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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12452/2024 promossa da:
con avv.ROMANI BENEDETTA Parte_1
RICORRENTE
contro
con avv. PETRINI SIMONE Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti fanno presente di aver raggiunto un accordo come segue:
1) Pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni;
2) Affidamento condiviso del figlio ferma la domiciliazione presso la madre e frequentazione come in atto e stabilita in sede di separazione;
pagina 1 di 3 3) il padre verserà alla madre - con decorrenza da gennaio 2025 - entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di € 300 a titolo di contributo per il mantenimento di e Per_1 di € 100 a titolo di contributo per il mantenimento di oltre rivalutazione Per_2
annuale ISTAT,;
4) Le spese straordinarie saranno per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre, secondo le linee guida CNF del 2017;
5) L'assegno unico per verrà interamente percepito dalla madre;
Per_2
6) Spese compensate
OGGETTO: DIVORZIO
FATTO E DIRITTO
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
Controparte_1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel 2018 nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio
La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi e riportate in dispositivo in quanto non contrarie a norme imperative e né al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sesto Fiorentino da e e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
predetto Comune dell'anno 2005 al n. 2 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge alle condizioni concordate tra le parti.
Spese compensate
Così deciso in Firenze, 05/02/2025
La Presidente est.
pagina 2 di 3 Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12452/2024 promossa da:
con avv.ROMANI BENEDETTA Parte_1
RICORRENTE
contro
con avv. PETRINI SIMONE Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti fanno presente di aver raggiunto un accordo come segue:
1) Pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni;
2) Affidamento condiviso del figlio ferma la domiciliazione presso la madre e frequentazione come in atto e stabilita in sede di separazione;
pagina 1 di 3 3) il padre verserà alla madre - con decorrenza da gennaio 2025 - entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di € 300 a titolo di contributo per il mantenimento di e Per_1 di € 100 a titolo di contributo per il mantenimento di oltre rivalutazione Per_2
annuale ISTAT,;
4) Le spese straordinarie saranno per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre, secondo le linee guida CNF del 2017;
5) L'assegno unico per verrà interamente percepito dalla madre;
Per_2
6) Spese compensate
OGGETTO: DIVORZIO
FATTO E DIRITTO
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
Controparte_1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel 2018 nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio
La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi e riportate in dispositivo in quanto non contrarie a norme imperative e né al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sesto Fiorentino da e e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
predetto Comune dell'anno 2005 al n. 2 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge alle condizioni concordate tra le parti.
Spese compensate
Così deciso in Firenze, 05/02/2025
La Presidente est.
pagina 2 di 3 Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 3 di 3