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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11738 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza del 18/11/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 23477 dell'anno 2025
TRA
Parte 1
(Avv.to F. Iacoboni )
Ricorrente
E
(Avv.to C. Giordano ) CP 1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/6/2025 parte ricorrente chiedeva la liquidazione dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/84 dal marzo 2025 premettendo di aver presentato la domanda di pensione ordinaria di inabilità l'11/2/2025 ; era stata riconosciuta l'invalidità nella misura dei 2/3 con delibera CP 1 del 13/3/2025 ; sussisteva il requisito contributivo ( 156contributi settimanali nel quinquenni antecedente alla domanda).
L'CP_1 si costituiva evidenziando che il ricorrente era stato informato che nella sua pposizione mancavano i contributi relativi alla fruizione della 104 e che in data 11/6/2025 era stata rilevata un'anomalia bloccante nel calcolo e che solo a seguito della risoluzione si era potuto procedere alla liquidazione in data 26/9/2025 senza tener conto dei contributi per i quyali il ricorrente non aveva fornito documentazione relativa all'accredito. Chiedeva rinvio per poter effettuare pagamento.
All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese stante il pagamento dell'ottobre 2025 e l'CP_1 si associava chiedendo la compensazione delle spese.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
essendo stato effettuato il pagamento in data successiva al deposito e notifica del ricorso 1 CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'CP 1 al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente di €
-
3100,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali . Roma, 18/11/2025
Il giudice
Dott. Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza del 18/11/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 23477 dell'anno 2025
TRA
Parte 1
(Avv.to F. Iacoboni )
Ricorrente
E
(Avv.to C. Giordano ) CP 1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/6/2025 parte ricorrente chiedeva la liquidazione dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/84 dal marzo 2025 premettendo di aver presentato la domanda di pensione ordinaria di inabilità l'11/2/2025 ; era stata riconosciuta l'invalidità nella misura dei 2/3 con delibera CP 1 del 13/3/2025 ; sussisteva il requisito contributivo ( 156contributi settimanali nel quinquenni antecedente alla domanda).
L'CP_1 si costituiva evidenziando che il ricorrente era stato informato che nella sua pposizione mancavano i contributi relativi alla fruizione della 104 e che in data 11/6/2025 era stata rilevata un'anomalia bloccante nel calcolo e che solo a seguito della risoluzione si era potuto procedere alla liquidazione in data 26/9/2025 senza tener conto dei contributi per i quyali il ricorrente non aveva fornito documentazione relativa all'accredito. Chiedeva rinvio per poter effettuare pagamento.
All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese stante il pagamento dell'ottobre 2025 e l'CP_1 si associava chiedendo la compensazione delle spese.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
essendo stato effettuato il pagamento in data successiva al deposito e notifica del ricorso 1 CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'CP 1 al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente di €
-
3100,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali . Roma, 18/11/2025
Il giudice
Dott. Elisabetta Capaccioli