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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1495/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2387/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar Giuseppe 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bronte - Casa Comunale 95034 Bronte CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230052669417000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230052669417000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 515/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 2387/2024 del registro generale, depositato in data 19 marzo 2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320230052669417000, notificata in data 23 gennaio 2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 586,88 a titolo di TARI-TEFA per le annualità 2015 e 2016.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
1. Nullità della cartella per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli atti prodromici, con conseguente violazione del diritto di difesa.
2. Nullità della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
3. Intervenuta prescrizione del credito tributario relativo alle annualità 2015 e 2016, essendo decorso il termine quinquennale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bronte, il quale, con controdeduzioni, ha contestato le argomentazioni della ricorrente, sostenendo la piena legittimità della pretesa. In particolare, ha eccepito che la cartella di pagamento è stata emessa a seguito della notifica di due avvisi di accertamento, rispettivamente per l'anno
2015 (n. 741 del 27/10/2020, notificato il 20/02/2021) e per l'anno 2016 (n. 778 del 09/11/2021, notificato il
22/01/2022), i quali non sono stati impugnati e sono pertanto divenuti definitivi. Tali notifiche avrebbero interrotto il decorso della prescrizione.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale ha eccepito, in via preliminare, la tardività
e l'inammissibilità del ricorso, asserendo che la notifica della cartella sarebbe avvenuta in data 28 dicembre
2023. Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure attinenti alla pretesa tributaria, contestando comunque l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dall'Agente della
Riscossione. L'eccezione è infondata. A fronte della data di notifica del 23 gennaio 2024 indicata dalla ricorrente, l'ente resistente, pur allegando una diversa data del 28 dicembre 2023, non ha fornito la prova documentale del perfezionamento della notifica in tale data. In assenza di prova contraria da parte dell'agente notificatore, si deve ritenere per valida la data indicata dalla ricorrente, con conseguente tempestività del ricorso depositato in data 19 marzo 2024.
Sempre in via preliminare, va affrontata la questione della legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
- Riscossione. L'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato. Tuttavia, quando le censure del contribuente attengono al merito della pretesa tributaria, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore, titolare del diritto di credito. Nel caso di specie, i motivi relativi alla prescrizione e alla motivazione del credito sono da ascrivere alla responsabilità del Comune di Bronte, mentre quelli relativi a vizi propri della cartella o della sua notifica possono essere mossi nei confronti dell'agente della riscossione. Essendo entrambi gli enti costituiti in giudizio, è possibile esaminare il merito di tutte le doglianze.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione della cartella e la mancata allegazione degli atti presupposti. La doglianza non può trovare accoglimento. Il Comune di Bronte ha documentato di aver regolarmente notificato alla contribuente gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2015 e 2016.
Tali atti, non essendo stati impugnati nei termini di legge, sono divenuti definitivi. Di conseguenza, la successiva cartella di pagamento può essere contestata soltanto per vizi propri e non per vizi dell'avviso di accertamento presupposto. La mancata allegazione dell'atto prodromico non determina la nullità della cartella qualora il contribuente dimostri di averne avuto piena conoscenza, come nel caso di specie, in cui la puntuale contestazione dei presupposti dell'imposizione esclude un reale pregiudizio al diritto di difesa.
Con il secondo motivo, si eccepisce la nullità della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Anche tale motivo è infondato. La cartella di pagamento, allorché segua un atto che ha già determinato il debito d'imposta, è congruamente motivata, riguardo al calcolo degli interessi, con il semplice richiamo all'atto impositivo e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Essendo il criterio di liquidazione degli interessi predeterminato per legge, la sua applicazione si risolve in una mera operazione matematica, non necessitando di un'analitica specificazione nella cartella.
Con il terzo motivo, la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito. L'eccezione è palesemente infondata. Il Comune di Bronte ha provato l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento per le annualità in contestazione, rispettivamente in data 20 febbraio 2021 per il 2015 e 22 gennaio 2022 per il 2016. Tali notifiche, intervenute entro il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della L.
n. 296 del 2006, hanno interrotto il termine di prescrizione. Poiché gli avvisi di accertamento non sono stati impugnati, la pretesa erariale è divenuta definitiva. Il diritto alla riscossione di un'imposta, fondato su un accertamento divenuto definitivo, è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953
c.c. per l'actio iudicati. La cartella di pagamento è stata notificata ampiamente entro tale termine decennale, pertanto nessuna prescrizione è maturata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Bronte, che liquida in euro
200,00, oltre accessori di legge, e in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in euro
200,00, oltre accessori di legge.
Catania, 17 febbraio 2026 Il Giudice
FL MP
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2387/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar Giuseppe 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bronte - Casa Comunale 95034 Bronte CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230052669417000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230052669417000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 515/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 2387/2024 del registro generale, depositato in data 19 marzo 2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320230052669417000, notificata in data 23 gennaio 2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 586,88 a titolo di TARI-TEFA per le annualità 2015 e 2016.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
1. Nullità della cartella per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli atti prodromici, con conseguente violazione del diritto di difesa.
2. Nullità della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
3. Intervenuta prescrizione del credito tributario relativo alle annualità 2015 e 2016, essendo decorso il termine quinquennale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bronte, il quale, con controdeduzioni, ha contestato le argomentazioni della ricorrente, sostenendo la piena legittimità della pretesa. In particolare, ha eccepito che la cartella di pagamento è stata emessa a seguito della notifica di due avvisi di accertamento, rispettivamente per l'anno
2015 (n. 741 del 27/10/2020, notificato il 20/02/2021) e per l'anno 2016 (n. 778 del 09/11/2021, notificato il
22/01/2022), i quali non sono stati impugnati e sono pertanto divenuti definitivi. Tali notifiche avrebbero interrotto il decorso della prescrizione.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale ha eccepito, in via preliminare, la tardività
e l'inammissibilità del ricorso, asserendo che la notifica della cartella sarebbe avvenuta in data 28 dicembre
2023. Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure attinenti alla pretesa tributaria, contestando comunque l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dall'Agente della
Riscossione. L'eccezione è infondata. A fronte della data di notifica del 23 gennaio 2024 indicata dalla ricorrente, l'ente resistente, pur allegando una diversa data del 28 dicembre 2023, non ha fornito la prova documentale del perfezionamento della notifica in tale data. In assenza di prova contraria da parte dell'agente notificatore, si deve ritenere per valida la data indicata dalla ricorrente, con conseguente tempestività del ricorso depositato in data 19 marzo 2024.
Sempre in via preliminare, va affrontata la questione della legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
- Riscossione. L'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato. Tuttavia, quando le censure del contribuente attengono al merito della pretesa tributaria, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore, titolare del diritto di credito. Nel caso di specie, i motivi relativi alla prescrizione e alla motivazione del credito sono da ascrivere alla responsabilità del Comune di Bronte, mentre quelli relativi a vizi propri della cartella o della sua notifica possono essere mossi nei confronti dell'agente della riscossione. Essendo entrambi gli enti costituiti in giudizio, è possibile esaminare il merito di tutte le doglianze.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione della cartella e la mancata allegazione degli atti presupposti. La doglianza non può trovare accoglimento. Il Comune di Bronte ha documentato di aver regolarmente notificato alla contribuente gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2015 e 2016.
Tali atti, non essendo stati impugnati nei termini di legge, sono divenuti definitivi. Di conseguenza, la successiva cartella di pagamento può essere contestata soltanto per vizi propri e non per vizi dell'avviso di accertamento presupposto. La mancata allegazione dell'atto prodromico non determina la nullità della cartella qualora il contribuente dimostri di averne avuto piena conoscenza, come nel caso di specie, in cui la puntuale contestazione dei presupposti dell'imposizione esclude un reale pregiudizio al diritto di difesa.
Con il secondo motivo, si eccepisce la nullità della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Anche tale motivo è infondato. La cartella di pagamento, allorché segua un atto che ha già determinato il debito d'imposta, è congruamente motivata, riguardo al calcolo degli interessi, con il semplice richiamo all'atto impositivo e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Essendo il criterio di liquidazione degli interessi predeterminato per legge, la sua applicazione si risolve in una mera operazione matematica, non necessitando di un'analitica specificazione nella cartella.
Con il terzo motivo, la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito. L'eccezione è palesemente infondata. Il Comune di Bronte ha provato l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento per le annualità in contestazione, rispettivamente in data 20 febbraio 2021 per il 2015 e 22 gennaio 2022 per il 2016. Tali notifiche, intervenute entro il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della L.
n. 296 del 2006, hanno interrotto il termine di prescrizione. Poiché gli avvisi di accertamento non sono stati impugnati, la pretesa erariale è divenuta definitiva. Il diritto alla riscossione di un'imposta, fondato su un accertamento divenuto definitivo, è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953
c.c. per l'actio iudicati. La cartella di pagamento è stata notificata ampiamente entro tale termine decennale, pertanto nessuna prescrizione è maturata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Bronte, che liquida in euro
200,00, oltre accessori di legge, e in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in euro
200,00, oltre accessori di legge.
Catania, 17 febbraio 2026 Il Giudice
FL MP