Ordinanza cautelare 25 marzo 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Stefano Miglietta, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 1;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Maria Buccoliero, con domicilio eletto presso lo studio SO AZ in Lecce, piazzetta Montale n. 2;Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Annachiara Putortì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Determinazione Dirigenziale del Comune di Taranto distinta dal n. -OMISSIS- del 23.12.2024 e dei suoi allegati, a firma del dirigente Mariella De Florio, mai comunicata e conosciuta solo in data 8.1.2025 a valle della costituzione in giudizio del Comune di Taranto in altro procedimento giudiziario, con la quale l’amministrazione comunale tarantina, nell’approvare gli esiti istruttori del nono gruppo delle domande pervenute relativamente al beneficio “Sostegno Familiare” di cui alla Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1039/2023 ed all’A. D. n. 1294/2023, ha disposto in danno di -OMISSIS- l’esito istruttorio “valutazione sanitaria negativa”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa la graduatoria giammai comunicata, nonché per l’accertamento dell’obbligo della PA. resistente di ammettere -OMISSIS- al beneficio di cui alla misura denominata “sostegno familiare”, così come disciplinata dalla predetta Delibera di Giunta n. 1039/2023 del 1.6.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e della Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. LO US e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 21.2.2025 e depositato il 25.2.2025, parte ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale la determinazione del Comune di Taranto n. -OMISSIS- del 23.12.2024, con cui è stata disposta la “valutazione sanitaria negativa” del minore -OMISSIS- ai fini del riconoscimento della misura assistenziale denominata “sostegno familiare” per l’annualità 2023-2024, ai sensi della Delibera di Giunta n. 1039/2023 del 1.6.2023;
- la medesime parte, sulla base di due ordini di censure, ha chiesto al Tribunale di annullare l’atto gravame, accertando l’obbligo delle Amministrazioni intimate ad ammettere il minore alla misura assistenziale richiesta, con conseguente condanna delle stesse a tale ammissione;
- si sono costituiti nel presente giudizio, rispettivamente in data 20.3.2025 e in data 21.3.2025, il Comune di Taranto e l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto (“ASL Taranto”), resistendo al ricorso azionato dalla controparte;
- con ordinanza n. -OMISSIS- del 25.3.2025, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare avanzata in ricorso, ordinando all’Azienda sanitaria resistente di provvedere, all’esito di una visita del minore, a una nuova valutazione circa la sussistenza o meno dei requisiti medico-clinici per l’accesso al beneficio economico in contestazioni;
- depositati dalle parti ulteriori documenti e una memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’esito dell’udienza pubblica del 12.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
2) Considerato che:
- con memoria depositata in data 17.12.2025, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando che il minore, all’esito della rivalutazione operata dall’Azienda Sanitaria in conseguenza dell’ordinanza di remand n. -OMISSIS- adottata dal Tribunale, era stato ammesso alla misura assistenziale oggetto del presente giudizio;
- il riconoscimento di detto beneficio in favore del richiedente trova conferma nella documentazione depositata in atti in data 28.11.2025 dalla medesima Azienda Sanitaria;
3) Ritenuto che:
- alla luce di quanto precede deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., risultando integralmente soddisfatta la pretesa azionata con l’odierno giudizio dalla parte istante;
- quanto alle spese del presente giudizio, in relazione alla cui liquidazione parte attrice ha insistito, il Tribunale, in virtù del principio della soccombenza virtuale, ritiene che le stesse debbano essere poste in solido a carico del Comune resistente e di ASL Taranto, nella misura meglio indicata in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto che il riconoscimento della misura assistenziale oggetto di causa è avvenuto solo in pendenza di contenzioso all’esito di una nuova valutazione della condizione sanitaria del minore compulsata dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Taranto e l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OR AN, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
LO US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO US | OR AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.