CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 638/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Viale Regina Margherita, 43 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXRTXRM000088 ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
annullare integralmente l'atto impugnato, con vittoria delle spese in giudizio Conclusioni di Agenzia delle Entrate di Caltanissetta:
il rigetto dell'istanza di sospensione con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del relativo giudizio cautelare, ai sensi dell'art. 15, comma 2-quater, del d.lgs. n. 546/1992;
il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, oltre che al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento N. TXRTXRM000088, pervenuto il 20.02.2024, concernente irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, sanzioni ed interessi anno 2019.
In via preliminare ha eccepito che l'avviso di accertamento notificato risulta identico a quello per cui pende ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caltanissetta al n. 1419/2024 RG, in cui l'Ufficio si era costituito e aveva richiesto la cessata materia del contendere, aderendo ad uno solo dei motivi di impugnazione del contribuente, senza disporre l'annullamento dell'atto.
Secondo il ricorrente, per procedere alla notifica dello stesso avviso di accertamento impugnato e non incorrere nel vizio di bis in idem, l'Agenzia avrebbe dovuto annullare in autotutela l'atto viziato e poi procedere con la notifica, e non semplicemente rimettersi alla Corte per fare dichiarare la cessata materia del contendere, con il giudizio ancora pendente.
Sempre in via pregiudiziale il ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento ex art. 42, commi 1
e 3, D.P.R. 600/1973, perché sottoscritto da impiegato non facente parte della carriera direttiva e comunque non munito di delega da parte del capo dell'Ufficio.
Eccepisce altresì l'illegittimità dell'atto per mancata attivazione del contraddittorio preventivo, nonché per mancanza di sottoscrizione
Infine, si eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato “alla luce di tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore e di quelle che verranno emanate successivamente alla proposizione del presente ricorso”.
L'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta si è costituita, ha contestato tutti i motivi e ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente preso atto dell'eccezione formula dall'Agenzia delle Entrate che ha dedotto che il documento versato al fascicolo da parte ricorrente per adempiere all'obbligo di depositare in “originale o fotocopia” ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D. Lgs. 546/1992 sarebbe “modificato e/o, comunque, non integralmente e correttamente fotocopiato, perché mancante, nella prima pagina e/o frontespizio, del contrassegno “QR-Code”.”
In effetti il contrassegno nell'atto dell'Ufficio non è riprodotto nella fotocopia depositata dal ricorrente, sebbene nella parte superiore si noti la dizione “QR-CODE”.
Il rilievo di parte resistente viene formulato ai fini di stabilire la conformità dell'atto depositato dal ricorrente all'originale a lui notificato, non attestata dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 25 bis del D.
Lgs. 546/1992.
L'Ufficio attesta invece la conformità dell'atto che aveva prodotto in giudizio con l'originale in proprio possesso
(cfr. Allegato n. 4).
Sul punto occorre osservare che parte ricorrente non ha controdedotto e alla luce dell'esame della documentazione in atti il rilievo dell'Ufficio risulta del tutto fondato.
Ciò comporta che tutte le censure formulate da parte ricorrente diventano inammissibili perché fondate su un atto diverso da quello che può ritenersi conforme all'originale.
Non può riscontrarsi alcuna violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973, né alcuna illegittimità per mancata sottoscrizione dell'atto impugnato.
La sottoscrizione in realtà risulta e l'Ufficio ha depositato l'estratto del ruolo del personale dell'Agenzia delle
Entrate che documenta la qualifica di “Funzionaria” (ex carriera direttiva) della Dott.ssa Nominativo_2
(Allegato n. 5) nonché l'atto dispositivo n. 20/2024 prot. 5 n. 1988 del 13/08/2024 (Allegato n. 6) di conferimento di delega alla sottoscrizione di “Tutti gli atti di competenza dell'Ufficio Territoriale … fino ad euro 250.000,00 …”
L'atto è stato inoltre ritualmente notificato tramite messo del comune di Gela e riporta nella prima pagina il contrassegno ex art. 23, comma 2-bis, D.Lgs. n. 82/2005 che sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale;
non può essere, pertanto, richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.
Infondata è anche l'eccezione di bis in idem.
Incontestata e impregiudicata la pretesa erariale, il precedente atto, come dedotto e non contestato dal ricorrente, era viziato per ragioni formali e per questo era stato revocato dall'Ufficio, esercitando il proprio potere-dovere di autotutela sostitutiva dell'atto viziato nei termini previsti e disposti dall'art. 43 del DPR
600/1973, ovvero nel termine per l'esercizio del proprio potere di accertamento.
L'Ufficio aveva chiesto la cessazione della materia del contendere nel precedente giudizio, proprio preannunciando la nuova emissione dell'atto, da notificare nel rispetto dei termini di decadenza;
e così ha fatto.
Infondata è anche l'eccezione di illegittimità dell'atto per mancata attivazione del contraddittorio preventivo.
Ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2, della legge 212/2000, è stabilito che “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
L'atto impugnato è avviso di accertamento automatizzato ex art. 41 bis del DPR 600/1973 e quindi ricade nella disciplina che esclude la necessità del contraddittorio. Inammissibile perché generica è poi l'eccezione che fa riferimento a non meglio definite norme che entreranno in vigore dopo la presentazione del ricorso.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Non vi sono gli ulteriori elementi necessari per accogliere la domanda dell'Agenzia delle Entrate di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata in relazione alla sola infondatezza degli argomenti proposti, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (“La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”; cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023, Rv. 668146 - 01)
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese all'Agenzia delle Entrate di
Caltanissetta, che liquida in euro 1.489,00, oltre accessori di legge.
Caltanissetta, 20.1.2026
Il GIUDICE
TA NA
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 638/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Viale Regina Margherita, 43 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXRTXRM000088 ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
annullare integralmente l'atto impugnato, con vittoria delle spese in giudizio Conclusioni di Agenzia delle Entrate di Caltanissetta:
il rigetto dell'istanza di sospensione con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del relativo giudizio cautelare, ai sensi dell'art. 15, comma 2-quater, del d.lgs. n. 546/1992;
il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, oltre che al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento N. TXRTXRM000088, pervenuto il 20.02.2024, concernente irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, sanzioni ed interessi anno 2019.
In via preliminare ha eccepito che l'avviso di accertamento notificato risulta identico a quello per cui pende ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caltanissetta al n. 1419/2024 RG, in cui l'Ufficio si era costituito e aveva richiesto la cessata materia del contendere, aderendo ad uno solo dei motivi di impugnazione del contribuente, senza disporre l'annullamento dell'atto.
Secondo il ricorrente, per procedere alla notifica dello stesso avviso di accertamento impugnato e non incorrere nel vizio di bis in idem, l'Agenzia avrebbe dovuto annullare in autotutela l'atto viziato e poi procedere con la notifica, e non semplicemente rimettersi alla Corte per fare dichiarare la cessata materia del contendere, con il giudizio ancora pendente.
Sempre in via pregiudiziale il ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento ex art. 42, commi 1
e 3, D.P.R. 600/1973, perché sottoscritto da impiegato non facente parte della carriera direttiva e comunque non munito di delega da parte del capo dell'Ufficio.
Eccepisce altresì l'illegittimità dell'atto per mancata attivazione del contraddittorio preventivo, nonché per mancanza di sottoscrizione
Infine, si eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato “alla luce di tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore e di quelle che verranno emanate successivamente alla proposizione del presente ricorso”.
L'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta si è costituita, ha contestato tutti i motivi e ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente preso atto dell'eccezione formula dall'Agenzia delle Entrate che ha dedotto che il documento versato al fascicolo da parte ricorrente per adempiere all'obbligo di depositare in “originale o fotocopia” ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D. Lgs. 546/1992 sarebbe “modificato e/o, comunque, non integralmente e correttamente fotocopiato, perché mancante, nella prima pagina e/o frontespizio, del contrassegno “QR-Code”.”
In effetti il contrassegno nell'atto dell'Ufficio non è riprodotto nella fotocopia depositata dal ricorrente, sebbene nella parte superiore si noti la dizione “QR-CODE”.
Il rilievo di parte resistente viene formulato ai fini di stabilire la conformità dell'atto depositato dal ricorrente all'originale a lui notificato, non attestata dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 25 bis del D.
Lgs. 546/1992.
L'Ufficio attesta invece la conformità dell'atto che aveva prodotto in giudizio con l'originale in proprio possesso
(cfr. Allegato n. 4).
Sul punto occorre osservare che parte ricorrente non ha controdedotto e alla luce dell'esame della documentazione in atti il rilievo dell'Ufficio risulta del tutto fondato.
Ciò comporta che tutte le censure formulate da parte ricorrente diventano inammissibili perché fondate su un atto diverso da quello che può ritenersi conforme all'originale.
Non può riscontrarsi alcuna violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973, né alcuna illegittimità per mancata sottoscrizione dell'atto impugnato.
La sottoscrizione in realtà risulta e l'Ufficio ha depositato l'estratto del ruolo del personale dell'Agenzia delle
Entrate che documenta la qualifica di “Funzionaria” (ex carriera direttiva) della Dott.ssa Nominativo_2
(Allegato n. 5) nonché l'atto dispositivo n. 20/2024 prot. 5 n. 1988 del 13/08/2024 (Allegato n. 6) di conferimento di delega alla sottoscrizione di “Tutti gli atti di competenza dell'Ufficio Territoriale … fino ad euro 250.000,00 …”
L'atto è stato inoltre ritualmente notificato tramite messo del comune di Gela e riporta nella prima pagina il contrassegno ex art. 23, comma 2-bis, D.Lgs. n. 82/2005 che sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale;
non può essere, pertanto, richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.
Infondata è anche l'eccezione di bis in idem.
Incontestata e impregiudicata la pretesa erariale, il precedente atto, come dedotto e non contestato dal ricorrente, era viziato per ragioni formali e per questo era stato revocato dall'Ufficio, esercitando il proprio potere-dovere di autotutela sostitutiva dell'atto viziato nei termini previsti e disposti dall'art. 43 del DPR
600/1973, ovvero nel termine per l'esercizio del proprio potere di accertamento.
L'Ufficio aveva chiesto la cessazione della materia del contendere nel precedente giudizio, proprio preannunciando la nuova emissione dell'atto, da notificare nel rispetto dei termini di decadenza;
e così ha fatto.
Infondata è anche l'eccezione di illegittimità dell'atto per mancata attivazione del contraddittorio preventivo.
Ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2, della legge 212/2000, è stabilito che “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
L'atto impugnato è avviso di accertamento automatizzato ex art. 41 bis del DPR 600/1973 e quindi ricade nella disciplina che esclude la necessità del contraddittorio. Inammissibile perché generica è poi l'eccezione che fa riferimento a non meglio definite norme che entreranno in vigore dopo la presentazione del ricorso.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Non vi sono gli ulteriori elementi necessari per accogliere la domanda dell'Agenzia delle Entrate di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata in relazione alla sola infondatezza degli argomenti proposti, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (“La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”; cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023, Rv. 668146 - 01)
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese all'Agenzia delle Entrate di
Caltanissetta, che liquida in euro 1.489,00, oltre accessori di legge.
Caltanissetta, 20.1.2026
Il GIUDICE
TA NA