Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1495
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per difetto di motivazione e mancata allegazione atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che, poiché gli avvisi di accertamento presupposti non sono stati impugnati e sono divenuti definitivi, la cartella può essere contestata solo per vizi propri. La mancata allegazione dell'atto prodromico non determina nullità se il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'atto, come nel caso di specie.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori

    La Corte ha ritenuto che la cartella è congruamente motivata riguardo agli interessi con il richiamo all'atto impositivo e la quantificazione degli accessori, dato che il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato per legge e la sua applicazione è una mera operazione matematica.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, poiché la notifica degli avvisi di accertamento ha interrotto il termine di prescrizione e, non essendo stati impugnati, sono divenuti definitivi. Il diritto alla riscossione è soggetto a prescrizione decennale, e la cartella è stata notificata entro tale termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1495
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1495
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo