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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17/07/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.596/2024, promosso da nella qualità di erede di Parte_1
nato a [...], il [...] e deceduto il 15.12.2022, Persona_1 rappr.ta e difesa dall'Avv. Melissa Paolucci, e presso lo stesso elettivamente dom.ta, per delega nell'atto introduttivo
Ricorrente contro
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato difeso dall'Avv. Loredana Carnevale, CP_1 come da procura in atti, ed elett.te domiciliato presso la sede di Frosinone dell'ente, in Piazza
Gramsci n.4
Resistente
All'udienza del 17.7.2025 - svolta mediante il deposito in telematico di note scritte - i procuratori delle parti hanno concluso come da note, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea di liquidazione dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex art.1, della L. n.508/1988, come emerge dalla documentazione prodotta in atti.
FATTO E DIRITTO
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_2 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, esse possono compensarsi nei limiti di 1/2, alla luce del
1 comportamento dell' che ha concesso la richiesta prestazione, nelle more del giudizio;
il CP_2 residuo va peraltro posto a carico dell'Ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale e viene liquidato come precisato in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa - nei limiti di 1/2 - le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in €.932,50, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, a carico dell con distrazione in CP_1 favore del procuratore antistatario dell'attrice.
Frosinone, 21/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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