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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 239 /2022 promossa da:
in persona del titolare Sig. Parte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BERTI DANIELA ed elettivamente domiciliato in Spoleto (PG) alla
Via G. Marconi n. 465,presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
( ), (C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Francesconi ed elettivamente C.F._7 domiciliati presso il suo studio sito in Campello sul Clitunno (PG), Via Dante Alighieri n. 2
APPELLATI
avente ad
OGGETTO
Transazione
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 impugna la sentenza n° 571/2021, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 5/10/2021, che Parte_1
ha accolto le domande degli attori, condannando l a corrispondere alla parte Parte_1
attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento contrattuale circa i lavori di ristrutturazione effettuati nel fabbricato degli appellati, situato nel Comune di Spoleto località Casette di
Crocemarroggia (PG), la somma di € 19.417,82 oltre IVA, rivalutazione ed interessi, nonché a rifondere le spese processuali ritenendola erronea là dove:
a) in via preliminare e pregiudiziale non ha riconosciuto la natura novativa della transazione del 23/05/2014
sottoscritta tra le parti;
b) ha aderito in modo assoluto alle risultanze della CTU senza prendere atto delle contraddizioni, errori e valutazioni ultronee ivi presenti;
c) ha mancato di motivare la propria sentenza in ordine alle specifiche censure mosse dalla convenuta alla consulenza d'ufficio;
d) ha mancato di apprezzare adeguatamente e valutato erroneamente le prove acquisite nell'istruttoria orale e documentale anche in ordine a circostanze decisive nel giudizio.
Le parti appellate si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello.
In merito al primo motivo deduce l'appellante che le opere che i tecnici hanno stabilito come necessarie a risolvere i vizi e che sono state, pertanto, inserite nella transazione non erano opere ancora da eseguire in forza del contratto originario di compravendita, ma lavori ulteriori per eliminare i vizi sopravvenuti, riconosciuti come addebitabili anche alla cattiva manutenzione dei singoli proprietari. Pertanto, l'accordo transattivo ha assunto inevitabilmente il carattere di una nuova e distinta fonte negoziale tra le parti e dunque sarebbe inammissibile la risoluzione per inadempimento domandata dagli attori vista l'assenza di una clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1976 c.c..
Il motivo è infondato.
Come già sottolineato dal Giudice di prime cure, le parti con l'accordo transattivo1 miravano a risolvere le problematiche accertate a seguito del sopralluogo congiunto di cui si fa menzione nella scrittura privata del 2014 1 Con la scrittura privata del 23 maggio 2014 l' , nella persona del suo titolare si impegnava ad eseguire Parte_1 Parte_1 alcune opere riparatorie, descritte dettagliatamente nella stessa scrittura, entro il termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo. Tali opere consistevano in: 1 ) ripresa di parti di intonaco e di tinteggiatura nei due balconi posti al pagina 2 di 7 dunque la scrittura non poteva né prescindere da, né superare la originaria fonte negoziale del rapporto (atto di compravendita-appalto). La circostanza che non si trattasse di lavori originari, ma di lavori sopravvenuti a causa dei vizi riscontrati non esclude, ma conferma la circostanza del collegamento e della stretta pertinenza della scrittura transattiva, nella quale si fa espresso riferimento a lavori di “riparazione”, con l'originario contratto.
Non vi è stata una modificazione “sostanziale” del rapporto, non è stato introdotto un aliquid novi né per oggetto né per titolo, in quanto la prestazione dell'obbligazione è rimasta la medesima, così come eguale è
rimasta la causa negoziale.
Dunque i motivi esposti non sono idonei a superare la ricostruzione giuridica effettuata dal Giudice di prime cure.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'erroneità, l'illogicità e soprattutto l'inconferenza ed ultroneità
delle valutazioni e conclusioni operate dal CTU rispetto al quesito del Giudice, in quanto il quesito prevedeva che il CTU previo esame dell'atto di transazione del 23.05.2014, dicesse se le opere ivi indicate fossero state effettivamente realizzate da e se le stesse fossero state eseguite a regola d'arte ovvero Parte_1
presentassero i difetti indicati nella perizia di parte attrice, quindi gli eventuali difetti che il Giudice chiedeva al
CTU di verificare erano attinenti infatti alle opere previste in transazione non a quelli originariamente denunciati dalle parti;
invece il CTU si era spinto oltre, svolgendo una analisi non sulla effettiva esecuzione delle opere previste in transazione ma sulla loro idoneità a superare i difetti riscontrati ab origine dai resistenti.
In particolare, riferendosi all'opera del ripristino delle fughe presenti nella pavimentazione dei terrazzi posti sul retro dell'edificio (punto 3 pag. 8 della perizia) lamenta che il CTU, invece di verificare se le fughe tra le piastrelle fossero state ripristinate o meno, ha indirizzato la sua indagine sulle cause di rigonfiamento e distaccamento delle piastrelle, giungendo a prevedere addirittura delle nuove opere non previste in transazione,
cioè il rifacimento dell'intera pavimentazione dei terrazzi, con un costo stimato di € 15.300,00, quasi pari al totale dei costi necessari per il ripristino a regola d'arte preventivato in € 17.337,34; se invece il Giudice non avesse tenuto conto dell'ultronea valutazione del tecnico d'ufficio, avrebbe verificato il corretto adempimento del
1° piano della palazzina, sul prospetto principale, e revisione degli scarichi ivi insistenti;
2 ) sistemazione del battiscopa lungo la scala esterna di accesso all'appartamento del Sig. previo distacco del battiscopa, pulitura e rasatura, posa del battiscopa e Parte_8 sigillatura di tutti i giunti (lavorazione già effettuata); 3 ) ripristino delle fughe presenti nella pavimentazione dei terrazzi posti sul retro dell'edificio, con stucco elastico per esterni di colore simile all'esistente; 4 ) ritocco della tinteggiatura nelle zone sottostanti i vani caldaia, poste nel retro dell'edificio; 5 ) ripresa di intonaco e di tinteggiatura, sulla parete esterna della corsia di manovra dei garage, nella zona quasi centrale della sua lunghezza. Nella scrittura privata venivano indicate anche alcune lavorazioni riconosciute dalla parte attrice rientranti nella ordinaria manutenzione. pagina 3 di 7 all'obbligazione assunta di ripristino delle fughe . Stesso discorso vale, per l'appellante, con riferimento Pt_1
all'opera di sistemazione dei battiscopa lungo la scala esterna di accesso all'appartamento del Sig. per la Pt_1
quale il CTU spingendosi oltre il quesito del Giudice ha rilevato l'inidoneità all'eliminazione dei difetti indicati dal CTP, prevedendo dei nuovi costi per il rifacimento dell'opera.
Il motivo non è fondato.
Nella scrittura transattiva era previsto che l'impresa si era obbligata inoltre alla sistemazione del battiscopa lungo la scala esterna di accesso all'appartamento del Sig. Parte_8
Le opere indicate al punto n. 2), relative a: “sistemazione del battiscopa lungo la scala esterna di accesso all'appartamento del Sig. previo distacco del battiscopa, pulitura e rasatura, posa del battiscopa e Parte_8
sigillatura di tutti i giunti, risultavano già eseguite dall' al momento della transazione come è Parte_1
stato accertato dal CTU durante i sopralluoghi.
Il CTU ha anche riscontrato che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte, ma non è risultato risolutivo per eliminare i difetti descritti nella perizia del Consulente di parte attrice, perché nella parete muraria limitrofa all'inizio della rampa esterna della scala, sono state accertate delle parti di intonaco in fase di distaccamento causate da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla parte di giunzione tra la muratura verticale e quella orizzontale. Tale fenomeno ha generato la presenza di risalita di umidità all'interno della camera di proprietà
e . Tuttavia tali problematiche sono estranee agli interventi pattuiti con l'atto Parte_3 Parte_4
transattivo. L'appellante non disconosce che questa fosse l'originaria problematica da risolvere, ma si appunta sul contenuto della specifica prestazione dedotta in transazione. Sennonché, come detto, la transazione non è
novativa, e deve pertanto essere collegata necessariamente sia al contenuto dell'originario inadempimento, sia alla effettiva risoluzione dei vizi che avevano originato la transazione, tenuto conto che il contenuto dell'atto non può essere astratto dall'obbligazione principale. Peraltro, l'esecuzione a regola d'arte non può essere affermata nel momento in cui si rileva che permangono infiltrazioni di acqua piovana proveniente dalla parte di giunzione tra la muratura verticale e quella orizzontale. Né era possibile, al momento della transazione in cui si dà atto che il lavoro era già stato svolto, verificare preventivamente se il problema che aveva dato origine all'intervento fosse stato effettivamente risolto, potendosi solo rilevare che il battiscopa era stato ricollocato. Quindi, non può
escludersi l'inadempimento solo sulla base della verifica che l'intervento di sistemazione del battiscopa era stato pagina 4 di 7 realizzato. Il CTU ha anche escluso che tale intervento rientrasse tra le opere di manutenzione ordinaria a carico degli attori, e ciò conferma che la soluzione della problematica riscontrata era attribuita all'impresa..
Stesso dicasi con riferimento all'opera del ripristino delle fughe presenti nella pavimentazione dei terrazzi posti sul retro dell'edificio , con intervento non idoneo a risolvere le cause di rigonfiamento e distaccamento delle piastrelle.
Deduce ancora l'appellante che alcune delle opere cui il si era obbligato non sono state ultimate per Pt_1
essergli stato impedito di terminarle, avendo gli appellati allontanato i suoi operai dal cantiere (come risulta dall'escussione del teste alla udienza del 20/03/2018, confermato dal teste all'udienza del Tes_1 Tes_2
30/10/2018, avvalorato dal fax inviato dalla difesa in data 13/11/2014 (doc. 3 all. comparsa costituzione Pt_1
.
[...]
Con il quarto motivo si duole che il Giudice abbia escluso che le dichiarazioni del teste Geom. Tes_1
considerate de relato actoris, non potessero assurgere a piena prova del fatto che gli operai del fossero Pt_1
stati allontanati dal cantiere perchè non avrebbero trovato, secondo il Giudice, validi riscontri;
evidenzia che le dichiarazioni del sono state suffragate dalla perizia redatta dal medesimo teste, contenente Tes_1
documentazione fotografica, e dalla missiva inviata a mezzo fax dal procuratore dell'appellante (doc. 3 della comparsa . Contesta altresì la ritenuta inattendibilità del teste in quanto operaio Parte_1 Tes_2
esecutore dei lavori, posto che, le sue dichiarazioni hanno trovato negli atti di causa riscontri precisi e concordanti (il fax del procuratore citato, le dichiarazioni del teste e quelle rese dal Sig. in fase Tes_1 Pt_1
di interrogatorio formale).
I motivi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
Il teste riferisce che lo chiamò un operaio dicendo lo avevano fatto allontanare lamentando che i lavori Tes_1
sino a quel momento eseguiti non rispettassero quanto previsto nella scrittura privata. Il teste ha riferito Tes_2
di essere stato allontanato in quanto il proprietario dell'appartamento sulla cui terrazza stava eseguendo i lavori gli disse che lo stucco che stava apponendo sul pavimento del terrazzo non era sufficiente ad ovviare ai problemi, e dalle dichiarazioni del teste risulta che il lo chiamò per riferirgli del problema: Tes_1 Tes_2
sarebbe stato sufficiente chiarire l'aspetto tecnico e verificare l'effettiva bontà della soluzione operativa adottata,
per poter riprendere i lavori. Ciò non avvenne perché, in realtà, già da allora era possibile verificare l'inidoneità
pagina 5 di 7 ed inefficacia degli interventi operati, come riferito dal teste Dunque, non è l'allontanamento che ha Tes_3
impedito la corretta esecuzione dei lavori, bensì l'inverso nel senso che il rilevato non corretto adempimento ha determinato il rifiuto di riceverlo. Tra l'altro il teste non ha saputo collocare con precisione l'evento, riferendosi genericamente ai mesi di agosto, settembre, ottobre 2014. Il teste invece, ha riferito che chiamarono i Tes_3
clienti (appellati) per lamentarsi che i lavori erano stati fatti male e che (non sa effettivamente dopo quanti giorni) era stato abbandonato il cantiere, ricordando esattamente che alcuni lavori non erano stati ultimati e che altri lavori non erano stati realizzati a regola d'arte: dunque, l'abbandono del cantiere risale ad una fase successiva rispetto alla non corretta esecuzione dei lavori, e già solo questo determinava, tenuto conto del pregresso rapporto tra le parti, un inadempimento grave, anche tenuto conto dell'incidenza dei lavori non regolarmente adempiuti sull'importo complessivo dei danni riscontrato dal CTU. Tra l'altro il medesimo teste ha dichiarato che in occasione della redazione della seconda perizia (quella post lavori) aveva constato che le mattonelle si staccavano con maggiore facilità rispetto a quanto da lui riscontrato al momento della prima redazione della perizia su incarico dei suoi clienti (gli appellati), il che significa che la scorretta esecuzione dei lavori era grave ed evidente.
Con il terzo motivo censura la ritenuta gravità dell'inadempimento, rilevando che le opere realizzate dal Pt_1
corrispondono alla quasi totalità dei lavori previsti in transazione, mentre quelle non terminate non superano la soglia della non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1454 c.c., tanto che anche nel preventivo dei costi stimato dal
Consulente per il ripristino a regola d'arte (riparazione muratura esterna e corsia) la spesa sarebbe pari ad €
1.100,00.
Il motivo è infondato.
E' emerso dalla Ctu svolta che i lavori realizzati erano assolutamente inidonei a realizzare l'interesse del committente alla riparazione dei vizi e difetti già riscontrati, e che i vizi e difetti costituiscono riguardano gran parte delle lavorazioni che erano previste in transazione.
L'appello deve, quindi, essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate con l'aumento del 60 % per presenza di più
parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 DM 55/14).
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.174,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 06/04/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 239 /2022 promossa da:
in persona del titolare Sig. Parte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BERTI DANIELA ed elettivamente domiciliato in Spoleto (PG) alla
Via G. Marconi n. 465,presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
( ), (C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Francesconi ed elettivamente C.F._7 domiciliati presso il suo studio sito in Campello sul Clitunno (PG), Via Dante Alighieri n. 2
APPELLATI
avente ad
OGGETTO
Transazione
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 impugna la sentenza n° 571/2021, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 5/10/2021, che Parte_1
ha accolto le domande degli attori, condannando l a corrispondere alla parte Parte_1
attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento contrattuale circa i lavori di ristrutturazione effettuati nel fabbricato degli appellati, situato nel Comune di Spoleto località Casette di
Crocemarroggia (PG), la somma di € 19.417,82 oltre IVA, rivalutazione ed interessi, nonché a rifondere le spese processuali ritenendola erronea là dove:
a) in via preliminare e pregiudiziale non ha riconosciuto la natura novativa della transazione del 23/05/2014
sottoscritta tra le parti;
b) ha aderito in modo assoluto alle risultanze della CTU senza prendere atto delle contraddizioni, errori e valutazioni ultronee ivi presenti;
c) ha mancato di motivare la propria sentenza in ordine alle specifiche censure mosse dalla convenuta alla consulenza d'ufficio;
d) ha mancato di apprezzare adeguatamente e valutato erroneamente le prove acquisite nell'istruttoria orale e documentale anche in ordine a circostanze decisive nel giudizio.
Le parti appellate si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello.
In merito al primo motivo deduce l'appellante che le opere che i tecnici hanno stabilito come necessarie a risolvere i vizi e che sono state, pertanto, inserite nella transazione non erano opere ancora da eseguire in forza del contratto originario di compravendita, ma lavori ulteriori per eliminare i vizi sopravvenuti, riconosciuti come addebitabili anche alla cattiva manutenzione dei singoli proprietari. Pertanto, l'accordo transattivo ha assunto inevitabilmente il carattere di una nuova e distinta fonte negoziale tra le parti e dunque sarebbe inammissibile la risoluzione per inadempimento domandata dagli attori vista l'assenza di una clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1976 c.c..
Il motivo è infondato.
Come già sottolineato dal Giudice di prime cure, le parti con l'accordo transattivo1 miravano a risolvere le problematiche accertate a seguito del sopralluogo congiunto di cui si fa menzione nella scrittura privata del 2014 1 Con la scrittura privata del 23 maggio 2014 l' , nella persona del suo titolare si impegnava ad eseguire Parte_1 Parte_1 alcune opere riparatorie, descritte dettagliatamente nella stessa scrittura, entro il termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo. Tali opere consistevano in: 1 ) ripresa di parti di intonaco e di tinteggiatura nei due balconi posti al pagina 2 di 7 dunque la scrittura non poteva né prescindere da, né superare la originaria fonte negoziale del rapporto (atto di compravendita-appalto). La circostanza che non si trattasse di lavori originari, ma di lavori sopravvenuti a causa dei vizi riscontrati non esclude, ma conferma la circostanza del collegamento e della stretta pertinenza della scrittura transattiva, nella quale si fa espresso riferimento a lavori di “riparazione”, con l'originario contratto.
Non vi è stata una modificazione “sostanziale” del rapporto, non è stato introdotto un aliquid novi né per oggetto né per titolo, in quanto la prestazione dell'obbligazione è rimasta la medesima, così come eguale è
rimasta la causa negoziale.
Dunque i motivi esposti non sono idonei a superare la ricostruzione giuridica effettuata dal Giudice di prime cure.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'erroneità, l'illogicità e soprattutto l'inconferenza ed ultroneità
delle valutazioni e conclusioni operate dal CTU rispetto al quesito del Giudice, in quanto il quesito prevedeva che il CTU previo esame dell'atto di transazione del 23.05.2014, dicesse se le opere ivi indicate fossero state effettivamente realizzate da e se le stesse fossero state eseguite a regola d'arte ovvero Parte_1
presentassero i difetti indicati nella perizia di parte attrice, quindi gli eventuali difetti che il Giudice chiedeva al
CTU di verificare erano attinenti infatti alle opere previste in transazione non a quelli originariamente denunciati dalle parti;
invece il CTU si era spinto oltre, svolgendo una analisi non sulla effettiva esecuzione delle opere previste in transazione ma sulla loro idoneità a superare i difetti riscontrati ab origine dai resistenti.
In particolare, riferendosi all'opera del ripristino delle fughe presenti nella pavimentazione dei terrazzi posti sul retro dell'edificio (punto 3 pag. 8 della perizia) lamenta che il CTU, invece di verificare se le fughe tra le piastrelle fossero state ripristinate o meno, ha indirizzato la sua indagine sulle cause di rigonfiamento e distaccamento delle piastrelle, giungendo a prevedere addirittura delle nuove opere non previste in transazione,
cioè il rifacimento dell'intera pavimentazione dei terrazzi, con un costo stimato di € 15.300,00, quasi pari al totale dei costi necessari per il ripristino a regola d'arte preventivato in € 17.337,34; se invece il Giudice non avesse tenuto conto dell'ultronea valutazione del tecnico d'ufficio, avrebbe verificato il corretto adempimento del
1° piano della palazzina, sul prospetto principale, e revisione degli scarichi ivi insistenti;
2 ) sistemazione del battiscopa lungo la scala esterna di accesso all'appartamento del Sig. previo distacco del battiscopa, pulitura e rasatura, posa del battiscopa e Parte_8 sigillatura di tutti i giunti (lavorazione già effettuata); 3 ) ripristino delle fughe presenti nella pavimentazione dei terrazzi posti sul retro dell'edificio, con stucco elastico per esterni di colore simile all'esistente; 4 ) ritocco della tinteggiatura nelle zone sottostanti i vani caldaia, poste nel retro dell'edificio; 5 ) ripresa di intonaco e di tinteggiatura, sulla parete esterna della corsia di manovra dei garage, nella zona quasi centrale della sua lunghezza. Nella scrittura privata venivano indicate anche alcune lavorazioni riconosciute dalla parte attrice rientranti nella ordinaria manutenzione. pagina 3 di 7 all'obbligazione assunta di ripristino delle fughe . Stesso discorso vale, per l'appellante, con riferimento Pt_1
all'opera di sistemazione dei battiscopa lungo la scala esterna di accesso all'appartamento del Sig. per la Pt_1
quale il CTU spingendosi oltre il quesito del Giudice ha rilevato l'inidoneità all'eliminazione dei difetti indicati dal CTP, prevedendo dei nuovi costi per il rifacimento dell'opera.
Il motivo non è fondato.
Nella scrittura transattiva era previsto che l'impresa si era obbligata inoltre alla sistemazione del battiscopa lungo la scala esterna di accesso all'appartamento del Sig. Parte_8
Le opere indicate al punto n. 2), relative a: “sistemazione del battiscopa lungo la scala esterna di accesso all'appartamento del Sig. previo distacco del battiscopa, pulitura e rasatura, posa del battiscopa e Parte_8
sigillatura di tutti i giunti, risultavano già eseguite dall' al momento della transazione come è Parte_1
stato accertato dal CTU durante i sopralluoghi.
Il CTU ha anche riscontrato che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte, ma non è risultato risolutivo per eliminare i difetti descritti nella perizia del Consulente di parte attrice, perché nella parete muraria limitrofa all'inizio della rampa esterna della scala, sono state accertate delle parti di intonaco in fase di distaccamento causate da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla parte di giunzione tra la muratura verticale e quella orizzontale. Tale fenomeno ha generato la presenza di risalita di umidità all'interno della camera di proprietà
e . Tuttavia tali problematiche sono estranee agli interventi pattuiti con l'atto Parte_3 Parte_4
transattivo. L'appellante non disconosce che questa fosse l'originaria problematica da risolvere, ma si appunta sul contenuto della specifica prestazione dedotta in transazione. Sennonché, come detto, la transazione non è
novativa, e deve pertanto essere collegata necessariamente sia al contenuto dell'originario inadempimento, sia alla effettiva risoluzione dei vizi che avevano originato la transazione, tenuto conto che il contenuto dell'atto non può essere astratto dall'obbligazione principale. Peraltro, l'esecuzione a regola d'arte non può essere affermata nel momento in cui si rileva che permangono infiltrazioni di acqua piovana proveniente dalla parte di giunzione tra la muratura verticale e quella orizzontale. Né era possibile, al momento della transazione in cui si dà atto che il lavoro era già stato svolto, verificare preventivamente se il problema che aveva dato origine all'intervento fosse stato effettivamente risolto, potendosi solo rilevare che il battiscopa era stato ricollocato. Quindi, non può
escludersi l'inadempimento solo sulla base della verifica che l'intervento di sistemazione del battiscopa era stato pagina 4 di 7 realizzato. Il CTU ha anche escluso che tale intervento rientrasse tra le opere di manutenzione ordinaria a carico degli attori, e ciò conferma che la soluzione della problematica riscontrata era attribuita all'impresa..
Stesso dicasi con riferimento all'opera del ripristino delle fughe presenti nella pavimentazione dei terrazzi posti sul retro dell'edificio , con intervento non idoneo a risolvere le cause di rigonfiamento e distaccamento delle piastrelle.
Deduce ancora l'appellante che alcune delle opere cui il si era obbligato non sono state ultimate per Pt_1
essergli stato impedito di terminarle, avendo gli appellati allontanato i suoi operai dal cantiere (come risulta dall'escussione del teste alla udienza del 20/03/2018, confermato dal teste all'udienza del Tes_1 Tes_2
30/10/2018, avvalorato dal fax inviato dalla difesa in data 13/11/2014 (doc. 3 all. comparsa costituzione Pt_1
.
[...]
Con il quarto motivo si duole che il Giudice abbia escluso che le dichiarazioni del teste Geom. Tes_1
considerate de relato actoris, non potessero assurgere a piena prova del fatto che gli operai del fossero Pt_1
stati allontanati dal cantiere perchè non avrebbero trovato, secondo il Giudice, validi riscontri;
evidenzia che le dichiarazioni del sono state suffragate dalla perizia redatta dal medesimo teste, contenente Tes_1
documentazione fotografica, e dalla missiva inviata a mezzo fax dal procuratore dell'appellante (doc. 3 della comparsa . Contesta altresì la ritenuta inattendibilità del teste in quanto operaio Parte_1 Tes_2
esecutore dei lavori, posto che, le sue dichiarazioni hanno trovato negli atti di causa riscontri precisi e concordanti (il fax del procuratore citato, le dichiarazioni del teste e quelle rese dal Sig. in fase Tes_1 Pt_1
di interrogatorio formale).
I motivi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
Il teste riferisce che lo chiamò un operaio dicendo lo avevano fatto allontanare lamentando che i lavori Tes_1
sino a quel momento eseguiti non rispettassero quanto previsto nella scrittura privata. Il teste ha riferito Tes_2
di essere stato allontanato in quanto il proprietario dell'appartamento sulla cui terrazza stava eseguendo i lavori gli disse che lo stucco che stava apponendo sul pavimento del terrazzo non era sufficiente ad ovviare ai problemi, e dalle dichiarazioni del teste risulta che il lo chiamò per riferirgli del problema: Tes_1 Tes_2
sarebbe stato sufficiente chiarire l'aspetto tecnico e verificare l'effettiva bontà della soluzione operativa adottata,
per poter riprendere i lavori. Ciò non avvenne perché, in realtà, già da allora era possibile verificare l'inidoneità
pagina 5 di 7 ed inefficacia degli interventi operati, come riferito dal teste Dunque, non è l'allontanamento che ha Tes_3
impedito la corretta esecuzione dei lavori, bensì l'inverso nel senso che il rilevato non corretto adempimento ha determinato il rifiuto di riceverlo. Tra l'altro il teste non ha saputo collocare con precisione l'evento, riferendosi genericamente ai mesi di agosto, settembre, ottobre 2014. Il teste invece, ha riferito che chiamarono i Tes_3
clienti (appellati) per lamentarsi che i lavori erano stati fatti male e che (non sa effettivamente dopo quanti giorni) era stato abbandonato il cantiere, ricordando esattamente che alcuni lavori non erano stati ultimati e che altri lavori non erano stati realizzati a regola d'arte: dunque, l'abbandono del cantiere risale ad una fase successiva rispetto alla non corretta esecuzione dei lavori, e già solo questo determinava, tenuto conto del pregresso rapporto tra le parti, un inadempimento grave, anche tenuto conto dell'incidenza dei lavori non regolarmente adempiuti sull'importo complessivo dei danni riscontrato dal CTU. Tra l'altro il medesimo teste ha dichiarato che in occasione della redazione della seconda perizia (quella post lavori) aveva constato che le mattonelle si staccavano con maggiore facilità rispetto a quanto da lui riscontrato al momento della prima redazione della perizia su incarico dei suoi clienti (gli appellati), il che significa che la scorretta esecuzione dei lavori era grave ed evidente.
Con il terzo motivo censura la ritenuta gravità dell'inadempimento, rilevando che le opere realizzate dal Pt_1
corrispondono alla quasi totalità dei lavori previsti in transazione, mentre quelle non terminate non superano la soglia della non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1454 c.c., tanto che anche nel preventivo dei costi stimato dal
Consulente per il ripristino a regola d'arte (riparazione muratura esterna e corsia) la spesa sarebbe pari ad €
1.100,00.
Il motivo è infondato.
E' emerso dalla Ctu svolta che i lavori realizzati erano assolutamente inidonei a realizzare l'interesse del committente alla riparazione dei vizi e difetti già riscontrati, e che i vizi e difetti costituiscono riguardano gran parte delle lavorazioni che erano previste in transazione.
L'appello deve, quindi, essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate con l'aumento del 60 % per presenza di più
parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 DM 55/14).
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.174,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 06/04/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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