Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12077/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
appresentati e difesi dall'avv. Stefano Romei;
Parte_1 Parte_2
attori
E
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Urzi;
Controparte_1
convenuto
E
- , con sede in Scandicci, via di Castelpulci;
Controparte_2
convenuto – contumace
CONCLUSIONI
Parte attrice: a) condannare i convenuti, in solido fra loro, al pagamento a favore degli attori di euro 34.190,12 oltre IVA ed accessori di legge per danni subiti e costi di ripristino;
ovvero, in ipotesi, i convenuti in solido al pagamento di euro 31.130,51 ed il solo sig. al CP_2 pagamento di euro 3.059,70 sempre per le voci di cui sopra;
b) condannare i convenuti in solido fra loro al pagamento a favore degli attori di: - euro 8.000,00 per la progettazione e la direzione dei lavori di ripristino di cui sopra e coordinamento della sicurezza, oltre IVA e CAP se dovuti;
- euro 6.000,00 per spese e costi di alloggio altrove durante i lavori di ripristino;
- euro 2.970,00 per i compensi dell'arch. (cfr. doc. 8); oltre, su tutte le somme, interessi legali ex art. Persona_1
1284 quarto comma c.c. e rivalutazione monetaria dall'inizio del presente giudizio al saldo. Con vittoria di spese e compensi di avvocato e di C.T.P. e con compensi di C.T.U. a carico dei convenuti soccombenti. In via istruttoria insiste, occorrendo, per l'ammissione della prova capitolata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 7 settembre 2016 gli attori hanno acquistato da un appartamento ad uso civile Persona_2 abitazione, facente parte del fabbricato sito in Lastra a Signa, via Romania n.c. 25 (oggi 31). Il bene abbisognava di consistenti opere di ristrutturazione;
tali opere erano state iniziate da CP_3 Per_3
che in data 28.1.2016 aveva venduto il quartiere alla dante causa degli attori (SCIA n.5241
[...] recante data 1° ottobre 2015 - comunicazione di fine lavori presentata in data 26 aprile 2017). I lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti da , titolare della omonima impresa CP_2 individuale, mentre il geom. ha rivestito il ruolo di progettista e direttore dei lavori. Controparte_1
Gli attori, trasferitisi nell'unità immobiliare, hanno tuttavia lamentato di aver riscontrato alcune criticità nell'immobile e hanno affidato all'arch. l'incarico di accertare la Persona_1 sussistenza di vizi riconducibili ai suddetti lavori di ristrutturazione. Questi ultimi sono, in particolare (doc. 7 parte attrice): - errata realizzazione del solaio aerato;
- macroscopico errore progettuale e realizzativo della scala interna;
- vizi e difetti nella realizzazione del tetto;
- vizi e difetti nella realizzazione delle facciate esterne;
- errata e/o difettosa realizzazione di un rinforzo di muratura interna;
- difettosa realizzazione della illuminazione esterna;
- mancata esecuzione di un'opera prevista in capitolato (trattamento intradosso solai in legno e cotto); - varie mancanze amministrative.
Tali vizi sono stati contestati in data 17 gennaio 2020 ai convenuti. In data 8 ottobre 2020 la contestazione è stata integrata da ulteriore vizio, costituito da “distacco dal muro della facciata della tettoia posta a protezione dell'ingresso dell'abitazione degli attori”, mentre ne sono stati espunti altri a cui nel frattempo era stato posto rimedio.
Per i motivi sopraesposti, gli attori hanno richiesto il risarcimento dei danni derivanti dai lamentati vizi occorsi nella realizzazione dei lavori di ristrutturazione, per quanto attiene alla TT esecutrice ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c., mentre per quanto attiene al geom. progettista e CP_1 direttore dei lavori, ai sensi degli artt. 2226 e 2229 e segg. c.c..
La TT , pur regolarmente citata, non si è costituita, per cui ne è stata dichiarata la CP_2 contumacia.
Il geom. si è costituito contestando la sussistenza del proprio inadempimento e/o del nesso CP_1 causale fra questo e i danni riscontrati;
sostiene, quindi, che le criticità riscontrate nell'immobile non siano ascrivibili ai lavori di ristrutturazione o, in ogni caso, che essi siano stati causati da successivi lavori realizzati dagli attori al di fuori della sua prestazione d'opera, o, comunque, che essi siano da ricondurre all'esclusiva responsabilità della TT . Inoltre, eccepisce che CP_2 parte attrice è incorsa in decadenza e/o prescrizione relativamente alla pretesa risarcitoria azionata, in relazione ai termini indicati all'art. 2226 c.c.
2 Ha inoltre chiesto la chiamata in causa di al fine di formulare nei Controparte_4 confronti della stessa domanda di garanza, salvo poi rinunciarvi.
La causa, istruita con produzione di documenti e assunzione di CTU, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.3.25, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Tanto premesso, gli attori propongono una domanda di risarcimento del danno in forza del contratto di prestazione di opera intellettuale stipulato con il geom. Il rapporto contrattuale è pacifico, CP_1 non contestato dalla controparte, ed in forza di esso quest'ultimo ha rivestito il ruolo di progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione dell'immobile indicato in epigrafe.
In particolare, i vizi lamentati da parte attrice sono da ricondurre alla fase di progettazione (soprattutto per quanto attiene a quanto lamentato in relazione alla scala interna) e alla fase esecutiva, in relazione alla direzione dei lavori.
Il geom. eccepisce innanzitutto che parte attrice sia incorsa in decadenza e/o prescrizione CP_1 relativamente alla pretesa risarcitoria, azionata ex art. 2226 c.c.. Più precisamente, l'eccezione è formulata sotto due profili: il primo attiene all'accettazione da parte dei due attori dell'opera realizzata senza alcuna contestazione, il che avrebbe rilievo ai sensi dell'art. 2226 co. 1 c.c. in relazione ai vizi “noti al committente o facilmente riconoscibili”; il secondo attiene alla data della prima contestazione al professionista, avvenuta il 17 gennaio 2020 e dunque a distanza di quasi 3 anni dalla consegna delle opere.
Tuttavia le disposizioni dell'art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto o della direzione dei lavori (Cassazione civile sez. un., 28/07/2005, n.15781; Cassazione civile 20/12/2013 n.28575). D'altra parte a tale figura professionale non è applicabile nemmeno la disciplina di cui all'art. 1667 c.c., prevista specificatamente per l'appaltatore che esegue i lavori: “le norme sulla peculiare prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c. non possono estendersi alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. Le responsabilità di questi ultimi, infatti, nascono da un contratto d'opera intellettuale disciplinato dall'art. 2229 c.c. e sono, quindi, soggette alla prescrizione ordinaria” (Cass. civ. 2011 n.12879).
Risulta altresì, non solo dalle allegazioni degli attori e del geom. che la TT CP_1 CP_2 abbia eseguito i lavori di ristrutturazione in forza di contratto di appalto. Nonostante non sia stato prodotto il documento rappresentante il suddetto rapporto contrattuale (ma il contratto è come noto a forma libera), la circostanza si desume anche dagli altri documenti prodotti dalle parti: il computo metrico estimativo (doc. 4), e soprattutto le fatture a nome (doc. 9 e 17 parte CP_2 convenuta), la dichiarazione di quale esecutore dei lavori per l'impresa appaltatrice Parte_3
(doc. 16), ed inoltre la relazione peritale che descrive i lavori in concreto effettuati dall'impresa. Il rapporto giuridico intercorso tra le parti, stante l'entità delle opere eseguite che necessitano di una certa organizzazione dell'impresa, può essere in effetti qualificato in termini di appalto, ma
3 comunque poco cambierebbe, nel concreto caso di specie, ove fosse invece qualificabile in termini di contratto di prestazione d'opera.
La sussistenza di buona parte dei vizi lamentati da parte attrice è emersa dalla consulenza tecnica d'ufficio cd. percipiente disposta in corso di causa, alle cui conclusioni si è poi allineata la parte attrice nella propria nota di precisazione delle conclusioni. Infondata è innanzitutto, a questo riguardo, la critica formulata da parte convenuta circa la mancata valutazione da parte della CTU della documentazione prodotta dallo stesso convenuta, la quale risulta invece esaminata al fine di rispondere ai quesiti posti.
Si analizzano, quindi, i singoli vizi lamentati da parte attrice e le relative conseguenze:
1) Circa i vizi relativi al solaio il perito ha accertato la sussistenza di un solaio areato nei locali dell'immobile, ma anche che l'umidità di risalita lamentata da parte attrice è comunque riconducibile alla mancata installazione di bocchette di aerazione sulla facciata tergale. Ciò è stato dovuto ad errata esecuzione dei lavori da parte dell'impresa e a difetto di controllo e vigilanza da parte del direttore dei lavori. Quest'ultimo infatti, come noto, è responsabile dei vizi di costruzione se non vigila adeguatamente sull'esecuzione dell'opera, in particolare quando non si accerta che i lavori rispettino il progetto e le regole della tecnica (da ultimo in tal senso v. Cass n. 27045 del 2024). Le difese del geometra sul punto - non verificazione dei fenomeni di risalita di umidità nell'immobile adiacente e eziologia del fenomeno che sarebbe da ricondursi alle lavorazioni fatte eseguire in autonomia sui resedi esterni – sono state condivisibilmente ritenute non fondate dal perito, il quale ha individuato senza dubbio alcuno le cause del fenomeno lamentato (v. risposta alle osservazioni di parte, pag. 35). Il costo di ripristino è stato stimato dal CTU in euro 3.309,87.
2) Circa la scala interna, si tratta di un manufatto preesistente alle lavorazioni oggetto di causa ma ha subito importanti modifiche rispetto allo stato precedente. In particolare la scala è stata risagomata, in modo tale da modificarne la conformazione delle pedate, delle alzate e la sua geometria. Allo stato la scala presenta un'altezza, in corrispondenza della settima pedata ed il soprastante intradosso del solaio, di ml. 1,77 che, come rilevato dal perito, la rende di fatto addirittura inutilizzabile, per il pericolo di urti della testa e cadute, “poiché alcune pedate per provare maldestramente ad aumentare il passaggio nel punto critico sono state inclinate fino ad 13% circa con un cambio di pendenza inadeguato all'uso” (v. pag. 20 relazione peritale). Ciò è stato dovuto sia ad errori progettuali, imputabili dunque al geom. che ad errori in fase di esecuzione dei CP_1 lavori. La difesa di parte convenuta sul punto, basata sul fatto che vi sarebbe stata una rimodellazione del manufatto successivamente alla chiusura dei lavori, è emerso in sede di CTU essere del tutto infondata (“la scala attuale sebbene costruita sulla scala in pietra esistente è stata completamente risagomata, con pedate ed alzate in numero e geometria differente che non hanno nessun riferimento con il mantenimento ma di fatto hanno portato alla realizzazione di una nuova opera peraltro realizzata in difformità dagli elaborati grafici autorizzativi”: si rinvia alla lettura di pag. 20 della relazione). Superflue dunque, alla luce delle risultanze dell'accertamento peritale, appaiono le istanze
4 istruttorie reiterate in sede di conclusioni. I costi di demolizione e ricostruzione del manufatto sono stati calcolati in euro 12.650,88.
3) Circa il tetto, è stato accertato un vizio anche nell'esecuzione dei lavori afferenti alle mantelline di impermeabilizzazione. Esso va ascritto alla responsabilità del solo appaltatore, in quanto – come rilevato dal CTU - opera di rifinitura e di dettaglio che sfugge dunque, in quanto tale, all'obbligo di vigilanza e controllo del direttore di lavoro, da perimetrare in concreto (“non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse”: Cass. Civ. n. 9572 del 09/04/2024). Il relativo costo di ripristino è stato stimato in euro 766,30.
4) Inoltre, è stata accertata la sussistenza del vizio lamentato afferente al vaso di accumulo ed espansione dell'impianto solare termico per la produzione di acqua calda. Esso va ricondotto sia a errata esecuzione dei lavori che a difetto di controllo e vigilanza da parte del direttore dei lavori. Il costo di sostituzione e ripristino è stimato in euro 3.789,67.
5) Circa le facciate, esse presentano distacchi sia di porzioni di intonaco che di pittura causati, come accertato in CTU, da lavorazione non eseguita a regola d'arte e ascrivibili sia alla responsabilità dell'appaltatore per errata esecuzione delle lavorazioni, che alla mancata vigilanza del direttore dei lavori. Il costo di ripristino è stato calcolato in euro 11.380,09. La lavorazione in questione non può essere esclusa dal novero di quelle oggetto di necessaria vigilanza da parte del direttore dei lavori, data la sua rilevanza e consistenza, anche sotto il profilo economico. Per tale motivo, l'errore nell'esecuzione delle operazioni di tinteggiatura deve ricondursi anche al difetto di vigilanza e controllo del direttore dei lavori.
6) Quanto alla tettoia, le lavorazioni su tale manufatto sono state commissionate dopo la fine dei lavori diretti dal geom. perciò i relativi difetti riscontrati in sede di CP_1 accertamento peritale sono da ricondursi all'esclusiva responsabilità della TT
[...]
I vizi accertati in sede di CTU sono causa di distacchi e rotazioni che nel tempo CP_2 possono causare crolli e pericolo per i ricorrenti. I costi di ripristino sono stati computati in euro 2.293,40.
A tutto quanto sopra indicato va aggiunto, al fine della quantificazione del danno per equivalente, il costo di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in relazione alle citate opere di ripristino, stimato dal perito in circa euro 8.000,00 al netto di cassa ed iva di legge, costo che va dunque posto a carico solidale dei due convenuti. Allo stesso modo a carico dei convenuti in solido va posta, al fine di risarcire integralmente il danno subito dagli attori, la spesa necessaria a reperire un alloggio alternativo per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino. Il perito ha, infatti, accertato che l'immobile risulterà inagibile per il periodo di esecuzione dei lavori di ripristino, stimato in 2 mesi circa. Al riguardo, tuttavia, si stima eccessiva la quantificazione del danno effettuata dalla parte attrice, non vedendosi perché gli attori dovrebbero utilizzare un
5 residence, aggravando la posizione dei debitori, anziché locare in via transitoria un immobile. Si stima dunque congruo a tal fine il costo di euro 2.000,00, per le due mensilità in oggetto.
Conseguentemente, sommando le singole voci, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro ex art. 2055 c.c. trattandosi di danni causalmente ascrivibili alla condotta di entrambi, al pagamento a favore degli attori della somma di euro 41.130,51, oltre accessori come per legge sulla somma di € 8.000,00. Trattandosi di debito di valore, vanno aggiunti rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data di inizio del presente giudizio fino al saldo (come da domanda). La sola impresa va inoltre condannata al pagamento a favore degli attori CP_2 della ulteriore somma di euro 3.059,70, relativa ai danni causalmente riconducibili alla sua sola condotta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo.
Per quanto attiene infine gli altri vizi originariamente lamentati, parte attrice ha mostrato di aderire alle risultanze peritali, essendo stati in quella sede tali voci di danno escluse. In ogni caso, si ritiene di condividere pienamente, anche per tale parte, le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a seguito di una analisi tecnica completa ed ineccepibile.
Atteso l'accoglimento non integrale delle domande, con conseguente parziale soccombenza reciproca, le spese di giudizio vanni compensate tra le parti nella misura del 20%, mentre per la restante parte seguono la soccombenza decisamente prevalente dei convenuti. Le spese si liquidano come in dispositivo, secondo i valori tabellari medi dello scaglione 26.001,00 – 52.000,00 sulla base del principio per cui “ai fini della determinazione del valore della controversia il giudice è tenuto ad accertarne quello effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto della domanda, deve adeguarne l'ammontare al concreto importo oggetto della decisione” (Cass. Civ. n. 28885 del 18/10/2023, Cass. 226/2011, Cass. 3996/10 e Cass. 3560/90).
Nell'ambito delle spese di lite vanno altresì liquidate, sempre pro quota, le spese sostenute per l'attività peritale, svolta sia in sede stragiudiziale che quale perito di parte nell'ambito del presente giudizio, dall'arch. in quanto senza dubbio resasi necessaria agli attori per Per_1
l'accertamento dei vizi oggetto di causa e la difesa tecnica in giudizio. Considerata l'omogeneità ed anzi quasi sovrapponibilità delle operazioni svolte in sede stragiudiziale e giudiziale dal CTP, si ritiene congruo effettuare una quantificazione unitaria e disporre il rimborso in favore della parte attrice in euro 1.800,00 complessive, quanto alla quota non oggetto di compensazione.
Sulla scorta del criterio vanno suddivise in via definitiva le spese relative alla CTU, come liquidate in corso di causa.
Va inoltre integralmente rimborsato, dal solo convenuto geom. il danno da lui causato agi CP_1 attori a seguito dei saggi effettuati in occasione delle operazioni peritali. In quella sede, infatti, il geometra (unitamente al suo CTP) risulta avere inopinatamente eseguito direttamente dei saggi, ritenuti necessari dal perito al fine di rispondere ai quesiti posti. Nel fare ciò tuttavia, come pure precisato dal CTU, ha eseguito tale operazione in modo maldestro, causando agli attori ulteriori danni che, dunque, vanno rimborsati a titolo di spese di lite, in senso lato: il danno causato è stato congruamente quantificato dal perito in euro 895,73 (v. pag. 34).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento a favore degli attori della somma di euro 41.130,51, oltre accessori come per legge sulla somma di € 8.000,00, ed oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data di inizio del presente giudizio fino al saldo;
- condanna inoltre l'impresa al pagamento a favore degli attori della CP_2 ulteriore somma di euro 3.059,70, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura del 20% e condanna i convenuti in solido al pagamento a favore degli attori della restante parte, che liquida in euro 9.613,92, (di cui 607,20 per esborsi e 1.800,00 per perizie di parte), oltre RGS, IVA e CPA come per legge sui soli compensi;
condanna inoltre il solo geom. al CP_1 pagamento della ulteriore somma di € 895,73, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- pone in via definitiva le spese relative alla CTU, come liquidate in corso di causa, per i 4/5 a carico dei convenuti in solido, e per la restante parte a carico degli attori.
Firenze, 9/6/2025
Il giudice dott. Enrico D'alfonso
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dr. Leonardo Di Falco.
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