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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3163/2023 R.G.sulricorso depositato il 28/06/2023 proposto da (difesa dall'avv. Sebastiano Gasparone) Parte_1
nei confronti di (contumace) Controparte_1
all'esito dell'udienza ,
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze, come specificate in ricorso, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore di ricorrente dichiaratosi antistatario ."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla percezione della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL
2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso, comprensiva di interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2. per l'effetto, condannare il , (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro-tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n.76/a, domiciliato presso l'Avvocatura CP_2 distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15, al pagamento in favore della sig.ra della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, prevista Parte_1
1 dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso, comprensiva di interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Parte ricorrente deduceva che:
1. è alle dipendenze del , in qualità di docente supplente fino Controparte_1 al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto Comprensivo “Pythagoras”, di Reggio Calabria con contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 4426 del 05/09/2022, con decorrenza dal
05/09/2022 al 30/06/2023;
2. dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2021/2022, la predetta ricorrente, ha prestato servizio alle dipendenze del , inquadrata con la qualifica di docente supplente, in forza Controparte_1 di più contratti a tempo determinato;
3. in particolare, la ricorrente inserita nella graduatoria d'istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola dell'infanzia, ha svolto svariate supplenze brevi e temporanee per i periodi così specificati:
- dal 24/01/2019 al 09/02/2019, presso la Istituto Comprensivo di OS NI Marina (RC), per
24 ore settimanali
- dal 11/02/2019 al 02/03/2019, presso la Istituto Comprensivo di OS NI Marina (RC), per
24 ore settimanali
- dal 16/03/2019 al 27/03/2019, presso la Istituto Comprensivo di OS NI Marina (RC), per
24 ore settimanali
- dal 28/03/2019 al 30/03/2019, presso la Istituto Comprensivo di OS NI Marina (RC), per
24 ore settimanali;
- dal 09/05/2019 al 16/05/2019, presso la Istituto Comprensivo “Foscolo” di Bagnara Calabra (RC), per 23 ore settimanali;
- dal 08/11/2019 al 14/11/2019, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 15/11/2019 al 15/11/2019, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
2 - dal 18/11/2019 al 22/11/2019, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 25/11/2019 al 06/12/2019, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 09/12/2019 al 13/12/2019, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 16/12/2019 al 20/12/2019, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 07/01/2020 al 17/01/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 20/01/2020 al 31/01/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 03/02/2020 al 03/02/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 04/02/2020 al 04/02/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 05/02/2020 al 07/02/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 08/02/2020 al 10/02/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 11/02/2020 al 08/03/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali
- dal 01/10/2020 al 10/10/2020, presso l'Istituto Comprensivo, “OS NI, Grotteria” di OS
NI (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 12/10/2020 al 12/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo, “OS NI, Grotteria” di OS
NI (RC), per 24 ore settimanali
- dal 12/10/2021 al 30/12/2021, presso l'Istituto Comprensivo, Laureana, Galatro, Feroleto” di
Laureana di Borrello (RC), per 24 ore settimanali - dal 31/12/2021 al 31/03/2022, presso l'Istituto
Comprensivo, “Laureana, Galatro, Feroleto” di Laureana di Borrello (RC), per 24 ore settimanali;
3 - dal 01/04/2022 al 09/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo, “Laureana, Galatro, Feroleto” di
Laureana di Borrello (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 10/06/2022 al 10/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo, Laureana, Galatro, Feroleto” di
Laureana di Borrello (RC), per 24 ore settimanali;
4. a fronte dell'attività regolarmente svolta, il , non ha corrisposto alla Controparte_1 ricorrente la “Retribuzione Professionale Docenti” prevista dal l'art. 7 del CCNL del comparto scuola del 15.03.2001, quale voce stipendiale spettante per dodici mensilità e con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999; 5. l'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, prevede al comma 3, che:
“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...”;
6. quest'ultima disposizione normativa, individua, tra i destinatari del compenso accessorio, gli assunti con contratto a tempo indeterminato e il personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
7. non vi è dubbio, che la “Retribuzione Professionale Docenti” rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, ancorché, con contratti inferiori all'annualità;
8. invero, la Retribuzione Professionale Docente, istituita dal prefato art. 7 CCNL del 15.03.2001, quale compenso accessorio, viene riconosciuta con la precipua finalità di valorizzare professionalmente la funzione docente per le scuole di ogni ordine e grado, nonché, di riconoscere il ruolo determinante dei docenti per il miglioramento del servizio scolastico;
9. come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, gli assunti a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato a meno che non sussistano ragioni oggettive;
. dalla documentazione prodotta (contratti di lavoro e buste paga) emerge chiaramente che abbia prestato regolarmente attività lavorativa alle dipendenze del , senza tuttavia Controparte_1 ricevere il Compenso Individuale Accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL del 1990 e dal successivo art. 82 del CCNL del 2007 del comparto scuola.
4 IL resistente restava contumace . Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto
La causa concerne la pretesa della parte ricorrente , docente pubblico con incarichi di supplenza a tempo determinato , a vedere riconosciuta e corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti previsto dell'art. 7 del CCNL del 15.3.2001.
La norma in questione prevede : < ART. 7
Retribuzione professionale docenti 1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.”
Sulla questione interpretativa è intervenuta giàla giurisprudenza di legittimità che ha così statuito : < il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di
5 docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;> Cass civ n. 6293 Anno 2020.
Alla stregua di tale orientamento , che già riprende quanto affermato in precedenza < l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio»;> cosi Cass 20015/18.
Non ravvisandovi ragioni per discostarsi dalle predette affermazioni , in effetti non rilevandosi una incompatibilità di scopo tra supplenze lunghe e supplenze brevi poiché il trattamento volto alla valorizzazione della funzione docente e non come unicamente premiante una certa continuità di servizio , la domanda va accolta .
SPESE
Spese del giudizio a carico di resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore della causa , alla natura e alle fasi svolte .
Reggio Calabria , 23.1.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3163/2023 R.G.sulricorso depositato il 28/06/2023 proposto da (difesa dall'avv. Sebastiano Gasparone) Parte_1
nei confronti di (contumace) Controparte_1
all'esito dell'udienza ,
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze, come specificate in ricorso, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore di ricorrente dichiaratosi antistatario ."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla percezione della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL
2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso, comprensiva di interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2. per l'effetto, condannare il , (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro-tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n.76/a, domiciliato presso l'Avvocatura CP_2 distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15, al pagamento in favore della sig.ra della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, prevista Parte_1
1 dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso, comprensiva di interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Parte ricorrente deduceva che:
1. è alle dipendenze del , in qualità di docente supplente fino Controparte_1 al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto Comprensivo “Pythagoras”, di Reggio Calabria con contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 4426 del 05/09/2022, con decorrenza dal
05/09/2022 al 30/06/2023;
2. dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2021/2022, la predetta ricorrente, ha prestato servizio alle dipendenze del , inquadrata con la qualifica di docente supplente, in forza Controparte_1 di più contratti a tempo determinato;
3. in particolare, la ricorrente inserita nella graduatoria d'istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola dell'infanzia, ha svolto svariate supplenze brevi e temporanee per i periodi così specificati:
- dal 24/01/2019 al 09/02/2019, presso la Istituto Comprensivo di OS NI Marina (RC), per
24 ore settimanali
- dal 11/02/2019 al 02/03/2019, presso la Istituto Comprensivo di OS NI Marina (RC), per
24 ore settimanali
- dal 16/03/2019 al 27/03/2019, presso la Istituto Comprensivo di OS NI Marina (RC), per
24 ore settimanali
- dal 28/03/2019 al 30/03/2019, presso la Istituto Comprensivo di OS NI Marina (RC), per
24 ore settimanali;
- dal 09/05/2019 al 16/05/2019, presso la Istituto Comprensivo “Foscolo” di Bagnara Calabra (RC), per 23 ore settimanali;
- dal 08/11/2019 al 14/11/2019, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 15/11/2019 al 15/11/2019, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
2 - dal 18/11/2019 al 22/11/2019, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 25/11/2019 al 06/12/2019, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 09/12/2019 al 13/12/2019, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 16/12/2019 al 20/12/2019, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 07/01/2020 al 17/01/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 20/01/2020 al 31/01/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 03/02/2020 al 03/02/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 04/02/2020 al 04/02/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 05/02/2020 al 07/02/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 08/02/2020 al 10/02/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali;
- dal 11/02/2020 al 08/03/2020, presso la Scuola Primaria “Pasquale Megali” di Melito di Porto Salvo
(RC), per 24 ore settimanali
- dal 01/10/2020 al 10/10/2020, presso l'Istituto Comprensivo, “OS NI, Grotteria” di OS
NI (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 12/10/2020 al 12/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo, “OS NI, Grotteria” di OS
NI (RC), per 24 ore settimanali
- dal 12/10/2021 al 30/12/2021, presso l'Istituto Comprensivo, Laureana, Galatro, Feroleto” di
Laureana di Borrello (RC), per 24 ore settimanali - dal 31/12/2021 al 31/03/2022, presso l'Istituto
Comprensivo, “Laureana, Galatro, Feroleto” di Laureana di Borrello (RC), per 24 ore settimanali;
3 - dal 01/04/2022 al 09/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo, “Laureana, Galatro, Feroleto” di
Laureana di Borrello (RC), per 24 ore settimanali;
- dal 10/06/2022 al 10/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo, Laureana, Galatro, Feroleto” di
Laureana di Borrello (RC), per 24 ore settimanali;
4. a fronte dell'attività regolarmente svolta, il , non ha corrisposto alla Controparte_1 ricorrente la “Retribuzione Professionale Docenti” prevista dal l'art. 7 del CCNL del comparto scuola del 15.03.2001, quale voce stipendiale spettante per dodici mensilità e con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999; 5. l'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, prevede al comma 3, che:
“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...”;
6. quest'ultima disposizione normativa, individua, tra i destinatari del compenso accessorio, gli assunti con contratto a tempo indeterminato e il personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
7. non vi è dubbio, che la “Retribuzione Professionale Docenti” rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, ancorché, con contratti inferiori all'annualità;
8. invero, la Retribuzione Professionale Docente, istituita dal prefato art. 7 CCNL del 15.03.2001, quale compenso accessorio, viene riconosciuta con la precipua finalità di valorizzare professionalmente la funzione docente per le scuole di ogni ordine e grado, nonché, di riconoscere il ruolo determinante dei docenti per il miglioramento del servizio scolastico;
9. come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, gli assunti a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato a meno che non sussistano ragioni oggettive;
. dalla documentazione prodotta (contratti di lavoro e buste paga) emerge chiaramente che abbia prestato regolarmente attività lavorativa alle dipendenze del , senza tuttavia Controparte_1 ricevere il Compenso Individuale Accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL del 1990 e dal successivo art. 82 del CCNL del 2007 del comparto scuola.
4 IL resistente restava contumace . Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto
La causa concerne la pretesa della parte ricorrente , docente pubblico con incarichi di supplenza a tempo determinato , a vedere riconosciuta e corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti previsto dell'art. 7 del CCNL del 15.3.2001.
La norma in questione prevede : < ART. 7
Retribuzione professionale docenti 1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.”
Sulla questione interpretativa è intervenuta giàla giurisprudenza di legittimità che ha così statuito : < il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di
5 docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;> Cass civ n. 6293 Anno 2020.
Alla stregua di tale orientamento , che già riprende quanto affermato in precedenza < l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio»;> cosi Cass 20015/18.
Non ravvisandovi ragioni per discostarsi dalle predette affermazioni , in effetti non rilevandosi una incompatibilità di scopo tra supplenze lunghe e supplenze brevi poiché il trattamento volto alla valorizzazione della funzione docente e non come unicamente premiante una certa continuità di servizio , la domanda va accolta .
SPESE
Spese del giudizio a carico di resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore della causa , alla natura e alle fasi svolte .
Reggio Calabria , 23.1.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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