TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11170/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8/10/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv.ta Enrica Caon presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv.ta Anna Danesi presso la quale ha eletto domicilio telematico con la figlia: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.10.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Affidare la figlia ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull' affidamento Persona_1 condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
2) Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla sua salute, educazione e formazione scolastica saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto di quelle che sono e saranno le sue rispettive capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alla figlia, nell'assoluta considerazione e nel pieno rispetto reciproco. La responsabilità genitoriale sarà invece esercitata in maniera disgiunta sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) I genitori si impegnano a gestire la minore con accordi diretti tra loro, in modo da assicurare ad un rapporto continuativo con entrambi. Persona_1
In ogni caso e salvi migliori accordi, il padre vedrà e terrà con sé con le modalità Persona_1 sottoindicate e in base al principio dell'alternanza settimanale (1^ sett, 2^ sett, 3^ sett, 4^ sett):
LU Ma Me Gio Ven Sab dom
1^ sett P/M M M M/P P P/M M
2^ sett M M M M/P P P P
3^ sett P/M M M M/P P P/M M
4^ sett M M M M/P P P P
Sia la madre (identificata nella tabella con “M”) che il padre (identificato nella tabella con “P”) si impegnano a garantire una telefonata serale allorquando la figlia è con l'altro genitore.
4) I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza della minore presso ciascuno di loro.
5) In caso di malattia della figlia, con conseguente assenza dalla scuola, il genitore che avrà presso di sé deciderà in via autonoma come meglio gestire la situazione, eventualmente Persona_1 ricorrendo a propri parenti o alla baby-sitter.
6) Nel caso di impegnativa malattia della figlia, questa si tratterrà dove si trova fino al superamento della stessa, recuperando successivamente le giornate saltate con l'altro genitore, secondo accordi.
7) Durante il periodo di malattia, se di durata dell'ordine della settimana o più, entrambi i genitori si impegnano a garantirsi reciprocamente la possibilità di vedere brevemente la figlia presso il luogo ove si trova ovvero a raggiungerla telefonicamente.
8) Nel caso di variazioni nel calendario, i genitori si accorderanno sugli eventuali recuperi. 9) La figlia starà con i genitori in via alternata di anno in anno nelle giornate della Vigilia di Natale
e di Natale, suddividendo sempre in via alternata di anno in anno i periodi dal 26 al 31 dicembre compreso e dall' 1 al 6 gennaio. I genitori valuteranno di volta in volta se prevedere un momento condiviso di apertura dei regali il tutto salvo migliori loro accordi con riguardo sia agli orari sia all'alternanza dei giorni e periodi.
10) Il periodo di vacanze pasquali della figlia verrà diviso tra i genitori dal primo giorno di vacanza scolastica a Pasqua e dal Lunedi dell'Angelo all'ultimo giorno di vacanza scolastica, sempre secondo il principio dell'alternanza annuale.
11) Salvo diverso e migliore accordo, i ponti scolastici e le festività di calendario (Carnevale, 25
Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, patrono, etc) seguiranno il programma del calendario visite.
12) In ordine alle vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con la figlia quindici (15) giorni anche non consecutivi nel periodo da giugno/settembre a decorrere dall'estate 2026, concordando entro la fine di marzo di ciascun anno i rispettivi periodi.
13) Il compleanno di laddove non fosse possibile festeggiarlo con entrambi i genitori, Persona_1 sarà trascorso alternativamente con l'uno o l'altro genitore.
Al genitore che non potrà essere presente, è in ogni caso garantito, durante il corso della giornata più adatto alle proprie esigenze lavorative, di trascorrere un "piccolo" momento significativo con la figlia
14) Con riferimento alle condizioni di cui sopra restano sin da ora possibili e sono, quindi, fatti salvi accordi diversi che i genitori potranno di volta in volta intraprendere nell'interesse della figlia.
15) Ciascun genitore non si oppone alla frequentazione da parte di sia dei nonni e zii Persona_1 paterni/materni.
16) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
17) I signori e di comune accordo, stabiliscono che l'incontro, la presentazione e la Parte_1 Pt_2 frequentazione tra la figlia e loro eventuali nuovi compagni avvenga solo ed esclusivamente in caso di legami stabili, significativi anche di convivenza, avendo l'accortezza di informare preventivamente l'altro genitore al solo fine di tutelare il benessere emotivo ed affettivo della minore. In ogni caso i rapporti quotidiani con saranno gestiti unicamente dai genitori. Persona_1
18) I signori e sin da ora prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del Parte_1 Pt_2 passaporto e dei documenti di identità validi per l'espatrio propri e della minore. In caso di necessità, le parti si dichiarano disponibili a presentarsi pressi gli uffici preposti e a sottoscrivere le specifiche autorizzazioni.
19) La casa di Milano via Pollini Gino n. 5, già costituente il domicilio familiare, viene assegnata - con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti -alla signora che continuerà ivi ad Parte_1 abitare con la figlia minore mantenendo entrambe la residenza presso tale abitazione.
20) Il signor rimarrà nell'abitazione familiare sino al giorno 15.10.2025. Il Sig. Parte_2 Pt_2 si trasferirà in Milano, via Slataper n.19, dove sposterà la residenza presso altra abitazione;
21) Con decorrenza dal mese di novembre 2025, il signor corrisponderà mensilmente alla Pt_2 signora a titolo di contributo nel mantenimento di entro il giorno 5 di Parte_1 Persona_1 ogni mese, la somma di € 400,00, tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie della signora già note al signor L'importo dell'assegno sarà, come per legge, rivalutato Parte_1 Pt_2 annualmente sulla base degli indici Istat (I^ rivalutazione: novembre 2026).
22) Entrambi i genitori si faranno carico del 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi i urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente nei casi di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola
e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orari di lavoro de genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica
e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, ecc…); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
ULTERIORI PATTUIZIONI
• Il signor si farà carico delle rimanenti spese condominiali relative all'esercizio 2024/2025, Pt_2 come approvate dall'Assemblea Ordinaria di condominio del 15.2.2025, per un importo di €
942,82 corrispondente alla rata n.6 ordinaria dell'esercizio 2024/2025 in scadenza al 10.9.2025.
Nel momento in cui il signor lascerà l'abitazione familiare, la signora si farà carico Pt_2 Parte_1 delle spese condominiali ordinarie nonché di tutte le utenze domestiche, con la possibilità di porre a carico del sig. solamente il costo della Tari. A tal fine la sig.ra si impegna a Pt_2 Parte_1 volturare a proprio nome entro il 30.10.2025 eventuali utenze domestiche intestate al Sig. Pt_2
• Il sig. e la Sig. concordano a che il primo trasferisca alla seconda la proprietà della Pt_2 Parte_1 autovettura Citroen DS (autovettura intestata al sig. ma che viene utilizzata anche dalla Pt_2 sig.ra , con spese di trapasso a carico della sig.ra Parte_1 Parte_1
• Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai