Decreto cautelare 25 agosto 2021
Sentenza breve 29 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 29/09/2021, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2021
N. 01140/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2021, proposto da
Tortuga Sas di Vianello Serena, BO LO AD & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Penzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SC ED in Mestre, piazza XXVII^ Ottobre 29;
contro
il Comune di Rosolina, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 118 del 24.8.2021 emessa dal Comune di Rosolina, in persona della responsabile del 3° Settore, avente ad oggetto: “Divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Stabilimento Balneare prot. n. 12223 del 18/06/2021 (Id. Pratica SUAP: 04631600279-30032021-1835) e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di somministrazione alimenti e bevande con chiosco bar annesso a stabilimento balneare prot. n. 12227 del 18/06/2021 (Id. Pratica SUAP: 04631600279- 12062021-1148) presentate dalla ditta ricorrente - C.F./P.IVA: 04631600279”; del provvedimento prot. N. 15214 AEL128/2021 emesso in data 2.8.2021 dal Responsabile del V Settore del Comune di Rosolina, avente ad oggetto: “Ordine di non effettuazione intervento di cui alla comunicazione ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 380/01, su concessione demaniale n. 9/04, aut. 10/19, moduli 5 e 6 arenile di Rosolina, sull'immobile sito a Rosolina (RO) loc. Rosolina Mare”; di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 il dott. Alberto Pasi;
Considerato
che, in data 15 settembre 2021, parte ricorrente ha depositato in causa nota dalla quale risulta che il Comune di Rosolina ha annullato in autotutela gli atti impugnati, chiedendo che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso;
Pertanto, alla luce di quanto previsto all’art. 84 c.p.a., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, essendo sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione dello stesso.
Le spese di lite devono essere compensate considerata la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO