice Onorario dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 4260/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.05 sono presenti l'avv. RIZZUTO MARTINA per parte ricorrente nonché l'avv.
Abbate Michele in sostituzione dell'avv. CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente.
L'avv. Rizzuto dichiara che la prestazione è stata integralmente pagata come da documentazione allegata agli atti.
I procuratori delle parti chiedono la cessata del contendere rispettivamente con vittoria e compensazione delle spese del giudizio.
L'avv. Rizzuto chiede la distrazione delle spese di lite.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente alle ore 13.34, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4260 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] (C.F: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Martina Rizzuto per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante legale pro-tempore, on sede in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/06/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 596,40 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.3.2025, conveniva in giudizio l' chiedendo il Parte_1 CP_1
riconoscimento nell'ambito del proprio trattamento economico, dell'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, rispettivamente per i periodi:
dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dall' 01.05.2020 al 31.05.2020; dall'01.11.2020 al 30.11.2020;
L' costituitasi ritualmente in giudizio, contestava la domanda chiedendone il rigetto per CP_1
incapienza del Fondo speciale.
All'odierna udienza il ricorrente ha dichiarato che la prestazione è stata integralmente pagata ed entrambi le parti hanno chiesto la cessata materia del contendere, rispettivamente con condanna e compensazione delle spese di lite.
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
Rilevato che il pagamento della prestazione da parte dell' è avvenuto soltanto dopo il deposito CP_1
del ricorso giudiziario, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, l' in virtù del CP_1
principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali,
da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 27.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile