TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6752 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 19526/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19526/2020 promossa da:
, nella qualità di legale rapp.te Controparte_1
p.t., nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...],
C.F. , P.IVA rappresentata e difesa C.F._1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Carmen Izzo (c.f. e Fernando Perretta (c.f. C.F._2
, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in C.F._3 separato atto, con domicilio eletto presso il loro studio in Caserta, alla via
Roma n.
8. PEC: Email_1
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 Controparte_3
con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola E/3; P.IVA
[...]
ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Andrea P.IVA_2
d'Isernia, 59 nello studio dell'Avv. Marco Sasso del Verme CF
che, la rappresenta e difende, giusta procura in calce C.F._4 rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica;
PEC
Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti, precisate le conclusioni con note di trattazione depositate per l'udienza del 03/02/2025, con ordinanza del 15/03/2025 assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con atto di citazione in opposizione a D.I. n.4877/2020 del
03/09/2020, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli la società CP_2
al fine di revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni
[...] effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 4877/2020, emesso dal Tribunale di
Napoli, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, che ingiunge alla di pagare all' la Controparte_1 CP_2 somma di €. 36.260,18, oltre interessi al tasso ex D.Lgs.231/02 a decorrere dalla scadenza di ogni fattura e sull'importo a ciascuna di esse relativo, nonché le spese e competenze del presente procedimento, che liquida in €.
286,00 per spese ed €. 1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Parte opponente, deduceva che la società elettrica non aveva permesso di accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo sostituito, che era stato operato un calcolo su base di stime di consumo e su diversi anni di consumo, che la società elettrica non aveva dimostrato che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore. Si costituiva la parte opposta CP_2 chiedendo di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opponente e, comunque la carenza di legittimazione passiva dell'opposta chiedendo, in via principale e nel merito, dichiarare l'opposizione CP_2
- 2 -
inammissibile, improcedibile e/o nulla ed infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare la stessa opposizione, confermando la resa ingiunzione;
in ogni caso accertare e dichiarare dovuto l'importo di euro 36.260,18 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo per le causali di cui in premessa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposta ingiunzione, riconoscere, comunque, dovuto, in via di estremo subordine anche a titolo di ingiustificato arricchimento, l'importo di euro 36.260,18 oltre agli interessi moratori, ai sensi del D. Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo, in favore della e condannare, per l'effetto, l'opponente al CP_2 pagamento dei detti importi. Il tutto sempre con vittoria di tutte le spese e competenze di giudizio con attribuzione. Con provvedimento del 12/04/2021, ritenuta, l'opposizione, non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
tenuto conto, altresì, della natura generica delle contestazioni sollevate dall'opponente veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. Malgrado le richieste istruttorie formulate dalle parti, con provvedimento del 10/02/2022, ritenendo l'inammissibilità della prova per testi richiesta da parte opposta e non necessaria la richiesta CTU dalla parte opponente, la causa era rinviata per la precisazioni conclusioni. In seguito al decesso della procuratrice di parte opponente, si costituivano in sostituzione in data 13 novembre 2023 gli avvocati Carmen Izzo e Fernando Perretta per la parte . CP_1
La domanda non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
Nell'anno 2014, tra la società e la CP_2 Controparte_1
, società opponente, intercorreva un rapporto contrattuale di
[...] somministrazione di energia, successivamente rinnovato nel maggio 2016. Si specifica che la Società Enega, parte opposta, è una società c.d. venditrice/fornitrice di energia elettrica atta a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con gli utenti finali;
la E-Distribuzione s.p.a. è il distributore locale, ovvero, il soggetto territorialmente competente alla distribuzione
- 3 -
dell'energia elettrica e la è il cliente, Controparte_1 cioè l'utente finale della fornitura.
Nell'ambito di questo scenario, si rileva, in ogni caso, che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base della fattura n. 19FE18560 del
27/05/2019 di € 38.260,18 emessa su consumi ricalcolati dal venditore
Enegea a seguito della manomissione del misuratore, così come accertato dalla società preposta alla distribuzione, E- Distribuzione spa.
Nello specifico, come da verbale di verifica prodotti in atti, si è avuto un prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 19/05/2014 al
17/05/2019 effettuato attraverso la presenza di un corpo estraneo al contatore elettronico che alterava la registrazione dei consumi, circostanza peraltro non contestata dall'opponente.
E' da precisare che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia se il rapporto intercorre con utenti domestici, sia nel caso in cui il cliente sia una microimpresa. Va però precisato che tale disciplina non si applica in tutti quei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile alla responsabilità accertata dall'utente finale. In tal senso, parte opponente, di fatto non ha dimostrato né in questa sede, né altrove la sua estraneità al prelievo illegale e pertanto il calcolo dei consumi è sui cinque anni.
Ulteriormente la deduzione di parte opponente sulla presunta sostituzione del contatore deducendo così la mancata dimostrazione di corrispondenza degli importi indicati nelle fatture per cui è causa ai dati del contatore, non può trovare accoglimento alla luce del fatto che il contatore non sia stato sostituito e nulla ha prodotto parte opponente, diversamente, anche alla luce della contestazione della parte opposta. Altresì le eccezioni sul criterio di calcolo del consumo sono del tutto improprie avverso la società convenuta preposta alla fornitura/vendita e non alla distruzione e pertanto alla stessa non opponibili.
- 4 -
La presunta carenza di informazioni sulla ricostruzione del consumo dedotta dalla parte opponente non trova ragione alla luce del dettaglio nell'ambito del doc 6. (nota della E Distribuzione con ricostruzione dei consumi) del fascicolo di parte convenuta. Si evince poi, in sede di verbale, che l'utente/opponente avrebbe avuto la possibilità di osservazioni eventuali dell'utente/opponente entro trenta giorni avverso il Controparte_1 verbale di verifica n. 573594147/2019 da parte dell'ente o Controparte_4 diversamente di definizione amministrativa presso l'ufficio dell'Ente distributore locale competente della zona;
soluzioni non esercitate dalla parte opponente nelle sedi opportune. Altresì i criteri di ricalcolo si basano sulle indicazioni regolamentate dal contratto e dal Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Misura Elettrica, delibera ARERA 568/19
Allegato B, sulla base dei criteri presunti così come da disposizioni regolamentate dall'ARERA in presenza di un incontestato prelievo irregolare della fornitura elettrica.
Nel suddetto quadro, trattandosi di contratto di somministrazione di energia elettrica, è onere dell'utente/opponente dimostrare che la fattura oggetto della richiesta creditoria presenti anomalie rispetto ai consumi e data la chiara alterazione del contatore, è evidente che, in mancanza di elementi oggettivi prodotti dall'opponente di dati registrati in fattura obiettivamente incoerenti - con la potenza della fornitura o con altri elementi da cui derivi l'inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore - i suddetti dati devono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura.
E' da rilevare altresì che l'opponente, bonificando un acconto di euro
2.000,00 della fattura 19FE18560 del 27/05/2019 di € 38.260,18, oggetto di opposizione, di fatto ha anche parzialmente ed univocamente riconosciuto la legittimità della ricostruzione dei consumi.
- 5 -
Pertanto, sulla scorta della documentazione versata in atti, in mancanza di elementi in senso contrario, l'azione contrattuale esercitata da è CP_5 risultata fondata e pertanto il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
Le spese del presente giudizio piena seguono la soccombenza, tenendo conto del valore della causa e della sua non particolare complessità nonché della assenza di istruttoria e si liquidano, come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti della Controparte_1 CP_2 disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
1) RESPINGE l'opposizione e, per l'effetto:
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 4877/2020 già dichiarato esecutivo;
3) CONDANNA al pagamento Controparte_1 Controparte_1
a favore di in persona del legale rappresentante p.t, alle CP_2 spese di lite, che si liquidano in €. 3809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15% a favore dell'Avv. Marco Sasso del Verme, che si dichiara antistatario.
Così deciso in Napoli il 03/07/2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19526/2020 promossa da:
, nella qualità di legale rapp.te Controparte_1
p.t., nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...],
C.F. , P.IVA rappresentata e difesa C.F._1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Carmen Izzo (c.f. e Fernando Perretta (c.f. C.F._2
, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in C.F._3 separato atto, con domicilio eletto presso il loro studio in Caserta, alla via
Roma n.
8. PEC: Email_1
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 Controparte_3
con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola E/3; P.IVA
[...]
ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Andrea P.IVA_2
d'Isernia, 59 nello studio dell'Avv. Marco Sasso del Verme CF
che, la rappresenta e difende, giusta procura in calce C.F._4 rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica;
PEC
Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti, precisate le conclusioni con note di trattazione depositate per l'udienza del 03/02/2025, con ordinanza del 15/03/2025 assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con atto di citazione in opposizione a D.I. n.4877/2020 del
03/09/2020, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli la società CP_2
al fine di revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni
[...] effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 4877/2020, emesso dal Tribunale di
Napoli, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, che ingiunge alla di pagare all' la Controparte_1 CP_2 somma di €. 36.260,18, oltre interessi al tasso ex D.Lgs.231/02 a decorrere dalla scadenza di ogni fattura e sull'importo a ciascuna di esse relativo, nonché le spese e competenze del presente procedimento, che liquida in €.
286,00 per spese ed €. 1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Parte opponente, deduceva che la società elettrica non aveva permesso di accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo sostituito, che era stato operato un calcolo su base di stime di consumo e su diversi anni di consumo, che la società elettrica non aveva dimostrato che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore. Si costituiva la parte opposta CP_2 chiedendo di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opponente e, comunque la carenza di legittimazione passiva dell'opposta chiedendo, in via principale e nel merito, dichiarare l'opposizione CP_2
- 2 -
inammissibile, improcedibile e/o nulla ed infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare la stessa opposizione, confermando la resa ingiunzione;
in ogni caso accertare e dichiarare dovuto l'importo di euro 36.260,18 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo per le causali di cui in premessa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposta ingiunzione, riconoscere, comunque, dovuto, in via di estremo subordine anche a titolo di ingiustificato arricchimento, l'importo di euro 36.260,18 oltre agli interessi moratori, ai sensi del D. Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo, in favore della e condannare, per l'effetto, l'opponente al CP_2 pagamento dei detti importi. Il tutto sempre con vittoria di tutte le spese e competenze di giudizio con attribuzione. Con provvedimento del 12/04/2021, ritenuta, l'opposizione, non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
tenuto conto, altresì, della natura generica delle contestazioni sollevate dall'opponente veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. Malgrado le richieste istruttorie formulate dalle parti, con provvedimento del 10/02/2022, ritenendo l'inammissibilità della prova per testi richiesta da parte opposta e non necessaria la richiesta CTU dalla parte opponente, la causa era rinviata per la precisazioni conclusioni. In seguito al decesso della procuratrice di parte opponente, si costituivano in sostituzione in data 13 novembre 2023 gli avvocati Carmen Izzo e Fernando Perretta per la parte . CP_1
La domanda non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
Nell'anno 2014, tra la società e la CP_2 Controparte_1
, società opponente, intercorreva un rapporto contrattuale di
[...] somministrazione di energia, successivamente rinnovato nel maggio 2016. Si specifica che la Società Enega, parte opposta, è una società c.d. venditrice/fornitrice di energia elettrica atta a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con gli utenti finali;
la E-Distribuzione s.p.a. è il distributore locale, ovvero, il soggetto territorialmente competente alla distribuzione
- 3 -
dell'energia elettrica e la è il cliente, Controparte_1 cioè l'utente finale della fornitura.
Nell'ambito di questo scenario, si rileva, in ogni caso, che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base della fattura n. 19FE18560 del
27/05/2019 di € 38.260,18 emessa su consumi ricalcolati dal venditore
Enegea a seguito della manomissione del misuratore, così come accertato dalla società preposta alla distribuzione, E- Distribuzione spa.
Nello specifico, come da verbale di verifica prodotti in atti, si è avuto un prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 19/05/2014 al
17/05/2019 effettuato attraverso la presenza di un corpo estraneo al contatore elettronico che alterava la registrazione dei consumi, circostanza peraltro non contestata dall'opponente.
E' da precisare che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia se il rapporto intercorre con utenti domestici, sia nel caso in cui il cliente sia una microimpresa. Va però precisato che tale disciplina non si applica in tutti quei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile alla responsabilità accertata dall'utente finale. In tal senso, parte opponente, di fatto non ha dimostrato né in questa sede, né altrove la sua estraneità al prelievo illegale e pertanto il calcolo dei consumi è sui cinque anni.
Ulteriormente la deduzione di parte opponente sulla presunta sostituzione del contatore deducendo così la mancata dimostrazione di corrispondenza degli importi indicati nelle fatture per cui è causa ai dati del contatore, non può trovare accoglimento alla luce del fatto che il contatore non sia stato sostituito e nulla ha prodotto parte opponente, diversamente, anche alla luce della contestazione della parte opposta. Altresì le eccezioni sul criterio di calcolo del consumo sono del tutto improprie avverso la società convenuta preposta alla fornitura/vendita e non alla distruzione e pertanto alla stessa non opponibili.
- 4 -
La presunta carenza di informazioni sulla ricostruzione del consumo dedotta dalla parte opponente non trova ragione alla luce del dettaglio nell'ambito del doc 6. (nota della E Distribuzione con ricostruzione dei consumi) del fascicolo di parte convenuta. Si evince poi, in sede di verbale, che l'utente/opponente avrebbe avuto la possibilità di osservazioni eventuali dell'utente/opponente entro trenta giorni avverso il Controparte_1 verbale di verifica n. 573594147/2019 da parte dell'ente o Controparte_4 diversamente di definizione amministrativa presso l'ufficio dell'Ente distributore locale competente della zona;
soluzioni non esercitate dalla parte opponente nelle sedi opportune. Altresì i criteri di ricalcolo si basano sulle indicazioni regolamentate dal contratto e dal Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Misura Elettrica, delibera ARERA 568/19
Allegato B, sulla base dei criteri presunti così come da disposizioni regolamentate dall'ARERA in presenza di un incontestato prelievo irregolare della fornitura elettrica.
Nel suddetto quadro, trattandosi di contratto di somministrazione di energia elettrica, è onere dell'utente/opponente dimostrare che la fattura oggetto della richiesta creditoria presenti anomalie rispetto ai consumi e data la chiara alterazione del contatore, è evidente che, in mancanza di elementi oggettivi prodotti dall'opponente di dati registrati in fattura obiettivamente incoerenti - con la potenza della fornitura o con altri elementi da cui derivi l'inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore - i suddetti dati devono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura.
E' da rilevare altresì che l'opponente, bonificando un acconto di euro
2.000,00 della fattura 19FE18560 del 27/05/2019 di € 38.260,18, oggetto di opposizione, di fatto ha anche parzialmente ed univocamente riconosciuto la legittimità della ricostruzione dei consumi.
- 5 -
Pertanto, sulla scorta della documentazione versata in atti, in mancanza di elementi in senso contrario, l'azione contrattuale esercitata da è CP_5 risultata fondata e pertanto il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
Le spese del presente giudizio piena seguono la soccombenza, tenendo conto del valore della causa e della sua non particolare complessità nonché della assenza di istruttoria e si liquidano, come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti della Controparte_1 CP_2 disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
1) RESPINGE l'opposizione e, per l'effetto:
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 4877/2020 già dichiarato esecutivo;
3) CONDANNA al pagamento Controparte_1 Controparte_1
a favore di in persona del legale rappresentante p.t, alle CP_2 spese di lite, che si liquidano in €. 3809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15% a favore dell'Avv. Marco Sasso del Verme, che si dichiara antistatario.
Così deciso in Napoli il 03/07/2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
- 6 -