Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2006, n. 5529
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Sentenza 14 marzo 2006

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In tema di brevetto per invenzioni industriali, sino a quando la domanda di privativa resta segreta, la contraffazione del trovato cui essa si riferisce non è giuridicamente concepibile (con conseguente esclusione, sancita dall'art. 83-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e succ. modif., della tutela, anche in via cautelare); e tuttavia, in nessun modo la mancanza di brevetto (ovvero, l'inaccessibilità della domanda) o la mancanza di titolarità del brevetto ovvero la nullità di esso o la sua scadenza precludono la possibilità di agire in giudizio, rendendo, quindi, improponibile la domanda, salvo il rigetto dell'azione proposta allorché, al momento della decisione, il brevetto non sia stato ancora rilasciato, o la domanda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto. In tutti questi casi, pertanto, si ha, non già una domanda improponibile, ma una domanda infondata, versandosi in ipotesi di carenza, non di presupposti, ma di condizioni dell'azione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2006, n. 5529
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5529
    Data del deposito : 14 marzo 2006

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