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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1659/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6056/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascali - Casa Comunale 95016 Mascali CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA IA CA RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.AD ADEMPIER n. 20241716 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I difensori di parte ricorrente insistono in atti ed in particolare aderiscono alla richiesta di cessata materia chiedendo la condanna alle spese in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 10.07.2024, la società Ricorrente_1 si opponeva alla intimazione di pagamento del 2024, con numeri finali 1716, ivi meglio indicata, per € 558,46, notificata in data 16.04.2024, per Tari anno 2015 dovuta al Comune di Mascali.
Eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo, essendo stato il relativo pagamento effettuato nei termini previsti dalla legge.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Società_2, incaricata per il prelievo dei tributi locali dovuti al Comune di Mascali, ha dichiarato che il Comune di Mascali aveva effettuato lo sgravio totale;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva;
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il Comune di Mascali si manteneva contumace.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la Sogert dichiarato in memoria di costituzione che il Comune di Mascali ha proceduto allo sgravio relativamente alle somme in oggetto ed avendo altresì prodotto il relativo documento.
Le spese vanno poste a carico del Comune di Mascali, in base al principio della soccombenza virtuale, avendo tale Ente ritardato nell'effettuare il dovuto sgravio, costringendo così il ricorrente, con il suo erroneo comportamento, a difendersi in giudizio, con la proposizione del ricorso.
Le spese vanno compensate con la Società_2, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il
Comune di Mascali al pagamento delle spese in favore della società ricorrente, liquidate in € 220,00 oltre
Iva, Cpa, Spese generali e CUT. Compensa le spese con la Società_2.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6056/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascali - Casa Comunale 95016 Mascali CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA IA CA RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.AD ADEMPIER n. 20241716 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I difensori di parte ricorrente insistono in atti ed in particolare aderiscono alla richiesta di cessata materia chiedendo la condanna alle spese in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 10.07.2024, la società Ricorrente_1 si opponeva alla intimazione di pagamento del 2024, con numeri finali 1716, ivi meglio indicata, per € 558,46, notificata in data 16.04.2024, per Tari anno 2015 dovuta al Comune di Mascali.
Eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo, essendo stato il relativo pagamento effettuato nei termini previsti dalla legge.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Società_2, incaricata per il prelievo dei tributi locali dovuti al Comune di Mascali, ha dichiarato che il Comune di Mascali aveva effettuato lo sgravio totale;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva;
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il Comune di Mascali si manteneva contumace.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la Sogert dichiarato in memoria di costituzione che il Comune di Mascali ha proceduto allo sgravio relativamente alle somme in oggetto ed avendo altresì prodotto il relativo documento.
Le spese vanno poste a carico del Comune di Mascali, in base al principio della soccombenza virtuale, avendo tale Ente ritardato nell'effettuare il dovuto sgravio, costringendo così il ricorrente, con il suo erroneo comportamento, a difendersi in giudizio, con la proposizione del ricorso.
Le spese vanno compensate con la Società_2, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il
Comune di Mascali al pagamento delle spese in favore della società ricorrente, liquidate in € 220,00 oltre
Iva, Cpa, Spese generali e CUT. Compensa le spese con la Società_2.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro