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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 37/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Silvana Mascolo ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Picerno, al Viale G. Albini 119
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Parte_2
Mascolo ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Picerno, al Viale
G. Albini 119
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come precisate all'udienza del 17.04.2025.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 06.01.2025, e - premesso di aver contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Baragiano (PZ) il 12.08.2006 e che dalla loro unione sono nati i figli (il Per_1
01.05.2007) e (il 06.08.2010) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, oltre Per_2 all'incompatibilità caratteriale che precludono la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto. b) La casa coniugale sita in Baragiano alla via Appia Nord
n.35, condotta con contratto di locazione verrà assegnata al IG. . c) Il si impegna Parte_2 Pt_2
a consegnare la camera da letto dei ragazzi e il soggiorno alla IG.ra mentre la camera da Pt_1 letto matrimoniale e la cucina rimangono nella sua disponibilità. d) La IG.ra potrà Pt_1 prelevare tutti i suoi effetti personali alla sottoscrizione del presente accordo previa comunicazione al IG. . d) Il si obbliga al effettuare le dovute volture delle utenze, ivi compresa la Pt_2 Pt_2 connessione internet, e si obbliga al pagamento di tutte le utenze , luce, gas e il canone di fitto da settembre 2024. e) La IG.ra dichiara si essersi già allontanata dalla casa coniugale già Pt_1 dal mese di settembre 2024. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI e) I figli saranno affidatati in modo condiviso ad entrambi i genitori con abitazione di residenza principale con la madre, attualmente presso la casa della nonna materna sita in Baragiano alla Masseria Matone in attesa di una nuova locazione. Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori , i quali in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al
Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno. f)I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei propri bisogni , capacità ed inclinazioni natura ed aspirazioni, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle decisioni di ordinaria amministrazione , che saranno assunte singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, quando i minori. g) figli potranno stare con il padre ogni qualvolta lo vorranno, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi
2 riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita. -Tre giorni infrasettimanali, di preferenza il Lunedì, mercoledì e Venerdì dalle ore 16, 00 alle ore 20,30; -Un fine settimana alternato dalle ore
18,00 del Venerdì alle ore 18, 00 della Domenica;
- Un periodo di 15 giorni consecutivi durante l'estate, da concordarsi preventivamente entro il 31 Maggio di ogni anno;
-Per 3 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- Durante le vacanze pasquali ad anni alterni trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
h) Il padre corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro 250,00 per ciascuno dei figli, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, entro il 05 di ogni mese a decorrere dal deposito del ricorso, con bonifico sul conto corrente postale intestato a le cui coordinate Iban sono le seguenti : Parte_1
[...] . i) Il , inoltre, con la sottoscrizione del presente accordo Pt_2 autorizza la IG.ra a percepire l'assegno unico al 50% obbligandosi all'uopo di Pt_1 sottoscrivere la documentazione occorrente. l)Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: l.a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte da S.S.N.e quelle dentistiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
l.b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N, quelle per l'attività ludiche, ricreative e per le vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. m)Le spese extra e quelle anticipate da uno dei due genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. MANTENIMENTO DEL CONIUGE E ALTRE DISPOSIZIONI
PATRIMONIALI n)Dato atto delle attuali condizioni economiche-reddituali dei coniugi il IG.
verserà alla IG.ra , attualmente disoccupata, a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo di mantenimento la somma di euro 100,00, entro il 05 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indice Istat ,e così fino a che la IG.ra on reperisca Pt_1 una occupazione lavorativa;
o) I coniugi dichiarano, altresì, di aver provveduto a ripartire ogni bene comune, ed ogni rapporto di natura economica, di essere ampiamente soddisfatti e di non avere null'altro a pretendere ad eccezione di quanto previsto nel presente atto. p) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.”.
All'udienza del 17.04.2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di che la casa familiare, attualmente in fitto, resti in uso al IG. e che per motivi di economicità la IG.ra si trasferisca presso Pt_2 Pt_1
l'abitazione della madre, ubicata in Baragiano (PZ), unitamente ai figli e . Hanno, Per_1 Per_2 inoltre, confermato le ulteriori condizioni previste nel ricorso introduttivo.
3 Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno previsto un piano genitoriale, incluso nel ricorso introduttivo.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore, , a giovarsi della responsabilità Per_2 congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse del minore a mantenere rapporti costanti e IGnificativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Baragiano (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_2
con ricorso del 06.01.2025, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e i quali Parte_2 Parte_1
hanno contratto matrimonio in Baragiano (PZ) trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Baragiano (PZ) dell'Anno 2006, Atto nr. 11, Parte II, Serie
A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto del figlio minore, ad entrambi i Persona_3
genitori, con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi,
come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Baragiano (PZ) per gli adempimenti di competenza;
4 f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di conIGlio, in Potenza il 17.04.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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