Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 990/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.990/2025, promossa con ricorso depositato il 22-02-2025 da:
1) , nato a [...] il [...], cod. fisc. ), residente Parte_1 C.F._1 in Albizzate (VA), in Via Mameli n. 70
e
2) nata a [...] il [...], (C.F. ), residente Parte_2 C.F._2 in Albizzate, Via Mameli n. 70 entrambi assistiti e difesi dall'avvocato Stefano Bettinelli, del
Foro di Busto Arsizio, C.F. , presso e nel cui studio, sito in Gallarate C.F._3
(VA), Via Manzoni n. 17, sono elettivamente domiciliati.
I ricorrenti si sono uniti in matrimonio civile nel Comune di Bodio Lomnago (VA), il
15.06.2019, con trascrizione del matrimonio stesso negli atti dello Stato Civile del Comune di Albizzate, come risulta dall'estratto di matrimonio di cui all'atto n. 3 parte II Serie C,
Ufficio 1 – anno 2019 e, in tale occasione, i coniugi decidevano di adottare il regime di separazione dei beni;
dall'unione coniugale non sono nati figli;
il nucleo famigliare era costituito dagli odierni ricorrenti e dai figli nati dai loro precedenti matrimoni e più precisamente: nato il [...], nato il 23-04- Parte_3 Parte_4
2009 e nata l'[...] Parte_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22-02-2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
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2) la casa coniugale, sita in Albizzate, via Mameli, 70, di proprietà del sig. , Parte_1 verrà assegnata a quest'ultimo con tutto ciò che l'arreda. La sig.ra ha già Parte_2 provveduto a trasferirsi altrove portando con sé i suoi effetti personali;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo economicamente indipendenti e dotati di autonoma capacità lavorativa e di aver già regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio civile contratto dai coniugi in data 15-06-2019, nel Comune di Bodio Lomnago (VA), con trascrizione del matrimonio stesso negli atti dello Stato Civile del Comune di Albizzate, come risulta dall'estratto di matrimonio di cui all'atto n. 3 parte II Serie C, Ufficio 1 – anno 2019 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____24.3.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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