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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1290/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1290/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.03.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Pescara, Viale Marconi n. 131, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Mario Amicarelli che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di appello.
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE – APPELLANTE
E in persona del curatore avv. Controparte_1
Persona_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
Controparte_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(Procura Generale presso la Corte di Appello degli Abruzzi). Controparte_3
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 264/2023, del Tribunale di Chieti, pubblicata il
12.05.2023 – Querela di falso
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente in riassunzione – appellante “Preliminarmente ribadisce la richiesta di ammissione dei mezzi di prova, così come formulata nell'atto di citazione in primo grado, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, co 2 c.p.c. e riproposta nell'atto di citazione in appello.
Oltre alla documentazione già versata in atti insiste per l'ammissione di consulenza tecnica grafologica al fine di accertare che la firma che figura sulla cartolina di ricevimento relativa alla raccomandata n. 61723280089 non è riconducibile al sig. . Parte_1
Al riguardo dà atto dell'avvenuta produzione, ai fini della comparazione delle seguenti scritture: procura alle liti con relativa autenticazione della firma ex art. 83 c.p.c. relativa al presente giudizio, atto denuncia/querela e relativo verbale dei Carabinieri Isernia, certificato
Inps con relativa autenticazione della firma.
Ribadisce, altresì, la richiesta di ammissione di prova testimoniale a mezzo del sig.
, residente a [...] e del sig. Testimone_1 Tes_2
residente a [...], sui seguenti capitoli,
[...] CP_2
necessari ai fini della decisione sul giudizio proposto:
1) Vero che il sig. alla data dell'1.10.2018 viveva nella sua abitazione Parte_1
sita in alla Via Montello n. 17, da solo;
CP_2
2) Vero che lo stabile sito in alla Via Montello n. 17, alla data dell'1.10.2018 era CP_2
(ed ancora oggi è) sprovvisto di portierato;
3) Vero che l'unico soggetto abilitato a ricevere la posta a lui destinata è il sig.
[...]
. Parte_1
In via estremamente subordinata”…”precisa le conclusioni riportandosi ad ogni deduzione, eccezione, domanda e produzione, ovunque formulata in ogni atto e verbale di causa, in particolare, ma non nell'atto di citazione in appello e nel ricorso per riassunzione di questo secondo grado.
Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza n. 264/2023 del Tribunale di Chieti, venga accertata e dichiarata la falsità dell'atto di ricevimento relativo alla raccomandata n.
61723280089 in quanto il plico non è stato consegnato né al sig. né ad Parte_1
altra persona abilitata a ricevere le notificazioni.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il Pubblico Ministero:
“Si esprime parere favorevole alla conferma della sentenza emessa in data 10.5.2023 in tema di querela di falso dal T.O. di n. 264/2023 nella procedura n. 148/2022 r.g.” CP_2
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio n. 148/2022 –promosso dall'odierno appellante contro , il nei confronti Controparte_1 Controparte_2
del P.M. (onde sentire accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 61723280089 in quanto non riconducibile al sig. né ad altra Parte_1 persona abilitata a ricevere le notificazioni) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la sola
(eccependo l'inammissibilità della querela della quale sosteneva anche l'infondatezza)- Controparte_1 il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, così statuiva: “-Dichiara la contumacia del - dichiara l'inammissibilità della querela di falso;
- condanna Controparte_2
l'attore a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.276,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- differisce la liquidazione dei compensi del procuratore dell'attore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, all'esito della presentazione di apposita istanza”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che l'attore aveva proposto querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale gli era stato notificato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 da parte della Controparte_1 disconoscendo la firma apposta sull'avviso ed affermando che non vi erano soggetti abilitati a ricevere atti nel suo interesse.
Dava ancora atto che il non si era costituito in giudizio, mentre la Controparte_2 si era costituita eccependo l'inammissibilità della querela, essendo stata Controparte_1 sporta dall'avvocato del , cui quest'ultimo non aveva conferito apposita procura, Pt_1 sostenendo nel merito la sua infondatezza sul rilievo che non era compito dell'agente postale attestare l'identità di chi si qualifica come destinatario dell'atto e sull'ulteriore rilievo che dagli atti del giudizio tributario, introdotto dal per l'annullamento dell'ingiunzione, Pt_1 emergeva che lo stesso aveva avuto conoscenza dell'avviso.
1.2. Il Tribunale, disattesa l'eccezione di carenza di procura in capo all'avvocato che aveva presentato la querela di falso (oltretutto confermata dal nella dichiarazione depositata Pt_1 il 30.06.2022), rilevava che l'inammissibilità della querela di falso doveva essere dichiarata sotto diverso profilo.
1.3. Premesso che l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui la Controparte_1 aveva notificato dal l'avviso di accertamento IMU dell'anno 2016 era atto pubblico Pt_1
(Cass. n. 22348/2020; Cass. n. 8082/2019), rilevava che lo stesso faceva prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che l'aveva formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale aveva attestato essere avvenuti in sua presenza. Spiegava che nella specie l'atto provava fino a querela di falso che un soggetto si era qualificato all'agente postale come e che in tale qualità avesse sottoscritto Parte_1
l'atto, dovendo invece escludersi che il fatto che quel soggetto fosse proprio
[...]
fosse provato fino a querela di falso, essendo solo assistito da presunzione di Parte_1
verità vincibile con prova contraria.
Evidenziava che l'ulteriore motivo posto dal querelante a fondamento della domanda, che cioè non avesse delegato alcun soggetto per il ritiro dell'atto, risultava inconferente non risultando provato che l'atto fosse stato consegnato a soggetto diverso dal destinatario.
Sottolineava invero che l'avviso recava una sottoscrizione, peraltro illeggibile, nella parte relativa alla “firma per esteso del ricevente” per cui doveva ritenersi provato fino a querela di falso che l'atto era stato consegnato a persona qualificatasi quale , ossia Parte_1 come destinatario dell'atto, non anche che quel soggetto fosse effettivamente
[...]
. Parte_1
1.4. Concludeva dichiarando l'inammissibilità della querela di falso, sul rilievo che l'interesse all'accertamento di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento dovesse essere fatto valore nelle vie di un ordinario giudizio contenzioso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario appellante ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del DM
9.04.2001, nonché degli artt. 214 c.p.c. e 2700 c.c.; 2) Erroneità della valutazione di inconferenza in ordine all'esistenza di altre persone abilitate a ricevere la notifica: violazione e falsa applicazione degli art. 32 e 39 D.M.
9.04.2001 e dell'art. 2700 c.c..
Ha anche reiterato le istanze istruttorie non considerate in primo grado.
3. Nell'ambito del presente procedimento si è costituita la ed ha Controparte_4
rappresentato di essere stata dichiarata fallita con sentenza n. 9 del 20.02.2024, invocando la dichiarazione di interruzione del giudizio.
4. Con ordinanza in data 6.06.2024 (resa all'esito della camera di Consiglio relativa alla prima udienza del 4.06.2024, svolte ex art. 127 ter c.p.c.) il Collegio ha dichiarato l'interruzione del giudizio, che è stato poi riassunto nei confronti del fallimento della e delle altre parti con ricorso depositato il 12.06.2024. Controparte_1
Alla successiva udienza del giorno 1.10.2024 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) fissata per la prosecuzione del giudizio, il Collegio ha dichiarato la contumacia del e Controparte_2 della all'esito, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del Controparte_1
18.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellante/ricorrente in riassunzione ha provveduto a precisare le conclusioni e a depositare la comparsa conclusionale.
Come detto anche l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I due motivi di gravame, in quanto strettamente collegati, si prestano ad una trattazione unitaria.
5.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità della querela di falso sul rilievo che “…la relazione dell'ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale, fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma non della veridicità delle stesse, la quale si presume fino a prova contraria”.
Sostiene che, se nelle notifiche effettuate a messo raccomandata a.r. cd. “bianca” l'avviso di ricevimento (il quale è parte integrante della relazione di notifica) ha natura di atto pubblico, tuttavia come chiarito dalla Corte di Cassazione, ove l'atto impositivo sia notificato direttamente dall'ente impositore mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie), “secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile,
l'atto è purtuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. 4556/2020; Cass. 1686/2023).
Spiega che, se è pacifico che, laddove non vi sia l'obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente (che, ai sensi dell'art. 39 del D.M.
9.04.2001, può anche essere un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere del destinatario, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascrivere le generalità) non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, è altrettanto vero che con la sottoscrizione l'agente postale attesta, con la propria sottoscrizione, che ha consegnato l'atto ad uno dei soggetti sopra indicati, rinvenuti nel domicilio del destinatario ed abilitati ex lege a ricevere la notifica, sicché la verifica ed il relativo esito sono assistiti da fede privilegiata e sono impugnabili unicamente con querela di falso.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante l'altro motivo posto dal a sostegno della sua domanda e cioè che all'indirizzo della Pt_1
sua residenza, oltre a lui, non vi fosse alcuna persona abilitata a ricevere le notifiche.
Rileva che in realtà come chiarito da Cass. 1686/2023 l'unica querela di falso che può essere proposta nei casi quali quello in esame per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico dell'agente postale, attiene proprio alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.
Rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, attraverso un giudizio ordinario il destinatario potrebbe unicamente far accertare la non riconducibilità a sé della sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento, ma non a superare la presunzione di consegna ad altro soggetto teoricamente abilitato a ricevere il plico.
6.2. Premette il Collegio che nel caso in esame non si verte in ipotesi di notifica di atti giudiziari effettuata ai sensi dell'art. 149 c.p.c. a mezzo del servizio postale, con applicazione dell'art. 7 della L. n. 890/1982, sicché non conferente si rivela il principio enunciato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 9962/2010.
Nella specie si verte invero in ipotesi di notifica effettuata a mezzo raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento soggetta alla disciplina di cui al d.m. 9 aprile 2001 (che non contempla la relata di notifica prevista dalla L. n. 890/1982 per la notifica dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta).
6.3. La Suprema Corte nella pronuncia n. 1686/2023, ha chiarito che nell'ipotesi di notificazione regolata dal DM 9 aprile 2001, qualora la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata,
(in questo caso attribuibile esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario, deve ritenersi valida la notifica;
ha spiegato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 –in cui non
è prevista la relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890/1982- l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente applicazione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. n. 270/2012; Cass. n. 4895/2014; Cass. n. 14501/2016); ha ribadito che trattasi di una procedura “meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari” –la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982- alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. n. 11708/2011); ha sottolineato che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa) mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità, sicché l'unica querela di falso che può essere proposta per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'ufficiale postale attiene alla consegna in sé ad uno dei soggetti sopra indicati.
6.4. Ciò detto si rileva che -non operando nella specie la presunzione (fondata sull'art. 7, comma 4, L. 890/1982) in base alla quale, ove l'atto sia stato consegnato presso l'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario- inammissibile deve ritenersi in primo luogo la querela di falso proposta dall'odierno appellante in primo grado nella parte in cui invoca l'accertamento della falsità della sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n.
61723280089 in quanto a lui non riconducibile.
6.5 Inammissibile si rivela la querela di falso proposta in primo grado dall'odierno appellante anche nella parte in cui ha chiesto accertarsi e dichiararsi la falsità della sottoscrizione risultante sull'avviso di ricevimento apposta sull'avviso di ricevimento in argomento perché non riconducibile neanche ad altra persona abilitata a ricevere le notificazioni.
E' vero che nel presente grado l'appellante, diversamente da quanto fatto nel primo grado di giudizio (ove aveva sostenuto che l'avviso di “ricevimento il quale è parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico, che essendo munito di fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, costituisce, ai sensi della L. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo
a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale il plico è stato consegnato e che ha sottoscritto l'atto” e spiegato che “l'odierno giudizio è tato promosso ai fini dell'accertamento e declaratoria della falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica a mezzo posta e lo strumento della querela di falso è l'unico strumento utile per contestare la veridicità della firma contenuto nell'atto pubblico in questione” vedi comparsa costituzione e risposta prima grado del giudizio), ha sostenuto l'assoggettamento della raccomandata oggetto di causa al regime previsto dal DM
9.04.2001 ed ha chiesto accertarsi la falsità dell'avviso di ricevimento nella sola parte in cui lo stesso riveste la fede privilegiata dell'atto pubblico e cioè relativamente alla consegna del plico ai uno dei soggetti abilitati a riceverlo ex artt.32 e 39 D.M.
9.04.2001 e cioè al destinatario, ai componenti il nucleo familiare, ai conviventi e ai collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, al portiere.
Va tuttavia rilevato come la prova predisposta al riguardo sia tutt'altro che idonea a fornire la prova della falsità allegata, dovendosi rilevare che l'attore non ha allegato e chiesto di provare che alla data di consegna del plico egli non fosse in casa, che il capitolo di prova
(secondo cui egli viveva da solo) contrasta con il dato inequivocabile evincibile dal certificato storico dello stato di famiglia secondo cui dal 24.11.2016 al 7.09.2020 nell'abitazione di Via
Montello n. 17 ha vissuto il nucleo familiare composto dal e dalla moglie sig.ra Pt_1
e ad ogni modo che la dedotta prova testimoniale è del tutto inidonea ad Parte_2 escludere che presso l'abitazione del fosse presente qualche collaboratore familiare. Pt_1
7. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado attesa la mancata costituzione dei convenuti in riassunzione.
8. Deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.04.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1290/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.03.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Pescara, Viale Marconi n. 131, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Mario Amicarelli che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di appello.
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE – APPELLANTE
E in persona del curatore avv. Controparte_1
Persona_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
Controparte_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(Procura Generale presso la Corte di Appello degli Abruzzi). Controparte_3
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 264/2023, del Tribunale di Chieti, pubblicata il
12.05.2023 – Querela di falso
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente in riassunzione – appellante “Preliminarmente ribadisce la richiesta di ammissione dei mezzi di prova, così come formulata nell'atto di citazione in primo grado, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, co 2 c.p.c. e riproposta nell'atto di citazione in appello.
Oltre alla documentazione già versata in atti insiste per l'ammissione di consulenza tecnica grafologica al fine di accertare che la firma che figura sulla cartolina di ricevimento relativa alla raccomandata n. 61723280089 non è riconducibile al sig. . Parte_1
Al riguardo dà atto dell'avvenuta produzione, ai fini della comparazione delle seguenti scritture: procura alle liti con relativa autenticazione della firma ex art. 83 c.p.c. relativa al presente giudizio, atto denuncia/querela e relativo verbale dei Carabinieri Isernia, certificato
Inps con relativa autenticazione della firma.
Ribadisce, altresì, la richiesta di ammissione di prova testimoniale a mezzo del sig.
, residente a [...] e del sig. Testimone_1 Tes_2
residente a [...], sui seguenti capitoli,
[...] CP_2
necessari ai fini della decisione sul giudizio proposto:
1) Vero che il sig. alla data dell'1.10.2018 viveva nella sua abitazione Parte_1
sita in alla Via Montello n. 17, da solo;
CP_2
2) Vero che lo stabile sito in alla Via Montello n. 17, alla data dell'1.10.2018 era CP_2
(ed ancora oggi è) sprovvisto di portierato;
3) Vero che l'unico soggetto abilitato a ricevere la posta a lui destinata è il sig.
[...]
. Parte_1
In via estremamente subordinata”…”precisa le conclusioni riportandosi ad ogni deduzione, eccezione, domanda e produzione, ovunque formulata in ogni atto e verbale di causa, in particolare, ma non nell'atto di citazione in appello e nel ricorso per riassunzione di questo secondo grado.
Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza n. 264/2023 del Tribunale di Chieti, venga accertata e dichiarata la falsità dell'atto di ricevimento relativo alla raccomandata n.
61723280089 in quanto il plico non è stato consegnato né al sig. né ad Parte_1
altra persona abilitata a ricevere le notificazioni.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il Pubblico Ministero:
“Si esprime parere favorevole alla conferma della sentenza emessa in data 10.5.2023 in tema di querela di falso dal T.O. di n. 264/2023 nella procedura n. 148/2022 r.g.” CP_2
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio n. 148/2022 –promosso dall'odierno appellante contro , il nei confronti Controparte_1 Controparte_2
del P.M. (onde sentire accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 61723280089 in quanto non riconducibile al sig. né ad altra Parte_1 persona abilitata a ricevere le notificazioni) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la sola
(eccependo l'inammissibilità della querela della quale sosteneva anche l'infondatezza)- Controparte_1 il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, così statuiva: “-Dichiara la contumacia del - dichiara l'inammissibilità della querela di falso;
- condanna Controparte_2
l'attore a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.276,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- differisce la liquidazione dei compensi del procuratore dell'attore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, all'esito della presentazione di apposita istanza”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che l'attore aveva proposto querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale gli era stato notificato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 da parte della Controparte_1 disconoscendo la firma apposta sull'avviso ed affermando che non vi erano soggetti abilitati a ricevere atti nel suo interesse.
Dava ancora atto che il non si era costituito in giudizio, mentre la Controparte_2 si era costituita eccependo l'inammissibilità della querela, essendo stata Controparte_1 sporta dall'avvocato del , cui quest'ultimo non aveva conferito apposita procura, Pt_1 sostenendo nel merito la sua infondatezza sul rilievo che non era compito dell'agente postale attestare l'identità di chi si qualifica come destinatario dell'atto e sull'ulteriore rilievo che dagli atti del giudizio tributario, introdotto dal per l'annullamento dell'ingiunzione, Pt_1 emergeva che lo stesso aveva avuto conoscenza dell'avviso.
1.2. Il Tribunale, disattesa l'eccezione di carenza di procura in capo all'avvocato che aveva presentato la querela di falso (oltretutto confermata dal nella dichiarazione depositata Pt_1 il 30.06.2022), rilevava che l'inammissibilità della querela di falso doveva essere dichiarata sotto diverso profilo.
1.3. Premesso che l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui la Controparte_1 aveva notificato dal l'avviso di accertamento IMU dell'anno 2016 era atto pubblico Pt_1
(Cass. n. 22348/2020; Cass. n. 8082/2019), rilevava che lo stesso faceva prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che l'aveva formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale aveva attestato essere avvenuti in sua presenza. Spiegava che nella specie l'atto provava fino a querela di falso che un soggetto si era qualificato all'agente postale come e che in tale qualità avesse sottoscritto Parte_1
l'atto, dovendo invece escludersi che il fatto che quel soggetto fosse proprio
[...]
fosse provato fino a querela di falso, essendo solo assistito da presunzione di Parte_1
verità vincibile con prova contraria.
Evidenziava che l'ulteriore motivo posto dal querelante a fondamento della domanda, che cioè non avesse delegato alcun soggetto per il ritiro dell'atto, risultava inconferente non risultando provato che l'atto fosse stato consegnato a soggetto diverso dal destinatario.
Sottolineava invero che l'avviso recava una sottoscrizione, peraltro illeggibile, nella parte relativa alla “firma per esteso del ricevente” per cui doveva ritenersi provato fino a querela di falso che l'atto era stato consegnato a persona qualificatasi quale , ossia Parte_1 come destinatario dell'atto, non anche che quel soggetto fosse effettivamente
[...]
. Parte_1
1.4. Concludeva dichiarando l'inammissibilità della querela di falso, sul rilievo che l'interesse all'accertamento di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento dovesse essere fatto valore nelle vie di un ordinario giudizio contenzioso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario appellante ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del DM
9.04.2001, nonché degli artt. 214 c.p.c. e 2700 c.c.; 2) Erroneità della valutazione di inconferenza in ordine all'esistenza di altre persone abilitate a ricevere la notifica: violazione e falsa applicazione degli art. 32 e 39 D.M.
9.04.2001 e dell'art. 2700 c.c..
Ha anche reiterato le istanze istruttorie non considerate in primo grado.
3. Nell'ambito del presente procedimento si è costituita la ed ha Controparte_4
rappresentato di essere stata dichiarata fallita con sentenza n. 9 del 20.02.2024, invocando la dichiarazione di interruzione del giudizio.
4. Con ordinanza in data 6.06.2024 (resa all'esito della camera di Consiglio relativa alla prima udienza del 4.06.2024, svolte ex art. 127 ter c.p.c.) il Collegio ha dichiarato l'interruzione del giudizio, che è stato poi riassunto nei confronti del fallimento della e delle altre parti con ricorso depositato il 12.06.2024. Controparte_1
Alla successiva udienza del giorno 1.10.2024 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) fissata per la prosecuzione del giudizio, il Collegio ha dichiarato la contumacia del e Controparte_2 della all'esito, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del Controparte_1
18.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellante/ricorrente in riassunzione ha provveduto a precisare le conclusioni e a depositare la comparsa conclusionale.
Come detto anche l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I due motivi di gravame, in quanto strettamente collegati, si prestano ad una trattazione unitaria.
5.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità della querela di falso sul rilievo che “…la relazione dell'ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale, fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma non della veridicità delle stesse, la quale si presume fino a prova contraria”.
Sostiene che, se nelle notifiche effettuate a messo raccomandata a.r. cd. “bianca” l'avviso di ricevimento (il quale è parte integrante della relazione di notifica) ha natura di atto pubblico, tuttavia come chiarito dalla Corte di Cassazione, ove l'atto impositivo sia notificato direttamente dall'ente impositore mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie), “secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile,
l'atto è purtuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. 4556/2020; Cass. 1686/2023).
Spiega che, se è pacifico che, laddove non vi sia l'obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente (che, ai sensi dell'art. 39 del D.M.
9.04.2001, può anche essere un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere del destinatario, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascrivere le generalità) non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, è altrettanto vero che con la sottoscrizione l'agente postale attesta, con la propria sottoscrizione, che ha consegnato l'atto ad uno dei soggetti sopra indicati, rinvenuti nel domicilio del destinatario ed abilitati ex lege a ricevere la notifica, sicché la verifica ed il relativo esito sono assistiti da fede privilegiata e sono impugnabili unicamente con querela di falso.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante l'altro motivo posto dal a sostegno della sua domanda e cioè che all'indirizzo della Pt_1
sua residenza, oltre a lui, non vi fosse alcuna persona abilitata a ricevere le notifiche.
Rileva che in realtà come chiarito da Cass. 1686/2023 l'unica querela di falso che può essere proposta nei casi quali quello in esame per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico dell'agente postale, attiene proprio alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.
Rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, attraverso un giudizio ordinario il destinatario potrebbe unicamente far accertare la non riconducibilità a sé della sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento, ma non a superare la presunzione di consegna ad altro soggetto teoricamente abilitato a ricevere il plico.
6.2. Premette il Collegio che nel caso in esame non si verte in ipotesi di notifica di atti giudiziari effettuata ai sensi dell'art. 149 c.p.c. a mezzo del servizio postale, con applicazione dell'art. 7 della L. n. 890/1982, sicché non conferente si rivela il principio enunciato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 9962/2010.
Nella specie si verte invero in ipotesi di notifica effettuata a mezzo raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento soggetta alla disciplina di cui al d.m. 9 aprile 2001 (che non contempla la relata di notifica prevista dalla L. n. 890/1982 per la notifica dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta).
6.3. La Suprema Corte nella pronuncia n. 1686/2023, ha chiarito che nell'ipotesi di notificazione regolata dal DM 9 aprile 2001, qualora la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata,
(in questo caso attribuibile esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario, deve ritenersi valida la notifica;
ha spiegato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 –in cui non
è prevista la relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890/1982- l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente applicazione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. n. 270/2012; Cass. n. 4895/2014; Cass. n. 14501/2016); ha ribadito che trattasi di una procedura “meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari” –la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982- alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. n. 11708/2011); ha sottolineato che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa) mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità, sicché l'unica querela di falso che può essere proposta per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'ufficiale postale attiene alla consegna in sé ad uno dei soggetti sopra indicati.
6.4. Ciò detto si rileva che -non operando nella specie la presunzione (fondata sull'art. 7, comma 4, L. 890/1982) in base alla quale, ove l'atto sia stato consegnato presso l'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario- inammissibile deve ritenersi in primo luogo la querela di falso proposta dall'odierno appellante in primo grado nella parte in cui invoca l'accertamento della falsità della sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n.
61723280089 in quanto a lui non riconducibile.
6.5 Inammissibile si rivela la querela di falso proposta in primo grado dall'odierno appellante anche nella parte in cui ha chiesto accertarsi e dichiararsi la falsità della sottoscrizione risultante sull'avviso di ricevimento apposta sull'avviso di ricevimento in argomento perché non riconducibile neanche ad altra persona abilitata a ricevere le notificazioni.
E' vero che nel presente grado l'appellante, diversamente da quanto fatto nel primo grado di giudizio (ove aveva sostenuto che l'avviso di “ricevimento il quale è parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico, che essendo munito di fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, costituisce, ai sensi della L. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo
a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale il plico è stato consegnato e che ha sottoscritto l'atto” e spiegato che “l'odierno giudizio è tato promosso ai fini dell'accertamento e declaratoria della falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica a mezzo posta e lo strumento della querela di falso è l'unico strumento utile per contestare la veridicità della firma contenuto nell'atto pubblico in questione” vedi comparsa costituzione e risposta prima grado del giudizio), ha sostenuto l'assoggettamento della raccomandata oggetto di causa al regime previsto dal DM
9.04.2001 ed ha chiesto accertarsi la falsità dell'avviso di ricevimento nella sola parte in cui lo stesso riveste la fede privilegiata dell'atto pubblico e cioè relativamente alla consegna del plico ai uno dei soggetti abilitati a riceverlo ex artt.32 e 39 D.M.
9.04.2001 e cioè al destinatario, ai componenti il nucleo familiare, ai conviventi e ai collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, al portiere.
Va tuttavia rilevato come la prova predisposta al riguardo sia tutt'altro che idonea a fornire la prova della falsità allegata, dovendosi rilevare che l'attore non ha allegato e chiesto di provare che alla data di consegna del plico egli non fosse in casa, che il capitolo di prova
(secondo cui egli viveva da solo) contrasta con il dato inequivocabile evincibile dal certificato storico dello stato di famiglia secondo cui dal 24.11.2016 al 7.09.2020 nell'abitazione di Via
Montello n. 17 ha vissuto il nucleo familiare composto dal e dalla moglie sig.ra Pt_1
e ad ogni modo che la dedotta prova testimoniale è del tutto inidonea ad Parte_2 escludere che presso l'abitazione del fosse presente qualche collaboratore familiare. Pt_1
7. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado attesa la mancata costituzione dei convenuti in riassunzione.
8. Deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.04.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi