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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/11/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 663/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa EL SO Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott. VI RO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 663/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Carotta Parte_1 C.F._1
(C.F. C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Eva Vigato CP_1 C.F._3
(C.F. C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti:
“
1. Dichiararsi la separazione tra i sigg. e CP_1 Parte_1
2. Confermare che i minori e vengono affidati ai SS competenti in Persona_1 Persona_2 ragione dell'attuale residenza dei minori ( ), con collocamento presso l'attuale residenza della Per_3
pagina 1 di 4 madre;
3. Il padre potrà vedere i figli, previa sua richiesta e, solo ed esclusivamente in modalità protetta tramite i SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare;
4. Il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo di € 150 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese di carattere straordinario entro il giorno 5 di ogni meese;
5. L'Assegno UN viene attribuito in via esclusiva alla signora Parte_1
6. Nulla sul mantenimento tra le parti.
7. disporre che i SS depositino relazione di aggiornamento sull'affidamento e collocamento dei minori
e visite padre/figli, entro 6 mesi dal deposito della sentenza, chiarendo altresì se sia opportuno o meno proseguire con l'attuale regime di affido e collocamento, o se sia opportuno adottare un diverso regime;
8. Spese compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 23.1.2025 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in India il 24.7.2011, che dal matrimonio erano nati i figli (l'11.2.2017) e (il Persona_1 Persona_2
20.6.2018), che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, in particolare a causa delle violenze cui il marito aveva sottoposto lei e la figlia fin dall'arrivo in Italia (dapprima a Nettuno – RM – Per_4 quindi a Montecchio Maggiore), fatti per cui il convenuto veniva condannato in sede penale, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 13.5.2025, la notifica non si perfezionava e ne veniva disposta la rinnovazione, fissandosi nuova udienza al 14.10.2025
Il convenuto si costituiva con comparsa del 12.9.2025 aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle articolate dall'attore.
In vista dell'udienza le parti depositavano nota contenente le intese raggiunte quanto alle condizioni della separazione, e autorizzavano i difensori a presentare conclusioni congiunte.
In vista dell'udienza il difensore di parte attrice depositava il decreto in data 14.3.2022 con cui il
Tribunale per i minorenni, alla luce di distinto procedimento aveva dichiarato il decaduto dalla Per_2 responsabilità genitoriale, affidando i minori al Servizio Sociale della Ulss 8 Berica, per l'attuazione del progetto di uscita definitiva dal contesto protetto.
All'udienza del 14.10.2025 il convenuto, recluso in carcere, non compariva;
interrogata l'attrice, questa pagina 2 di 4 confermava che i minori risultavano ancora affidati ai SS (dapprima l'ufficio competente per Valdagno, quindi quello di Breganze, essendosi la parte ivi trasferita); veniva interrogata anche la Dott.ssa Tes_1
, dipendente del centro servizi Villa Savardo di Breganze ove l'attrice era collocata in passato,
[...] prima di trovare una sua abitazione, comparsa spontaneamente che dichiarava: “La signora era in origine in carico credo all'Ulss 8, poi da quando ha cambiato residenza è passata all'Ulss 7: io mi rapportavo con l' 8, quando c'è stato il passaggio di consegne formalmente ho cessato la mia Pt_2 attività, pur continuando in via informale a rapportarmi con la signora, quindi non so quali siano stati gli sviluppi della pratica dei servizi sociali”. Quindi i difensori hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso il proprio parere.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affido ai servizi dei minori, al loro collocamento e al diritto di visita del padre: quanto all'affido perché non constano ne sono state fornite ragioni, allo stato, per modificare quanto disposto in punto affido dal TM, dovendosi comunque disporre che i servizi formalmente depositino relazione di aggiornamento, nei termini concordati dalle parti;
quanto alle modalità di visita tra minori e padre, in ragione delle condotte del padr, comprovate dai provvedimenti adottati in sede penale,
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- spese compensate, come da intese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 in India il 24.7.2011, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) compensa le spese. pagina 3 di 4 Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Si comunichi ai SS competenti in ragione dell'attuale residenza dei minori (Breganze – Vi), per quanto previsto al punto 7) delle condizioni riportate in epigrafe
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
VI RO
Il Presidente
EL SO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa EL SO Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott. VI RO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 663/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Carotta Parte_1 C.F._1
(C.F. C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Eva Vigato CP_1 C.F._3
(C.F. C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti:
“
1. Dichiararsi la separazione tra i sigg. e CP_1 Parte_1
2. Confermare che i minori e vengono affidati ai SS competenti in Persona_1 Persona_2 ragione dell'attuale residenza dei minori ( ), con collocamento presso l'attuale residenza della Per_3
pagina 1 di 4 madre;
3. Il padre potrà vedere i figli, previa sua richiesta e, solo ed esclusivamente in modalità protetta tramite i SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare;
4. Il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo di € 150 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese di carattere straordinario entro il giorno 5 di ogni meese;
5. L'Assegno UN viene attribuito in via esclusiva alla signora Parte_1
6. Nulla sul mantenimento tra le parti.
7. disporre che i SS depositino relazione di aggiornamento sull'affidamento e collocamento dei minori
e visite padre/figli, entro 6 mesi dal deposito della sentenza, chiarendo altresì se sia opportuno o meno proseguire con l'attuale regime di affido e collocamento, o se sia opportuno adottare un diverso regime;
8. Spese compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 23.1.2025 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in India il 24.7.2011, che dal matrimonio erano nati i figli (l'11.2.2017) e (il Persona_1 Persona_2
20.6.2018), che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, in particolare a causa delle violenze cui il marito aveva sottoposto lei e la figlia fin dall'arrivo in Italia (dapprima a Nettuno – RM – Per_4 quindi a Montecchio Maggiore), fatti per cui il convenuto veniva condannato in sede penale, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 13.5.2025, la notifica non si perfezionava e ne veniva disposta la rinnovazione, fissandosi nuova udienza al 14.10.2025
Il convenuto si costituiva con comparsa del 12.9.2025 aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle articolate dall'attore.
In vista dell'udienza le parti depositavano nota contenente le intese raggiunte quanto alle condizioni della separazione, e autorizzavano i difensori a presentare conclusioni congiunte.
In vista dell'udienza il difensore di parte attrice depositava il decreto in data 14.3.2022 con cui il
Tribunale per i minorenni, alla luce di distinto procedimento aveva dichiarato il decaduto dalla Per_2 responsabilità genitoriale, affidando i minori al Servizio Sociale della Ulss 8 Berica, per l'attuazione del progetto di uscita definitiva dal contesto protetto.
All'udienza del 14.10.2025 il convenuto, recluso in carcere, non compariva;
interrogata l'attrice, questa pagina 2 di 4 confermava che i minori risultavano ancora affidati ai SS (dapprima l'ufficio competente per Valdagno, quindi quello di Breganze, essendosi la parte ivi trasferita); veniva interrogata anche la Dott.ssa Tes_1
, dipendente del centro servizi Villa Savardo di Breganze ove l'attrice era collocata in passato,
[...] prima di trovare una sua abitazione, comparsa spontaneamente che dichiarava: “La signora era in origine in carico credo all'Ulss 8, poi da quando ha cambiato residenza è passata all'Ulss 7: io mi rapportavo con l' 8, quando c'è stato il passaggio di consegne formalmente ho cessato la mia Pt_2 attività, pur continuando in via informale a rapportarmi con la signora, quindi non so quali siano stati gli sviluppi della pratica dei servizi sociali”. Quindi i difensori hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso il proprio parere.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affido ai servizi dei minori, al loro collocamento e al diritto di visita del padre: quanto all'affido perché non constano ne sono state fornite ragioni, allo stato, per modificare quanto disposto in punto affido dal TM, dovendosi comunque disporre che i servizi formalmente depositino relazione di aggiornamento, nei termini concordati dalle parti;
quanto alle modalità di visita tra minori e padre, in ragione delle condotte del padr, comprovate dai provvedimenti adottati in sede penale,
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- spese compensate, come da intese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 in India il 24.7.2011, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) compensa le spese. pagina 3 di 4 Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Si comunichi ai SS competenti in ragione dell'attuale residenza dei minori (Breganze – Vi), per quanto previsto al punto 7) delle condizioni riportate in epigrafe
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
VI RO
Il Presidente
EL SO
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