Articolo 27 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 26Articolo 28
Versione
15 dicembre 1974
Art. 27.
Le lettere a), c), f), g) e h) dell'articolo 20 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

"a) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacita' delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facolta' di disporre del patrimonio, come la minore eta', con l'indicazione, quando occorra, dell'usufrutto legale spettante all'esercente la patria potesta' ai sensi dell' articolo 324 del codice civile , l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o all'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di eredita', la revoca del certificato di eredita' o di legato, la revoca della procura, con l'effetto che i terzi non possono opporre l'ignoranza di tali circostanze;
c) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, l'immissione nel possesso ai sensi delle leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645 , per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile;
f) le domande di cui agli articoli da 61 a 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'articolo 2652 del codice civile ;
g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo;
h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicita', a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'articolo 9 della presente legge".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974
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