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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6805 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2892 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 17.11.2025 tra
(cod. fisc.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, avv. Virginia Raggi, elettivamente domiciliata in Via del Tem- Pt_1 pio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciavarella (cod. fisc.: ) per CodiceFiscale_1 procura generale alle liti per atto del notaio di in data Persona_1 Pt_1
23.2.2022 (rep. 21680; racc. n. 111519), in atti;
-appellante- e
(cod. Controparte_1 fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliato in Piazza Giuseppe Mazzini n. CP_2 Pt_1
15, presso lo studio dell'avv. prof. Enrico Gabrielli, che lo rappresenta e di- fende unitamente all'avv. prof. Andrea Orestano per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale ri- Parte_1 forma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione di
[...]
: Pt_1 - in via principale, per le ragioni su esposte, rilevata l'improponibilità, l'inam- missibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del decreto ingiun- tivo opposto in relazione alle avanzate pretese creditorie, oltre che l'assoluta mancanza di prove a supporto dello stesso, revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o annullarlo per illegittimità manifesta;
- nel merito, accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annulla- bilità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia, di a favore dell'Istituto di Cre- Parte_1 dito Sportivo opposto per le ragioni sopra illustrate;
- in via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fideiussoria dell'opponente a favore dell'Istituto di CR , accertare CP_1
e/o dichiarare l'intervenuta inoperatività e/o decadenza della garanzia per non aver l'Istituto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., proposto domande giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine decaden- Parte_2 ziale di sei mesi decorrenti dalle singole scadenze delle rate semestrali di mutuo da questa non onorate, ed accertare e dichiarare l'intervenuta prescri- zione dell'asserito credito per assenza di atti idonei ad interrompere valida- mente la prescrizione;
- in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'Istituto di CR Sportivo per aver negligentemente erogato il finanzia- mento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e/o dichiarare la natura usuraria degli interessi previsti nel contratto di mutuo e, per l'effetto, dichiararli illegit- timi e, quindi, non dovuti. (…)
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”; per “voglia la ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e in diritto, contrario al giudicato esterno e non provato l'appello proposto da
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
Parte_1
b) in via del tutto subordinata e salvo gravame, nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'inesistenza e/o la nullità e/o
2 l'inefficacia e/o l'inopponibilità a della garanzia da quest'ul- Parte_1 tima prestata, ovvero nella altrettanto denegata ed inconcessa ipotesi in cui tale garanzia dovesse essere annullata, ovvero ancora nella denegata ed in- concessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la invalidità e/o l'inefficacia della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., accertare e dichiarare la respon- sabilità di , già , per aver colpevolmente in- Parte_1 CP_3 dotto l'Istituto per il CR Sportivo a riporre legittimo ed incolpevole affida- mento nella esistenza, validità ed efficacia della detta garanzia e della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., così da indurlo ad erogare il finanziamento a e, per l'effetto, condannare la medesima , Parte_2 Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni tutti, subiti e subendi, dall' già Controparte_1
di diritto , e quindi a pagare a tal Controparte_4 CP_5 titolo in favore dello stesso , in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, la somma di € 17.070.524,88, oltre interessi di mora conven- zionali, al tasso variabile semestralmente pari all''EURIBOR a 6 mesi 360' maggiorato di 0,90 punti percentuali, il tutto aumentato della metà, dal 15 dicembre 2016 sino al soddisfo (ovvero, in subordine, oltre rivalutazione ed interessi, a far tempo dal 15 dicembre 2016 e fino al soddisfo); ovvero, e salvo eventuale gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
c) con la vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 17299/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 19.7.2017,
e notificatole in data 1°.8.2017, con cui le è stato ingiunto di pagare all'Isti- tuto per il CR Sportivo (d'ora innanzi la somma di € CP_6
17.070.524,88, oltre interessi come da domanda (sulla sorta capitale in- giunta) e spese del procedimento monitorio, a titolo di adempimento della garanzia assunta dall'opponente nell'ambito di un contratto di mutuo ero- gato dall'Istituto ricorrente in favore della in attuazione Parte_2 della Convenzione stipulata tra l' e il in data CP_6 CP_3
19.10.2006, finalizzata alla realizzazione di una serie di strutture e
3 infrastrutture a servizio del . A fondamento dell'opposi- Parte_3 zione ha dedotto, in sintesi: Parte_1
- l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia di qualsiasi garanzia fideiussoria o di altra forma di garanzia per mancanza di una specifica deli- berazione del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42, co. 2, 203 e 207 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (d'ora in avanti, ; CP_7
- l'avvenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., la nullità o l'inefficacia di tutte le condizioni poste nel contratto di mutuo dal punto 1 al punto 14 dell'art. 5 di tale contratto, in quanto poste in violazione della Convenzione tra l' e il la quale, facendo espresso ri- CP_6 CP_3 ferimento all'art. 207 T.U.E.L., qualifica la garanzia quale “fideiussione”;
- l'inadempimento contrattuale da parte dell' , e quindi l'inoperatività CP_1 della garanzia per insussistenza delle condizioni di operatività della stessa previste dall'art. 8 della Convenzione, il quale ne subordina l'efficacia al po- sitivo accertamento dell'I.C.S. della regolare situazione finanziaria, economica e contabile;
ovvero, in via subordinata, il concorso di colpa dell'Istituto ricor- rente per avere negligentemente erogato il finanziamento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- che l' avrebbe potuto far valere le proprie ragioni di credito – nel CP_1 caso di inadempimento del mutuatario – sulle somme accantonate nel fondo di garanzia, previsto dall'art. 14 della Convenzione, con la conseguenza che l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo n. 17299/2017 non avrebbe potuto comprendere quanto accantonato nel citato fondo;
- l'illegittima richiesta da parte dell'Istituto di interessi di mora anatocistici, nonché superiori al tasso soglia;
- in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituito nel primo grado di giudizio l' che ha concluso per il ri- CP_6 getto dell'opposizione e, in via subordinata, ha domandato al Tribunale di
Roma di “accertare la responsabilità di per aver colpevolmente Parte_1 indotto L'istituto per il CR Sportivo a riporre legittimo ed incolpevole af- fidamento nella esistenza, validità ed efficacia della garanzia”; e, per l'effetto, di condannare a risarcire i danni subiti e subendi. Parte_1
4 Con sentenza n. 17361/2023 emessa il 28.11.2023 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 17299/2017 emesso in data Pt_1
20.07.2017 e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite all'I.C.S. op- posto.
Avverso la suddetta decisione ha tempestivamente proposto appello
[...]
, che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso, come in Pt_1 epigrafe, per la riforma della decisione di primo grado.
Si è costituito nel presente grado di giudizio l che ha contestato la CP_6 fondatezza delle censure svolte dall'appellante e, quindi, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione; e, nel caso di accoglimento dell'appello, ha chie- sto a questa Corte di “accertare e dichiarare la responsabilità di CP_8
, già , per aver colpevolmente indotto l' il Cre-
[...] CP_3 CP_1
a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nella esistenza, Parte_4 validità ed efficacia della detta garanzia e della deroga convenzionale all'art.
1957 c.c., così da indurlo ad erogare il finanziamento a e, Parte_2 per l'effetto, condannare la medesima , in persona del suo le- Parte_1 gale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni tutti, subiti e subendi, dall' . Controparte_1
Con la memoria conclusionale depositata in data 17.10.2025, parte appel- lata ha allegato e documentato (mediante produzione della c.d. visura came- rale) che, con atto costitutivo mediante trasformazione in società per azioni,
a rogito del notaio di in data 26.6.2024 (rep. n. Persona_2 Pt_1
88504; racc. n. 26071), iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di il giorno 1°.7.2024, l' ente di diritto pubblico, è stato trasfor- Pt_1 CP_6 mato in società per azioni, acquisendo la nuova denominazione di
[...]
E, pertanto, ha chiesto che, all'esito Controparte_1 del presente grado di giudizio, la sentenza venga resa nei confronti dell
[...]
Controparte_9
2. L'Istituto appellato solleva, con la comparsa di costituzione e risposta de-
[...] positata in data 11.6.2025, e reitera, con la memoria conclusionale deposi- tata in data 17.10.2025, eccezione di giudicato esterno in ragione dall'av- venuto passaggio in giudicato della sentenza n. 10663/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.6.2021, “che
5 ha deciso fra e l' , in senso favorevole a quest'ultimo, Parte_1 CP_1 una vicenda identica a quella per cui è causa”.
L'eccezione deve essere disattesa.
Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rap- porto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giu- dicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ov- vero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fon- damentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indi- spensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, pre- clude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. civ., S.U., 16.6.2006 n. 13916; e, quindi, tra molte, Cass. civ., Sez. III, 14.9.2022, n. 27013; Cass. civ., Sez. II, 22.3.2024, n. 7834). E' stato altresì chiarito come il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.2.2019, n. 5138).
Nel caso in esame la sentenza invocata dall'Istituto appellato quale giudicato in relazione alla sussistenza in capo a dell'obbligazione di Parte_1 garanzia, dedotta con la proposizione della domanda proposta nei suoi con- fronti in sede monitoria, è stata resa sì tra le medesime parti, ma non ha il medesimo petitum, e invero neanche la medesima causa petendi. Infatti, in quel giudizio l'odierno appellato aveva richiesto il pagamento di €
4.865.752,26, oltre interessi di mora al tasso convenzionale, in relazione al finanziamento erogato alla (già ). Viene Controparte_10 CP_11 in rilievo, quindi, un rapporto di mutuo diverso e anche un rapporto di ga- ranzia diverso, seppure costituito dall'Amministrazione comunale sulla base sempre della deliberazione n. 164/2003 del 1°.8.2003, la stessa che – come si dirà di seguito – viene in rilievo nel presente giudizio.
6 Nel caso in esame, allora, non solo non vi è identità di petitum e causa pe- tendi, essendo diverso il titolo azionato dall' , seppure lo stesso trovi CP_1 legittimazione nella medesima deliberazione in esecuzione della quale è stata prestata la garanzia oggetto del presente giudizio, ma neanche vi è coincidenza dei fatti storici, non sussistendo dunque identità di elementi co- stitutivi oggettivi della domanda, sussistendo identità soltanto di quelli sog- gettivi rispetto ad altra azione già esercitata in passato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.5.2025, n. 11887; Cass. civ., Sez. L, 7.5.2025, n. 11943).
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'art. 207 T.U.E.L. fosse deroga- bile e che, pertanto, il potesse concludere, a seguito di CP_3 CP_3 delibera consiliare che a ciò lo autorizzasse, con l' odierno appellato CP_1 contratti autonomi di garanzia, e non necessariamente fideiussioni ricondu- cibili nel tipo previsto e disciplinato dal codice civile.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. L'art. 207 T.U.E.L., rubricato “Fideiussione”, nel testo applicabile al pre- sente giudizio ratione temporis, prevede: al co. 1, che “I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte”; e al co. 3 che “La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristruttura- zione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il sog- getto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla rea- lizzazione o ristrutturatone dell'opera”.
L'appellante sostiene, in primo luogo, che nel caso in esame sarebbe difettata la “deliberazione consiliare” prevista dal co. 1 dell'art. 207 T.U.E.L. perché
potesse sottoscrivere la garanzia azionata in sede monitoria Parte_1
7 dall' laddove, nel caso in esame, la delibera consiliare menzionata dal CP_6 giudice di primo grado nella decisione impugnata – la n. 148 del 14.9.2006
– avrebbe carattere meramente programmatico. Secondo , il Parte_1 giudice di prime cure sarebbe in errore nel ritenere rispettata la riserva con- siliare ex art. 207 T.U.E.L. in quanto la prevista autorizzazione consiliare non può dirsi raggiunta mediante qualsiasi delibera, ma richiede una delibera adottata all'esito di un'istruttoria completa, analitica e di dettaglio, che abbia specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito mediante il finanzia- mento effettuato nel caso di specie.
A sostegno di tale assunto, parte appellante deduce che, secondo il combi- nato disposto degli artt. 42, co. 1, lett. i), e 203 T.U.E.L., il ricorso all'indebi- tamento andrebbe deliberato dal Consiglio Comunale secondo specifiche procedure, che presuppongono l'avvenuta approvazione del bilancio an- nuale. Ne conseguirebbe – sempre secondo l'appellante - che il contratto di mutuo e la fideiussione non produrrebbero alcun effetto vincolante in capo a , non prevedendo peraltro la delibera n. 148/2006 che il Parte_1 dirigente debba partecipare all'atto pubblico con cui viene erogato il mutuo da parte dell'Istituto.
3.2. Con la Delibera Consiliare n. 148 del 14.9.2006, premesso che “in ese- cuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 1282/99 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione ha stipulato apposita Con- venzione con il e la Banca di CR Cooperativo di Controparte_1 CP_12
Coop. a r.l. per la concessione di finanziamenti agevolati a favore dei
[...]
Concessionari di Punti Verdi Qualità e Impianti Sportivi, con scadenza in data 30 aprile 2006;” è stato disposto il rilascio da parte del CP_3 di fideiussioni finalizzate alla realizzazione di strutture polifunzionali
[...] volte alla riqualificazione di aree verdi e impianti sportivi su aree comunali, prevedendo un limite massimo di garanzia in favore di ciascun operatore di
€ 15.000.000,00 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Inoltre, con tale deliberazione il Consiglio Comunale ha delibe- rato di “approvare i testi dei Contratti di mutuo, in regime di tasso fisso ed in regime di tasso variabile, secondo gli schemi allegati al presente atto rispet- tivamente sotto le lettere 'B' e 'C'”, di “autorizzare il ad Parte_5 apportare in sede di stipula eventuali modifiche non sostanziali al testo della Convenzione soprarichiamato ed a porre in essere quanto necessario per 8 l'attuazione del Progettò 'Punti Verdi Qualità'”, nonché di “autorizzare il rila- scio della fideiussione comunale ai sensi del terzo comma dell'art. 207 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267 per favorire l'accesso al credito dell' CP_1 per il da parte di Concessionari di 'Punti Verdi Qualità' Controparte_1 nell'ambito del Programma di riqualificazione ambientale, a garanzia di mutui per una ammontare di complessivi Euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00) e nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal singolo mutuo”.
Detta delibera è munita dei pareri favorevoli di regolarità contabile e ammi- nistrativa, come si evince dall'estratto di verbale allegato alla medesima, il quale attesta che, in data 23.6.2006, il Dirigente della Terza U.O. della
[...]
, quale responsabile del Servizio, aveva espresso parere Controparte_13 favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnico-ammi- nistrativa della proposta di deliberazione;
e che, su tale proposta, è stata svolta, da parte del Segretario Generale del la funzione di CP_3 CP_3 assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, co. 2, (v. doc. n. CP_7
7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Proprio tale ultima circostanza - vale a dire l'essere la delibera in questione corredata dal parere favorevole espresso dalla Ragioneria Generale in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., necessario in tutti i casi in cui l'ente assuma un impegno finanziario
- più che l'indicazione specifica dei testi dei contratti da utilizzare, l'indivi- duazione di tutte le condizioni per il rilascio della garanzia e la previsione della possibilità di apportare modifiche non sostanziali in sede di stipula, inducono ad escludere la natura programmatica dell'atto, depongono nel senso che la deliberazione suddetta non abbia natura meramente program- matica, ma senz'altro autorizzi la dirigenza amministrativa del CP_3
a rilasciare la garanzia, secondo i modelli approvati, in relazione a
[...] ciascun “progett[o] (…) approvato dai competenti organi comunali” ed entro il limite massimo previsto dalla deliberazione stessa. Si deve ritenere, allora, che nessuna ulteriore delibera fosse prevista per la stipula dei singoli con- tratti di garanzia, già autorizzati dal Consiglio comunale entro l'importo mas- simo previsto dalla stessa deliberazione.
3.3. La delibera n. 148 del 14.9.2006, dunque, non va letta nel senso che, con la stessa, viene soltanto programmata l'assunzione in futuro di
9 obbligazioni di garanzia nel limite di spese indicato, ma viene assunta l'at- tuale e immediata decisione di destinare “un concreto sostegno agli operatori per facilitarne l'accesso ai finanziamenti” prevedendo specificatamente le condizioni del finanziamento: il tasso di interesse, l'ammortamento delle rate, la decorrenza dell'ammortamento, il valore delle spese di istruttoria, la spesa massima ammissibile a finanziamento, nonché le garanzie poste a carico del e quelle poste a carico del concessionario. Del resto, con la delibe- CP_3 razione in questione il Consiglio comunale ha autorizzato il rilascio di garan- zie per un ammontare massimo di complessivi € 90.000.000,00 in confor- mità all'art. 204 T.U.E.L., richiamato dall'art. 207, co. 4, dello stesso Testo
Unico, oltre ad avere ricevuto – come si è detto – il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale.
La circostanza che tale deliberazione non preveda la partecipazione del Di- rigente comunale al rogito con cui l' concede il mutuo al soggetto finan- CP_6 ziato, poi, non determina alcun vizio, e tanto meno la nullità, della fideius- sione qualora questa venga rilasciata nell'ambito dello stesso atto pubblico di concessione di mutuo anziché con separato contratto. Peraltro, il rapporto di garanzia, che si instaura tra l'Amministrazione comunale e l , pure CP_1 funzionalmente collegato a quello di mutuo, da questo si distingue sia da un punto di vista soggettivo che quanto ad autonoma disciplina.
3.4. Ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 23.12.2008, “IL GARANTE dichiara di costituirsi fideiussore della PARTE MUTUATARIA a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le ob- bligazioni assunte dalla PARTE MUTUATARIA stessa con il presente contratto di mutuo”. A tale atto, tra l' e la è intervenuto per il CP_6 Parte_2 il Dirigente del Servizio Giardini, al fine di CP_3 CP_14 prestare la garanzia prevista dalla Convenzione “ – CP_3 CP_6 dell'19.10.2006 (rep. n. 7890), nonché in forza di delibera di Consiglio Co- munale n. 148 del 14.9.2006 e della determinazione dirigenziale n. 1231 del 16.12.2008. In particolare, il dirigente sopra indicato è intervenuto al rogito in data 23.12.2008 in ragione dei poteri di rappresentanza dell'ente allo stesso attribuiti con la suddetta Delibera Consiliare n. 148 del
14.9.2006, come peraltro viene indicato nell'atto pubblico stesso.
10 Invero, il dirigente ha dato legittimamente esecuzione alla delibera consiliare in attuazione di quanto previsto dall'art. 107 T.U.E.L., il quale, dopo avere previsto, al co. 1, che “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministra- tivo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finan- ziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti”; al co. 2, precisa che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti ammi- nistrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e con- trollo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni attribuite al segretario o al direttore generale, di cui rispettiva- mente agli articoli 97 e 108”.
Ad ogni buon conto, l'art. 34, co. 3, dello Statuto di dispone Parte_1 che “spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, l'adozione in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, com- presi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e siano espres- sione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri pre- determinati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo ema- nati dagli organi di governo”.
3.5. deduce, a sostegno del proprio assunto per cui, per as- Parte_1 sumere l'obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 207 T.U.E.L., sarebbe stata necessaria una specifica deliberazione del Consiglio Comunale, che “diversa- mente opinando, si avrebbe una garanzia per finanziamenti futuri in aperto contrasto con le norme che reggono la finanza locale, nella quale gli interessi annuali relativi agli indebitamenti garantiti da fideiussioni concorrono al limite dell'indebitamento stesso (art. 207 comma IV del TUEL); nonché dal fatto che i mutui previsti possano avere durata di 10 o 15 anni a tassi di volta in volta determinati, con evidenti notevoli differenze di impegno finanziario a carico del da valutarsi caso per caso nell'ambito dei limiti di indebitamento CP_3
e secondo gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione”.
Di contro, la previsione dell'assunzione in futuro di obbligazioni nell'ambito di un tetto massimo, pure previsto, e soprattutto l'assunzione dell'impegno finanziario in relazione alle stesse al momento della previsione di assunzione, seppure ancora eventuale e futura, non determina una violazione degli artt.
42 e 203 T.U.E.L. Peraltro, nel caso in esame tale deliberazione è stata
11 assunta – come si è detto – dal Consiglio Comunale, come espressamente richiesto dall'art. 207 T.U.E.L.
Non è allora conferente il richiamo, operato da parte appellante, alla sen- tenza n. 8770/2020 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il 12.5.2020, riguardante la stipula di contratti di interest rate swap, con cui si è statuito che, “ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett.i) TUEL di cui al D. Lgs. N. 267 del 2000 laddove stabilisce che «il consiglio ha competenza li- mitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) – spese che impegnino i bi- lanci per esercizi successivi (…)»”, la stipula di un tale contratto, e nel caso di specie l'assunzione dell'obbligazione di garanzia, non si può “assimilare ad un semplice atto di gestione dell'indebitamento dell'ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, adottabile dalla giunta co- munale in virtù della sua residuale competenze gestoria ex art. 48, comma 2, dello stesso testo unico”.
4. Neanche merita censura la qualificazione, operata dal giudice di primo grado, della garanzia assunta da con la sottoscrizione Parte_1 dell'atto pubblico in data 23.12.2008 come contratto autonomo di garanzia.
L'art. 5 del contratto di mutuo relativo al rilascio della garanzia fideiussoria contiene, al punto 6, la clausola che esclude espressamente, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre al creditore le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti al debitore principale, obbligato al paga- mento anche in presenza di opposizione esperita dalla parte mutuataria o di controversie pendenti in ordine all'esistenza o all'esigibilità del credito. In particolare, si sancisce che “Il Garante rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla
PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'Istituto” (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Una previsione siffatta evidenzia, anche interpretata unitamente alle ulteriori previsioni contrattuali, la volontà dei contraenti di svincolare l'obbligazione principale da quella di garanzia.
Il punto 2 dell'art. 5 dispone, infatti, che la garanzia “rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del garante, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei paga- menti effettuati all'Istituto finanziatore, verso il quale il garante si obbliga a
12 rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse in cassato a soddisfaci- mento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo”. Inoltre, sono previsti il divieto per il garante di recedere dalla garanzia nel corso dell'ope- razione di mutuo (art. 5, punto 4) e la rinuncia da parte del garante ad eser- citare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale, in deroga agli artt. 1949 e 1950 c.c. e ad eccepire l'estinzione della fideius- sione per fatto del beneficiario, in deroga all'art. 1955 c.c. (art. 5, punto 8).
Infine, e soprattutto, viene sancito l'obbligo del garante di versare immedia- tamente al beneficiario, a semplice richiesta scritta, quanto ad esso dovuto dal mutuatario: infatti, l'art. 5, punto 5, dispone che “il garante rimane ob- bligato, nel caso che la PARTE MUTUATARIA mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare imme- diatamente all' , a semplice richiesta scritta, quanto Parte_6 da essa PARTE MUTUATARIA dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come con- tratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia ri- spetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.6.2025, n. 14945; Cass. civ., Sez. III, 19.2.2019, n. 4717; Cass. civ., S.U., 18.2.2010, n. 3947).
Nel caso in esame, dunque, non solo la garanzia rilasciata dal CP_3 contiene la previsione per cui il pagamento da parte del garante (
[...] [...]
) all'I.C.S. debba avvenire “a semplice richiesta scritta”, ma le ulteriori Pt_1 previsioni contrattuali sopra riportate valgono a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, e non come contratto di fideiussione, emer- gendo la volontà delle parti di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbli- gazione principale e quella di garanzia.
13 5. deduce la violazione dell'art. 207 T.U.E.L., che fa riferi- Parte_1 mento esclusivamente alla fideiussione, quindi alla garanzia personale tipica,
e non anche al contratto autonomo di garanzia a prima richiesta.
Anche tale censura non è fondata.
5.1. Come ha evidenziato la Corte dei Conti, la previsione dell'art. 207, co. 1, T.U.E.L., laddove delinea il contenuto dell'obbligo fideiussorio tipico, non ha natura imperativa ed è in concreto derogabile sulla falsariga delle forme di garanzia personale svincolate dal limite dell'accessorietà. Detta previsione normativa non esclude che l'ente locale possa rilasciare forme di garanzie atipiche rispetto alla fideiussione ordinaria. Piuttosto, esclude che la garanzia fideiussoria possa essere concessa sulla base di presupposti meno stringenti rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
In particolare, la Corte di Conti ha osservato, con affermazione di portata generale, che “la concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost.”; e che per garanzie devono intendersi “tutti i negozi giuridici (…) riconducibili a tale categoria e pertanto non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati, per gli enti locali, dall'art. 207 del d.lgs. n. 267/2000) ma ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”. Gli enti territoriali sono tenuti, quindi, a valutare attentamente la compatibilità del rilascio di garanzie ri- spetto all'indebitamento complessivo tenendo conto anche del novellato co. 1 dell'art. 97 Cost., ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni, in coe- renza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bi- lanci e la sostenibilità del debito pubblico” (così Corte Conti – Sez. Autono- mie, decisione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG del 23.10.2015).
È opportuno evidenziare come la pronuncia n. 142/2020 emessa dalla Se- zione giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti in data 30.9.2020, richiamata da parte appellante, non sia invece conferente e non riguardi l'art. 207, co. 1, T.U.E.L. e l'accezione del termine “fideiussione” contenuto in tale disposizione normativa.
14 5.2. In buona sostanza, la previsione cogente dettata dall'art. 207, co. 1, T.U.E.L. è quella che impone una deliberazione consiliare che autorizzi il rila- scio della garanzia, poiché questa espone l'ente, in caso di inadempimento del garantito, a un onere patrimoniale. Non è invece cogente la previsione in ordine al contenuto dell'obbligazione di garanzia o al suo modo d'operare.
Si deve ritenere, allora, che la mancanza di specifiche limitazioni consenta, in astratto, che la garanzia personale di cui all'art. 207 T.U.E.L. possa assumere anche i connotati della garanzia autonoma a prima richiesta. Difatti, le uniche condizioni richieste dalle fonti normative per riconoscere la garanzia perso- nale presuppongono sono il vincolo teleologico delle finalità dell'ente e il rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario.
Peraltro, anche i presupposti previsti dal co. 3 di detta disposizione risultano rispettati nel caso di specie, atteso che gli impianti sportivi di proprietà co- munale sono infrastrutture che appartengono al patrimonio indisponibile di
, ai sensi dell'art. 826, ult. co., c.c., in quanto destinati al sod- Parte_1 disfacimento dell'interesse della collettività (cfr., ex multis, CP_15
Napoli, Sez. II, 14.9.2022, n. 5703).
6. Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impu- gnata laddove ha rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c - pro- posta da nel primo grado di giudizio - per non avere il credi- Parte_1 tore dimostrato di avere avviato l'azione di recupero del credito nei confronti del debitore, entro i sei mesi “decorrente da ogni singolo inadempimento del mutuatario”.
La censura non è fondata.
Come si è detto sopra, l'art. 5 del contratto di mutuo rep. n. 9887 del 23.12.2008 prevede che “il Garante rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla
PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'ISTITUTO (…), obbligandosi, quindi, ad effettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5 anche in presenza di opposizione esperite dalla PARTE MUTUATARIA o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito”. Al punto 7 tale articolo prosegue disponendo che, “In deroga all'art. 1957 cod.civ., i diritti derivanti all'ISTITUTO FINANZIATORE della fideiussione restano integri sino a totale
15 estinzione di ogni suo credito verso la PARTE MUTUATARIA, senza che l'ISTI- TUTO FINANZIATORE stesso sia tenuto ad escutere la PARTE MUTUATARIA o il GARANTE o qualsiasi altro coobligato o GARANTE entro i termini previsti dalla suddetta disposizione”.
Inoltre, il punto 8 dell'art. 5 dispone che “IL GARANTE non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse ex lege o per conven- zione nei confronti della PARTE MUTUATARIA, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'
[...] non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, Parte_6 espressamente esso GARANTE ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell' e ciò in deroga all'art.1955 CC” (v. doc. n. Parte_6
1 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
L'ente, quindi, ha acconsentito alla deroga dell'art. 1945 c.c., alla deroga dell'art. 1955 c.c. ed a quella all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che non può ritenersi maturata alcuna decadenza. Pertanto, condivisibilmente il Tri- bunale di Roma ha ritenuto che “le condizioni del mutuo derogano esplicita- mente all'art. 1957 c.c. (ancorché, escluso il beneficio della preventiva escus- sione ed attesa, dunque, la possibilità per il creditore di escutere entrambi i debitori, la notifica in data 20 09 2016 del DI al garante avrebbe comunque evitato la decadenza del beneficio del termine)”.
Peraltro, pur ritenendo che l'art. 1957 c.c. non trovi applicazione nel caso di specie perché espressamente derogato dalle parti, il giudice di prime cure ha affermato che l'eccezione dui ai sensi di tale disposizione Parte_1 sarebbe comunque infondata avendo l' agito nei confronti del garante CP_1 nei termini previsti da tale norma.
Senza considerare che, in tema di contratto autonomo di garanzia (qual è quello sottoscritto dall'odierna appellante, come si è detto sopra), ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richie- sta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, co. 1, c.c. deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi suf- ficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia
16 osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 10.1.2025, n. 660).
7. Con il quarto motivo di appello censura la sentenza di Parte_1 primo grado laddove il Tribunale di Roma ha statuito che “l'eccezione di pre- scrizione è del tutto genericamente formulata e si palesa comunque infondata atteso che trattandosi di azione contrattuale di garanzia essa è decennale con decorrenza da all'inadempienza, vale a dire dall'1.12.2016, data di riso- luzione del contratto di mutuo”. Nello specifico, parte appellante deduce che
“Si ribadisce, come peraltro già dedotto nella parte narrativa del presente appello, che il termine di prescrizione è quinquennale atteso che i pagamenti dei ratei di mutuo avevano scadenze semestrali, quindi inferiori all'anno, e il medesimo termine di prescrizione deve estendersi al fideiussore attesa la na- tura accessoria della garanzia fideiussoria. Tutti i ratei di mutuo che erano scaduti anteriormente cinque anni prima dell'introduzione dell'avversa do- manda devono ritenersi prescritti”.
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ul- tima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
10.2.2023, n. 4232). Ne consegue che la prescrizione dell'obbligazione di garanzia assunta da ha iniziato a decorrere dalla scadenza Parte_1 dell'ultima rata, o comunque – nel caso in esame – dalla data di ricevimento della raccomanda a.r. del 1.12.2016 con cui l'Istituto ha dichiarato
[...] decaduta dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c. (v. Parte_2 doc. n. 15 del fascicolo di parte del procedimento monitorio – fascicolo di primo grado di parte appellata).
8. Con il quinto motivo di appello censura la decisione as- Parte_1 sunta dal giudice di primo grado per avere rigettato l'eccezione di inadem- pimento, non avendo parte appellata rispettato gli obblighi sanciti dagli artt. 2 e 8 della Convenzione, i quali prevedono l'espletamento di un accerta- mento preventivo circa l'investimento da parte del concessionario di almeno
10% del proprio capitale e circa la regolarità finanziaria, economica e
17 contabile del concessionario. In particolare, si deduce che “la Convenzione agli art. 2 e 8 prevede infatti una sinallagmaticità tra l'obbligo dell'Istituto di effettuare una verifica sulla c.d. bancabilità o 'merito creditizio' del progetto finanziato e il rilascio della garanzia fideiussoria da parte di .” Parte_1
Il motivo non merita accoglimento.
8.1. L'art. 8 della Convenzione prevede, al co. 1, che “la domanda di finan- ziamento, che dovrà essere presentata dal Concessionario direttamente all'Istituto, dovrà essere corredata dal provvedimento comunale di approva- zione del progetto nonché di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri, con- cessioni, licenze e nulla osta che assicurino il rispetto della normativa vigente sulla materia”.
Ad avviso di questo giudicante, tale previsione contrattuale non intende co- stituire degli obblighi istruttori in ordine alla realizzabilità delle opere in capo all'Istituto mutuante, ma piuttosto consentire allo stesso di verificare che il progetto finanziato sia realizzabile, e ciò anche in ragione della natura stessa del mutuo concesso.
Ciò ritenuto, nel caso in esame, la validità del progetto presentato dalla
[...]
e la sua finanziabilità erano già state accertate proprio dallo Controparte_16 stesso nella determinazione dirigenziale n. 936/2007 del CP_3
25.9.2011, che ha approvato il progetto esecutivo e, inoltre, ha previsto l'istituzione di un'apposita Commissione di vigilanza, poi incardinata con De- terminazione Dirigenziale n. 954 del 28.9.2007 (v. doc. n. 43 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), la quale ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'opera nella seduta del 28.7.2011 (v. doc. n. 53 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Nel concedere il mutuo garantito l'Istituto ha quindi valutato l'istruttoria espletata dal Co- mune di in ordine alla realizzabilità delle opere da realizzare, e di cui Pt_1 si è detto sopra.
8.2. L'art. 9 della citata Convenzione prevede, poi, che “L'Istituto delibererà, secondo il proprio autonomo ed insindacabile giudizio in ordine alla conces- sione o meno del finanziamento richiesto sulla base della documentazione di cui al precedente art. 8, valutata la validità e la congruità delle garanzia offerte dal Concessionario e comunque a condizione che le domande soddi- sfino i seguenti requisiti: a) l'l'investimento da parte del Concessionario di
18 capitale proprio in misura non inferiore al 10% del valore complessivo dell'in- vestimento, IVA compresa, quale risultante dal quadro economico generale approvato dal Comune (…). b) Regolare situazione finanziaria, economica e contabile del Concessionario ed inesistenza a suo carico di pregiudizievoli di qualsivoglia natura tra cui in via meramente esemplificativa e non esaustiva, protesti, procedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la Centrale rischi in Banca d'Italia di crediti in sofferenza, provvedimenti
o procedimenti penali per l'applicazione di pene, misure di sicurezza, sanzioni accessorie, pecuniarie e/o interdittive e sospensive. C) Presentazione di tutte le autorizzazioni, ivi compresa la dichiarazione che attesti la proprietà del
Comune delle aree oggetto di concessione, il nulla osta della Sovrintendenza Archeologica o Paesaggistica o, in alternativa, dichiarazione attestante che le aree interessate non siano soggette a vincoli archeologici o paesaggistici
o, in alternativa, il parere favorevole della Conferenza dei Servizi”.
Come deduce parte appellante, l'Istituto era invece chiamato a compiere una valutazione dei presupposti del merito creditorio e, con riguardo alla docu- mentazione indicata nell'ultimo alinea, che l'opera da realizzare, in relazione a cui veniva concesso il finanziamento, potesse essere realizzata – nel senso di avere conseguito il nulla sosta in sede amministrativa, come si è chiarito sopra – e che la realizzazione dovesse avvenire sul terreno di proprietà del
Comune di Circostanza quest'ultima che – come si è detto sopra – è Pt_1 richiesta dall'art. 207, co. 1, T.U.E.L. per il rilascio di garanzia da parte di tale Amministrazione.
8.3. deduce, in particolare, che “la Convenzione, la legge e la Parte_1 giurisprudenza in tema, richiedevano a controparte una cogente verifica sulla fattibilità e sulla bontà del progetto finanziato. Questa valutazione incentrata sulla prognosi di futura redditività del progetto è del tutto mancata”; e che
“nel fascicolo di controparte non vi è traccia di alcun documento della banca nel quale risultino verbalizzate le analisi economico finanziarie del piano eco- nomico finanziario che le sarebbe stato consegnato dal richiedente il mutuo”.
Di contro, l' odierno appellato ha depositato copiosa documentazione CP_1 che prova l'avvenuto scrutinio sulla situazione finanziaria del concessionario, e quindi della realizzabilità – nel senso, dell'esistenza dei presupposti finan- ziari dell'impresa per pervenire alla realizzazione – dell'opera, e
19 segnatamente: i) i dossier dell' dai quali emerge che non Parte_2 sussistono segnalazioni e protesti a carico della società (v. docc. nn. 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio); ii) il report della Centrale rischi, dal quale non emerge alcuna se- gnalazione (v. doc. n. 73 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio); iii) il piano di fattibilità economica dell'opera da realizzare (v. doc. n. 83 fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio); iv) i bilanci degli esercizi 2005 e 2006 (v. docc. nn. 72 e 69 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
Il bilancio dell'esercizio 2006 evidenziava un attivo di € 625.418,00 e, nel conto economico, incrementi di immobilizzazioni e un totale di produzione di € 371.712,00, oltre a un risultato in pareggio. Peraltro, un pareggio di bilancio, ovvero l'equivalenza tra il totale della attività e il totale delle passi- vità, non è di per sé indicativo dell'incapacità della società di adempiere all'obbligazione restitutoria sorta con il contratto di mutuo. Inoltre, nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2007 (chiuso al 31.12.2007), dal quale risulta che “nel corso dell'anno 2007 sono stati portati a termine importanti attività e creati presupposto per la conclusione di quegli impegni propedeutici alla operatività della Convenzione di Concessione con il ” (v. CP_3 doc. n. 70 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
Si deve ritenere, allora, che la documentazione prodotta dall'Istituto origina- rio opposto sia sufficiente a provare il positivo accertamento da parte dell' che pure – come deduce parte appellante – vi era obbligata per CP_6
Convenzione, della regolare situazione finanziaria, economica e contabile del concessionario, e quindi del merito creditorio della finanziata.
8.4. Né parte appellante può dedurre che non sia stata prodotta dall'odierna parte appellata relazione sottoscritta dalla Banca anteriore alla concessione del finanziamento, che attesti la sussistenza dei presupposti patrimoniali del beneficiario e la redditività del progetto, con una valutazione professionale del P.E.F.
La Banca non ha l'onere di produrre la documentazione relativa all'istruttoria per la concessione del mutuo, essendo questi atti interni alla stessa e volti alla verifica non soltanto della sussistenza dei presupposti per poter erogare
20 il mutuo richiesto, ma anche di ogni altra valutazione compiuta dalla stessa in ordine alla convenienza o economicità dell'operazione.
Parimenti costituiscono atti interni dell'istruttoria espletata dall'Istituto la do- manda volta a conseguire la concessione del mutuo e la delibera di conces- sione dello stesso, come peraltro ha ritenuto la giurisprudenza di merito nel ritenere che non sussiste un interesse del richiedente a conseguire copia degli stessi. Con specifico riguardo alla delibera di concessione del mutuo, poi, non si può non considerare come questa sia anzi l'atto contenente la valutazione interna all'istituto di credito mutuante in ragione della quale viene manifestata la volontà contrattuale dello stesso, e segnatamente affe- risce alla di tutti gli elementi in ragione dei quali la stessa ritiene mutuabile al richiedente la somma richiesta a fronte della garanzia prestata.
Non merita censura, allora, la decisione impugnata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che “Per la concessione del finanziamento non risulta dimostrata alcuna omessa istruttoria sulla solvibilità del mutuatario, vale a dire, in sostanza, una violazione degli artt. 8) e 9) della Convenzione”.
9. Con il sesto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impu- gnata per omessa o insufficiente motivazione sull'eccezione - formulata in via subordinata da - di anatocismo e usura con riguardo agli Parte_1 interessi per come richiesti dall'Istituto con il proprio ricorso ex art. 633 c.p.c. e così riconosciuti con il decreto ingiuntivo opposto. Segnatamente, nel pro- porre opposizione ex art. 645 c.p.c. ha dedotto sia l'illegitti- Parte_1 mità dell'anatocismo degli interessi moratori richiesti sull'importo ingiunto sia la nullità della clausola contrattuale che ha stabilito la misura degli inte- ressi di mora in misura “verosimilmente superiore al tasso soglia fin dall'ori- gine”
Il motivo – in entrambe le distinte censure in cui si articola – non merita accoglimento.
9.1. Con riguardo alla deduzione in ordine alla previsione di un tasso di mora superiore al tasso soglia di usura, nell'atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo o nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., vale a dire nel termine di preclusione per le allegazioni nel rito appli- cabile a presente giudizio, non ha indicato quale sia il tasso Parte_1 soglia applicabile ratione temporis al rapporto in questione e quale quello in
21 concreto applicato. Di contro, grava in capo all'attore (o, comunque, a chi domanda tale accertamento, in via riconvenzionale come in via di eccezione) l'onere di fornire gli elementi atti a consentire la verifica delle proprie pro- spettazioni: infatti, “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così Cass. civ., SS.UU., 19.9.2020, n. 19597).
È opportuno osservare, inoltre, che la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempe- stiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concreta- mente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9.1.2013, n.
350; Cass. civ., Sez. II, 13.6.2007, n. 13846); e tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema de- cidendum (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.6.2007, n. 14581) e deve essere corre- data dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non po- tendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la do- manda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24.10.2007, n. 22342).
9.2. Con riguardo alla deduzione in ordine all'applicazione di interessi ana- tocistici, dall'esame del prospetto contabile prodotto già nel procedimento monitorio dall' appellato emerge che, con riguardo al periodo fino al CP_1
15.12.2016 (data da cui decorrono gli interessi di mora, come previsto dal decreto ingiuntivo n. 17299/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 19.7.2017), gli interessi sono stati calcolati dal creditore e domandati con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in conformità alle previsioni negoziali e alle dispo- sizioni di legge vigenti, concorrendo dunque a determinare l'importo di € 17.070.524,88, senza che venissero calcolati gli interessi di mora sugli in- teressi di mora dovuti per il periodo precedente e ricompresi in tale importo ingiunto.
22 Con riguardo al periodo successivo alla suddetta data del 15.12.2016, poi, il decreto ingiuntivo n. 17299/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 19.7.2017 reca la condanna al pagamento dell'importo di € 17.070.524,88 e degli interessi “come da domanda”. Con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 24.5.2017 l' ha domandato la condanna di a pagare la CP_6 Parte_1 suddetta somma, “oltre interessi di mora convenzionali (…), dal dovuto sino al soddisfo”).
Si deve ritenere, allora, che, alla luce di quanto riportato nel testo del ricorso introduttivo e della documentazione allegata, quanto disposto con il titolo sopra indicato deve essere interpretato nel senso che gli interessi di mora a decorrere dal 15.12.2016 vadano computati sul capitale residuo, come ri- sultante dal prospetto contabile depositato nel chiedere l'ingiunzione (v. doc. n. 17 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), pari all'importo di
€ 14.972.292,00, e non sulla somma complessiva di € 17.070.524,88 in- giunta, la quale – come esplicitato nel ricorso e, ancora meglio, nel conteggio allegato – include anche gli interessi moratori fino al 15.12.2016. In altri termini, l'importo su cui effettuare il calcolo degli interessi di mora a decor- rere da tale data è il capitale netto residuo, con esclusione di ogni compo- nente riferibile ad interessi di mora già computati nell'importo ingiunto.
10. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 17361/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, il 28.11.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
17361/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 28.11.2023; 23 condanna a rimborsare all' Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
80.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN TA Thellung de Courtelary
24
(cod. fisc.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, avv. Virginia Raggi, elettivamente domiciliata in Via del Tem- Pt_1 pio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciavarella (cod. fisc.: ) per CodiceFiscale_1 procura generale alle liti per atto del notaio di in data Persona_1 Pt_1
23.2.2022 (rep. 21680; racc. n. 111519), in atti;
-appellante- e
(cod. Controparte_1 fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliato in Piazza Giuseppe Mazzini n. CP_2 Pt_1
15, presso lo studio dell'avv. prof. Enrico Gabrielli, che lo rappresenta e di- fende unitamente all'avv. prof. Andrea Orestano per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale ri- Parte_1 forma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione di
[...]
: Pt_1 - in via principale, per le ragioni su esposte, rilevata l'improponibilità, l'inam- missibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del decreto ingiun- tivo opposto in relazione alle avanzate pretese creditorie, oltre che l'assoluta mancanza di prove a supporto dello stesso, revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o annullarlo per illegittimità manifesta;
- nel merito, accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annulla- bilità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia, di a favore dell'Istituto di Cre- Parte_1 dito Sportivo opposto per le ragioni sopra illustrate;
- in via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fideiussoria dell'opponente a favore dell'Istituto di CR , accertare CP_1
e/o dichiarare l'intervenuta inoperatività e/o decadenza della garanzia per non aver l'Istituto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., proposto domande giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine decaden- Parte_2 ziale di sei mesi decorrenti dalle singole scadenze delle rate semestrali di mutuo da questa non onorate, ed accertare e dichiarare l'intervenuta prescri- zione dell'asserito credito per assenza di atti idonei ad interrompere valida- mente la prescrizione;
- in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'Istituto di CR Sportivo per aver negligentemente erogato il finanzia- mento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e/o dichiarare la natura usuraria degli interessi previsti nel contratto di mutuo e, per l'effetto, dichiararli illegit- timi e, quindi, non dovuti. (…)
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”; per “voglia la ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e in diritto, contrario al giudicato esterno e non provato l'appello proposto da
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
Parte_1
b) in via del tutto subordinata e salvo gravame, nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'inesistenza e/o la nullità e/o
2 l'inefficacia e/o l'inopponibilità a della garanzia da quest'ul- Parte_1 tima prestata, ovvero nella altrettanto denegata ed inconcessa ipotesi in cui tale garanzia dovesse essere annullata, ovvero ancora nella denegata ed in- concessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la invalidità e/o l'inefficacia della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., accertare e dichiarare la respon- sabilità di , già , per aver colpevolmente in- Parte_1 CP_3 dotto l'Istituto per il CR Sportivo a riporre legittimo ed incolpevole affida- mento nella esistenza, validità ed efficacia della detta garanzia e della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., così da indurlo ad erogare il finanziamento a e, per l'effetto, condannare la medesima , Parte_2 Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni tutti, subiti e subendi, dall' già Controparte_1
di diritto , e quindi a pagare a tal Controparte_4 CP_5 titolo in favore dello stesso , in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, la somma di € 17.070.524,88, oltre interessi di mora conven- zionali, al tasso variabile semestralmente pari all''EURIBOR a 6 mesi 360' maggiorato di 0,90 punti percentuali, il tutto aumentato della metà, dal 15 dicembre 2016 sino al soddisfo (ovvero, in subordine, oltre rivalutazione ed interessi, a far tempo dal 15 dicembre 2016 e fino al soddisfo); ovvero, e salvo eventuale gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
c) con la vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 17299/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 19.7.2017,
e notificatole in data 1°.8.2017, con cui le è stato ingiunto di pagare all'Isti- tuto per il CR Sportivo (d'ora innanzi la somma di € CP_6
17.070.524,88, oltre interessi come da domanda (sulla sorta capitale in- giunta) e spese del procedimento monitorio, a titolo di adempimento della garanzia assunta dall'opponente nell'ambito di un contratto di mutuo ero- gato dall'Istituto ricorrente in favore della in attuazione Parte_2 della Convenzione stipulata tra l' e il in data CP_6 CP_3
19.10.2006, finalizzata alla realizzazione di una serie di strutture e
3 infrastrutture a servizio del . A fondamento dell'opposi- Parte_3 zione ha dedotto, in sintesi: Parte_1
- l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia di qualsiasi garanzia fideiussoria o di altra forma di garanzia per mancanza di una specifica deli- berazione del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42, co. 2, 203 e 207 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (d'ora in avanti, ; CP_7
- l'avvenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., la nullità o l'inefficacia di tutte le condizioni poste nel contratto di mutuo dal punto 1 al punto 14 dell'art. 5 di tale contratto, in quanto poste in violazione della Convenzione tra l' e il la quale, facendo espresso ri- CP_6 CP_3 ferimento all'art. 207 T.U.E.L., qualifica la garanzia quale “fideiussione”;
- l'inadempimento contrattuale da parte dell' , e quindi l'inoperatività CP_1 della garanzia per insussistenza delle condizioni di operatività della stessa previste dall'art. 8 della Convenzione, il quale ne subordina l'efficacia al po- sitivo accertamento dell'I.C.S. della regolare situazione finanziaria, economica e contabile;
ovvero, in via subordinata, il concorso di colpa dell'Istituto ricor- rente per avere negligentemente erogato il finanziamento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- che l' avrebbe potuto far valere le proprie ragioni di credito – nel CP_1 caso di inadempimento del mutuatario – sulle somme accantonate nel fondo di garanzia, previsto dall'art. 14 della Convenzione, con la conseguenza che l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo n. 17299/2017 non avrebbe potuto comprendere quanto accantonato nel citato fondo;
- l'illegittima richiesta da parte dell'Istituto di interessi di mora anatocistici, nonché superiori al tasso soglia;
- in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituito nel primo grado di giudizio l' che ha concluso per il ri- CP_6 getto dell'opposizione e, in via subordinata, ha domandato al Tribunale di
Roma di “accertare la responsabilità di per aver colpevolmente Parte_1 indotto L'istituto per il CR Sportivo a riporre legittimo ed incolpevole af- fidamento nella esistenza, validità ed efficacia della garanzia”; e, per l'effetto, di condannare a risarcire i danni subiti e subendi. Parte_1
4 Con sentenza n. 17361/2023 emessa il 28.11.2023 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 17299/2017 emesso in data Pt_1
20.07.2017 e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite all'I.C.S. op- posto.
Avverso la suddetta decisione ha tempestivamente proposto appello
[...]
, che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso, come in Pt_1 epigrafe, per la riforma della decisione di primo grado.
Si è costituito nel presente grado di giudizio l che ha contestato la CP_6 fondatezza delle censure svolte dall'appellante e, quindi, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione; e, nel caso di accoglimento dell'appello, ha chie- sto a questa Corte di “accertare e dichiarare la responsabilità di CP_8
, già , per aver colpevolmente indotto l' il Cre-
[...] CP_3 CP_1
a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nella esistenza, Parte_4 validità ed efficacia della detta garanzia e della deroga convenzionale all'art.
1957 c.c., così da indurlo ad erogare il finanziamento a e, Parte_2 per l'effetto, condannare la medesima , in persona del suo le- Parte_1 gale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni tutti, subiti e subendi, dall' . Controparte_1
Con la memoria conclusionale depositata in data 17.10.2025, parte appel- lata ha allegato e documentato (mediante produzione della c.d. visura came- rale) che, con atto costitutivo mediante trasformazione in società per azioni,
a rogito del notaio di in data 26.6.2024 (rep. n. Persona_2 Pt_1
88504; racc. n. 26071), iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di il giorno 1°.7.2024, l' ente di diritto pubblico, è stato trasfor- Pt_1 CP_6 mato in società per azioni, acquisendo la nuova denominazione di
[...]
E, pertanto, ha chiesto che, all'esito Controparte_1 del presente grado di giudizio, la sentenza venga resa nei confronti dell
[...]
Controparte_9
2. L'Istituto appellato solleva, con la comparsa di costituzione e risposta de-
[...] positata in data 11.6.2025, e reitera, con la memoria conclusionale deposi- tata in data 17.10.2025, eccezione di giudicato esterno in ragione dall'av- venuto passaggio in giudicato della sentenza n. 10663/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.6.2021, “che
5 ha deciso fra e l' , in senso favorevole a quest'ultimo, Parte_1 CP_1 una vicenda identica a quella per cui è causa”.
L'eccezione deve essere disattesa.
Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rap- porto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giu- dicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ov- vero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fon- damentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indi- spensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, pre- clude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. civ., S.U., 16.6.2006 n. 13916; e, quindi, tra molte, Cass. civ., Sez. III, 14.9.2022, n. 27013; Cass. civ., Sez. II, 22.3.2024, n. 7834). E' stato altresì chiarito come il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.2.2019, n. 5138).
Nel caso in esame la sentenza invocata dall'Istituto appellato quale giudicato in relazione alla sussistenza in capo a dell'obbligazione di Parte_1 garanzia, dedotta con la proposizione della domanda proposta nei suoi con- fronti in sede monitoria, è stata resa sì tra le medesime parti, ma non ha il medesimo petitum, e invero neanche la medesima causa petendi. Infatti, in quel giudizio l'odierno appellato aveva richiesto il pagamento di €
4.865.752,26, oltre interessi di mora al tasso convenzionale, in relazione al finanziamento erogato alla (già ). Viene Controparte_10 CP_11 in rilievo, quindi, un rapporto di mutuo diverso e anche un rapporto di ga- ranzia diverso, seppure costituito dall'Amministrazione comunale sulla base sempre della deliberazione n. 164/2003 del 1°.8.2003, la stessa che – come si dirà di seguito – viene in rilievo nel presente giudizio.
6 Nel caso in esame, allora, non solo non vi è identità di petitum e causa pe- tendi, essendo diverso il titolo azionato dall' , seppure lo stesso trovi CP_1 legittimazione nella medesima deliberazione in esecuzione della quale è stata prestata la garanzia oggetto del presente giudizio, ma neanche vi è coincidenza dei fatti storici, non sussistendo dunque identità di elementi co- stitutivi oggettivi della domanda, sussistendo identità soltanto di quelli sog- gettivi rispetto ad altra azione già esercitata in passato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.5.2025, n. 11887; Cass. civ., Sez. L, 7.5.2025, n. 11943).
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'art. 207 T.U.E.L. fosse deroga- bile e che, pertanto, il potesse concludere, a seguito di CP_3 CP_3 delibera consiliare che a ciò lo autorizzasse, con l' odierno appellato CP_1 contratti autonomi di garanzia, e non necessariamente fideiussioni ricondu- cibili nel tipo previsto e disciplinato dal codice civile.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. L'art. 207 T.U.E.L., rubricato “Fideiussione”, nel testo applicabile al pre- sente giudizio ratione temporis, prevede: al co. 1, che “I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte”; e al co. 3 che “La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristruttura- zione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il sog- getto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla rea- lizzazione o ristrutturatone dell'opera”.
L'appellante sostiene, in primo luogo, che nel caso in esame sarebbe difettata la “deliberazione consiliare” prevista dal co. 1 dell'art. 207 T.U.E.L. perché
potesse sottoscrivere la garanzia azionata in sede monitoria Parte_1
7 dall' laddove, nel caso in esame, la delibera consiliare menzionata dal CP_6 giudice di primo grado nella decisione impugnata – la n. 148 del 14.9.2006
– avrebbe carattere meramente programmatico. Secondo , il Parte_1 giudice di prime cure sarebbe in errore nel ritenere rispettata la riserva con- siliare ex art. 207 T.U.E.L. in quanto la prevista autorizzazione consiliare non può dirsi raggiunta mediante qualsiasi delibera, ma richiede una delibera adottata all'esito di un'istruttoria completa, analitica e di dettaglio, che abbia specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito mediante il finanzia- mento effettuato nel caso di specie.
A sostegno di tale assunto, parte appellante deduce che, secondo il combi- nato disposto degli artt. 42, co. 1, lett. i), e 203 T.U.E.L., il ricorso all'indebi- tamento andrebbe deliberato dal Consiglio Comunale secondo specifiche procedure, che presuppongono l'avvenuta approvazione del bilancio an- nuale. Ne conseguirebbe – sempre secondo l'appellante - che il contratto di mutuo e la fideiussione non produrrebbero alcun effetto vincolante in capo a , non prevedendo peraltro la delibera n. 148/2006 che il Parte_1 dirigente debba partecipare all'atto pubblico con cui viene erogato il mutuo da parte dell'Istituto.
3.2. Con la Delibera Consiliare n. 148 del 14.9.2006, premesso che “in ese- cuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 1282/99 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione ha stipulato apposita Con- venzione con il e la Banca di CR Cooperativo di Controparte_1 CP_12
Coop. a r.l. per la concessione di finanziamenti agevolati a favore dei
[...]
Concessionari di Punti Verdi Qualità e Impianti Sportivi, con scadenza in data 30 aprile 2006;” è stato disposto il rilascio da parte del CP_3 di fideiussioni finalizzate alla realizzazione di strutture polifunzionali
[...] volte alla riqualificazione di aree verdi e impianti sportivi su aree comunali, prevedendo un limite massimo di garanzia in favore di ciascun operatore di
€ 15.000.000,00 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Inoltre, con tale deliberazione il Consiglio Comunale ha delibe- rato di “approvare i testi dei Contratti di mutuo, in regime di tasso fisso ed in regime di tasso variabile, secondo gli schemi allegati al presente atto rispet- tivamente sotto le lettere 'B' e 'C'”, di “autorizzare il ad Parte_5 apportare in sede di stipula eventuali modifiche non sostanziali al testo della Convenzione soprarichiamato ed a porre in essere quanto necessario per 8 l'attuazione del Progettò 'Punti Verdi Qualità'”, nonché di “autorizzare il rila- scio della fideiussione comunale ai sensi del terzo comma dell'art. 207 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267 per favorire l'accesso al credito dell' CP_1 per il da parte di Concessionari di 'Punti Verdi Qualità' Controparte_1 nell'ambito del Programma di riqualificazione ambientale, a garanzia di mutui per una ammontare di complessivi Euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00) e nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal singolo mutuo”.
Detta delibera è munita dei pareri favorevoli di regolarità contabile e ammi- nistrativa, come si evince dall'estratto di verbale allegato alla medesima, il quale attesta che, in data 23.6.2006, il Dirigente della Terza U.O. della
[...]
, quale responsabile del Servizio, aveva espresso parere Controparte_13 favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnico-ammi- nistrativa della proposta di deliberazione;
e che, su tale proposta, è stata svolta, da parte del Segretario Generale del la funzione di CP_3 CP_3 assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, co. 2, (v. doc. n. CP_7
7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Proprio tale ultima circostanza - vale a dire l'essere la delibera in questione corredata dal parere favorevole espresso dalla Ragioneria Generale in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., necessario in tutti i casi in cui l'ente assuma un impegno finanziario
- più che l'indicazione specifica dei testi dei contratti da utilizzare, l'indivi- duazione di tutte le condizioni per il rilascio della garanzia e la previsione della possibilità di apportare modifiche non sostanziali in sede di stipula, inducono ad escludere la natura programmatica dell'atto, depongono nel senso che la deliberazione suddetta non abbia natura meramente program- matica, ma senz'altro autorizzi la dirigenza amministrativa del CP_3
a rilasciare la garanzia, secondo i modelli approvati, in relazione a
[...] ciascun “progett[o] (…) approvato dai competenti organi comunali” ed entro il limite massimo previsto dalla deliberazione stessa. Si deve ritenere, allora, che nessuna ulteriore delibera fosse prevista per la stipula dei singoli con- tratti di garanzia, già autorizzati dal Consiglio comunale entro l'importo mas- simo previsto dalla stessa deliberazione.
3.3. La delibera n. 148 del 14.9.2006, dunque, non va letta nel senso che, con la stessa, viene soltanto programmata l'assunzione in futuro di
9 obbligazioni di garanzia nel limite di spese indicato, ma viene assunta l'at- tuale e immediata decisione di destinare “un concreto sostegno agli operatori per facilitarne l'accesso ai finanziamenti” prevedendo specificatamente le condizioni del finanziamento: il tasso di interesse, l'ammortamento delle rate, la decorrenza dell'ammortamento, il valore delle spese di istruttoria, la spesa massima ammissibile a finanziamento, nonché le garanzie poste a carico del e quelle poste a carico del concessionario. Del resto, con la delibe- CP_3 razione in questione il Consiglio comunale ha autorizzato il rilascio di garan- zie per un ammontare massimo di complessivi € 90.000.000,00 in confor- mità all'art. 204 T.U.E.L., richiamato dall'art. 207, co. 4, dello stesso Testo
Unico, oltre ad avere ricevuto – come si è detto – il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale.
La circostanza che tale deliberazione non preveda la partecipazione del Di- rigente comunale al rogito con cui l' concede il mutuo al soggetto finan- CP_6 ziato, poi, non determina alcun vizio, e tanto meno la nullità, della fideius- sione qualora questa venga rilasciata nell'ambito dello stesso atto pubblico di concessione di mutuo anziché con separato contratto. Peraltro, il rapporto di garanzia, che si instaura tra l'Amministrazione comunale e l , pure CP_1 funzionalmente collegato a quello di mutuo, da questo si distingue sia da un punto di vista soggettivo che quanto ad autonoma disciplina.
3.4. Ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 23.12.2008, “IL GARANTE dichiara di costituirsi fideiussore della PARTE MUTUATARIA a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le ob- bligazioni assunte dalla PARTE MUTUATARIA stessa con il presente contratto di mutuo”. A tale atto, tra l' e la è intervenuto per il CP_6 Parte_2 il Dirigente del Servizio Giardini, al fine di CP_3 CP_14 prestare la garanzia prevista dalla Convenzione “ – CP_3 CP_6 dell'19.10.2006 (rep. n. 7890), nonché in forza di delibera di Consiglio Co- munale n. 148 del 14.9.2006 e della determinazione dirigenziale n. 1231 del 16.12.2008. In particolare, il dirigente sopra indicato è intervenuto al rogito in data 23.12.2008 in ragione dei poteri di rappresentanza dell'ente allo stesso attribuiti con la suddetta Delibera Consiliare n. 148 del
14.9.2006, come peraltro viene indicato nell'atto pubblico stesso.
10 Invero, il dirigente ha dato legittimamente esecuzione alla delibera consiliare in attuazione di quanto previsto dall'art. 107 T.U.E.L., il quale, dopo avere previsto, al co. 1, che “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministra- tivo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finan- ziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti”; al co. 2, precisa che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti ammi- nistrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e con- trollo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni attribuite al segretario o al direttore generale, di cui rispettiva- mente agli articoli 97 e 108”.
Ad ogni buon conto, l'art. 34, co. 3, dello Statuto di dispone Parte_1 che “spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, l'adozione in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, com- presi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e siano espres- sione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri pre- determinati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo ema- nati dagli organi di governo”.
3.5. deduce, a sostegno del proprio assunto per cui, per as- Parte_1 sumere l'obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 207 T.U.E.L., sarebbe stata necessaria una specifica deliberazione del Consiglio Comunale, che “diversa- mente opinando, si avrebbe una garanzia per finanziamenti futuri in aperto contrasto con le norme che reggono la finanza locale, nella quale gli interessi annuali relativi agli indebitamenti garantiti da fideiussioni concorrono al limite dell'indebitamento stesso (art. 207 comma IV del TUEL); nonché dal fatto che i mutui previsti possano avere durata di 10 o 15 anni a tassi di volta in volta determinati, con evidenti notevoli differenze di impegno finanziario a carico del da valutarsi caso per caso nell'ambito dei limiti di indebitamento CP_3
e secondo gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione”.
Di contro, la previsione dell'assunzione in futuro di obbligazioni nell'ambito di un tetto massimo, pure previsto, e soprattutto l'assunzione dell'impegno finanziario in relazione alle stesse al momento della previsione di assunzione, seppure ancora eventuale e futura, non determina una violazione degli artt.
42 e 203 T.U.E.L. Peraltro, nel caso in esame tale deliberazione è stata
11 assunta – come si è detto – dal Consiglio Comunale, come espressamente richiesto dall'art. 207 T.U.E.L.
Non è allora conferente il richiamo, operato da parte appellante, alla sen- tenza n. 8770/2020 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il 12.5.2020, riguardante la stipula di contratti di interest rate swap, con cui si è statuito che, “ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett.i) TUEL di cui al D. Lgs. N. 267 del 2000 laddove stabilisce che «il consiglio ha competenza li- mitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) – spese che impegnino i bi- lanci per esercizi successivi (…)»”, la stipula di un tale contratto, e nel caso di specie l'assunzione dell'obbligazione di garanzia, non si può “assimilare ad un semplice atto di gestione dell'indebitamento dell'ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, adottabile dalla giunta co- munale in virtù della sua residuale competenze gestoria ex art. 48, comma 2, dello stesso testo unico”.
4. Neanche merita censura la qualificazione, operata dal giudice di primo grado, della garanzia assunta da con la sottoscrizione Parte_1 dell'atto pubblico in data 23.12.2008 come contratto autonomo di garanzia.
L'art. 5 del contratto di mutuo relativo al rilascio della garanzia fideiussoria contiene, al punto 6, la clausola che esclude espressamente, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre al creditore le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti al debitore principale, obbligato al paga- mento anche in presenza di opposizione esperita dalla parte mutuataria o di controversie pendenti in ordine all'esistenza o all'esigibilità del credito. In particolare, si sancisce che “Il Garante rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla
PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'Istituto” (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Una previsione siffatta evidenzia, anche interpretata unitamente alle ulteriori previsioni contrattuali, la volontà dei contraenti di svincolare l'obbligazione principale da quella di garanzia.
Il punto 2 dell'art. 5 dispone, infatti, che la garanzia “rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del garante, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei paga- menti effettuati all'Istituto finanziatore, verso il quale il garante si obbliga a
12 rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse in cassato a soddisfaci- mento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo”. Inoltre, sono previsti il divieto per il garante di recedere dalla garanzia nel corso dell'ope- razione di mutuo (art. 5, punto 4) e la rinuncia da parte del garante ad eser- citare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale, in deroga agli artt. 1949 e 1950 c.c. e ad eccepire l'estinzione della fideius- sione per fatto del beneficiario, in deroga all'art. 1955 c.c. (art. 5, punto 8).
Infine, e soprattutto, viene sancito l'obbligo del garante di versare immedia- tamente al beneficiario, a semplice richiesta scritta, quanto ad esso dovuto dal mutuatario: infatti, l'art. 5, punto 5, dispone che “il garante rimane ob- bligato, nel caso che la PARTE MUTUATARIA mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare imme- diatamente all' , a semplice richiesta scritta, quanto Parte_6 da essa PARTE MUTUATARIA dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come con- tratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia ri- spetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.6.2025, n. 14945; Cass. civ., Sez. III, 19.2.2019, n. 4717; Cass. civ., S.U., 18.2.2010, n. 3947).
Nel caso in esame, dunque, non solo la garanzia rilasciata dal CP_3 contiene la previsione per cui il pagamento da parte del garante (
[...] [...]
) all'I.C.S. debba avvenire “a semplice richiesta scritta”, ma le ulteriori Pt_1 previsioni contrattuali sopra riportate valgono a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, e non come contratto di fideiussione, emer- gendo la volontà delle parti di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbli- gazione principale e quella di garanzia.
13 5. deduce la violazione dell'art. 207 T.U.E.L., che fa riferi- Parte_1 mento esclusivamente alla fideiussione, quindi alla garanzia personale tipica,
e non anche al contratto autonomo di garanzia a prima richiesta.
Anche tale censura non è fondata.
5.1. Come ha evidenziato la Corte dei Conti, la previsione dell'art. 207, co. 1, T.U.E.L., laddove delinea il contenuto dell'obbligo fideiussorio tipico, non ha natura imperativa ed è in concreto derogabile sulla falsariga delle forme di garanzia personale svincolate dal limite dell'accessorietà. Detta previsione normativa non esclude che l'ente locale possa rilasciare forme di garanzie atipiche rispetto alla fideiussione ordinaria. Piuttosto, esclude che la garanzia fideiussoria possa essere concessa sulla base di presupposti meno stringenti rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
In particolare, la Corte di Conti ha osservato, con affermazione di portata generale, che “la concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost.”; e che per garanzie devono intendersi “tutti i negozi giuridici (…) riconducibili a tale categoria e pertanto non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati, per gli enti locali, dall'art. 207 del d.lgs. n. 267/2000) ma ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”. Gli enti territoriali sono tenuti, quindi, a valutare attentamente la compatibilità del rilascio di garanzie ri- spetto all'indebitamento complessivo tenendo conto anche del novellato co. 1 dell'art. 97 Cost., ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni, in coe- renza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bi- lanci e la sostenibilità del debito pubblico” (così Corte Conti – Sez. Autono- mie, decisione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG del 23.10.2015).
È opportuno evidenziare come la pronuncia n. 142/2020 emessa dalla Se- zione giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti in data 30.9.2020, richiamata da parte appellante, non sia invece conferente e non riguardi l'art. 207, co. 1, T.U.E.L. e l'accezione del termine “fideiussione” contenuto in tale disposizione normativa.
14 5.2. In buona sostanza, la previsione cogente dettata dall'art. 207, co. 1, T.U.E.L. è quella che impone una deliberazione consiliare che autorizzi il rila- scio della garanzia, poiché questa espone l'ente, in caso di inadempimento del garantito, a un onere patrimoniale. Non è invece cogente la previsione in ordine al contenuto dell'obbligazione di garanzia o al suo modo d'operare.
Si deve ritenere, allora, che la mancanza di specifiche limitazioni consenta, in astratto, che la garanzia personale di cui all'art. 207 T.U.E.L. possa assumere anche i connotati della garanzia autonoma a prima richiesta. Difatti, le uniche condizioni richieste dalle fonti normative per riconoscere la garanzia perso- nale presuppongono sono il vincolo teleologico delle finalità dell'ente e il rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario.
Peraltro, anche i presupposti previsti dal co. 3 di detta disposizione risultano rispettati nel caso di specie, atteso che gli impianti sportivi di proprietà co- munale sono infrastrutture che appartengono al patrimonio indisponibile di
, ai sensi dell'art. 826, ult. co., c.c., in quanto destinati al sod- Parte_1 disfacimento dell'interesse della collettività (cfr., ex multis, CP_15
Napoli, Sez. II, 14.9.2022, n. 5703).
6. Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impu- gnata laddove ha rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c - pro- posta da nel primo grado di giudizio - per non avere il credi- Parte_1 tore dimostrato di avere avviato l'azione di recupero del credito nei confronti del debitore, entro i sei mesi “decorrente da ogni singolo inadempimento del mutuatario”.
La censura non è fondata.
Come si è detto sopra, l'art. 5 del contratto di mutuo rep. n. 9887 del 23.12.2008 prevede che “il Garante rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla
PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'ISTITUTO (…), obbligandosi, quindi, ad effettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5 anche in presenza di opposizione esperite dalla PARTE MUTUATARIA o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito”. Al punto 7 tale articolo prosegue disponendo che, “In deroga all'art. 1957 cod.civ., i diritti derivanti all'ISTITUTO FINANZIATORE della fideiussione restano integri sino a totale
15 estinzione di ogni suo credito verso la PARTE MUTUATARIA, senza che l'ISTI- TUTO FINANZIATORE stesso sia tenuto ad escutere la PARTE MUTUATARIA o il GARANTE o qualsiasi altro coobligato o GARANTE entro i termini previsti dalla suddetta disposizione”.
Inoltre, il punto 8 dell'art. 5 dispone che “IL GARANTE non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse ex lege o per conven- zione nei confronti della PARTE MUTUATARIA, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'
[...] non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, Parte_6 espressamente esso GARANTE ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell' e ciò in deroga all'art.1955 CC” (v. doc. n. Parte_6
1 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
L'ente, quindi, ha acconsentito alla deroga dell'art. 1945 c.c., alla deroga dell'art. 1955 c.c. ed a quella all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che non può ritenersi maturata alcuna decadenza. Pertanto, condivisibilmente il Tri- bunale di Roma ha ritenuto che “le condizioni del mutuo derogano esplicita- mente all'art. 1957 c.c. (ancorché, escluso il beneficio della preventiva escus- sione ed attesa, dunque, la possibilità per il creditore di escutere entrambi i debitori, la notifica in data 20 09 2016 del DI al garante avrebbe comunque evitato la decadenza del beneficio del termine)”.
Peraltro, pur ritenendo che l'art. 1957 c.c. non trovi applicazione nel caso di specie perché espressamente derogato dalle parti, il giudice di prime cure ha affermato che l'eccezione dui ai sensi di tale disposizione Parte_1 sarebbe comunque infondata avendo l' agito nei confronti del garante CP_1 nei termini previsti da tale norma.
Senza considerare che, in tema di contratto autonomo di garanzia (qual è quello sottoscritto dall'odierna appellante, come si è detto sopra), ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richie- sta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, co. 1, c.c. deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi suf- ficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia
16 osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 10.1.2025, n. 660).
7. Con il quarto motivo di appello censura la sentenza di Parte_1 primo grado laddove il Tribunale di Roma ha statuito che “l'eccezione di pre- scrizione è del tutto genericamente formulata e si palesa comunque infondata atteso che trattandosi di azione contrattuale di garanzia essa è decennale con decorrenza da all'inadempienza, vale a dire dall'1.12.2016, data di riso- luzione del contratto di mutuo”. Nello specifico, parte appellante deduce che
“Si ribadisce, come peraltro già dedotto nella parte narrativa del presente appello, che il termine di prescrizione è quinquennale atteso che i pagamenti dei ratei di mutuo avevano scadenze semestrali, quindi inferiori all'anno, e il medesimo termine di prescrizione deve estendersi al fideiussore attesa la na- tura accessoria della garanzia fideiussoria. Tutti i ratei di mutuo che erano scaduti anteriormente cinque anni prima dell'introduzione dell'avversa do- manda devono ritenersi prescritti”.
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ul- tima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
10.2.2023, n. 4232). Ne consegue che la prescrizione dell'obbligazione di garanzia assunta da ha iniziato a decorrere dalla scadenza Parte_1 dell'ultima rata, o comunque – nel caso in esame – dalla data di ricevimento della raccomanda a.r. del 1.12.2016 con cui l'Istituto ha dichiarato
[...] decaduta dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c. (v. Parte_2 doc. n. 15 del fascicolo di parte del procedimento monitorio – fascicolo di primo grado di parte appellata).
8. Con il quinto motivo di appello censura la decisione as- Parte_1 sunta dal giudice di primo grado per avere rigettato l'eccezione di inadem- pimento, non avendo parte appellata rispettato gli obblighi sanciti dagli artt. 2 e 8 della Convenzione, i quali prevedono l'espletamento di un accerta- mento preventivo circa l'investimento da parte del concessionario di almeno
10% del proprio capitale e circa la regolarità finanziaria, economica e
17 contabile del concessionario. In particolare, si deduce che “la Convenzione agli art. 2 e 8 prevede infatti una sinallagmaticità tra l'obbligo dell'Istituto di effettuare una verifica sulla c.d. bancabilità o 'merito creditizio' del progetto finanziato e il rilascio della garanzia fideiussoria da parte di .” Parte_1
Il motivo non merita accoglimento.
8.1. L'art. 8 della Convenzione prevede, al co. 1, che “la domanda di finan- ziamento, che dovrà essere presentata dal Concessionario direttamente all'Istituto, dovrà essere corredata dal provvedimento comunale di approva- zione del progetto nonché di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri, con- cessioni, licenze e nulla osta che assicurino il rispetto della normativa vigente sulla materia”.
Ad avviso di questo giudicante, tale previsione contrattuale non intende co- stituire degli obblighi istruttori in ordine alla realizzabilità delle opere in capo all'Istituto mutuante, ma piuttosto consentire allo stesso di verificare che il progetto finanziato sia realizzabile, e ciò anche in ragione della natura stessa del mutuo concesso.
Ciò ritenuto, nel caso in esame, la validità del progetto presentato dalla
[...]
e la sua finanziabilità erano già state accertate proprio dallo Controparte_16 stesso nella determinazione dirigenziale n. 936/2007 del CP_3
25.9.2011, che ha approvato il progetto esecutivo e, inoltre, ha previsto l'istituzione di un'apposita Commissione di vigilanza, poi incardinata con De- terminazione Dirigenziale n. 954 del 28.9.2007 (v. doc. n. 43 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), la quale ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'opera nella seduta del 28.7.2011 (v. doc. n. 53 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Nel concedere il mutuo garantito l'Istituto ha quindi valutato l'istruttoria espletata dal Co- mune di in ordine alla realizzabilità delle opere da realizzare, e di cui Pt_1 si è detto sopra.
8.2. L'art. 9 della citata Convenzione prevede, poi, che “L'Istituto delibererà, secondo il proprio autonomo ed insindacabile giudizio in ordine alla conces- sione o meno del finanziamento richiesto sulla base della documentazione di cui al precedente art. 8, valutata la validità e la congruità delle garanzia offerte dal Concessionario e comunque a condizione che le domande soddi- sfino i seguenti requisiti: a) l'l'investimento da parte del Concessionario di
18 capitale proprio in misura non inferiore al 10% del valore complessivo dell'in- vestimento, IVA compresa, quale risultante dal quadro economico generale approvato dal Comune (…). b) Regolare situazione finanziaria, economica e contabile del Concessionario ed inesistenza a suo carico di pregiudizievoli di qualsivoglia natura tra cui in via meramente esemplificativa e non esaustiva, protesti, procedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la Centrale rischi in Banca d'Italia di crediti in sofferenza, provvedimenti
o procedimenti penali per l'applicazione di pene, misure di sicurezza, sanzioni accessorie, pecuniarie e/o interdittive e sospensive. C) Presentazione di tutte le autorizzazioni, ivi compresa la dichiarazione che attesti la proprietà del
Comune delle aree oggetto di concessione, il nulla osta della Sovrintendenza Archeologica o Paesaggistica o, in alternativa, dichiarazione attestante che le aree interessate non siano soggette a vincoli archeologici o paesaggistici
o, in alternativa, il parere favorevole della Conferenza dei Servizi”.
Come deduce parte appellante, l'Istituto era invece chiamato a compiere una valutazione dei presupposti del merito creditorio e, con riguardo alla docu- mentazione indicata nell'ultimo alinea, che l'opera da realizzare, in relazione a cui veniva concesso il finanziamento, potesse essere realizzata – nel senso di avere conseguito il nulla sosta in sede amministrativa, come si è chiarito sopra – e che la realizzazione dovesse avvenire sul terreno di proprietà del
Comune di Circostanza quest'ultima che – come si è detto sopra – è Pt_1 richiesta dall'art. 207, co. 1, T.U.E.L. per il rilascio di garanzia da parte di tale Amministrazione.
8.3. deduce, in particolare, che “la Convenzione, la legge e la Parte_1 giurisprudenza in tema, richiedevano a controparte una cogente verifica sulla fattibilità e sulla bontà del progetto finanziato. Questa valutazione incentrata sulla prognosi di futura redditività del progetto è del tutto mancata”; e che
“nel fascicolo di controparte non vi è traccia di alcun documento della banca nel quale risultino verbalizzate le analisi economico finanziarie del piano eco- nomico finanziario che le sarebbe stato consegnato dal richiedente il mutuo”.
Di contro, l' odierno appellato ha depositato copiosa documentazione CP_1 che prova l'avvenuto scrutinio sulla situazione finanziaria del concessionario, e quindi della realizzabilità – nel senso, dell'esistenza dei presupposti finan- ziari dell'impresa per pervenire alla realizzazione – dell'opera, e
19 segnatamente: i) i dossier dell' dai quali emerge che non Parte_2 sussistono segnalazioni e protesti a carico della società (v. docc. nn. 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio); ii) il report della Centrale rischi, dal quale non emerge alcuna se- gnalazione (v. doc. n. 73 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio); iii) il piano di fattibilità economica dell'opera da realizzare (v. doc. n. 83 fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio); iv) i bilanci degli esercizi 2005 e 2006 (v. docc. nn. 72 e 69 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
Il bilancio dell'esercizio 2006 evidenziava un attivo di € 625.418,00 e, nel conto economico, incrementi di immobilizzazioni e un totale di produzione di € 371.712,00, oltre a un risultato in pareggio. Peraltro, un pareggio di bilancio, ovvero l'equivalenza tra il totale della attività e il totale delle passi- vità, non è di per sé indicativo dell'incapacità della società di adempiere all'obbligazione restitutoria sorta con il contratto di mutuo. Inoltre, nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2007 (chiuso al 31.12.2007), dal quale risulta che “nel corso dell'anno 2007 sono stati portati a termine importanti attività e creati presupposto per la conclusione di quegli impegni propedeutici alla operatività della Convenzione di Concessione con il ” (v. CP_3 doc. n. 70 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
Si deve ritenere, allora, che la documentazione prodotta dall'Istituto origina- rio opposto sia sufficiente a provare il positivo accertamento da parte dell' che pure – come deduce parte appellante – vi era obbligata per CP_6
Convenzione, della regolare situazione finanziaria, economica e contabile del concessionario, e quindi del merito creditorio della finanziata.
8.4. Né parte appellante può dedurre che non sia stata prodotta dall'odierna parte appellata relazione sottoscritta dalla Banca anteriore alla concessione del finanziamento, che attesti la sussistenza dei presupposti patrimoniali del beneficiario e la redditività del progetto, con una valutazione professionale del P.E.F.
La Banca non ha l'onere di produrre la documentazione relativa all'istruttoria per la concessione del mutuo, essendo questi atti interni alla stessa e volti alla verifica non soltanto della sussistenza dei presupposti per poter erogare
20 il mutuo richiesto, ma anche di ogni altra valutazione compiuta dalla stessa in ordine alla convenienza o economicità dell'operazione.
Parimenti costituiscono atti interni dell'istruttoria espletata dall'Istituto la do- manda volta a conseguire la concessione del mutuo e la delibera di conces- sione dello stesso, come peraltro ha ritenuto la giurisprudenza di merito nel ritenere che non sussiste un interesse del richiedente a conseguire copia degli stessi. Con specifico riguardo alla delibera di concessione del mutuo, poi, non si può non considerare come questa sia anzi l'atto contenente la valutazione interna all'istituto di credito mutuante in ragione della quale viene manifestata la volontà contrattuale dello stesso, e segnatamente affe- risce alla di tutti gli elementi in ragione dei quali la stessa ritiene mutuabile al richiedente la somma richiesta a fronte della garanzia prestata.
Non merita censura, allora, la decisione impugnata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che “Per la concessione del finanziamento non risulta dimostrata alcuna omessa istruttoria sulla solvibilità del mutuatario, vale a dire, in sostanza, una violazione degli artt. 8) e 9) della Convenzione”.
9. Con il sesto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impu- gnata per omessa o insufficiente motivazione sull'eccezione - formulata in via subordinata da - di anatocismo e usura con riguardo agli Parte_1 interessi per come richiesti dall'Istituto con il proprio ricorso ex art. 633 c.p.c. e così riconosciuti con il decreto ingiuntivo opposto. Segnatamente, nel pro- porre opposizione ex art. 645 c.p.c. ha dedotto sia l'illegitti- Parte_1 mità dell'anatocismo degli interessi moratori richiesti sull'importo ingiunto sia la nullità della clausola contrattuale che ha stabilito la misura degli inte- ressi di mora in misura “verosimilmente superiore al tasso soglia fin dall'ori- gine”
Il motivo – in entrambe le distinte censure in cui si articola – non merita accoglimento.
9.1. Con riguardo alla deduzione in ordine alla previsione di un tasso di mora superiore al tasso soglia di usura, nell'atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo o nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., vale a dire nel termine di preclusione per le allegazioni nel rito appli- cabile a presente giudizio, non ha indicato quale sia il tasso Parte_1 soglia applicabile ratione temporis al rapporto in questione e quale quello in
21 concreto applicato. Di contro, grava in capo all'attore (o, comunque, a chi domanda tale accertamento, in via riconvenzionale come in via di eccezione) l'onere di fornire gli elementi atti a consentire la verifica delle proprie pro- spettazioni: infatti, “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così Cass. civ., SS.UU., 19.9.2020, n. 19597).
È opportuno osservare, inoltre, che la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempe- stiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concreta- mente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9.1.2013, n.
350; Cass. civ., Sez. II, 13.6.2007, n. 13846); e tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema de- cidendum (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.6.2007, n. 14581) e deve essere corre- data dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non po- tendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la do- manda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24.10.2007, n. 22342).
9.2. Con riguardo alla deduzione in ordine all'applicazione di interessi ana- tocistici, dall'esame del prospetto contabile prodotto già nel procedimento monitorio dall' appellato emerge che, con riguardo al periodo fino al CP_1
15.12.2016 (data da cui decorrono gli interessi di mora, come previsto dal decreto ingiuntivo n. 17299/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 19.7.2017), gli interessi sono stati calcolati dal creditore e domandati con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in conformità alle previsioni negoziali e alle dispo- sizioni di legge vigenti, concorrendo dunque a determinare l'importo di € 17.070.524,88, senza che venissero calcolati gli interessi di mora sugli in- teressi di mora dovuti per il periodo precedente e ricompresi in tale importo ingiunto.
22 Con riguardo al periodo successivo alla suddetta data del 15.12.2016, poi, il decreto ingiuntivo n. 17299/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 19.7.2017 reca la condanna al pagamento dell'importo di € 17.070.524,88 e degli interessi “come da domanda”. Con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 24.5.2017 l' ha domandato la condanna di a pagare la CP_6 Parte_1 suddetta somma, “oltre interessi di mora convenzionali (…), dal dovuto sino al soddisfo”).
Si deve ritenere, allora, che, alla luce di quanto riportato nel testo del ricorso introduttivo e della documentazione allegata, quanto disposto con il titolo sopra indicato deve essere interpretato nel senso che gli interessi di mora a decorrere dal 15.12.2016 vadano computati sul capitale residuo, come ri- sultante dal prospetto contabile depositato nel chiedere l'ingiunzione (v. doc. n. 17 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), pari all'importo di
€ 14.972.292,00, e non sulla somma complessiva di € 17.070.524,88 in- giunta, la quale – come esplicitato nel ricorso e, ancora meglio, nel conteggio allegato – include anche gli interessi moratori fino al 15.12.2016. In altri termini, l'importo su cui effettuare il calcolo degli interessi di mora a decor- rere da tale data è il capitale netto residuo, con esclusione di ogni compo- nente riferibile ad interessi di mora già computati nell'importo ingiunto.
10. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 17361/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, il 28.11.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
17361/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 28.11.2023; 23 condanna a rimborsare all' Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
80.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN TA Thellung de Courtelary
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