Art. 3.
L'impugnazione delle leggi previste nella lettera a) dell'art. 25 dello Statuto della Regione si propone con atto da comunicare al Presidente regionale nel termine stabilito dall'art. 28 dello Statuto anzidetto.
L'impugnazione delle leggi e dei regolamenti previsti nella lettera b) dell'art. 25 dello Statuto della Regione si propone con atto da comunicare, entro il termine stabilito dall'art. 30 dello Statuto medesimo, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Qualora l'impugnazione sia proposta dal Commissario dello Stato, l'atto deve essere comunicato, entro lo stesso termine, anche al Presidente regionale.
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini indicati nei comma precedenti, l'atto di impugnazione deve essere depositato, sotto pena di improcedibilita', nella cancelleria dell'Alta Corte insieme alla prova delle avvenute comunicazioni e alla copia del provvedimento impugnato.
Possono essere presentate dalle parti memorie illustrative.
L'impugnazione delle leggi previste nella lettera a) dell'art. 25 dello Statuto della Regione si propone con atto da comunicare al Presidente regionale nel termine stabilito dall'art. 28 dello Statuto anzidetto.
L'impugnazione delle leggi e dei regolamenti previsti nella lettera b) dell'art. 25 dello Statuto della Regione si propone con atto da comunicare, entro il termine stabilito dall'art. 30 dello Statuto medesimo, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Qualora l'impugnazione sia proposta dal Commissario dello Stato, l'atto deve essere comunicato, entro lo stesso termine, anche al Presidente regionale.
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini indicati nei comma precedenti, l'atto di impugnazione deve essere depositato, sotto pena di improcedibilita', nella cancelleria dell'Alta Corte insieme alla prova delle avvenute comunicazioni e alla copia del provvedimento impugnato.
Possono essere presentate dalle parti memorie illustrative.