Articolo 3 della Legge 22 maggio 1973, n. 301
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 giugno 1973
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1972 e 1973, si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi esercizi finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 giugno 1973