Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00485/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Immobiliare Pugliese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Abate, NT Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellaneta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
General Edil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Luigi Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Castellaneta n. 63 del 24 settembre 2024, pubblicata nell’Albo Pretorio il 13 novembre 2024, recante “ APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL’ART.28-BIS DEL D.P.R. 380/2001 PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TESO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO A DESTINAZIONE MISTA, RESIDENZIALE, COMMERCIALE E DIREZIONALE, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. 59, P.LLA 15, SITO TRA VIA OM, VIA UO E VIA TE TI NEL CENTRO URBANO DI CASTELLANETA. RATIFICA D.G.C. N. 128 DEL 23.05.2024 ”;
- dell’allegato schema di convenzione;
- dell’allegato parere di regolarità tecnica del 23.08.2024;
- dell’allegato parere di regolarità contabile del 30.08.2024;
- del permesso di costruire convenzionato (di data e numero ignoti) eventualmente rilasciato e/o formatosi per silentium ;
- delle NTA del PUG di Castellaneta e dei relativi allegati;
- di ogni altro atto e/o parere comunque connesso, presupposto e consequenziale, anche se non conosciuto, comunque richiamato, anche quale parte integrante e sostanziale, negli atti impugnati e in particolare, ove occorra:
- della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Castellaneta n. 128 del 23 maggio 2024, pubblicata il 28 maggio 2024, recante “ APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL’ART.28-BIS DEL D.P.R. 380/2001 PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TESO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO A DESTINAZIONE MISTA, RESIDENZIALE, COMMERCIALE E DIREZIONALE, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG.59, P.LLA 15, SITO TRA LE VIE OM, UO E TE TI NEL CENTRO URBANO DI CASTELLANET A”;
- dell’allegato schema di convenzione;
- della “ Relazione integrativa ” del 9 aprile 2024 alla nota prot. n 8017 del 11.03.2024;
- del parere di regolarità contabile del 10 aprile 2024;
- del parere di regolarità tecnica del 9 aprile 2024;
- della nota UTC dell’11.03.2024, prot. n. 8017;
- della “ Relazione conclusiva dell’istruttoria tecnica ” prot.n.0002445/2024 del 22/01/2024 e del relativo “ parere urbanistico favorevole ” ivi riportato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Società Immobiliare Pugliese S.r.l. in data 3 giugno 2025:
- del permesso di costruire convenzionato n. 5_E/2023 del 20/03/2025 rilasciato dal Responsabile della 3° Area del Comune di Castellaneta “ al Sig. NI AT ([...]), in qualità di Amministratore Unico della ditta General Edil S.r.l., con sede in Laterza (TA) alla via Gorizia n. 30 – C.F.-P.IVA 02596560736, (…) ai sensi dell’art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., per intervento di ristrutturazione edilizia teso alla realizzazione di un complesso edilizio a destinazione mista, residenziale, commerciale e direzionale, identificato catastalmente al fg. 59, p.lla 15, sito tra Via Roma, Via Mastrobuono e Via Mater Christi nel centro urbano di Castellaneta, nel rispetto di tutto quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta e dai seguenti elaborati approvati con D.G.C. n. 128 del 23/05/2024 e successiva D.C.C. n. 63 del 24/09/2024 (..) ”;
- dell’avviso di rilascio di permesso di costruire convenzionato per attività edilizia o di trasformazione urbanistica del 20 marzo 2025 con cui il “RESPONSABILE DELLA 3a AREA ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, ottavo comma, della legge 6 agosto 1967 n. 765” ha reso noto “ che in data 20/03/2025 è stato rilasciato il seguente Permesso di Costruire Convenzionato n. 5_E/2023 del 20/03/2025 alla ditta “General Edil S.r.l. (..) ”;
- della Convenzione per Permesso di Costruire Convenzionato rogata in data 22/01/2025 per Dott.ssa Giada Mobilio, notaio in Massafra, rep.n. 16566 racc.n. 13163, sottoscritta in adempimento a quanto stabilito con D.G.C. n.128 del 23/05/2024 e successiva D.C.C. n.63 del 24/09/2024;
- di ogni altro atto e/o parere comunque connesso, presupposto e consequenziale, anche se non conosciuto, comunque richiamato, anche quale parte integrante e sostanziale, negli atti impugnati e in particolare, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellaneta e della General Edil S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. IO RA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con delibera di Giunta n. 128 del 25 maggio 2024, il Comune di Castellaneta approvava la bozza di convenzione prodromica al rilascio del permesso di costruire convenzionato in favore della società controinteressata, General Edil S.r.l., ai fini della realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia, finalizzato, in sintesi, alla demolizione della quasi totalità degli edifici presenti all’interno di un’area occupata da un insediamento industriale dismesso e la realizzazione, al loro posto, di un complesso edilizio a destinazione mista (residenziale, commerciale e direzionale).
1.2. Con successiva delibera n. 63 del 24 settembre 2024, inoltre, il Consiglio del Comune di Castellaneta, a fronte della ritenuta incompetenza della Giunta all’approvazione dello schema di convenzione, ne disponeva la ratifica.
2. La società ricorrente, quindi, deducendo di essere direttamente danneggiata dai suddetti provvedimenti, con atto notificato in data 26 gennaio 2025 e depositato in data 8 febbraio 2025, ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendone l’annullamento sulla scorta di sei motivi di ricorso, tutti rubricati come di seguito:
- “ Violazione artt. 3, 41, 42 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione artt.1, 2, 3, 7, 10 bis, 20, 21 octies, 21 nonies e ss. l.n. 241/90. Eccesso di potere. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Erronea e Falsa presupposizione in fatto e in diritto. Violazione e falsa applicazione artt. 36.2.S e 75/P delle NTA del PUG di Castellaneta. Violazione e falsa applicazione artt.3, 9, 28 bis d.P.R.n.380/2001. Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2, 3, 4, 5 e ss. L.R.n.14/2009. Violazione e falsa applicazione artt.1,2,3,4,5,6,7 e ss. L.R.n.21/2008. Violazione del principio dell’autovincolo, proporzionalità, ragionevolezza e affidamento. Cattivo abuso di potere. Violazione dei principi del giusto procedimento, buona amministrazione, correttezza, imparzialità, adeguatezza, buon andamento dell’azione amministrativa. Perplessità, illogicità e contraddittorietà manifeste. Sviamento ”.
2.1. La ricorrente, nell’ambito dei motivi di ricorso, ha contestato, in sintesi, l’illegittimità del procedimento utilizzato dal Comune ai fini dell’esame del progetto edilizio (e, per l’effetto, della delibera finale di approvazione dello schema di convenzione urbanistica), in quanto l’intervento sarebbe stato erroneamente qualificato come di ristrutturazione edilizia, quando, invece, avrebbe dovuto essere ricondotto alla categoria della riqualificazione urbanistica, ragione per cui, in base alle previsioni dello strumento urbanistico comunale, la sua adozione avrebbe richiesto preliminarmente la predisposizione di un Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU). La ricorrente, inoltre, ha contestato la contraddittorietà dell’azione amministrativa, l’insussistenza delle condizioni per procedere a mezzo di permesso di costruire convenzionato ex art. 28 d.P.R. 380/2001 e anche il non corretto esercizio del potere di ratifica da parte del Consiglio comunale.
2.2. Il Comune di Castellaneta si è costituito in giudizio in data 10 febbraio 2025 e, in data 14 febbraio 2025, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (non avendo la ricorrente rappresentato ragioni di pregiudizio tali da giustificare l’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato in favore di terzi) e la sua tardività relativamente alla domanda di annullamento della delibera di Giunta n. 128 del 23 maggio 2024, da ciò facendo discendere, per l’effetto, anche l’inammissibilità dell’impugnazione della conseguente delibera del Consiglio comunale. Nel merito, il Comune ha dedotto l’infondatezza del ricorso, sostenendo la corretta qualificazione dell’intervento come di ristrutturazione edilizia (circostanza che escluderebbe la necessità della preventiva adozione del PIRU) e la sussistenza delle condizioni per procedere a mezzo di permesso di costruire convenzionato.
2.3. In data 15 febbraio 2025 si è costituita in giudizio la società controinteressata mediante deposito di una memoria difensiva, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, oltre a dedurne l’infondatezza nel merito.
2.4. Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025 il Collegio ha preso atto della rinuncia di parte ricorrente all’istanza cautelare formulata unitamente al ricorso introduttivo.
3. Con atto notificato in data 19 maggio 2025 e depositato in data 3 giugno 2025, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti a mezzo dei quali ha impugnato, in particolare, il permesso di costruire convenzionato n. 5 del 20 marzo 2023, rilasciato dall’amministrazione in favore della controinteressata sulla base dello schema di convenzione approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 63 del 24 settembre 2024. A sostegno della domanda di annullamento la ricorrente ha riproposto le censure già formulate nel ricorso introduttivo e formulato anche cinque nuovi motivi, di cui i primi quattro con la medesima rubrica e il quinto con rubrica autonoma, come di seguito:
- “ Violazione artt. 3, 41, 42 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione artt.1, 2, 3, 7 e ss. l.n. 241/90. Violazione art. 41 della Carta dei diritti Fondamentali della UE. Eccesso di potere. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Erronea e Falsa presupposizione in fatto e in diritto. Violazione e falsa applicazione artt. 27.5/S, 35.2/S, 36.2/S e 75/P delle NTA del PUG di Castellaneta. Violazione e falsa applicazione artt.3, 9 e ss., 12 e ss., 28 bis d.P.R.n.380/2001. Violazione e falsa applicazione artt.1,2,3,4,5,6,7 e ss. L.R.n.21/2008. Violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e affidamento. Cattivo abuso di potere. Violazione dei principi del giusto procedimento, buona amministrazione, correttezza, imparzialità, adeguatezza, buon andamento dell’azione amministrativa. Perplessità, illogicità e contraddittorietà manifeste. Sviamento ”;
- “ Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Erronea e Falsa presupposizione in fatto e in diritto. Violazione e falsa applicazione della Convenzione per Permesso di Costruire Convenzionato rogata in data 22/01/2025. Violazione e falsa applicazione artt. 27.5/S, 35.2/S, 36.2/S e 75/P delle NTA del PUG di Castellaneta. Violazione e falsa applicazione artt.3, 9 e ss., 12 e ss., 28 bis d.P.R.n.380/2001. Cattivo abuso di potere. Violazione dei principi del giusto procedimento, buona amministrazione, correttezza, imparzialità, adeguatezza, buon andamento dell’azione amministrativa. Perplessità, illogicità e contraddittorietà manifeste. Sviamento ”.
3.1. La ricorrente, in sintesi, ha ribadito le contestazioni già formulate a mezzo del ricorso in ordine alla qualificazione del progetto edilizio in questione e ha dedotto, inoltre, l’illegittimità della tipologia di interventi assentiti (sia con riferimento alla volumetria concessa, che per quanto concerne il cambio di destinazione d’uso degli immobili), l’erroneo calcolo degli oneri concessori e l’invalidità delle polizze fideiussorie presentate a garanzia del loro pagamento.
3.2. In data 20 giugno 2025 il Comune di Castellaneta ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha reiterato le eccezioni e le difese già proposte e ha provveduto, altresì, a replicare ai motivi aggiunti, deducendone l’infondatezza.
3.3. In data 21 giugno 2025 la controinteressata ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha in primo luogo eccepito l’irricevibilità e, in subordine, l’inammissibilità dei motivi aggiunti, dovendosi ritenere il permesso di costruire convenzionato meramente ricognitivo del silenzio formatosi in data 21 febbraio 2025 e a fronte del quale l’impugnazione non potrebbe ritenersi tempestiva. In secondo luogo, la controinteressata ha dedotto la tardività delle censure proposte con i motivi aggiunti (con la sola esclusione del quinto motivo), in quanto aventi ad oggetto non il permesso di costruire convenzionato, ma le presupposte delibere della Giunta e del Consiglio comunale e che, pertanto, avrebbero dovuto essere formulate unitamente al ricorso introduttivo. Infine, la ricorrente ha provveduto a replicare nel merito ai motivi aggiunti, deducendone l’infondatezza.
3.4. A esito della camera di consiglio del 25 giugno 2025, questo TAR, con ordinanza n. 276 del 26 giugno 2025, ha rigettato la domanda cautelare proposta unitamente ai motivi aggiunti.
3.5. Con memoria depositata in data 5 febbraio 2025 il Comune di Castellaneta ha ribadito le precedenti difese.
3.6. In data 6 febbraio 2026 la società ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato alle eccezioni preliminari formulate da parte del Comune e della controinteressata e, nel merito, ha ribadito la fondatezza delle censure proposte.
3.7. In data 6 febbraio 2026 ha depositato una memoria difensiva anche la controinteressata, richiamando le precedenti difese.
3.7. In data 17 febbraio 2026 hanno depositato memorie di replica sia la ricorrente che il Comune, ribadendo le rispettive posizioni. In data 18 febbraio 2026 ha depositato una memoria di replica anche la controinteressata, la quale, oltre a insistere nelle difese già formulate, ha dato atto, ai fini della valutazione dell’ultimo motivo aggiunto, dell’intervenuta stipula di nuove polizze fideiussorie per il pagamento delle somme dovute in relazione al rilascio del permesso di costruire convenzionato.
3.8. A esito dell’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il ricorso e i motivi aggiunti, come da eccezione formulata dalle difese dell’amministrazione comunale e della controinteressata, devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm.
4.1. La questione relativa all’accertamento dell’interesse al ricorso in capo al soggetto titolare della disponibilità di un’area e che impugni il titolo edilizio rilasciato in favore di un terzo per opere realizzate o da realizzarsi in un’area confinante (o comunque vicina) è stata oggetto di specifico esame da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale, con sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021, ha precisato che: “ Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; l’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a. ”.
4.2. Ai fini dell’integrazione della condizione dell’azione, pertanto, non è sufficiente la titolarità in capo alla ricorrente del diritto dominicale sull’area confinante a quella della controinteressata, dovendosi, invece, verificare l’idoneità dei titoli edilizi impugnati a cagionare specifiche ragioni di pregiudizio a posizioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento e di diretta spettanza della ricorrente.
4.3. Ciò premesso, il Collegio non ritiene, tuttavia, che dal complesso delle vicende di causa, delle difese delle parti e della documentazione in atti emergano elementi tali da permettere di ritenere integrata la suddetta condizione dell’azione.
4.4. La ricorrente, in particolare, ha giustificato l’interesse al ricorso evidenziando, in primo luogo, di aver perso, a causa del progetto edilizio proposto dalla controinteressata, la possibilità di stipulare un contratto di locazione commerciale avente a oggetto un’immobile collocato nella sua proprietà e per il quale, proprio a tal fine, richiedeva al Comune il rilascio di un permesso di costruire (salvo, tuttavia, non coltivare più detta istanza a seguito del mancato perfezionamento dell’affare). Tale circostanza, inoltre, sarebbe dimostrata dal fatto che il soggetto con cui era stato elaborato l’accordo di massima per la suddetta locazione avrebbe poi stipulato con la controinteressata.
4.5. Trattasi, tuttavia, di rilievi inidonei a fondare l’interesse al ricorso, dovendosi evidenziare, in primo luogo, che le deduzioni della ricorrente sul punto sono di carattere generico e indimostrato, essendo stata prodotta soltanto la bozza di un contratto preliminare privo di sottoscrizione e risalente al 2022 e non anche documentazione attestante il successivo sviluppo delle trattative, ragione per cui, al di là di quanto affermato dalla ricorrente, non vi è alcun elemento che permetta di correlare causalmente il mancato perfezionamento del suddetto accordo con l’approvazione del progetto edilizio proposto dalla controinteressata.
4.6. Ma soprattutto, anche a voler ritenere – per ipotesi – che la controinteressata sia stata preferita alla ricorrente proprio in ragione dell’intervenuta approvazione del progetto edilizio in questione, tale sola circostanza non potrebbe comunque ritenersi idonea a giustificare l’impugnazione dei relativi titoli autorizzativi. Secondo, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi) “ … la legittimazione al ricorso non può di certo configurarsi allorquando l'instaurazione del giudizio appaia finalizzata a tutelare interessi emulativi, di mero fatto o contra ius, siccome volti nella sostanza a contrastare la libera concorrenza e la libertà di stabilimento" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2020, n. 4993; T.R.G.A. Trento, 20 giugno 2022, n. 123) ” (TAR Trentino Alto Agide – Sez. I, sent. n. 3 del 15 gennaio 2024). Di conseguenza, la circostanza che, nell’ambito della libera concorrenza commerciale, la controinteressata sia riuscita a stipulare un contratto al posto della ricorrente in ragione della ritenuta maggiore utilità del progetto assentito in suo favore non può giustificare l’impugnazione dei relativi titoli autorizzativi, trattandosi di domanda che avrebbe l’effetto di tutelare non una posizione giuridica soggettiva riconosciuta dall’ordinamento, ma un interesse di carattere meramente emulativo.
4.7. La ricorrente, in secondo luogo, ha dedotto di avere interesse al ricorso in ragione dell’intervenuto rilascio dei i titoli edilizi in questione in mancanza della preventiva approvazione di un Programma Integrato di Riqualificazione Urbana – PIRU (come, invece, richiesto dall’art. 36.2/S delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale per l’area di intervento) e alla cui formazione avrebbe potuto partecipare.
4.8. Anche tale rilievo è inidoneo a fondare la legittimazione al ricorso, in quanto volto a rappresentare il mancato esercizio di una mera facoltà di partecipazione nell’ambito di un procedimento per l’adozione di strumento urbanistico attuativo e dalla quale non discende, tuttavia, un automatico interesse al ricorso, dato che “… la possibilità da parte dei cittadini di partecipare al procedimento di formazione dello strumento urbanistico per il tramite di osservazioni non li legittima automaticamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso tale strumento (ex multis cfr. Cons. St., IV, n. 4644/2011; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, n. 152/2021). La partecipazione procedimentale e il processo amministrativo si fondano, invero, su presupposti e condizioni di accesso differenti. Le osservazioni integrano una forma di partecipazione al procedimento di adozione di un atto di pianificazione la quale prescinde dalla titolarità di una particolare posizione soggettiva e risponde ad una esigenza eminentemente collaborativa, di coinvolgimento di chiunque abbia interesse alla definizione dei modi di utilizzo di un determinato territorio ” (TAR Molise, Sez. I, sent. n. 63 dell’8 marzo 2022). La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che non può ritenersi idonea a configurare l’interesse al ricorso nemmeno l’eventualità che, in sede di esercizio dell’attività pianificatoria, determinate aree possano ottenere una classificazione più favorevole rispetto a quella attuale (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. I, sent. n. 1417 del 19 febbraio 2025: “ … non può ammettersi ex se che qualsiasi proprietario di suoli ricompresi nel perimetro del Comune interessato dallo strumento urbanistico abbia interesse a impugnare le prescrizioni del piano medesimo, indipendentemente dalla loro concreta incidenza sul suolo in sua proprietà, in vista dell'ottenimento del risultato utile consistente nella ripetizione dell'attività pianificatoria, dalla quale potrebbero discendere determinazioni a lui più favorevoli ”).
4.9. Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente si è limitata a lamentare la perdita della possibilità di interloquire nel procedimento di formazione del PIRU, ma, da una parte, qualora lo stesso fosse stato avviato, non avrebbe comunque avuto alcun titolo per impedire l’approvazione dell’intervento edilizio autorizzato in favore della ricorrente e, dall’altra, non ha dimostrato che la mancata adozione di tale strumento attuativo abbia inciso in termini peggiorativi sulle possibilità di sfruttamento della sua proprietà, ragione per cui non può ravvisarsi nemmeno sotto tale profilo l’interesse all’impugnazione.
4.10. La ricorrente, infine, ha sostenuto anche che i provvedimenti impugnati sarebbero idonei a determinare una diretta lesione del proprio diritto dominicale, sia in ragione della riduzione della capacità edificatoria residua del comparto, sia in quanto l’ampliamento degli immobili a destinazione commerciale nell’area comporterebbe una riduzione di valore dell’immobile di sua proprietà, in quanto avente già tale destinazione.
4.11. Anche tali rilievi non sono idonei a fondare la legittimazione al ricorso.
4.12. Quanto alla dedotta incidenza dell’intervento sulla capacità edificatoria del comparto è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il progetto approvato dal Comune non comporta un aumento dei volumi edificati nella proprietà della controinteressata, ma piuttosto la loro riduzione (da circa 67.000 mc a circa 48.000 mc), come, peraltro, espressamente riconosciuto anche dalla stessa amministrazione comunale, ragione per cui dallo stesso non può derivare alcun pregiudizio sotto tale profilo. Invece, i rilievi in ordine alla dedotta riduzione del valore della proprietà della ricorrente sono del tutto apodittici, non essendo presentata dimostrazione alcuna di tali affermazioni e potendosi anzi ritenere, al contrario, che la riqualificazione e riconversione di un complesso industriale dismesso possa comportare effettivi favorevoli anche sul valore delle aree a destinazione commerciale circostanti.
5. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm.
6. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, vertendo la decisione unicamente sulla valutazione della sussistenza dell’interesse al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. poc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IO RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RA | NT SC |
IL SEGRETARIO