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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1225/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1225 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. _1 C.F._1
Chiarina Ianni, per procura in atti;
PARTE ATTICE
e
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela CP_1 C.F._2
Usai, per procura in atti;
PARTE CONVENUTA
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il
Tribunale
OGGETTO: ripartizione ed attribuzione delle indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 c.c.
in caso di morte del prestatore di lavoro;
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: si riporta alle conclusioni precisate nell'atto di citazione, da intendersi qui
trascritte e riportate, chiedendone l'integrale accoglimento;
in via istruttoria si riporta alle richieste di
cui alle memorie ex art.183 6° comma cpc, secondo e terzo termine. Aderendo all'invito del Giudice di
cui al provvedimento del 5.12.2023, ai fini conciliativi, la signora si dichiara disposta a _1
ridurre la domanda principale, con la quale viene richiesta l'attribuzione dell'intero importo maturato
dal defunto genitore a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva di preavviso, nella
misura inferiore del 90% dei predetti emolumenti.
Per parte resistente: La convenuta si riporta integralmente alle note di trattazione scritta del
3/06/2024 prodotte per la scorsa udienza del 5/06/2024 e insiste per l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e in subordine per l'ammissione delle richieste
istruttorie come formulate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio _1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a percepire
[...]
l'intero trattamento di fine rapporto, pari ad € 89.951,68 e l'intera indennità sostitutiva di preavviso, maturati dal genitore , deceduto in OM il 26.1.2021, in virtù A_
del rapporto di lavoro intercorso con , in subordine, e salvo Controparte_2
gravame, di accertare e dichiarare il diritto dell'attrice, sempre in ragione del suo stato di bisogno, a
percepire il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso maturati dal genitore,
nella misura che verrà ritenuta di giustizia e comunque in misura maggiore rispetto a quella
riconosciuta a . CP_1
A fondamento delle proprie richieste, parte attrice deduceva che: l'istante era nata in [...]
24.4.1998 ed era figlia di e , non uniti in matrimonio;
A_ Persona_2
parte attrice aveva vissuto, fino all'età di 17 anni, con la madre in Nettuno, in via San
Giacomo, 2/A in un appartamento di proprietà del padre, il quale provvedeva altresì, in modo esclusivo al suo mantenimento, versando alla un assegno mensile di € Per_2
pagina 2 di 9 1.200,00; nell'anno 2012 aveva contratto matrimonio con A_ CP_1
ed aveva continuato a provvedere, in via esclusiva, al mantenimento della figlia Pt_1
nell'anno 2015, a seguito della definitiva rottura dei rapporti con la madre, l'attrice si era trasferita in Cisterna di Latina, in via G. Garibaldi, n. 15 interno 6, presso l'abitazione in cui viveva il padre;
nel dicembre 2017, , a seguito di contrasti con la , A_ CP_1
aveva lasciato l'abitazione di Cisterna di Latina e si era trasferito, unitamente alla figlia Pt_1
a OM (in via Labicana 45) in un appartamento condotto in locazione;
A_
aveva continuato a farsi carico, sempre in modo esclusivo, del mantenimento della figlia,
studentessa universitaria;
la separazione personale di fatto dei coniugi, avvenuta nel dicembre 2017, era stata formalizzata nel 2019 dinanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune
di Cisterna di Latina, ed annotata nell'atto di matrimonio del Comune di Genova ove era stato celebrato il matrimonio;
nessun onere di mantenimento era stato previsto a carico dell' ed in favore della , coniuge separato economicamente autonomo; padre e _1 CP_1
figlia avevano continuato a vivere nella casa di via Labicana fino al momento dell'improvviso decesso di , avvenuto il 26.1.2021; a seguito del decesso del padre, A_
(studentessa, priva di reddito) non potendo farsi carico del canone di _1
locazione di € 1.100,00 mensili e delle altre spese connesse, in data 28.2.2021, aveva riconsegnato l'appartamento al locatore e trovato ospitalità presso l'abitazione di Per_3
la figlia , priva di qualsivoglia reddito, ed il coniuge separato
[...] _1 CP_1
, economicamente indipendente, erano eredi di;
era
[...] A_ CP_1
titolare di una propria attività in Cisterna di Latina;
l'asse ereditario di era A_
costituito da un immobile in Santopadre (FR), da un monolocale in Cisterna di Latina, già
concesso in locazione dal de cuius con canone di € 300,00 mensili, dall'appartamento in
Nettuno, ove viveva la madre dell'attrice, da un'autovettura di piccola cilindrata immatricolata nel 2008 (della quale , per legame affettivo, aveva acquistato _1
dalla coerede la quota alla stessa spettante), da € 20.867,83 depositati su C.C. e CP_3
da € 5.944,93 depositati sul libretto di risparmio postale cointestati a e _1
e contenente tutti i regali in denaro fatti dai nonni ad , oltre ad € _1 _1
pagina 3 di 9 3.229,23 sulla Postepay Evolution;
nel novembre 2020 aveva altresì A_
sottoscritto una polizza di € 20.000,00 a favore esclusivo della figlia che la stessa aveva Pt_1
svincolato per far fronte al suo sostentamento e alle cospicue spese che si era trovata improvvisamente a dover sostenere;
al momento del decesso il padre lavorava alle dipendenze della Società ed aveva maturato un TFR pari a € Controparte_2
89.951,68 oltre all'indennità sostitutiva del preavviso;
il nucleo familiare composto dall'attrice e dal defunto , sino alla morte di quest'ultimo, aveva goduto di un reddito A_
annuale medio lordo di circa 92.000,00 euro;
al momento del decesso del padre, l'istante, non ancora ventitreenne, era studentessa universitaria e, non avendo ancora raggiunto l'età di anni 26, aveva ottenuto pensione indiretta nella minima misura alla stessa spettante, ovvero l'importo mensile di € 694,00 ma tale erogazione era destinata a terminare al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età; percepiva inoltre il 50% del canone di locazione _1
del monolocale in Cisterna di Latina (pari a € 150,00); parte attrice, frequentava il corso di laurea specialistica in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione
Internazionale; la convenuta, prima della morte dell' godeva di reddito proprio, era _1
titolare di un'attività commerciale attiva con conseguente posizione previdenziale in essere e non percepiva alcun sostegno economico da parte del de cuius; successivamente alla scomparsa del marito la situazione economica della convenuta aveva subito un sensibile miglioramento atteso che la percepiva il 60% della pensione NP (€ 1.320,00 circa) CP_1
ed il 60% della pensione SS (€ 600,00 circa), maturate da , oltre al A_
50% del canone di locazione del monolocale in Cisterna di Latina (€150,00); con la morte del genitore, aveva ereditato i beni caduti in successione nella stessa misura della _1
ma, a differenza di quest'ultima, era rimasta priva di qualsivoglia reddito, in una CP_1
fase di vita ancora dedicata allo studio ed alla formazione;
rispetto al coniuge superstite era evidente il maggior bisogno della figlia alle cui necessità (vitto, alloggio, studi, attività
ricreative e quant'altro necessario al suo fabbisogno) aveva sempre interamente provveduto il
de cuius, con la stessa convivente, sino al momento delle prematura scomparsa.
pagina 4 di 9 chiedeva di rigettare l'avversa domanda e di accertare e dichiarare il diritto CP_1
delle parti a percepire in egual misura il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva di preavviso maturati da . A_
A sostegno delle proprie richieste parte convenuta prospettava che: i coniugi erano separati solo formalmente;
la e l si erano conosciuti nel 2007 e nel 2008 avevano CP_1 _1
intrapreso la convivenza in Cisterna di Latina;
in data 8.12.2012 la convenuta ed il de cuius
avevano contratto matrimonio;
nel 2015, a seguito di una discussione con la madre, _1
si era trasferita dal padre e dalla;
nel 2017 l' per allontanare la figlia
[...] CP_1 _1
dall'ambiente poco rassicurante che aveva iniziato a frequentare, aveva deciso in accordo con la moglie, di prendere in affitto un appartamento a OM e trasferirvisi con la figlia;
i coniugi avevano continuato a frequentarsi regolarmente fra loro, trascorrendo insieme le vacanze e il
tempo libero, frequentando gli amici e i parenti;
i coniugi di comune accordo avevano deciso di formalizzare il trasferimento del marito addivenendo ad una formale “separazione” per motivi
di opportunità economica e fiscale non già per una grave crisi;
dalla fine del 2019 moglie e marito avevano ripristinato il normale assetto dei rapporti, vivendo insieme sia presso l'appartamento in
OM (per comodità lavorativa di durante la settimana) che a Cisterna di Latina: in _1
particolare trascorrevano insieme i fine settimana nella casa di Cisterna, insieme trascorrevano le
festività e le vacanze, insieme frequentavano gli amici e conducevano una normale vita sociale e
familiare; l'atteggiamento pervicacemente contrario ed ostile assunto nel frattempo da nei confronti della , aveva indotto il padre a vivere il suo rapporto _1 CP_1
coniugale quasi in termini di clandestinità rispetto alla figlia;
la convenuta si era ritrovata vedova a meno di 60 anni;
dopo la morte del padre, si era trasferita dall'uomo con il _1
quale aveva una stabile relazione da oltre 5 anni;
l'asserito “stato di bisogno” di _1
era del tutto indimostrato e mera proiezione dei desiderata dell'attrice di poter
[...]
conseguire in via esclusiva il vantaggio economico;
la convenuta aveva avuto un piccolo negozio di erboristeria che però, nell'anno 2021, era stata costretta a chiudere essendo l'attività da tempo in perdita;
la convenuta, vedova di , non aveva redditi A_
propri e non aveva prospettive future, non essendo in età per reperire un'attività lavorativa;
pagina 5 di 9 le aspettative per il futuro che l'attrice aveva davanti a sé, erano migliori rispetto alla situazione della , che non aveva alcun margine di miglioramento. CP_1
All'esito del deposito delle memorie istruttorie e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- il merito della lite
Rimessione della causa in istruttoria
Preliminarmente, la richiesta avanzata da ambedue le parti di ammissione dei mezzi di prova articolati, previa rimessione della causa in istruttoria, va rigettata essendo la stessa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Ripartizione dell'indennità in caso di morte del prestatore di lavoro
La domanda avanzata da parte attrice merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito esposto.
Come noto, l'art. 2122 c.c. stabilisce che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità,
indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado;
ai sensi del secondo comma dell'art. 2122 c.c., inoltre, la ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
Ne deriva che la ripartizione delle somme tra i soggetti individuati all'art. 2122, comma 1 c.c.,
deve essere effettuata, in via primaria, mediante accordo tra gli interessati e solo in caso di disaccordo, subentra, quale criterio sussidiario-oggettivo, la valutazione da parte del giudice del bisogno di ciascuno.
Tale valutazione deve compiersi attraverso una comparazione dello stato di necessità di ogni soggetto nei confronti degli altri aventi titolo, avuto riguardo non solamente alle situazioni sussistenti in data anteriore al decesso del lavoratore, ma anche agli eventi successivi che possono aver influito sulla consistenza patrimoniale dei singoli beneficiari, specie se in relazione di causalità ed occasionalità con la morte del prestatore: in sostanza, la valutazione giudiziale deve apprezzare sia la quantità che la qualità del bisogno di ciascuno dei superstiti
(cfr. Cass. civ. 3515/1981; Cass. civ. 1606/1955).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, atteso che non vi è accordo tra le parti, il T.F.R. spettante ad _1
(quantificato in complessivi 89.951,68 euro lordi, come da prospetto individuale del
[...]
trattamento di fine rapporto, in atti), deve essere suddiviso, ex art. 2122 c.c. (ovvero sulla base del criterio del bisogno di ciascuno) tra il coniuge superstite e la figlia del CP_1
lavoratore deceduto.
(61 anni) è proprietaria, nella misura del 50%, di svariati immobili (v. documentazione CP_1
in atti e quadro b dei redditi dei fabbricati, di cui alle dichiarazioni reddituali in atti). La stessa, difatti,
ha acquisito la comproprietà, in forza della successione dell dei tre immobili (e relative _1
pertinenze) di proprietà del de cuius e, in forza di successione materna, ha acquisito la comproprietà,
unitamente alla sorella, dell'immobile ove risiede in Cisterna di Latina. La convenuta non ha dedotto di sostenere costi abitativi derivanti da mutuo o locazione e, dalle dichiarazioni reddituali in atti,
risulta la percezione, da parte della stessa, di un reddito complessivo lordo annuo pari a 32.401,00
euro (v. 730/2024, redditi 2023), stante peraltro la percezione della pensione indiretta dell _1
(circa 2.000,00 euro mensili).
ha perso, in tempi recenti (ottobre 2023), il diritto alla percezione della pensione _1
indiretta del padre, atteso il conseguimento della laurea specialistica ed, in ogni caso, il raggiungimento del requisito anagrafico massimo previsto (26 anni).
La ragazza, pertanto, pur essendo comproprietaria - unitamente alla - degli immobili alla CP_1
stessa pervenuti per successione paterna, non risulta percepire altri redditi all'infuori dell'esiguo importo di euro 150,00 mensili derivanti dal 50% del canone di locazione del monolocale di proprietà
del de cuius, sito in Cisterna di Latina, e da quest'ultimo già locato, ed alla remunerazione dell'occasionale svolgimento di attività lavorativa (v. 730/2024, redditi 2023 da cui risulta la percezione di un reddito complessivo lordo annuo pari a 10.665,00 euro, comprensivo della pensione indiretta, successivamente venuta meno).
Ne deriva che, a fronte del medesimo patrimonio immobiliare e della sovrapponibile percezione di
150,00 euro mensili derivanti dal canone di locazione, beneficia di una pensione di CP_1
circa 2.000,00 euro mensili mentre è pressoché priva di redditi, in una fase di vita _1
ancora fortemente caratterizzata dalla volontà/necessità di proseguire nel proprio percorso di formazione teso al raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
pagina 7 di 9 Pertanto, in relazione al TFR maturato da , pari a complessivi Euro A_
89.951,68 lordi, tenuto conto del bisogno di ciascuno, alla luce della situazione reddituale,
dell'assetto economico-patrimoniale delle parti, dell'età e delle esigenze di vita dei predetti soggetti, anche considerate le somme di cui ha beneficiato in forza della _1
liquidazione della polizza assicurativa (pari a 20.000,00 euro), sottoscritta dal padre, della quale era beneficiaria, appare equo attribuire agli aventi diritto, ex art. 2122 c.c., le seguenti quote: ad la quota del 60% ed a la residua quota del 40%. _1 CP_1
Anche con riferimento all'indennità prevista, ex art. 2218 c.c. comma 3, nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro, in applicazione del secondo comma dell'art. 2122 c.c., reputa equo il Tribunale prevedere che la stessa venga liquidata nella misura del
60% in favore di e nella restante misura del 40% in favore di . _1 CP_1
Spese di lite
La natura di accertamento costitutivo necessario, con diritto che può essere ripartito per quote solo giudizialmente, ed i rapporti tra le parti, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
ATTRIBUISCE, ai sensi dell'art. 2122 c.c., quali quote inerenti al trattamento di fine rapporto del de cuius , la quota del 60% in favore della figlia e la A_ _1
restante quota del 40% in favore del coniuge superstite;
CP_1
ATTRIBUISCE, ai sensi dell'art. 2122 c.c., relativamente all'indennità prevista ex art. 2218 c.c.
comma 3 nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro, in favore di la quota del 60% ed in favore di la restante quota del 40%; _1 CP_1
ORDINA a o all'NP (laddove il TFR sia stato versato dal datore Controparte_2
di lavoro al Fondo Tesoreria NP) il pagamento delle suddette somme in favore dei predetti soggetti, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
pagina 8 di 9 Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 22.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1225 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. _1 C.F._1
Chiarina Ianni, per procura in atti;
PARTE ATTICE
e
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela CP_1 C.F._2
Usai, per procura in atti;
PARTE CONVENUTA
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il
Tribunale
OGGETTO: ripartizione ed attribuzione delle indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 c.c.
in caso di morte del prestatore di lavoro;
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: si riporta alle conclusioni precisate nell'atto di citazione, da intendersi qui
trascritte e riportate, chiedendone l'integrale accoglimento;
in via istruttoria si riporta alle richieste di
cui alle memorie ex art.183 6° comma cpc, secondo e terzo termine. Aderendo all'invito del Giudice di
cui al provvedimento del 5.12.2023, ai fini conciliativi, la signora si dichiara disposta a _1
ridurre la domanda principale, con la quale viene richiesta l'attribuzione dell'intero importo maturato
dal defunto genitore a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva di preavviso, nella
misura inferiore del 90% dei predetti emolumenti.
Per parte resistente: La convenuta si riporta integralmente alle note di trattazione scritta del
3/06/2024 prodotte per la scorsa udienza del 5/06/2024 e insiste per l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e in subordine per l'ammissione delle richieste
istruttorie come formulate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio _1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a percepire
[...]
l'intero trattamento di fine rapporto, pari ad € 89.951,68 e l'intera indennità sostitutiva di preavviso, maturati dal genitore , deceduto in OM il 26.1.2021, in virtù A_
del rapporto di lavoro intercorso con , in subordine, e salvo Controparte_2
gravame, di accertare e dichiarare il diritto dell'attrice, sempre in ragione del suo stato di bisogno, a
percepire il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso maturati dal genitore,
nella misura che verrà ritenuta di giustizia e comunque in misura maggiore rispetto a quella
riconosciuta a . CP_1
A fondamento delle proprie richieste, parte attrice deduceva che: l'istante era nata in [...]
24.4.1998 ed era figlia di e , non uniti in matrimonio;
A_ Persona_2
parte attrice aveva vissuto, fino all'età di 17 anni, con la madre in Nettuno, in via San
Giacomo, 2/A in un appartamento di proprietà del padre, il quale provvedeva altresì, in modo esclusivo al suo mantenimento, versando alla un assegno mensile di € Per_2
pagina 2 di 9 1.200,00; nell'anno 2012 aveva contratto matrimonio con A_ CP_1
ed aveva continuato a provvedere, in via esclusiva, al mantenimento della figlia Pt_1
nell'anno 2015, a seguito della definitiva rottura dei rapporti con la madre, l'attrice si era trasferita in Cisterna di Latina, in via G. Garibaldi, n. 15 interno 6, presso l'abitazione in cui viveva il padre;
nel dicembre 2017, , a seguito di contrasti con la , A_ CP_1
aveva lasciato l'abitazione di Cisterna di Latina e si era trasferito, unitamente alla figlia Pt_1
a OM (in via Labicana 45) in un appartamento condotto in locazione;
A_
aveva continuato a farsi carico, sempre in modo esclusivo, del mantenimento della figlia,
studentessa universitaria;
la separazione personale di fatto dei coniugi, avvenuta nel dicembre 2017, era stata formalizzata nel 2019 dinanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune
di Cisterna di Latina, ed annotata nell'atto di matrimonio del Comune di Genova ove era stato celebrato il matrimonio;
nessun onere di mantenimento era stato previsto a carico dell' ed in favore della , coniuge separato economicamente autonomo; padre e _1 CP_1
figlia avevano continuato a vivere nella casa di via Labicana fino al momento dell'improvviso decesso di , avvenuto il 26.1.2021; a seguito del decesso del padre, A_
(studentessa, priva di reddito) non potendo farsi carico del canone di _1
locazione di € 1.100,00 mensili e delle altre spese connesse, in data 28.2.2021, aveva riconsegnato l'appartamento al locatore e trovato ospitalità presso l'abitazione di Per_3
la figlia , priva di qualsivoglia reddito, ed il coniuge separato
[...] _1 CP_1
, economicamente indipendente, erano eredi di;
era
[...] A_ CP_1
titolare di una propria attività in Cisterna di Latina;
l'asse ereditario di era A_
costituito da un immobile in Santopadre (FR), da un monolocale in Cisterna di Latina, già
concesso in locazione dal de cuius con canone di € 300,00 mensili, dall'appartamento in
Nettuno, ove viveva la madre dell'attrice, da un'autovettura di piccola cilindrata immatricolata nel 2008 (della quale , per legame affettivo, aveva acquistato _1
dalla coerede la quota alla stessa spettante), da € 20.867,83 depositati su C.C. e CP_3
da € 5.944,93 depositati sul libretto di risparmio postale cointestati a e _1
e contenente tutti i regali in denaro fatti dai nonni ad , oltre ad € _1 _1
pagina 3 di 9 3.229,23 sulla Postepay Evolution;
nel novembre 2020 aveva altresì A_
sottoscritto una polizza di € 20.000,00 a favore esclusivo della figlia che la stessa aveva Pt_1
svincolato per far fronte al suo sostentamento e alle cospicue spese che si era trovata improvvisamente a dover sostenere;
al momento del decesso il padre lavorava alle dipendenze della Società ed aveva maturato un TFR pari a € Controparte_2
89.951,68 oltre all'indennità sostitutiva del preavviso;
il nucleo familiare composto dall'attrice e dal defunto , sino alla morte di quest'ultimo, aveva goduto di un reddito A_
annuale medio lordo di circa 92.000,00 euro;
al momento del decesso del padre, l'istante, non ancora ventitreenne, era studentessa universitaria e, non avendo ancora raggiunto l'età di anni 26, aveva ottenuto pensione indiretta nella minima misura alla stessa spettante, ovvero l'importo mensile di € 694,00 ma tale erogazione era destinata a terminare al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età; percepiva inoltre il 50% del canone di locazione _1
del monolocale in Cisterna di Latina (pari a € 150,00); parte attrice, frequentava il corso di laurea specialistica in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione
Internazionale; la convenuta, prima della morte dell' godeva di reddito proprio, era _1
titolare di un'attività commerciale attiva con conseguente posizione previdenziale in essere e non percepiva alcun sostegno economico da parte del de cuius; successivamente alla scomparsa del marito la situazione economica della convenuta aveva subito un sensibile miglioramento atteso che la percepiva il 60% della pensione NP (€ 1.320,00 circa) CP_1
ed il 60% della pensione SS (€ 600,00 circa), maturate da , oltre al A_
50% del canone di locazione del monolocale in Cisterna di Latina (€150,00); con la morte del genitore, aveva ereditato i beni caduti in successione nella stessa misura della _1
ma, a differenza di quest'ultima, era rimasta priva di qualsivoglia reddito, in una CP_1
fase di vita ancora dedicata allo studio ed alla formazione;
rispetto al coniuge superstite era evidente il maggior bisogno della figlia alle cui necessità (vitto, alloggio, studi, attività
ricreative e quant'altro necessario al suo fabbisogno) aveva sempre interamente provveduto il
de cuius, con la stessa convivente, sino al momento delle prematura scomparsa.
pagina 4 di 9 chiedeva di rigettare l'avversa domanda e di accertare e dichiarare il diritto CP_1
delle parti a percepire in egual misura il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva di preavviso maturati da . A_
A sostegno delle proprie richieste parte convenuta prospettava che: i coniugi erano separati solo formalmente;
la e l si erano conosciuti nel 2007 e nel 2008 avevano CP_1 _1
intrapreso la convivenza in Cisterna di Latina;
in data 8.12.2012 la convenuta ed il de cuius
avevano contratto matrimonio;
nel 2015, a seguito di una discussione con la madre, _1
si era trasferita dal padre e dalla;
nel 2017 l' per allontanare la figlia
[...] CP_1 _1
dall'ambiente poco rassicurante che aveva iniziato a frequentare, aveva deciso in accordo con la moglie, di prendere in affitto un appartamento a OM e trasferirvisi con la figlia;
i coniugi avevano continuato a frequentarsi regolarmente fra loro, trascorrendo insieme le vacanze e il
tempo libero, frequentando gli amici e i parenti;
i coniugi di comune accordo avevano deciso di formalizzare il trasferimento del marito addivenendo ad una formale “separazione” per motivi
di opportunità economica e fiscale non già per una grave crisi;
dalla fine del 2019 moglie e marito avevano ripristinato il normale assetto dei rapporti, vivendo insieme sia presso l'appartamento in
OM (per comodità lavorativa di durante la settimana) che a Cisterna di Latina: in _1
particolare trascorrevano insieme i fine settimana nella casa di Cisterna, insieme trascorrevano le
festività e le vacanze, insieme frequentavano gli amici e conducevano una normale vita sociale e
familiare; l'atteggiamento pervicacemente contrario ed ostile assunto nel frattempo da nei confronti della , aveva indotto il padre a vivere il suo rapporto _1 CP_1
coniugale quasi in termini di clandestinità rispetto alla figlia;
la convenuta si era ritrovata vedova a meno di 60 anni;
dopo la morte del padre, si era trasferita dall'uomo con il _1
quale aveva una stabile relazione da oltre 5 anni;
l'asserito “stato di bisogno” di _1
era del tutto indimostrato e mera proiezione dei desiderata dell'attrice di poter
[...]
conseguire in via esclusiva il vantaggio economico;
la convenuta aveva avuto un piccolo negozio di erboristeria che però, nell'anno 2021, era stata costretta a chiudere essendo l'attività da tempo in perdita;
la convenuta, vedova di , non aveva redditi A_
propri e non aveva prospettive future, non essendo in età per reperire un'attività lavorativa;
pagina 5 di 9 le aspettative per il futuro che l'attrice aveva davanti a sé, erano migliori rispetto alla situazione della , che non aveva alcun margine di miglioramento. CP_1
All'esito del deposito delle memorie istruttorie e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- il merito della lite
Rimessione della causa in istruttoria
Preliminarmente, la richiesta avanzata da ambedue le parti di ammissione dei mezzi di prova articolati, previa rimessione della causa in istruttoria, va rigettata essendo la stessa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Ripartizione dell'indennità in caso di morte del prestatore di lavoro
La domanda avanzata da parte attrice merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito esposto.
Come noto, l'art. 2122 c.c. stabilisce che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità,
indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado;
ai sensi del secondo comma dell'art. 2122 c.c., inoltre, la ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
Ne deriva che la ripartizione delle somme tra i soggetti individuati all'art. 2122, comma 1 c.c.,
deve essere effettuata, in via primaria, mediante accordo tra gli interessati e solo in caso di disaccordo, subentra, quale criterio sussidiario-oggettivo, la valutazione da parte del giudice del bisogno di ciascuno.
Tale valutazione deve compiersi attraverso una comparazione dello stato di necessità di ogni soggetto nei confronti degli altri aventi titolo, avuto riguardo non solamente alle situazioni sussistenti in data anteriore al decesso del lavoratore, ma anche agli eventi successivi che possono aver influito sulla consistenza patrimoniale dei singoli beneficiari, specie se in relazione di causalità ed occasionalità con la morte del prestatore: in sostanza, la valutazione giudiziale deve apprezzare sia la quantità che la qualità del bisogno di ciascuno dei superstiti
(cfr. Cass. civ. 3515/1981; Cass. civ. 1606/1955).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, atteso che non vi è accordo tra le parti, il T.F.R. spettante ad _1
(quantificato in complessivi 89.951,68 euro lordi, come da prospetto individuale del
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trattamento di fine rapporto, in atti), deve essere suddiviso, ex art. 2122 c.c. (ovvero sulla base del criterio del bisogno di ciascuno) tra il coniuge superstite e la figlia del CP_1
lavoratore deceduto.
(61 anni) è proprietaria, nella misura del 50%, di svariati immobili (v. documentazione CP_1
in atti e quadro b dei redditi dei fabbricati, di cui alle dichiarazioni reddituali in atti). La stessa, difatti,
ha acquisito la comproprietà, in forza della successione dell dei tre immobili (e relative _1
pertinenze) di proprietà del de cuius e, in forza di successione materna, ha acquisito la comproprietà,
unitamente alla sorella, dell'immobile ove risiede in Cisterna di Latina. La convenuta non ha dedotto di sostenere costi abitativi derivanti da mutuo o locazione e, dalle dichiarazioni reddituali in atti,
risulta la percezione, da parte della stessa, di un reddito complessivo lordo annuo pari a 32.401,00
euro (v. 730/2024, redditi 2023), stante peraltro la percezione della pensione indiretta dell _1
(circa 2.000,00 euro mensili).
ha perso, in tempi recenti (ottobre 2023), il diritto alla percezione della pensione _1
indiretta del padre, atteso il conseguimento della laurea specialistica ed, in ogni caso, il raggiungimento del requisito anagrafico massimo previsto (26 anni).
La ragazza, pertanto, pur essendo comproprietaria - unitamente alla - degli immobili alla CP_1
stessa pervenuti per successione paterna, non risulta percepire altri redditi all'infuori dell'esiguo importo di euro 150,00 mensili derivanti dal 50% del canone di locazione del monolocale di proprietà
del de cuius, sito in Cisterna di Latina, e da quest'ultimo già locato, ed alla remunerazione dell'occasionale svolgimento di attività lavorativa (v. 730/2024, redditi 2023 da cui risulta la percezione di un reddito complessivo lordo annuo pari a 10.665,00 euro, comprensivo della pensione indiretta, successivamente venuta meno).
Ne deriva che, a fronte del medesimo patrimonio immobiliare e della sovrapponibile percezione di
150,00 euro mensili derivanti dal canone di locazione, beneficia di una pensione di CP_1
circa 2.000,00 euro mensili mentre è pressoché priva di redditi, in una fase di vita _1
ancora fortemente caratterizzata dalla volontà/necessità di proseguire nel proprio percorso di formazione teso al raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
pagina 7 di 9 Pertanto, in relazione al TFR maturato da , pari a complessivi Euro A_
89.951,68 lordi, tenuto conto del bisogno di ciascuno, alla luce della situazione reddituale,
dell'assetto economico-patrimoniale delle parti, dell'età e delle esigenze di vita dei predetti soggetti, anche considerate le somme di cui ha beneficiato in forza della _1
liquidazione della polizza assicurativa (pari a 20.000,00 euro), sottoscritta dal padre, della quale era beneficiaria, appare equo attribuire agli aventi diritto, ex art. 2122 c.c., le seguenti quote: ad la quota del 60% ed a la residua quota del 40%. _1 CP_1
Anche con riferimento all'indennità prevista, ex art. 2218 c.c. comma 3, nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro, in applicazione del secondo comma dell'art. 2122 c.c., reputa equo il Tribunale prevedere che la stessa venga liquidata nella misura del
60% in favore di e nella restante misura del 40% in favore di . _1 CP_1
Spese di lite
La natura di accertamento costitutivo necessario, con diritto che può essere ripartito per quote solo giudizialmente, ed i rapporti tra le parti, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
ATTRIBUISCE, ai sensi dell'art. 2122 c.c., quali quote inerenti al trattamento di fine rapporto del de cuius , la quota del 60% in favore della figlia e la A_ _1
restante quota del 40% in favore del coniuge superstite;
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ATTRIBUISCE, ai sensi dell'art. 2122 c.c., relativamente all'indennità prevista ex art. 2218 c.c.
comma 3 nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro, in favore di la quota del 60% ed in favore di la restante quota del 40%; _1 CP_1
ORDINA a o all'NP (laddove il TFR sia stato versato dal datore Controparte_2
di lavoro al Fondo Tesoreria NP) il pagamento delle suddette somme in favore dei predetti soggetti, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
pagina 8 di 9 Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 22.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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