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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2350/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025
da
Parte_1
Rappresentata e difesa per procura allegata al ricorso dall'avv.to Vincenzo Blaga presso il cui studio, in Milano, via Lamarmora, 22 è elettivamente domiciliata. ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè 1, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Margherita Casagli, per procura generale alle liti;
convenuto
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti:
I difensori delle parti, come sopra costituiti, chiedevano venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
il difensore di parte ricorrente chiedeva la condanna alle spese;
il difensore dell' chiedeva la compensazione quantomeno CP_1 parziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025, la ricorrente conveniva in giudizio opponendosi all'ordinanza ingiunzione n. OI002533405 con la quale veniva CP_1 applicata la sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'anno 2020.
Esponeva che, contrariamente a quanto indicato nell'atto, nell'anno 2020 non aveva rivestito la carica di legale rappresentante della società Parte_2 di tal chè non poteva essere individuata quale soggetto passivo della
[...] sanzione.
Si costituiva l' che riferiva che, a seguito di un nuovo esame della posizione della CP_1 signora aveva provveduto all'annullamento della sanzione in autotutela. Parte_1
All'udienza del 15 maggio 2025, le parti, a seguito di riesame della posizione da parte dell' chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
La causa veniva posta in decisione con contestuale deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento, in autotutela, dell'ordinanza ingiunzione contro la quale la signora aveva proposto opposizione realizzando, di fatto, quanto, con il presente Parte_1 ricorso, la stessa aveva chiesto supera il conflitto tra le parti. Invero, non vi è dubbio che, a seguito del mutamento della situazione sostanziale così come descritta nel ricorso, la domanda avanzata dalla ricorrente abbia trovato soddisfazione piena nella successiva e diversa valutazione fatta dall'ente e nell'eliminazione della sanzione comminata.
Le conformi conclusioni delle parti e la loro richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere ne sono poi la più chiara conferma.
La conclusione richiesta dalle parti esime questo giudice dall'esame della controversia.
Pur tuttavia, poiché le stesse parti ne hanno sollecitato la pronuncia, in questa sede deve essere esaminato il profilo relativo alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, escludendo l'esame del merito e quindi, non individuando tra le parti un vincitore ed un vinto, impedisce che la pronuncia sulle spese si possa basare sulla regola generale della soccombenza reale. Tuttavia, poiché tale è la regola di giudizio che il giudicante deve seguire laddove sia chiamato ad una pronuncia in punto spese, pur in assenza di una soccombenza reale, dovrà aversi riguardo a quella che viene denominata: soccombenza virtuale.
Il giudice, in tali casi, dovrà verificare i fatti e le circostanze che hanno portato al mutamento della situazione sostanziale e quindi al soddisfacimento della richiesta del ricorrente.
Nella specie, risulta che il riesame della posizione della ricorrente e la decisione dell'ufficio di procedere all'annullamento della sanzione portata dall'ordinanza sia avvenuta solo dopo la presentazione del ricorso ed a seguito di verifiche che l'istituto poteva espletare prima esaminando la visura camerale dalla quale risulta che, a far data, dal 21 marzo 2016, il legale rappresentante della società è il liquidatore CP_2
Ora, la circostanza che tale verifica non sia stata fatta prima e che la ricorrente abbia, comunque, dovuto agire in sede giurisdizionale prima di vedere accolte le proprie deduzioni ed aver ottenuto quanto chiesto con l'atto introduttivo del giudizio, consente di attribuire alla stessa la veste di parte virtualmente vittoriosa. Per converso, all'Ente che ha riesaminato la posizione della ricorrente solo dopo essere convenuto in giudizio, il ruolo di parte virtualmente soccombente.
Ne consegue che a carico dello stesso debbono essere poste le spese sopportate da parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
Non si ravvisano, invece, ragioni per la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2)condanna l' sostenute da parte ricorrente, spese che si liquidano in complessive CP_1
€ 800 oltre accessori di legge.
Milano 15 maggio 2025.
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025
da
Parte_1
Rappresentata e difesa per procura allegata al ricorso dall'avv.to Vincenzo Blaga presso il cui studio, in Milano, via Lamarmora, 22 è elettivamente domiciliata. ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè 1, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Margherita Casagli, per procura generale alle liti;
convenuto
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti:
I difensori delle parti, come sopra costituiti, chiedevano venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
il difensore di parte ricorrente chiedeva la condanna alle spese;
il difensore dell' chiedeva la compensazione quantomeno CP_1 parziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025, la ricorrente conveniva in giudizio opponendosi all'ordinanza ingiunzione n. OI002533405 con la quale veniva CP_1 applicata la sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'anno 2020.
Esponeva che, contrariamente a quanto indicato nell'atto, nell'anno 2020 non aveva rivestito la carica di legale rappresentante della società Parte_2 di tal chè non poteva essere individuata quale soggetto passivo della
[...] sanzione.
Si costituiva l' che riferiva che, a seguito di un nuovo esame della posizione della CP_1 signora aveva provveduto all'annullamento della sanzione in autotutela. Parte_1
All'udienza del 15 maggio 2025, le parti, a seguito di riesame della posizione da parte dell' chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
La causa veniva posta in decisione con contestuale deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento, in autotutela, dell'ordinanza ingiunzione contro la quale la signora aveva proposto opposizione realizzando, di fatto, quanto, con il presente Parte_1 ricorso, la stessa aveva chiesto supera il conflitto tra le parti. Invero, non vi è dubbio che, a seguito del mutamento della situazione sostanziale così come descritta nel ricorso, la domanda avanzata dalla ricorrente abbia trovato soddisfazione piena nella successiva e diversa valutazione fatta dall'ente e nell'eliminazione della sanzione comminata.
Le conformi conclusioni delle parti e la loro richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere ne sono poi la più chiara conferma.
La conclusione richiesta dalle parti esime questo giudice dall'esame della controversia.
Pur tuttavia, poiché le stesse parti ne hanno sollecitato la pronuncia, in questa sede deve essere esaminato il profilo relativo alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, escludendo l'esame del merito e quindi, non individuando tra le parti un vincitore ed un vinto, impedisce che la pronuncia sulle spese si possa basare sulla regola generale della soccombenza reale. Tuttavia, poiché tale è la regola di giudizio che il giudicante deve seguire laddove sia chiamato ad una pronuncia in punto spese, pur in assenza di una soccombenza reale, dovrà aversi riguardo a quella che viene denominata: soccombenza virtuale.
Il giudice, in tali casi, dovrà verificare i fatti e le circostanze che hanno portato al mutamento della situazione sostanziale e quindi al soddisfacimento della richiesta del ricorrente.
Nella specie, risulta che il riesame della posizione della ricorrente e la decisione dell'ufficio di procedere all'annullamento della sanzione portata dall'ordinanza sia avvenuta solo dopo la presentazione del ricorso ed a seguito di verifiche che l'istituto poteva espletare prima esaminando la visura camerale dalla quale risulta che, a far data, dal 21 marzo 2016, il legale rappresentante della società è il liquidatore CP_2
Ora, la circostanza che tale verifica non sia stata fatta prima e che la ricorrente abbia, comunque, dovuto agire in sede giurisdizionale prima di vedere accolte le proprie deduzioni ed aver ottenuto quanto chiesto con l'atto introduttivo del giudizio, consente di attribuire alla stessa la veste di parte virtualmente vittoriosa. Per converso, all'Ente che ha riesaminato la posizione della ricorrente solo dopo essere convenuto in giudizio, il ruolo di parte virtualmente soccombente.
Ne consegue che a carico dello stesso debbono essere poste le spese sopportate da parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
Non si ravvisano, invece, ragioni per la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2)condanna l' sostenute da parte ricorrente, spese che si liquidano in complessive CP_1
€ 800 oltre accessori di legge.
Milano 15 maggio 2025.
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia