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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Matera
Il Tribunale Ordinario di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Riccardo GRECO -Presidente
Dott. Gaetano CATALANI -Giudice
Dott. Tiziana CARADONIO -Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario 56-1/2024 promosso da
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Tricarico (MT) il 24/10/1990 e residente in [...], con l'avv. Giuseppe Nota;
nei confronti di
(P.IVA , REA n. MT-89715) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Matera alla via Don Minzoni n. 38, in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
, con l'avv. Vito Sasso;
[...]
**********
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 16/12/2024 nei confronti di;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I., per quanto si dirà in seguito;
premesso che il creditore istante vanta un credito per mancata corresponsione delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto rinveniente da titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 225/2023 reso dal Tribunale di Matera nel procedimento monitorio n.
1221/2023 r.g. non opposto e divenuto esecutivo) per l'importo di euro 58.277,28, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese;
osservato che la notifica dell'atto di precetto per l'importo di euro 58.702,28 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, è rimasta priva di esito;
rilevato che la società debitrice, costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 8/2/2025, non ha contestato la sussistenza del debito anzidetto, ma ha contestato l'esistenza dello stato d'insolvenza ed ha asserito la mancanza del presupposto soggettivo qualificandosi quale impresa minore sulla base della documentazione depositata a corredo della memoria;
considerato che
all'udienza del 14/2/2025, parte ricorrente ha fatto rilevare l'incongruenza, con riferimento all'attivo patrimoniale, dei dati riportati nel bilancio
2022 prodotto alla Camera di Commercio ed estratto dal Registro Imprese in data
20/12/2024, rispetto a quelli riportati nel bilancio 2022 allegato alla memoria di costituzione;
lette le note, depositate in data 27/2/2025, con le quali parte resistente ha prodotto il bilancio anno 2021 con il relativo verbale di approvazione, il bilancio anno 2022 con il relativo verbale di approvazione e la visura C.C.I.A.A. al 24/2/2025 motivando genericamente l'incongruenza suddetta;
visto che, all'udienza del 28/2/2025, parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale evidenziando la strumentalità delle operazioni poste in essere dalla , e la società debitrice ha, invece, insistito nel rigetto Controparte_1
del ricorso per mancanza dei requisiti dimensionali. All'esito dell'udienza il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio;
rilevato preliminarmente, quanto al presupposto soggettivo, che dal combinato disposto degli artt. 2 e 121 C.C.I.I. si evince che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale le c.d. “imprese minori” ovvero quelle che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”; osservato che dal bilancio di esercizio al 31/12/2022 estratto dal Registro delle Imprese in data 20/12/2024 si evince un attivo patrimoniale pari ad euro 317.489,00, ricavi pari ad euro 175.007,00 e debiti pari ad euro 291.660,00 e che dal bilancio di esercizio al
31/12/2022, allegato da parte resistente e trasmesso in Camera di Commercio di Matera in data 3 febbraio 2025 con nr. di protocollo 7230/2025, si evince un attivo patrimoniale pari ad euro 297.489,00, ricavi pari ad euro 175.007,00 e debiti pari ad euro
291.277,00; rilevato che, come si evince dal relativo verbale di approvazione e come dichiarato da parte debitrice, l'incongruenza dei dati riportati nel bilancio 2022 estratto dal Registro delle Imprese a dicembre 2024, rispetto a quelli riportati nel bilancio 2022 allegato alla memoria di costituzione e depositato con le note del 27/2/2025, è dovuta alla modifica del bilancio medesimo intervenuta in data 9 gennaio 2025 in quanto, così come riportato testualmente nel verbale di assemblea: “L'assemblea a seguito di rettifiche contabili emerse successivamente ritiene necessario presentare senza indugio un nuovo bilancio per l'anno 2022”; premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientri tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versi in stato di insolvenza e che sussista il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 C.C.I.I.; incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 let. d) C.C.I.I. in applicazione dell'art. 121 C.C.I.I. e del principio di prossimità della prova. Sul punto, preme ricordare che la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall ma con principi da ritenersi tuttora applicabili considerata la sostanziale continuità tra la disciplina in esame ed il regime dettato dalla legge fallimentare, ha evidenziato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal
d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal
d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016); considerato che l'imprenditore, per non subire la liquidazione giudiziale, deve dimostrare in termini di adeguata certezza probatoria e quindi di piena evidenza, sulla base di documentazione contabile esaustiva ed attendibile, di non avere mai superato nel triennio precedente alla presentazione della domanda i limiti previsti dal C.C.I.I.; rilevato che la rettifica del bilancio di esercizio al 31/12/2022 è intervenuta solo dopo la notifica del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto pertanto che, nel caso in esame, non sia stato adeguatamente assolto l'onere della prova poiché parte resistente ha limitato la propria difesa, nelle note depositate in data 27/2/2025, alla mera trascrizione del periodo riportato nel verbale di assemblea:
“L'assemblea a seguito di rettifiche contabili emerse successivamente ritiene necessario presentare senza indugio un nuovo bilancio per l'anno 2022”, senza fornire alcuna precisazione in ordine alle ragioni per cui si è proceduto alle rettifiche contabili e senza riportare nulla con riferimento “all' esauriente” relazione dell'amministratore richiamata nel suddetto verbale;
ritenuto che
la generica giustificazione addotta a motivo della rettifica risulta essere una mera clausola di stile dalla quale non è possibile nemmeno desumere la natura, la consistenza e le ragioni della detta rettifica, motivo per cui, pur se valido, il bilancio sarebbe privo della capacità probatoria in ordine ai dati in esso contenuti;
rilevato, altresì, che a fronte della contestata strumentalità dell'operazione di rettifica tempestivamente sollevata dalla parte ricorrente, la società debitrice non ha fornito altri elementi, anche documentali, da cui desumere l'effettivo ammontare dell'attivo; osservato, a tal proposito ed a sostegno della strumentalità delle operazioni poste in essere dalla resistente, che il bilancio di esercizio al 31/12/2023 è stato inviato in
Camera di Commercio solo in data 3.2.2025, a seguito del deposito del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale e ad oggi non è stato ancora pubblicato;
considerato che
le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicché può affermarsi che il solo fatto della violazione delle norme e tempistiche procedimentali, di per sé, inficia la capacità (dell'atto) di fornire nel procedimento prefallimentare una prova attendibile dei dati in esso riportati;
osservato, ad abundantiam, che dall'analisi e dal confronto dei prospetti di “stato patrimoniale micro” depositati risulta che la voce modificata è quella attinente alle rimanenze, le quali costituiscono una voce di attivo circolante e rappresentano il valore dei beni dell'azienda (materie prime, semilavorati, lavori in corso o prodotti finiti che non sono stati venduti) rimasti in magazzino alla fine del periodo contabile;
considerato che
le rettifiche delle rimanenze di magazzino sono operazioni contabili che permettono di correggere le differenze tra le giacenze contabili e quelle reali, per cui la rettifica permette di “aggiustare” la giacenza rilevata dal programma gestionale di contabilità con il vero valore rilevato a magazzino in sede di verifica dell'inventario;
considerato che
, non avendo parte resistente adeguatamente motivato e comprovato le ragioni della rettifica, in riduzione, del valore della voce modificata e quindi ottemperato all'onere della prova su di sé gravante, il Tribunale può motivatamente non tenere conto dei bilanci successivamente prodotti, dovendo invece porre alla base della sua decisione i bilanci degli ultimi tre esercizi già approvati e depositati nel
Registro delle Imprese alla data di presentazione del ricorso;
ritenuto, pertanto, che sussistono in capo alla società resistente i requisiti per l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, in quanto l'impresa non può definirsi
“minore” ai dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
osservato che parte resistente, nella memoria di costituzione, ha asserito di non trovarsi in stato d'insolvenza e che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sussistenza di tale requisito non possa considerarsi provata dall'avvio della procedura di scioglimento della società. Ha altresì chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di parte ricorrente non avendo la medesima attivato alcuna previa procedura esecutiva;
ritenuto, quanto al mancato avvio di una procedura esecutiva, che può richiamarsi con riferimento all'art. 37 C.C.I.I. l'orientamento consolidatosi in relazione al previgente artt. 6 l. fall., in base al quale “l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. n. 30827 del
28.11.2018); pertanto, se ai fini della legittimazione attiva è sufficiente l'esistenza di un credito anche non accertato giudizialmente o comunque non esecutivo, è evidente che, a fortiori, non può ritenersi come requisito necessario l'avvio da parte del creditore di iniziative esecutive;
rilevato, quanto all'insolvenza, che essa si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità
e di credito necessarie alla relativa attività (Sentenza n. 29913 del 20/11/2018). In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio
(Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei
a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ.
Sez. I, Ord., 11-03-2019, n. 6978); ritenuto, nel caso di specie, che parte resistente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile non solo dalla debitoria nei confronti dell'istante, ma altresì dall'esito dell'informativa acquisita presso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS; rilevato, inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, che lo stato di scioglimento della società (come si legge a pagina 8 della visura estratta dal Registro
Imprese in data 20/12/2024 “per accertata impossibilità di funzionamento o la continuata inattività”) costituisce definitiva dimostrazione dell'incapacità dell'impresa di recuperare la sua piena operatività;
considerato che
, avuto riguardo agli indici di insolvenza innanzi evidenziati, non essendo stato dato alcun riscontro da parte della resistente in ordine alle possibilità di far fronte regolarmente e con mezzi “normali” alla debitoria di specie, deve desumersi la manifesta situazione di illiquidità non transeunte, sicché deve farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P.IVA Controparte_1
, REA n. MT-89715), con sede in Matera alla via Don Minzoni n. 38, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. ; Controparte_2
nomina la dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'avv. Antonio Casulli, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Potenza, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 4/7/2025, ore 12,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
115/2002; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 26/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Matera
Il Tribunale Ordinario di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Riccardo GRECO -Presidente
Dott. Gaetano CATALANI -Giudice
Dott. Tiziana CARADONIO -Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario 56-1/2024 promosso da
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Tricarico (MT) il 24/10/1990 e residente in [...], con l'avv. Giuseppe Nota;
nei confronti di
(P.IVA , REA n. MT-89715) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Matera alla via Don Minzoni n. 38, in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
, con l'avv. Vito Sasso;
[...]
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Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 16/12/2024 nei confronti di;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I., per quanto si dirà in seguito;
premesso che il creditore istante vanta un credito per mancata corresponsione delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto rinveniente da titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 225/2023 reso dal Tribunale di Matera nel procedimento monitorio n.
1221/2023 r.g. non opposto e divenuto esecutivo) per l'importo di euro 58.277,28, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese;
osservato che la notifica dell'atto di precetto per l'importo di euro 58.702,28 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, è rimasta priva di esito;
rilevato che la società debitrice, costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 8/2/2025, non ha contestato la sussistenza del debito anzidetto, ma ha contestato l'esistenza dello stato d'insolvenza ed ha asserito la mancanza del presupposto soggettivo qualificandosi quale impresa minore sulla base della documentazione depositata a corredo della memoria;
considerato che
all'udienza del 14/2/2025, parte ricorrente ha fatto rilevare l'incongruenza, con riferimento all'attivo patrimoniale, dei dati riportati nel bilancio
2022 prodotto alla Camera di Commercio ed estratto dal Registro Imprese in data
20/12/2024, rispetto a quelli riportati nel bilancio 2022 allegato alla memoria di costituzione;
lette le note, depositate in data 27/2/2025, con le quali parte resistente ha prodotto il bilancio anno 2021 con il relativo verbale di approvazione, il bilancio anno 2022 con il relativo verbale di approvazione e la visura C.C.I.A.A. al 24/2/2025 motivando genericamente l'incongruenza suddetta;
visto che, all'udienza del 28/2/2025, parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale evidenziando la strumentalità delle operazioni poste in essere dalla , e la società debitrice ha, invece, insistito nel rigetto Controparte_1
del ricorso per mancanza dei requisiti dimensionali. All'esito dell'udienza il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio;
rilevato preliminarmente, quanto al presupposto soggettivo, che dal combinato disposto degli artt. 2 e 121 C.C.I.I. si evince che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale le c.d. “imprese minori” ovvero quelle che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”; osservato che dal bilancio di esercizio al 31/12/2022 estratto dal Registro delle Imprese in data 20/12/2024 si evince un attivo patrimoniale pari ad euro 317.489,00, ricavi pari ad euro 175.007,00 e debiti pari ad euro 291.660,00 e che dal bilancio di esercizio al
31/12/2022, allegato da parte resistente e trasmesso in Camera di Commercio di Matera in data 3 febbraio 2025 con nr. di protocollo 7230/2025, si evince un attivo patrimoniale pari ad euro 297.489,00, ricavi pari ad euro 175.007,00 e debiti pari ad euro
291.277,00; rilevato che, come si evince dal relativo verbale di approvazione e come dichiarato da parte debitrice, l'incongruenza dei dati riportati nel bilancio 2022 estratto dal Registro delle Imprese a dicembre 2024, rispetto a quelli riportati nel bilancio 2022 allegato alla memoria di costituzione e depositato con le note del 27/2/2025, è dovuta alla modifica del bilancio medesimo intervenuta in data 9 gennaio 2025 in quanto, così come riportato testualmente nel verbale di assemblea: “L'assemblea a seguito di rettifiche contabili emerse successivamente ritiene necessario presentare senza indugio un nuovo bilancio per l'anno 2022”; premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientri tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versi in stato di insolvenza e che sussista il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 C.C.I.I.; incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 let. d) C.C.I.I. in applicazione dell'art. 121 C.C.I.I. e del principio di prossimità della prova. Sul punto, preme ricordare che la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall ma con principi da ritenersi tuttora applicabili considerata la sostanziale continuità tra la disciplina in esame ed il regime dettato dalla legge fallimentare, ha evidenziato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal
d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal
d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016); considerato che l'imprenditore, per non subire la liquidazione giudiziale, deve dimostrare in termini di adeguata certezza probatoria e quindi di piena evidenza, sulla base di documentazione contabile esaustiva ed attendibile, di non avere mai superato nel triennio precedente alla presentazione della domanda i limiti previsti dal C.C.I.I.; rilevato che la rettifica del bilancio di esercizio al 31/12/2022 è intervenuta solo dopo la notifica del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto pertanto che, nel caso in esame, non sia stato adeguatamente assolto l'onere della prova poiché parte resistente ha limitato la propria difesa, nelle note depositate in data 27/2/2025, alla mera trascrizione del periodo riportato nel verbale di assemblea:
“L'assemblea a seguito di rettifiche contabili emerse successivamente ritiene necessario presentare senza indugio un nuovo bilancio per l'anno 2022”, senza fornire alcuna precisazione in ordine alle ragioni per cui si è proceduto alle rettifiche contabili e senza riportare nulla con riferimento “all' esauriente” relazione dell'amministratore richiamata nel suddetto verbale;
ritenuto che
la generica giustificazione addotta a motivo della rettifica risulta essere una mera clausola di stile dalla quale non è possibile nemmeno desumere la natura, la consistenza e le ragioni della detta rettifica, motivo per cui, pur se valido, il bilancio sarebbe privo della capacità probatoria in ordine ai dati in esso contenuti;
rilevato, altresì, che a fronte della contestata strumentalità dell'operazione di rettifica tempestivamente sollevata dalla parte ricorrente, la società debitrice non ha fornito altri elementi, anche documentali, da cui desumere l'effettivo ammontare dell'attivo; osservato, a tal proposito ed a sostegno della strumentalità delle operazioni poste in essere dalla resistente, che il bilancio di esercizio al 31/12/2023 è stato inviato in
Camera di Commercio solo in data 3.2.2025, a seguito del deposito del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale e ad oggi non è stato ancora pubblicato;
considerato che
le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicché può affermarsi che il solo fatto della violazione delle norme e tempistiche procedimentali, di per sé, inficia la capacità (dell'atto) di fornire nel procedimento prefallimentare una prova attendibile dei dati in esso riportati;
osservato, ad abundantiam, che dall'analisi e dal confronto dei prospetti di “stato patrimoniale micro” depositati risulta che la voce modificata è quella attinente alle rimanenze, le quali costituiscono una voce di attivo circolante e rappresentano il valore dei beni dell'azienda (materie prime, semilavorati, lavori in corso o prodotti finiti che non sono stati venduti) rimasti in magazzino alla fine del periodo contabile;
considerato che
le rettifiche delle rimanenze di magazzino sono operazioni contabili che permettono di correggere le differenze tra le giacenze contabili e quelle reali, per cui la rettifica permette di “aggiustare” la giacenza rilevata dal programma gestionale di contabilità con il vero valore rilevato a magazzino in sede di verifica dell'inventario;
considerato che
, non avendo parte resistente adeguatamente motivato e comprovato le ragioni della rettifica, in riduzione, del valore della voce modificata e quindi ottemperato all'onere della prova su di sé gravante, il Tribunale può motivatamente non tenere conto dei bilanci successivamente prodotti, dovendo invece porre alla base della sua decisione i bilanci degli ultimi tre esercizi già approvati e depositati nel
Registro delle Imprese alla data di presentazione del ricorso;
ritenuto, pertanto, che sussistono in capo alla società resistente i requisiti per l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, in quanto l'impresa non può definirsi
“minore” ai dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
osservato che parte resistente, nella memoria di costituzione, ha asserito di non trovarsi in stato d'insolvenza e che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sussistenza di tale requisito non possa considerarsi provata dall'avvio della procedura di scioglimento della società. Ha altresì chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di parte ricorrente non avendo la medesima attivato alcuna previa procedura esecutiva;
ritenuto, quanto al mancato avvio di una procedura esecutiva, che può richiamarsi con riferimento all'art. 37 C.C.I.I. l'orientamento consolidatosi in relazione al previgente artt. 6 l. fall., in base al quale “l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. n. 30827 del
28.11.2018); pertanto, se ai fini della legittimazione attiva è sufficiente l'esistenza di un credito anche non accertato giudizialmente o comunque non esecutivo, è evidente che, a fortiori, non può ritenersi come requisito necessario l'avvio da parte del creditore di iniziative esecutive;
rilevato, quanto all'insolvenza, che essa si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità
e di credito necessarie alla relativa attività (Sentenza n. 29913 del 20/11/2018). In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio
(Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei
a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ.
Sez. I, Ord., 11-03-2019, n. 6978); ritenuto, nel caso di specie, che parte resistente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile non solo dalla debitoria nei confronti dell'istante, ma altresì dall'esito dell'informativa acquisita presso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS; rilevato, inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, che lo stato di scioglimento della società (come si legge a pagina 8 della visura estratta dal Registro
Imprese in data 20/12/2024 “per accertata impossibilità di funzionamento o la continuata inattività”) costituisce definitiva dimostrazione dell'incapacità dell'impresa di recuperare la sua piena operatività;
considerato che
, avuto riguardo agli indici di insolvenza innanzi evidenziati, non essendo stato dato alcun riscontro da parte della resistente in ordine alle possibilità di far fronte regolarmente e con mezzi “normali” alla debitoria di specie, deve desumersi la manifesta situazione di illiquidità non transeunte, sicché deve farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P.IVA Controparte_1
, REA n. MT-89715), con sede in Matera alla via Don Minzoni n. 38, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. ; Controparte_2
nomina la dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'avv. Antonio Casulli, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Potenza, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 4/7/2025, ore 12,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
115/2002; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 26/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco