Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2861.
(Termine ed esecuzione del rilascio).
Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento.
Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.
Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione.
Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna all'amministratore.
(Termine ed esecuzione del rilascio).
Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento.
Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.
Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione.
Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna all'amministratore.
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- 1. Circolare del 02/05/1995 n. 128 - Min. Finanze - Dip. Territorio Catasto Serv. IVMin. Finanze · 2 maggio 1995 · 4.6551914
[…] Decreto trasferimento (art. 2896 c.c.) 713 Devoluzione fondo enfiteutico 714 Dichiarazione di rilascio beni ipotecati (art. 2861 c.c.) 715 Impedimento ad acquisto per causa di morte (art. 2662 c.c.) 716 Inefficacia parziale 717
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Latina, sentenza 25/07/2025, n. 1428Provvedimento: […] (cfr. Cass. n. 21752/2019); alcuna deroga, viceversa, la norma prevede rispetto all'art. 2861 c.c. circa la necessità che la rinnovazione debba avvenire, anche in ipotesi di trasferimento a terzi nota al creditore fondiario, anche nei confronti dell'originario debitore.Leggi di più...
- certezza dei traffici giuridici·
- art. 2861 c.c.·
- mutuo fondiario·
- rinnovazione iscrizione ipotecaria·
- spese processuali·
- tutela dei terzi·
- pubblicità immobiliare·
- art. 2851 c.c.·
- opposizione agli atti esecutivi·
- art. 617 c.p.c.