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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 412/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) e promossa con ricorso congiuntamente depositato il 27/02/2025
D A
Parte_1
c.f. avv. AMBROGETTI SABINA C.F._1
E
SC MI
c.f. avv. RICCI ANDREA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
3.3.2025 sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti come in ricorso introduttivo.
“il Tribunale voglia, a parziale modifica della sentenza del Tribunale della
Spezia nr.866/2018, depositata in cancelleria il 17.12.2018, non impugnata:
Stabilire che il signor dovrà contribuire al mantenimento del Parte_1
figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, Persona_1
mediante il versamento mensile della somma di euro 600,00. Detta somma dovrà essere versata entro il 5 di ciascun mese con le seguenti modalità: quanto ad euro 300,00 alla signora SC Michela, quanto ad euro 300 direttamente al figlio . Il tutto a far data dal deposito del ricorso. Per_1
Con compensazione integrale delle spese e competenze di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/02/2025 e MI SC, a modifica delle Parte_1
condizioni stabilite con sentenza n. 866/2018 di questo Tribunale (passata in giudicato il 20.12.2018), hanno chiesto di stabilire che il contributo al mantenimento del figlio
(nato il [...], maggiorenne ma non economicamente indipendente) Per_1 attualmente corrisposto interamente dal padre alla madre, venga corrisposto, a far data dal deposito del presente ricorso, per la somma di euro 300,00 alla SC e per la restante somma di euro 300,00 al figlio stesso.
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario assumere chiarimenti dalle parti acquisito il parere del P.M. che ha apposto il visto in data 3.3.2025, ha riferito in camera di consiglio ai sensi dell'art. 473-bis.51 u.c. c.p.c.
2 Le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e possono pertanto essere ratificate dal Tribunale.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
a parziale modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n. 866/2018 di questo Tribunale, prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e così dispone:
“ dovrà contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, mediante il versamento mensile della somma di euro 600,00. Detta somma dovrà essere versata entro il 5 di ciascun mese con le seguenti modalità: quanto ad euro 300,00 alla signora SC Michela, quanto ad euro 300 direttamente al figlio . Il tutto a far data dal deposito del Per_1 ricorso”
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in La Spezia il 06/03/2025
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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