TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.1278/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1278/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
5.1978, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Salerno alla Via F. Farao n. Laura Fierro che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno al C.so Vittorio E studio dell'avv. Lucia Scannapieco che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di cessazione degli effetti civili del sponendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 30 giugno 2006 nel CP_1
Comune di Salerno e che, dalla lor no nati tre figli: Per_1
(04.06.2009), (15.03.2011) e (29.05.2017). Per_2 Per_3
In particolare rrente rilevav olo coniugale si era ormai logorato da tempo e che i coniugi avevano sottoscritto un accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. presso il Tribunale di Salerno in data14.11.2023; pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la riduzione della misura del mantenimento per i figli e con la revoca dell'accollo di tutte le spese per la casa familiare. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio e contestava quanto dedotto e, chiedendo la conferma delle condizioni concordate in sede di negoziazione assistita. All'udienza del 17 giugno 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. presso il Tribunale di Salerno in data14.11.2023, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I ricorrenti hanno chiesto la suddetta pronuncia alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 17 giugno 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- La conferma delle condizioni della separazione per ciò che concerne l'affidamento dei figli minori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la misura del mantenimento per gli stessi;
- La sig.ra contribuirà con la somma mensile di € 250,00 al pagamento delle CP_1 utenze do e (ad esclusione del telefono interamente a proprio carico) e delle altre spese ordinarie per la casa. Devono essere compiute le formalità di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30 giugno 2006 nel Comune di Salerno tra Parte_1
, nato a [...] il [...], C.F.: e
[...] CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
nel Registro Atti Matrimonio Comune B) dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno (Anno 2006, Atto n. 161, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 giugno2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1278/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
5.1978, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Salerno alla Via F. Farao n. Laura Fierro che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno al C.so Vittorio E studio dell'avv. Lucia Scannapieco che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di cessazione degli effetti civili del sponendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 30 giugno 2006 nel CP_1
Comune di Salerno e che, dalla lor no nati tre figli: Per_1
(04.06.2009), (15.03.2011) e (29.05.2017). Per_2 Per_3
In particolare rrente rilevav olo coniugale si era ormai logorato da tempo e che i coniugi avevano sottoscritto un accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. presso il Tribunale di Salerno in data14.11.2023; pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la riduzione della misura del mantenimento per i figli e con la revoca dell'accollo di tutte le spese per la casa familiare. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio e contestava quanto dedotto e, chiedendo la conferma delle condizioni concordate in sede di negoziazione assistita. All'udienza del 17 giugno 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. presso il Tribunale di Salerno in data14.11.2023, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I ricorrenti hanno chiesto la suddetta pronuncia alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 17 giugno 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- La conferma delle condizioni della separazione per ciò che concerne l'affidamento dei figli minori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la misura del mantenimento per gli stessi;
- La sig.ra contribuirà con la somma mensile di € 250,00 al pagamento delle CP_1 utenze do e (ad esclusione del telefono interamente a proprio carico) e delle altre spese ordinarie per la casa. Devono essere compiute le formalità di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30 giugno 2006 nel Comune di Salerno tra Parte_1
, nato a [...] il [...], C.F.: e
[...] CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
nel Registro Atti Matrimonio Comune B) dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno (Anno 2006, Atto n. 161, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 giugno2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi