Art. 3.
Alla copertura dell'onere di lire 8.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere di lire 8.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.