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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4181 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7418/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 7418/2020 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliata in Cosenza, via Fagiani n. Parte_1
11/A, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Campolongo che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice –
e
Controparte_1
, in persona del Responsabile della Funzione Affari
[...]
Legali e Societari, elettivamente domiciliata in Roma, via Condotti n. 91,
pagina 1 di 14 presso l'avv. Valentina Pannunzio che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta –
OGGETTO: opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 avverso ingiunzione di pagamento prot. 82345 del 01/07/2019 per l'importo di € 38.225,81.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che i procuratori delle parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti.
Parte attrice: “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'atto anche inaudita
altera parte, annullare ovvero dichiarare nulla l'ingiunzione di pagamento n.
prot. 82345 notificata in data 18.12.2019 per tutti i motivi indicati e
conseguentemente dichiarare non dovuta la somma richiesta da
[...]
Controparte_2
Con vittoria di spese legali.”.
[...]
: “-Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, CP_1
domanda, argomentazione ed eccezione, così provvedere: - in via preliminare:
rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ingiunzione di
pagina 2 di 14 pagamento prot. 82345 del 1 luglio 2019 in quanto assolutamente infondata;
-
nel merito, confermare l'Ingiunzione di pagamento prot. 82345 del 1 luglio
2019 e rigettare l'opposizione nonché le domande, eccezioni e argomentazioni
tutte ivi articolate perché assolutamente inammissibili e/o infondate in fatto e
in diritto;
- in ogni caso, condannare la sig.ra a pagare Parte_1
l'importo di cui all'Ingiunzione, pari ad € 38.255,81, oltre ulteriori interessi
fino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, la minor somma che dovesse
risultare effettivamente dovuta;
- in ogni caso, con vittoria di spese,
competenze ed onorari di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17/01/2020, la parte attrice indicata in epigrafe ha convenuto Controparte_1
per l'accertamento negativo del
[...]
debito relativo alla pretesa da quest'ultima esercitata con l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. N. 639/1910 del 01/07/2019 – prot. 82345-, notificata in data 18/12/2019 per € 38.225,81, emessa con riferimento ai benefici erogati ex art. 9 septies l. n. 608/1996 per effetto della domanda prot. n. 057203.
pagina 3 di 14 A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto: 1) cripticità del provvedimento, mancata notifica degli atti prodromici, dell'indicazione dei motivi della revoca ed illegittimità nel calcolo degli interessi;
2) prescrizione del presunto credito, mancato invito ad adempiere e decadenza;
3) illegittimità
del ricorso allo strumento dell'ingiunzione.
2. Costituitasi tempestivamente
[...]
, ha Controparte_1
puntualmente contestato la domanda attorea e chiesto il rigetto della stessa per infondatezza e la conferma dell'ingiunzione opposta. In subordine ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 38.225,81, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta non coltivata alla prima udienza, assegnati i richiesti termini ex art. 183 co 6 c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio -
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e pagina 4 di 14 rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., , sent. n. 12002 del 28.05.2014), in diritto, si osserva: CP_3
a) Controparte_4
subentrata ex art. 460 della legge n. 296/2006 (Legge
[...]
finanziaria 2007) a (costituita con d.lgs. n. 1/1999), è Controparte_5
società a capitale interamente pubblico ed ha lo scopo “attraverso l'erogazione
di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive,
attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova
imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione , sviluppare sistemi
locali d'impresa …” (art. 1, comma 2, d. lgs. n. 1/1999) nel cui ambito rientrano gli “incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego”
disciplinati dal d.lgs. n. 185/2000, prima erogati da;
Controparte_5
b) in tale contesto normativo si inserisce il contratto di finanziamento, Prot.
057203 del 27/10/2000 (cfr. doc. 2, fascicolo ) , avente ad oggetto la CP_1
concessione delle agevolazioni ex l. n. 608/1996 – d. lgs. n. 185/2000 per la realizzazione di un'attività di: “rilegatura ”, Pt_1
c) la procedura di recupero del credito azionato, conseguente alla risoluzione o revoca di agevolazioni concesse da alla quale è oggi Controparte_5
subentrata degli Controparte_2
pagina 5 di 14 investimenti e lo sviluppo di impresa- è disciplinata dal d. lgs. n. 46/1999, il quale all'art. 17, comma 3-ter, prevede che la riscossione coattiva del credito
è preceduta dall'intimazione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910,
d) la natura complessa dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD 639/1910,
quale atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento, diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale ed a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale implica che il thema decidendum del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento nel merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A,
e) il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, pertanto, ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma si estende necessariamente anche al rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso,
pagina 6 di 14 l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito (cfr. sent. n. 29653 del
12.12.2017).
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che l'ingiunzione di pagamento opposta risulta esente da vizi formali e sostanziali in quanto conforme nel suo contenuto a quanto richiesto dall'art. 2, co. 1, RD N. 639/1910 avuto riguardo alla corretta individuazione delle parti, alla causale (protocollo n. 057203) ed al dettaglio delle somme pretese come descritte nell'allegato A che qui di seguito si riporta: “Totale erogato in conto capitale (a fondo perduto) €
15420,18; Totale erogato in conto gestione (a fondo perduto) € 4856,21; -
Interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato: € 9028,31; - Rate
finanziamento agevolato scadute e non pagate € 4360,76; - Interessi di mora
su rate finanziamento agevolato scadute e non pagate: € 295,30; - Debito
residuo sul finanziamento agevolato (quota capitale ) € 4233,96; - Rateo
interessi sul finanziamento agevolato € 61,09- Totale da restituire a l'
[...]
€ Controparte_2
38255,81”, (cfr. ingiunzione di pagamento, doc. C, fascicolo ) , CP_1
elementi senz'altro idonei a portare a conoscenza del destinatario la pretesa creditoria azionata ed a consentirgli, come nel caso di specie, di predisporre un'adeguata difesa vieppiù a fronte della espressa indicazione nel corpo pagina 7 di 14 dell'ingiunzione della facoltà di richiedere qualunque informazione, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo pec all' indirizzo di posta elettronica ivi riportato.
In aggiunta, si osserva che l'ingiunzione fiscale non postula alcuna preventiva costituzione in mora e/o atti presupposti, trattandosi del primo atto attraverso il quale richiede il pagamento delle somme ad essa dovute, come CP_1
previsto dall'art. 2 co. 1 R.D. 639/1910, che dispone: “Il procedimento di
coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dal
competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena
degli atti esecutivi, la somma dovuta”, e che la giurisprudenza della Suprema
Corte ha chiarito che l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di autoaccertamento e di tutela della P.A. ed ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (cfr. Cass. sez.
5, 25.05.2007 n. 12263).
Nel merito, l'obbligazione di restituzione non è contestata e, comunque, risulta provata da , la quale ha offerto in comunicazione il contratto di CP_1
finanziamento del 27/10/2000 dal quale trae origine la pretesa creditoria (cfr.
doc. 1, fascicolo ) nonché il versamento dele somme in oggetto CP_1
eseguito a favore della beneficiaria a mezzo dei bonifici in copia allegati (doc.
2, fascicolo ). CP_1
pagina 8 di 14 Dall'art. I del contratto rubricato “Obblighi a carico di ” risulta Controparte_5
che “ si obbliga ad erogare personalmente al Beneficiario, che Controparte_5
accetta, le agevolazioni finanziarie ed i benefici reali così come specificati nel
Provvedimento di ammissione. L'erogazione delle agevolazioni finanziarie e
dei benefici reali avverranno alle condizioni indicate nel presente allegato. Le
erogazioni delle agevolazioni finanziarie sono subordinate alla positiva
verifica in sede di monitoraggio delle spese ammesse e documentate . ”.
A norma dell'art. IV “Erogazione del prestito agevolato e contributo a fondo
perduto” , “A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto il
Beneficiario avrà diritto all'erogazione di un'anticipazione in misura pari al
30% delle agevolazioni concesse in c/investimento , previa apertura di RT
IVA . Qualora il Beneficiario richieda l'erogazione dell'anticipazione sarà
tenuto alla presentazione della richiesta del saldo entro novanta giorni dalla
erogazione dell'anticipazione suddetta. Il mancato rispetto del termine sopra
riferito comporta l'immediata restituzione di quanto erogato a titolo di
anticipo. …”
L'art. V, dedicato a “Modalità di restituzione del prestito agevolato” stabilisce:
“Il Beneficiario si obbliga a restituire a il prestito agevolato Controparte_5
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state erogate le
pagina 9 di 14 somme. La restituzione avverrà mediante corresponsione di 5 (cinque) rate
annuali, costanti e posticipate comprensive di capitale ed interessi da versare
entro il 31 (trentuno)dicembre di ogni anno.”.
L'art. XI, dedicato alla “Revoca delle agevolazioni” stabilisce che “ CP_5
avrà la facoltà di revocare le agevolazioni concesse anche ai sensi del
[...]
regolamento approvato con D.M. 08.11.1996 n. 591, nei seguenti casi, la cui
elencazione ha carattere meramente esemplificativo:…(omissis)…; 2) il
Beneficiario cessi l'attività ….
In tutti i casi di revoca delle agevolazioni il Beneficiario è obbligato
all'immediata restituzione di tutte le somme erogate da Controparte_5
in esecuzione del presente contratto oltre al pagamento degli interessi
convenzionali ed al rimborso delle spese sofferte.”.
Osservandosi che la sopracitata disposizione contrattuale va qualificata come
“clausola risolutiva espressa” e precisando che per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato da parte del
Giudice (cfr. Cass. sez. I, 17.03.2000 n. 3102, Rv 534835) si rileva che, non pagina 10 di 14 contestata, dall'opponente, è la cessazione dell'attività, al verificarsi della quale è stata correttamente disposta, a norma dell'art. XI, la revoca delle agevolazioni.
Trattandosi di somme percepite tramite finanziamento per l'evidente scopo di tutelare le posizioni soggettive di coloro che vengono in contatto con gli Enti
Pubblici, il credito presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr.
Cass. n. 8162/2002) ed essendo scaduti i termini previsti per il pagamento delle rate annuali, il relativo credito restitutorio diviene liquido ed esigibile al momento della revoca delle agevolazioni, a tal proposito osservandosi che la revoca del contributo ha sostanziale natura di atto ricognitivo e dichiarativo degli elementi di fatto (inadempimenti di precisi obblighi contrattuali ) già
individuati dalle norme istitutive delle provvidenze pubbliche di cui è causa,
poi trasfuse nei relativi contratti di erogazione, al cui verificarsi segue la perdita dei benefici, la presa d'atto in questione , non ha natura di atto recettizio, sicché renderla nota al destinatario non è elemento integrativo , né
condizione di efficacia della revoca, ma ha una funzione ricognitiva: la comunicazione vale ad ancorare temporalmente la fase successiva del recupero del contributo e l'avvio del termine di decorrenza della prescrizione del diritto restitutorio.
pagina 11 di 14 Il contratto intercorso tra le parti, infatti nel disciplinare la revoca delle agevolazioni, indica unicamente l'onere gravante su di revocare le CP_1
agevolazioni concesse al verificarsi di ipotesi espressamente enunciate nel contratto stesso, con la conseguenza che, la mancata notifica e/o comunicazione del provvedimento di revoca, non inficia la validità del provvedimento stesso.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta estinzione del debito, in mancanza di validi atti interruttivi, per prescrizione decennale, a decorrere, dalla data del contratto di finanziamento (27/10/2000) o dalla data della revoca (21/09/2005).
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
A tal proposito si osserva che il termine di prescrizione dell'obbligazione di restituzione è quello decennale, ex art. 2946 c.c., non avendo il contratto di finanziamento natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire, ossia la restituzione delle somme finanziate, è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo, e decorre dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento ( in tal senso, S.C. n. 17798/2011), nella fattispecie individuata nel 31/12/2006 (cfr.
doc. 4, fascicolo ) ovvero, dalla data della revoca, adottata in CP_1
pagina 12 di 14 conseguenza del verificarsi di ipotesi espressamente enunciate nel contratto e,
nel caso di specie, in conseguenza della cessazione dell'attività.
Nella fattispecie essendo intervenuta la revoca in data 21/09/2005 (cfr. doc. 7,
fascicolo ), ma non comunicata, il termine di prescrizione deve CP_1
computarsi dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, ossia dal 31/12/2006 e risulta utilmente interrotto dalla diffida ad adempiere regolarmente ricevuta dall'opponente, in mancanza di prova contraria, non offerta dalla stessa, a mezzo raccomandata a.r., in data 02/12/2010 (doc. 10,
fascicolo ) e dall'ingiunzione di pagamento opposta notificata, per CP_1
stessa ammissione della parte opponente, in data 18/12/2019.
L'opponente ha, infine, contestato l'illegittimità del calcolo degli interessi.
L'eccezione, oltre che generica, è infondata avuto riguardo alle indicazioni di calcolo degli interessi contenute nelle note n. 1, 2, 3 dell'all. A
dell'ingiunzione in relazione alle quali nessun rilievo è stato svolto dall'opponente.
La domanda attorea è, pertanto, infondata e da respingere.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, l'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
pagina 13 di 14
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono liquidate in favore di CP_1
e poste a carico dell'opponente, ex D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'attività difensiva complessivamente svolta, al numero ed alla complessità
delle questioni trattate, scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 per il complessivo importo di € 3.000,00, di cui € 890,00 per la fase studio, € 610,00
per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) rigetta l'opposizione;
-) condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in € 3000,00 , oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a..
Roma, 17/03/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 7418/2020 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliata in Cosenza, via Fagiani n. Parte_1
11/A, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Campolongo che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice –
e
Controparte_1
, in persona del Responsabile della Funzione Affari
[...]
Legali e Societari, elettivamente domiciliata in Roma, via Condotti n. 91,
pagina 1 di 14 presso l'avv. Valentina Pannunzio che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta –
OGGETTO: opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 avverso ingiunzione di pagamento prot. 82345 del 01/07/2019 per l'importo di € 38.225,81.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che i procuratori delle parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti.
Parte attrice: “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'atto anche inaudita
altera parte, annullare ovvero dichiarare nulla l'ingiunzione di pagamento n.
prot. 82345 notificata in data 18.12.2019 per tutti i motivi indicati e
conseguentemente dichiarare non dovuta la somma richiesta da
[...]
Controparte_2
Con vittoria di spese legali.”.
[...]
: “-Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, CP_1
domanda, argomentazione ed eccezione, così provvedere: - in via preliminare:
rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ingiunzione di
pagina 2 di 14 pagamento prot. 82345 del 1 luglio 2019 in quanto assolutamente infondata;
-
nel merito, confermare l'Ingiunzione di pagamento prot. 82345 del 1 luglio
2019 e rigettare l'opposizione nonché le domande, eccezioni e argomentazioni
tutte ivi articolate perché assolutamente inammissibili e/o infondate in fatto e
in diritto;
- in ogni caso, condannare la sig.ra a pagare Parte_1
l'importo di cui all'Ingiunzione, pari ad € 38.255,81, oltre ulteriori interessi
fino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, la minor somma che dovesse
risultare effettivamente dovuta;
- in ogni caso, con vittoria di spese,
competenze ed onorari di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17/01/2020, la parte attrice indicata in epigrafe ha convenuto Controparte_1
per l'accertamento negativo del
[...]
debito relativo alla pretesa da quest'ultima esercitata con l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. N. 639/1910 del 01/07/2019 – prot. 82345-, notificata in data 18/12/2019 per € 38.225,81, emessa con riferimento ai benefici erogati ex art. 9 septies l. n. 608/1996 per effetto della domanda prot. n. 057203.
pagina 3 di 14 A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto: 1) cripticità del provvedimento, mancata notifica degli atti prodromici, dell'indicazione dei motivi della revoca ed illegittimità nel calcolo degli interessi;
2) prescrizione del presunto credito, mancato invito ad adempiere e decadenza;
3) illegittimità
del ricorso allo strumento dell'ingiunzione.
2. Costituitasi tempestivamente
[...]
, ha Controparte_1
puntualmente contestato la domanda attorea e chiesto il rigetto della stessa per infondatezza e la conferma dell'ingiunzione opposta. In subordine ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 38.225,81, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta non coltivata alla prima udienza, assegnati i richiesti termini ex art. 183 co 6 c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio -
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e pagina 4 di 14 rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., , sent. n. 12002 del 28.05.2014), in diritto, si osserva: CP_3
a) Controparte_4
subentrata ex art. 460 della legge n. 296/2006 (Legge
[...]
finanziaria 2007) a (costituita con d.lgs. n. 1/1999), è Controparte_5
società a capitale interamente pubblico ed ha lo scopo “attraverso l'erogazione
di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive,
attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova
imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione , sviluppare sistemi
locali d'impresa …” (art. 1, comma 2, d. lgs. n. 1/1999) nel cui ambito rientrano gli “incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego”
disciplinati dal d.lgs. n. 185/2000, prima erogati da;
Controparte_5
b) in tale contesto normativo si inserisce il contratto di finanziamento, Prot.
057203 del 27/10/2000 (cfr. doc. 2, fascicolo ) , avente ad oggetto la CP_1
concessione delle agevolazioni ex l. n. 608/1996 – d. lgs. n. 185/2000 per la realizzazione di un'attività di: “rilegatura ”, Pt_1
c) la procedura di recupero del credito azionato, conseguente alla risoluzione o revoca di agevolazioni concesse da alla quale è oggi Controparte_5
subentrata degli Controparte_2
pagina 5 di 14 investimenti e lo sviluppo di impresa- è disciplinata dal d. lgs. n. 46/1999, il quale all'art. 17, comma 3-ter, prevede che la riscossione coattiva del credito
è preceduta dall'intimazione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910,
d) la natura complessa dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD 639/1910,
quale atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento, diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale ed a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale implica che il thema decidendum del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento nel merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A,
e) il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, pertanto, ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma si estende necessariamente anche al rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso,
pagina 6 di 14 l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito (cfr. sent. n. 29653 del
12.12.2017).
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che l'ingiunzione di pagamento opposta risulta esente da vizi formali e sostanziali in quanto conforme nel suo contenuto a quanto richiesto dall'art. 2, co. 1, RD N. 639/1910 avuto riguardo alla corretta individuazione delle parti, alla causale (protocollo n. 057203) ed al dettaglio delle somme pretese come descritte nell'allegato A che qui di seguito si riporta: “Totale erogato in conto capitale (a fondo perduto) €
15420,18; Totale erogato in conto gestione (a fondo perduto) € 4856,21; -
Interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato: € 9028,31; - Rate
finanziamento agevolato scadute e non pagate € 4360,76; - Interessi di mora
su rate finanziamento agevolato scadute e non pagate: € 295,30; - Debito
residuo sul finanziamento agevolato (quota capitale ) € 4233,96; - Rateo
interessi sul finanziamento agevolato € 61,09- Totale da restituire a l'
[...]
€ Controparte_2
38255,81”, (cfr. ingiunzione di pagamento, doc. C, fascicolo ) , CP_1
elementi senz'altro idonei a portare a conoscenza del destinatario la pretesa creditoria azionata ed a consentirgli, come nel caso di specie, di predisporre un'adeguata difesa vieppiù a fronte della espressa indicazione nel corpo pagina 7 di 14 dell'ingiunzione della facoltà di richiedere qualunque informazione, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo pec all' indirizzo di posta elettronica ivi riportato.
In aggiunta, si osserva che l'ingiunzione fiscale non postula alcuna preventiva costituzione in mora e/o atti presupposti, trattandosi del primo atto attraverso il quale richiede il pagamento delle somme ad essa dovute, come CP_1
previsto dall'art. 2 co. 1 R.D. 639/1910, che dispone: “Il procedimento di
coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dal
competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena
degli atti esecutivi, la somma dovuta”, e che la giurisprudenza della Suprema
Corte ha chiarito che l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di autoaccertamento e di tutela della P.A. ed ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (cfr. Cass. sez.
5, 25.05.2007 n. 12263).
Nel merito, l'obbligazione di restituzione non è contestata e, comunque, risulta provata da , la quale ha offerto in comunicazione il contratto di CP_1
finanziamento del 27/10/2000 dal quale trae origine la pretesa creditoria (cfr.
doc. 1, fascicolo ) nonché il versamento dele somme in oggetto CP_1
eseguito a favore della beneficiaria a mezzo dei bonifici in copia allegati (doc.
2, fascicolo ). CP_1
pagina 8 di 14 Dall'art. I del contratto rubricato “Obblighi a carico di ” risulta Controparte_5
che “ si obbliga ad erogare personalmente al Beneficiario, che Controparte_5
accetta, le agevolazioni finanziarie ed i benefici reali così come specificati nel
Provvedimento di ammissione. L'erogazione delle agevolazioni finanziarie e
dei benefici reali avverranno alle condizioni indicate nel presente allegato. Le
erogazioni delle agevolazioni finanziarie sono subordinate alla positiva
verifica in sede di monitoraggio delle spese ammesse e documentate . ”.
A norma dell'art. IV “Erogazione del prestito agevolato e contributo a fondo
perduto” , “A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto il
Beneficiario avrà diritto all'erogazione di un'anticipazione in misura pari al
30% delle agevolazioni concesse in c/investimento , previa apertura di RT
IVA . Qualora il Beneficiario richieda l'erogazione dell'anticipazione sarà
tenuto alla presentazione della richiesta del saldo entro novanta giorni dalla
erogazione dell'anticipazione suddetta. Il mancato rispetto del termine sopra
riferito comporta l'immediata restituzione di quanto erogato a titolo di
anticipo. …”
L'art. V, dedicato a “Modalità di restituzione del prestito agevolato” stabilisce:
“Il Beneficiario si obbliga a restituire a il prestito agevolato Controparte_5
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state erogate le
pagina 9 di 14 somme. La restituzione avverrà mediante corresponsione di 5 (cinque) rate
annuali, costanti e posticipate comprensive di capitale ed interessi da versare
entro il 31 (trentuno)dicembre di ogni anno.”.
L'art. XI, dedicato alla “Revoca delle agevolazioni” stabilisce che “ CP_5
avrà la facoltà di revocare le agevolazioni concesse anche ai sensi del
[...]
regolamento approvato con D.M. 08.11.1996 n. 591, nei seguenti casi, la cui
elencazione ha carattere meramente esemplificativo:…(omissis)…; 2) il
Beneficiario cessi l'attività ….
In tutti i casi di revoca delle agevolazioni il Beneficiario è obbligato
all'immediata restituzione di tutte le somme erogate da Controparte_5
in esecuzione del presente contratto oltre al pagamento degli interessi
convenzionali ed al rimborso delle spese sofferte.”.
Osservandosi che la sopracitata disposizione contrattuale va qualificata come
“clausola risolutiva espressa” e precisando che per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato da parte del
Giudice (cfr. Cass. sez. I, 17.03.2000 n. 3102, Rv 534835) si rileva che, non pagina 10 di 14 contestata, dall'opponente, è la cessazione dell'attività, al verificarsi della quale è stata correttamente disposta, a norma dell'art. XI, la revoca delle agevolazioni.
Trattandosi di somme percepite tramite finanziamento per l'evidente scopo di tutelare le posizioni soggettive di coloro che vengono in contatto con gli Enti
Pubblici, il credito presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr.
Cass. n. 8162/2002) ed essendo scaduti i termini previsti per il pagamento delle rate annuali, il relativo credito restitutorio diviene liquido ed esigibile al momento della revoca delle agevolazioni, a tal proposito osservandosi che la revoca del contributo ha sostanziale natura di atto ricognitivo e dichiarativo degli elementi di fatto (inadempimenti di precisi obblighi contrattuali ) già
individuati dalle norme istitutive delle provvidenze pubbliche di cui è causa,
poi trasfuse nei relativi contratti di erogazione, al cui verificarsi segue la perdita dei benefici, la presa d'atto in questione , non ha natura di atto recettizio, sicché renderla nota al destinatario non è elemento integrativo , né
condizione di efficacia della revoca, ma ha una funzione ricognitiva: la comunicazione vale ad ancorare temporalmente la fase successiva del recupero del contributo e l'avvio del termine di decorrenza della prescrizione del diritto restitutorio.
pagina 11 di 14 Il contratto intercorso tra le parti, infatti nel disciplinare la revoca delle agevolazioni, indica unicamente l'onere gravante su di revocare le CP_1
agevolazioni concesse al verificarsi di ipotesi espressamente enunciate nel contratto stesso, con la conseguenza che, la mancata notifica e/o comunicazione del provvedimento di revoca, non inficia la validità del provvedimento stesso.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta estinzione del debito, in mancanza di validi atti interruttivi, per prescrizione decennale, a decorrere, dalla data del contratto di finanziamento (27/10/2000) o dalla data della revoca (21/09/2005).
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
A tal proposito si osserva che il termine di prescrizione dell'obbligazione di restituzione è quello decennale, ex art. 2946 c.c., non avendo il contratto di finanziamento natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire, ossia la restituzione delle somme finanziate, è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo, e decorre dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento ( in tal senso, S.C. n. 17798/2011), nella fattispecie individuata nel 31/12/2006 (cfr.
doc. 4, fascicolo ) ovvero, dalla data della revoca, adottata in CP_1
pagina 12 di 14 conseguenza del verificarsi di ipotesi espressamente enunciate nel contratto e,
nel caso di specie, in conseguenza della cessazione dell'attività.
Nella fattispecie essendo intervenuta la revoca in data 21/09/2005 (cfr. doc. 7,
fascicolo ), ma non comunicata, il termine di prescrizione deve CP_1
computarsi dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, ossia dal 31/12/2006 e risulta utilmente interrotto dalla diffida ad adempiere regolarmente ricevuta dall'opponente, in mancanza di prova contraria, non offerta dalla stessa, a mezzo raccomandata a.r., in data 02/12/2010 (doc. 10,
fascicolo ) e dall'ingiunzione di pagamento opposta notificata, per CP_1
stessa ammissione della parte opponente, in data 18/12/2019.
L'opponente ha, infine, contestato l'illegittimità del calcolo degli interessi.
L'eccezione, oltre che generica, è infondata avuto riguardo alle indicazioni di calcolo degli interessi contenute nelle note n. 1, 2, 3 dell'all. A
dell'ingiunzione in relazione alle quali nessun rilievo è stato svolto dall'opponente.
La domanda attorea è, pertanto, infondata e da respingere.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, l'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
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7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono liquidate in favore di CP_1
e poste a carico dell'opponente, ex D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'attività difensiva complessivamente svolta, al numero ed alla complessità
delle questioni trattate, scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 per il complessivo importo di € 3.000,00, di cui € 890,00 per la fase studio, € 610,00
per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) rigetta l'opposizione;
-) condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in € 3000,00 , oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a..
Roma, 17/03/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
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