TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 949/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ORLANDO GIORDANO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
DI MATTIA GAETANO,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note congiunte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, premetteva di aver Parte_1
contratto, in data 20.06.2022, matrimonio civile con , regolarmente trascritto CP_1 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Erice (TP) al n. 11, p. I, uff. 5, anno 2022.
Deduceva che “a causa delle gravi incompatibilità di carattere fin da subito manifestatesi, tra i coniugi non si è mai costituita alcuna comunione materiale, né, tanto meno spirituale”.
1 Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, dato il venir meno dell'affectio coniugalis, che imputava al carattere scostante e disinteressato del resistente, che appena dopo qualche giorno dalla celebrazione del matrimonio era tornato al proprio paese di origine senza dare di sé più alcuna notizia.
Rappresentava, infine, l'indipendenza economica di ciascun coniuge e, dunque, la superfluità di statuizioni di carattere economico.
In un primo momento non si costituiva in giudizio;
soltanto CP_1 successivamente intratteneva dei contatti con la ricorrente, culminati in un accordo.
Così, nel corso del procedimento, le parti, con note congiunte (depositate il
24.10.2024), chiedevano la conversione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale ed instavano per l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti ed escludono, pertanto, che alcuno di essi sia tenuto a versare alcun contributo per il mantenimento dell'altro.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già provveduto alla divisione dei beni personali.
4) I coniugi prestano assenso al rilascio dei reciproci passaporti e/o documenti
d'identità con validità per l'espatrio.
5) Le spese legali relative al presente giudizio restano interamente compensate tra le parti”.
A questo punto, la causa veniva posta in decisione
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., come pacifico tra le parti.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate come da accordo.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1 in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio civile in data 20.06.2022,
2 regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Erice (TP) al n. 11, p. I, uff. 5, anno 2022, alle condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nelle note congiunte del 24.10.2024;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 949/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ORLANDO GIORDANO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
DI MATTIA GAETANO,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note congiunte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, premetteva di aver Parte_1
contratto, in data 20.06.2022, matrimonio civile con , regolarmente trascritto CP_1 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Erice (TP) al n. 11, p. I, uff. 5, anno 2022.
Deduceva che “a causa delle gravi incompatibilità di carattere fin da subito manifestatesi, tra i coniugi non si è mai costituita alcuna comunione materiale, né, tanto meno spirituale”.
1 Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, dato il venir meno dell'affectio coniugalis, che imputava al carattere scostante e disinteressato del resistente, che appena dopo qualche giorno dalla celebrazione del matrimonio era tornato al proprio paese di origine senza dare di sé più alcuna notizia.
Rappresentava, infine, l'indipendenza economica di ciascun coniuge e, dunque, la superfluità di statuizioni di carattere economico.
In un primo momento non si costituiva in giudizio;
soltanto CP_1 successivamente intratteneva dei contatti con la ricorrente, culminati in un accordo.
Così, nel corso del procedimento, le parti, con note congiunte (depositate il
24.10.2024), chiedevano la conversione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale ed instavano per l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti ed escludono, pertanto, che alcuno di essi sia tenuto a versare alcun contributo per il mantenimento dell'altro.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già provveduto alla divisione dei beni personali.
4) I coniugi prestano assenso al rilascio dei reciproci passaporti e/o documenti
d'identità con validità per l'espatrio.
5) Le spese legali relative al presente giudizio restano interamente compensate tra le parti”.
A questo punto, la causa veniva posta in decisione
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., come pacifico tra le parti.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate come da accordo.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1 in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio civile in data 20.06.2022,
2 regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Erice (TP) al n. 11, p. I, uff. 5, anno 2022, alle condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nelle note congiunte del 24.10.2024;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
3